Fonti delle obbligazioni e tipicità/atipicità PDF

Title Fonti delle obbligazioni e tipicità/atipicità
Course Diritto Civile I
Institution Università Cattolica del Sacro Cuore
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Questione della tipicità e atipicità delle fonti delle obbligazioni...


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FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Le fonti delle obbligazioni sono regolate dall’art. 1173 cc: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità con l’ordinamento”. Le fonti dell’obbligazione sono quindi: 1. Contratto; 2. Fatto illecito 3. Ogni atto o fatto idoneo Nel codice del 1865 l’art. 1173 era sostituito dall’art 1097 (legge, contratto, quasi contratto, delitto e quasi delitto), che fa riferimento alla legge come fonte dell’obbligazione: non va inteso alla lettera perché non è la legge ad essere fonte dell’obbligazione, ma è la legge a prevedere un fatto come fonte dell’obbligazione, va precisato che il legislatore del 1865 intendeva porre una garanzia per i privati, che non potevano essere vincolati da obblighi non riconducibili a regole generali e astratte. La legge come riferimento era necessaria per stabilire le fonti, perché solo la legge attraverso norme generali e astratte uguali per tutti poteva vincolare e stabilire i fatti in grado di obbligare i privati. Nel codice del 1942 il senso della disposizione cambia, stabilendo che solo l’ordinamento giuridico può attribuire tali effetti ad un fatto. L’art. 1173 introduce quindi una grande novità: il legislatore non intende più rinviare alle fonti specificamente previste dalla legge, ma ad un generico criterio di conformità con l’ordinamento giuridico. É un criterio molto più elastico che permette all’interprete di avere maggiore discrezionalità e per questo motivo il nostro ordinamento si intende come un sistema atipico e aperto di fonti delle obbligazioni. Questione della atipicità: il nostro sistema viene definito atipico perché la legge nomina soltanto alcuni fonti delle obbligazioni: l’art 1173 contempla due fonti di obbligazioni (contratti, fatti illeciti) e altre sono nominate da norme del codice civile o leggi diverse. Altre fonti possono essere individuate dall’interprete senza un riferimento preciso alla norma, purché si tratti di atti o fonti idonei a produrre obblighi in conformità dell’ordinamento giuridico. Questa atipicità e apertura del sistema consente un’attività creativa dell’interprete nell’individuare le fonti, anche sedere sempre e comunque attenersi alle indicazioni che provengono dal sistema giuridico delle norme dell’ordinamento. Il contratto viene definito sia come fonte tipica perché tipizzato dalla legge, ma anche come fonte atipica perché il suo contenuto non viene disciplinato dalla stessa. Infatti è espressamente menzionato all’art 1173 ma il contenuto dell’obbligazione non è previsto dalla legge perché determinato dall’autonomia contrattuale. Ai sensi dell’art. 1322, le parti possono stipulare anche contratti non appartenenti ad un tipo disciplinato dalla legge, purché perseguano interessi meritevoli di tutela secondo la legge. Quindi le parti possono determinare: oggetto, struttura, modalità di adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. La atipicità del contratto non va ad incidere sulla discrezionalità dell’interprete, il quale non deve esercitare la sua funzione perché il contenuto del contratto riguarda il rapporto tra autonomia privata e legge. Riguardo all’illecito civile invece la questione dell’atipicità è controversa. Bisogna compiere un’indagine partendo dalla responsabilità disciplinata dall’art. 2043 in riferimento al “danno ingiusto”. Esistono due diverse concezioni:

- Concezione atipica dell’illecito civile: l’illecito può essere qualunque atto o fatto idoneo a

-

cagionare un danno ingiusto, ed in questo senso tale “danno ingiusto” è considerato clausola generale che va interpretata e adattata dal giudice, a seconda che nel caso concreto, basandosi sul parametro della coscienza sociale, vi sia in gioco un interesse meritevole. Il criterio discretivo è esterno, quindi il giudice non è vincolato ad un parametro riconducibile a una scelta legislativa perché non è necessario dimostrare che sia stato leso un diritto riconosciuto e tutelato da una norma diversa dall’art. 2043. Ciò comporta una maggiore discrezionalità del giudice che riconosce l’illecito quale fonte atipica di obbligazioni. Concezione normativa dell’illecito: critica l’eccessiva discrezionalità lasciata al giudice dalla precedente teoria, affermando che altera la corretta ripartizione dei compiti tra legislatore e giudice stesso. L’interesse leso infatti, affinché sia risarcibile, deve essere un interesse già tutelato da una norma positivizzata all’interno del codice. Quindi in questo caso va usata l’espressione “in conformità con l’ordinamento giuridico”. Quindi anche il fatto illecito, come il contratto, è una fonte tipica di obbligazioni, che trova nella legge i suoi elementi costitutivi (come le altre fonti previste da norme diverse dall’art. 1173 cc).

