Obbligazioni sempici, alternative, facoltative e pecuniarie PDF

Title Obbligazioni sempici, alternative, facoltative e pecuniarie
Author Gerardo V R Montella
Course Diritto Privato
Institution Università degli Studi di Salerno
Pages 2
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lezione di privato...


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OBBLIGAZIONI SEMPLICI, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE. Sempre con riferimento alla prestazione dovuta, si suole distinguere fra: a) obbligazioni semplici: ha per oggetto un’unica prestazione che il debitore per liberarsi è tenuto ad eseguire; b) obbligazioni alternative: ha per oggetto due o più prestazioni, ma il debitore per liberarsi ne sceglie una sola —> art.1285 cod.civ. (obbligazione alternativa). La scelta di quale prestazione eseguire, comporta la “concentrazione”, cioè la riduzione delle prestazioni ad una sola e tale scelta spetta al debitore (art.1286 —> facoltà di scelta). L’obbligazione alternativa si trasforma in obbligazione semplice. c) obbligazioni facoltative: ha per oggetto una sola prestazione e il debitore ha facoltà di liberarsene eseguendo un’altra prestazione. La distinzione fra obbligazione alternativa e obbligazione facoltativa assume decisiva importanza in caso di “impossibilità sopravvenuta” di una delle due prestazioni: - in caso di obbligazione alternativa, se una delle due prestazioni diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, la prestazione si considera semplice e l debitore è tenuto ad eseguire l’altra prestazione (art.1288 cod.civ.); - in caso di obbligazione facoltativa, se l’unica prestazione dedotta in obbligazione diviene impossibile, per cause non imputabili al debitore, l’obbligazione si estingue.

OBBLIGAZIONI PECUNIARIE. Le obbligazioni pecuniarie, sono obbligazione aventi ad oggetto una somma di denaro. L’art.1277 cod.civ. (debito di somma in denaro), dispone che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento ed al suo valore nominale. Poi prosegue aggiungendo che, se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo di pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima. La norma enuncia il cd. principio nominalistico, in forza del quale, il pagamento deve avvenire con moneta avente corso legale, quand’anche il valore del denaro abbia subito variazione nel tempo. Tale principio trova la sua espressione nell’art.1278 cod.civ. —> debito di somma di monete non aventi corso legale. “Se la somma dovuta è determinata in una moneta avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso per cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”. Qualora sia stato chiarito con la clausola effettivo che il pagamento va fatto proprio nella moneta pattuita, il debitore è tenuto ad adempiere con la valuta straniera (art.1279 cod.civ. —> clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale). In questo, è molto importante l'utilità della moneta in quanto permette lo scambio per ottenere altri beni e servizi, idonee a realizzare interessi dell’uomo. —> FUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA MONETA. Ciò che importa quindi, non è il suo valore nominale (cioè il valore numerico), bensì il suo valore reale (cioè, il suo potere d’acquisto). Poiché il valore reale della moneta varia nel tempo, nel periodo tra la stipulazione dell'obbligazione e l'esecuzione dell'obbligazione possono esserci svalutazioni monetarie. Per evitare che valore della prestazione cambi, le parti possono concordare apposite “clausole di indicizzazione”, per stabilire che al variare del valore monetario il pagamento corrispondente si modificherà parallelamente. Dottrina e giurisprudenza ritengono che il principio nominalistico trovi applicazione non in tutte le obbligazioni destinate ad essere estinte mediante la dazione di una somma di denaro, bensì solo a quelle obbligazioni cd. obbligazioni di valuta: che hanno ad oggetto una somma determinata solo con riferimento al valore nominale. Dunque l'oggetto consiste in denaro. Si sottraggono all'applicazione del principio nominalistico tutte quelle obbligazioni cd. obbligazioni di valore: che hanno ad oggetto una somma di denaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore. Progetto consiste in una cose di essere al denaro. ES: OBBLIGAZIONI DI VALORE—> quelle che hanno ad oggetto il risarcimento danno, poiché la moneta che lo quantifica deve essere riportata al valore del danno. OBBLIGAZIONE DI VALUTA—> quelle che hanno ad oggetto una somma di denaro. ES. Se devo € 100 il debito consisterà in una somma pari quella prestata.

Per effetto della liquidazione i “debiti di valore” si convertono in “debiti di valuta”. La liquidazione dell'obbligazione di valore va effettuata mediante tre operazioni: 1) quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione oggetto dell'obbligazione aveva all'epoca cui è sorta l'obbligazione stessa (aestimatio) 2) Rivalutazione monetaria della prestazione dal periodo tra il momento della costituzione il momento della liquidazione (taxtatio); 3) Valutazione del danno da ritardo del periodo tre l'obbligazione la liquidazione (interessi compensativi)....


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