Obbligazioni pdf - appunti lezioni Sartori PDF

Title Obbligazioni pdf - appunti lezioni Sartori
Author Patrick Mello
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi di Trento
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appunti lezioni Sartori...


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Obbligazioni Debitore—>obbligato rispetto al secondo di fornire un determinata prestazione(fare o non fare)! È un rapporto giuridico che può trovare fonte da :! • un contratto, ! • fatto illecito, ! • sentenza del giudice,! • rapporto di filiazione,! • da un testamento.! Per lo studio delle obbligazioni ci sono 3 visuali da considerare: quella storica, quella concettuale e quella tecnica(libro IV c.c).! Prospettiva storica! La disciplina delle obbligazioni riflette la storia delle codificazioni moderne, riflette valori di generalità ed astrattezza. Non esisteva nel codice civile del 1865 un libro dedicato alle obbligazioni. Era solo uno strumento tecnico funzionale per impossessarsi di un bene.! Nel codice del commercio del 1882 l’obbligazione viene descritta come un mezzo speculativo.! Col codice del 1942 la situazione cambia in maniera netta. Il legislatore rifiuta il modello della doppia codificazione e quindi segue la linea del unificazione del codice civile con quello del commercio. Il rapporto obbligatorio viene svincolato dai modi di acquisto di una proprietà, esso assume un ruolo centrale occupando tutto il libro IV. Nella nuova codificazione la figura centrale non è più il proprietario ma l’imprenditore.! Prospettiva concettuale! L’obbligazione è una categoria ordinante, il rapporto obbligatorio diventa una categoria autonoma, capace di costituire una sintesi di pluralità di figure autonome sul piano contenutistico e funzionale. I diritto prevede atti a fatti dai quali sorgono rapporti obbligatori i quali sono disciplinati in maniera unitaria a prescindere dalla natura di questi atti e fatti.! Prospettiva tecnica! Le obbligazioni hanno una valenza tecnica raffinatissima. Nel corpus iuris civilis si dice che l’obbligazione è un vincolo.! Le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito o da ogni altro fatto e atto conforme a produrle, e la disciplina di esse rimane unitaria.!

La disciplina del adempimento libera il debitore dal vincolo, di conseguenza viene realizzato l’interesse del creditore. Il creditore può pretendere che il debitore adempia il suo obbligo, nel caso non lo facesse l’ordinamento gli fornisce gli strumenti.! Nel codice civile le obbligazioni si trovano al libro IV a partire dal Titolo I “delle obbligazioni in generale”.! • Il capo I disciplina le disposizioni preliminari! • Il capo II disciplina l’adempimento in generale! • Il capo III disciplina l’inadempimento delle obbligazioni! • Il capo IV modi di estinzione delle obbligazioni diversi dal adempimento! • Il capo V della cessione dei crediti! • Il capo VI della delegazione, dell’espromissione del accollo! • Il capo VII di alcune specie di obbligazioni! Il rapporto obbligatorio non va confuso con il rapporto contrattuale, perché essi esprimono nozioni distinte, il rapporto contrattuale indica il complesso delle posizioni nate dal rapporto contrattuale, di conseguenza il contratto non produce sempre obbligazioni.!

Nello studio del rapporto obbligatorio vanno analizzati 3 elementi :! • Le posizioni soggettive—> sono debito e credito. Il debito è una situazione giuridica passiva, si inquadra nella categoria dell’obbligo verso determinati soggetti per soddisfare l’interesse altrui. L’effetto dell’inosservanza del debito comporta una reazione del ordinamento in termini di ricomposizione del ordine violato(rimedio). L’obbligo non è un obbligo morale, ma bensì è un obbligo giuridico che si accompagna alla responsabilità del debitore. La responsabilità è personale o patrimoniale. La prima è l’assoggettamento del debitore alle sanzioni relative al inadempimento a lui imputabile. La seconda significa esprimere il principio della garanzia legale, ovvero l’assoggettamento di tutti i beni presenti e futuri del debitore sono a garanzia del inadempimento della prestazione. L’obbligazione si accompagna sempre ad uno di questi due livelli di responsabilità, ma possono essere limitate nei casi disposti dalla legge( quella personale art.1229- quella patrimoniale art.2740).! Credito—> creditore pretende l’esatta esecuzione della prestazione da parte del debitore. Il credito è un diritto personale relativo, si attua mediante l’adempimento di specifiche azioni da parte di coloro che sono obbligati.! • La prestazione —> distinzione tra obbligazione di dare, fare o non fare. La prestazione è l’oggetto del rapporto obbligatorio, ciò che ò dovuto al creditore. Art. 1174 c.c, principio di patrimoniali della prestazione, suscettibile ad una valutazione economica data dalle parti. Risponde anche ad un interesse non patrimoniale del creditore. È importante valutare se vi è stato o no l’adempimento, ciò viene valutato guardando se l’interesse(riconosciuto dal ordinamento giuridico come tale) del creditore sia stato soddisfatto.!