Rapporti contrattuali di fatti: fonti atipiche dell’obbligazione I rapporti contrattuali di fatto sono quei rapporti che nascono senza che vi sia un contratto o un accordo tra le parti (quindi manca un rapporto negoziale). Le fattispecie prese in esame riguardano le ipotesi in cui un soggetto contestualmente all’utilizzo di una determinata prestazione offerta al pubblico, manifesta una volontà contraria all’assunzione dell’ obbligo di pagamento del corrispettivo previsto. Esempio: un cliente decide di parcheggiare l’auto in un parcheggio pubblico senza però voler pagare il corrispettivo: il non voler pagare il corrispettivo non esclude l’obbligo (nascente dal fatto), bensì l’accordo tra le parti. Quindi è un vincolo ravvisato in un mero comportamento di fatto, di natura non negoziale. Parte della dottrina sostiene che, dalla volontà del cliente di avvalersi del servizio, vada desunta per comportamenti concludenti la volontà di sottoporsi alle specifiche regole (del contratto) per poterlo fare: sembrerebbe quindi una obbligazione nascente da una fonte tipica. È contrattuale la responsabilità tra medico e paziente nel caso in cui il medico violi gli obblighi di protezione sulla base dell’affidamento del paziente in capo la medico. Mentre se vi è l’inadempimento dell’obbligo principale del medico ne risponde la struttura ai sensi del 1218, mentre il medico ai sensi del 2043.

Manca parte sul rapporto medico e paziente + approfondire obblighi di protezione e protezione senza prestazione + contatto sociale.

ADEMPIMENTO L’iter delle obbligazioni inizia con le fonti e si estingue per effetto dell’adempimento del debitore. L’obbligazione realizza la sua funzione nel momento che l’adempimento pone fine alla sua esistenza giuridica, esso corrisponde alla soddisfazione dell’interesse del creditore alla prestazione. [nota: la prestazione del debitore, pur quando soddisfa l’interesse creditorio, non esaurisce tuttavia l’attuazione del rapporto obbligatorio, che presenta una struttura complessa dove accanto all’obbligo principale ce ne sono di accessori, che vincolano entrambe le parti a una serie di comportamenti funzionali alla tutela delle rispettive sfere giuridiche. Inoltre come sostiene Mengoni, l’adempimento pur estinguendo l’obbligo di prestazione, può lasciare in vita altri obblighi

di protezione ove sia necessario salvaguardare un residuo interesse del creditore, meritevole di essere tutelato secondo una valutazione di buona fede]. L’oggetto dell’obbligazione è costituito da due elementi: - comportamento dovuto dal debitore (requisito soggettivo) - risultato cui ha diritto il creditore (requisito oggettivo) Quindi l’adempimento si realizza solo dove concorrano entrambi i requisiti. Infatti ne caso in cui ricorra uno solo degli elementi si configurano delle cause di estinzione dell’obbligazione, diverse dall’obbligazione: il deposito liberatorio (art. 1210 cc) e l’adempimento del terzo (art. 1180cc). Art. 1218, Responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che il ritardo è stato determinato da impossibili derivante da causa a lui non imputabile”.! Da questo articolo si può estrapolare una nozione di adempimento che presuppone il risultato oggettivo (soddisfacimento del creditore) come requisito base, che si può ritrovare anche nel deposito liberatorio e sull’adempimento del terzo:!