! • L’interesse che la prestazione deve soddisfare —> l’interesse permette di riconoscere la natura dell’obbligazione. L’interesse tutelare del creditore è che il debitore esegua la prestazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia, del buon professionista ecc. ! L’interesse può essere anche di tipo non patrimoniale. Art.1180 c.c —> una determinata prestazione può dirsi eseguita solo se fatta dal debitore e non da un terzo.! L’interesse del debitore è comunque importante(art.1180c.c) l’ordinamento tutela l’ interesse del debitore di compiere in prima persona la prestazione. Il primario interesse del debitore è quello di liberarsi dal vincolo, il quale richiede una cooperazione da parte del creditore. Se il creditore non coopera col debitore esso è tutelato dal art .1206c.c grazie alla cosiddetta mora debitoris.

Categoria della buona fede oggettiva—> il bilanciamento degli interessi debitori e creditori art 1175, debitore e creditore devono comportarsi secondo le norme di correttezza oggettiva. ! Tre orientamenti, dimensioni della buonafede:! ·%% la buonafede è fondamento di obblighi collaterali (ad esempio: dovere informativo)! • %costituisce criterio di valutazione a posteriori dell’attività svolta dalle parti del rapporto,! del comportamento delle parti! ·%%%%%%%% rileva il principio dell’autonomia privata! %! L’obbligazione si estingue con l’adempimento, fatto giuridico che consiste nell’esatta esecuzione della prestazione, l’oggetto del rapporto obbligatorio, cioè che è dovuto. Molto rilevante è il fatto che l’adempimento produce degli effetti significativi, realizza la soddisfazione dell’interesse creditorio, estingue il rapporto obbligatorio e quindi ibera il debitore. L’adempimento è prima di tutto (prima ancora di fatto giuridico) un fatto dovuto, nel senso che esso riflette l natura obbligatoria del rapporto, e siccome il debitore è obbligato, l’adempimento è un fatto dovuto. In quanto fatto, l’adempimento non dovuto comporta conseguenze giuridiche non trascurabili, quali l’adempimento di un’altra obbligazione, in questi casi si dice che l’adempimento è indebito oggettivo, è uno di quei fatti costitutivi di un rapporto obbligatorio (art 2033-2034 cc). L’adempimento è inoltre un fatto giuridico, è quindi una vicenda materiale cui l’ordinamento riconosce effetti giuridici.! %! Concetto di diligenza nell’adempimento (art 1176). Il legislatore tratteggia il comportamento, la condotta che il debitore deve tenere nella fase dell’obbligazione (art 1176 --> nell’adempire l’obbligazione il debitore deve usare a diligenza del buon padre di famiglia). La diligenza è l’impiego delle energie e dei mezzi alla realizzazione degli interessi del creditore. La diligenza ha un doppio rilievo: da una parte la diligenza è parte

del contenuto degli interessi del creditore, dall’altra il criterio della diligenza diventa un criterio di responsabilità. Diligenza del buon padre di famiglia (dell’uomo medio). Nella valutazione dell’esecuzione della prestazione il legislatore pone al centro la regola della diligenza media. Quindi si identifica la condotta del buon padre di famiglia e si verifica se nel concreto vi è un difetto nella diligenza; in questo caso vi è una colpa, e il debitore ne è pienamente responsabile. La diligenza non è solo criterio di contenuto della prestazione, ma anche criterio della responsabilità.! La diligenza consiste, si declina in diversi connotati (senza pretesa di completezza); il debitore si dovrebbe comportare:! ·%%%%%%%% con cura: attenzione alla soddisfazione dell’interesse creditorio)! ·%%%%%%%% con cautela: rispettare gli obblighi di protezione e di sicurezza)! ·%%%%%%%% con perizia! ·%%%%%%%% con legalità!

Distinzione obbligazioni di mezzi(rilevante nel campo dei professionisti) e di risultato. Nelle prime prevale l’idea che il debitore è attenuto a svolgere una attività diligentemente a prescindere dal risultato realizzato, il risultato materiale rimane estraneo dalla prestazione. ! Nelle seconde il risultato è determinante, infatti egli è obbligato a svolgere un determinato risultato, nei mezzi a discrezione del debitore.! Le parti possono assegnare un maggior o minor peso ad una rispetto alla altra. Questa distinzione è molto forte nelle obbligazioni di fare.! La giurisprudenza più recente sostiene che questa distinzione non ha più valore e che essa non incida in nessun modo sulla responsabilità del debitore.! La prestazione è una sintesi di comportamento e risultato.! L’adempimento per essere valido deve essere esatto, ed ha una duplice valenza soggettiva e oggettiva. Cioè deve rivolgersi ad un soggetto determinato a ricevere e per essere oggettivamente esatta essa deve attenersi scrupolosamente ai termini.! Art 1181c.c—> adempimento parziale, il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale. Non lo può rifiutare nei casi sia previsto dalla legge o dagli usi.! Art 1196 c.c. —> le spese del adempimento sono a carico del debitore.! 1182c.c—> luogo del adempimento, riprende distinzione tra natura imperativa e dispositiva della norma. ! Tempo del adempimento art.1183 c.c—> se non ce un termine la prestazione va adempiuta immediatamente(il credito è esigibile), a meno che la natura della prestazione, gli usi, i luoghi della prestazione non richiedano un termine.! Se viene fissato un termine si presume che esso sia a favore del debitore, art1186 c.c —> (insolvenza civilistica) se però il credito può essere compromesso dal termine allora il creditore può far cadere questo beneficio al debitore esigendo un pagamento immediato.!