- Deposito libertario (art. 1210 cc): “Se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si

presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito. Eseguito il deposito, quando questo e' accettato dal creditore o e' dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed e' liberato dalla sua obbligazione”. La mora credendi rappresenta la prima fase per la liberazione del debitore dall’obbligazione, liberazione che la legge gli consente anche senza la collaborazione del creditore. Pertanto, se questi rifiuta l’offerta reale, o non si presenta per ricevere le cose offertegli con l’intimazione, il debitore, per liberarsi, deve anzitutto depositare la res debita, nella forma di cui all’art. 1212. Qualora poi il deposito sia accettato dal creditore o sia dichiarato valido con la sentenza (passata in giudicato) che conclude il cd. giudizio di convalida, il debitore è liberato e non potrà più ritirare quanto depositato. Naturalmente a questo punto l’obbligazione si è estinta. Nell’ipotesi che la prestazione da eseguire consista nella consegna di un immobile, il debitore è liberato nel momento in cui consegna la cosa dovuta al sequestratario nominato dal giudice. È evidente che l’estinzione dell’obbligo avviene per causa diversa dall’adempimento. L’estinzione del deposito libertario non è quindi un vero adempimento, presuppone qualcosa in più rispetto al mero comportamento soggettivo affinché l’obbligazione si estingua: occorre strutturalmente la capacità del creditore (che deve accettare). Questo requisito è un fatto estraneo che condiziona sospensivamente l’effetto estintivo dell’obbligazione. Infatti l’art. 1190 afferma che “il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace”. !

- Adempimento del terzo (1180cc): è un’ipotesi simmetrica. Anche in questo caso l’interesse del creditore è soddisfatto perché ottiene il risultato cui aveva diritto; il punto di discussione è che lo ottiene non dal suo debitore ma da altra persona. L’obbligazione si estingue quindi, anche se in questo caso, per causa diversa dall’adempimento. Ci sono ipotesi in cui il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo senza essere costituito in mora perché, oggettivamente, quell’adempimento non soddisfa il suo interesse; quando però il risultato viene raggiunto il creditore non può rifiutare l’adempimento del terzo e per cui il suo risultato oggettivo è

sufficiente per avere adempimento. La differenza rispetto all’adempimento vero e proprio emerge dalla disciplina prevista all’art. 1180cc, secondo la quale la prestazione del terzo può essere rifiutata in caso di opposizione del debitore o quando l’esecuzione personale da parte di quest’ultimo corrisponda a un interesse apprezzabile dal creditore, il quale però se si trattasse di vero adempimento non potrebbe rifiutarla. Riguardo alla capacità di agire sono importanti due articoli: ! a. Pagamento al creditore incapace (art. 1190): il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se non prova che il pagamento è stato effettuato a vantaggio del creditore incapace ! b. Pagamento del debitore incapace (art. 1191): il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. In questo caso infatti il pagamento acquisisce comunque efficacia. Questa norma non si può applicare all’adempimento del terzo perché non si tratta di un vero e proprio adempimento. Il terzo è libero perché non vincolato al comportamento che caratterizza la prestazione dovuta dal debitore. Invece per quanto riguarda il deposito libertario non è richiesta la capacità del debitore, che è il soggetto obbligato, ma è necessario che l’offerta reale sia stata fatta al creditore capace di riceverla. ! Un problema strettamente collegato alla norma sulla capacità del debitore e del creditore è quello relativo alla natura dell’adempimento. ! Nel codice del 1865 veniva attribuita all’adempimento la natura contrattuale in relazione alla prova dell’adempimento rispetto alla quale si chiedeva il rispetto dei limiti previsti per la prova dei contratti. ! Nel codice del 1942 invece la natura contrattuale dell’adempimento trova un ostacolo insuperabile, ossia l’art 1191cc.! art. 1191: “il debitore che ha eseguito una prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della sua incapacità”.! La irrilevanza dell’incapacità comporta l’esclusione dell’esistenza di un contratto, trattandosi di una regola coerente con la ratio delle norme a tutela dell’incapace. ! Poiché l’atto è dovuto è irrilevante al capacità del solvenza e i vizi della volontà.! La differenza sta nel fatto che nel codice del 1865 la natura contrattuale dell’adempimento era sostenuta dal fatto che assumeva come riferimento le ipotesi del pagamento traslativo, dove l’adempimento consisteva in una manifestazione di volontà poiché svolgeva la funzione di trasferire la proprietà. ! Nel codice del 1942 invece viene riconosciuto il principio consensualistico e quindi negata la natura contrattuale dell’adempimento.! Tuttavia permangono alcune ipotesi dove si configura ancora l’obbligo di trasferire la proprietà, come ad esempio nel caso del mandato senza rappresentanza per il passaggio della proprietà, prima entra nel patrimonio del mandatario e successivamente deve essere fatto un atto di trasferimento in capo al mandante (si tratta quindi di un pagamento traslativo). !...


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