Imputazione del pagamento(art.1193-94 c.c)—> un debitore che abbia più debiti della medesima specie verso lo stesso creditore, può dichiarare quando paga quale debito intende risanare.! Il nesso di collegamento viene rimesso alla libera disponibilità delle parti.! Natura giuridica del atto del imputazione è una dichiarazione di volontà, unilaterale che produce effetti che produce effetti quando viene portato a conoscenza del soggetto destinatario.! Se il creditore con raggiri va ad imputare il pagamento di un debito rispetto ad un altro ingannando il debitore, questo ultimo potrà impugnare questa dichiarazione.! Nei casi di mancanza di imputazione volontaria il legislatore pone delle regole.! Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, senza il consenso del creditore.! Vi sono poi dei criteri generali—> si rifanno ad un equo bilanciamento tra il creditore ed il debitore.! Prestazione e luogo del adempimento(art. 1197-98 c.c) —> il debitore non può liberasi eseguendo una prestazione diversa da quella previsto, salvo che il creditore acconsenta.! Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa secondo le norma della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. I ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.! Quando in luogo dell’adempimento è ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.! Art 1195 c.c—> chi avendo più debiti, accetta una quietanza nella quale il creditore ha dichiarato di imputare il pagamento ad uno di essi, non può pretendere un imputazione diversa, se non vi è stato dolo o sorpresa da parte del creditore.! Art1199 c.c.—> il creditore che riceve del pagamento deve, a richiesta e a spesa del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo se questo non è restituito al debitore.! Azione generale di arricchimento (art.2041 c.c.)—> Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento ,a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale .! Qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda.!

Art .1190 c.c —> Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace.!

Art. 1189 c.c.—> Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.! Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la ripetizione dell’indebito.! Pagamento con surrogazione(Art. 1201-05) —> Il pagamento con surrogazione è ritenuto dalla dottrina più seguita un’estinzione relativa del debito, vale a dire una estinzione che opera nei confronti del creditore originario senza liberare il debitore. La surrogazione è di due specie, volontaria o legale. La surrogazione volontaria può aver luogo per volontà del creditore, il quale, ricevendo il pagamento da un terzo, lo surroga nei propri diritti in modo espresso e contemporaneamente al pagamento (art. 1201 c.c.); oppure per volontà del debitore, il quale, nel prendere a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, surroga il mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di questo (art. 1202 c.c.). La surrogazione avviene di diritto (surrogazione legale) nei casi espressamente previsti nell’art. 1203 c.c. e in altre disposizioni di legge, ed è disposta, in genere, per ipotesi di crediti assistiti da garanzia specifica, per lo più ipotecaria. È diversa dalla surrogazione ipotecaria, che è un rimedio per il quale il creditore ipotecario che non riesca a soddisfarsi sul bene sul quale grava la sua ipoteca perché su esso si è soddisfatto altro creditore di grado anteriore, prende il posto di costui (si surroga) nella iscrizione che esso aveva su altri beni, restando preferito agli altri creditori iscritti in precedenza.! surrogazione —>successione a titolo articolo particolare nel atto attivo del rapporto obbligatorio, subingresso di un terzo nei diritti del creditore, l’obbligazione rimane la stessa ma cambia il creditore.!

(art. 1218 c.c)A fronte del inadempimento di qualsiasi rapporto obbligatorio, il debitore è tenuto al risarcimento del danno.! (art. 1223c.c.) il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.! (art.1307 c.c)Se l'adempimento dell'obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, gli altri condebitori non sono liberati dall'obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.!

Il ritardo è una forma di inadempimento. Il codice civile mette a disposizione la messa in mora (1219 c.c.) che attribuisce effetti ulteriori al ritardo rispetto al mero risarcimento del danno da ritardo.! (art 1219 c.c.) Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.! Non è necessaria la costituzione in mora:! 1. 1) quando il debito deriva da fatto illecito ;! 2. 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;! 3. 3) quando è scaduto il termine , se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.! ! La messa in mora è un atto giuridico.! Il contratto è un negozio giuridico.! L’ avulsione è un fatto giuridico—> in quanto non dipende da un azione umana.

(Art 1221 c.c.) Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.! In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.! Tuttavia affinché il debitore possa attribuire il risultato dovuto al debitore, necessita della collaborazione del creditore. Non però in tutti i casi.!

Surrogazione per volontà del creditore (art.1201)—> Il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, può surrogarlo nei propri diritti. La surrogazione deve essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento.! Surrogazione per volontà del debitore (art.1202)—> Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.! La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:! 1. 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;!

2. 3.

2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;! 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.!

Surrogazione legale(1203) —> La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:! 1. 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;! 2. 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;! 3. 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;! 4. 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari!

Cessione del credito(art.1260…) È un contratto con cui il creditore cedente trasferisce ad un soggetto noto come cessionario il proprio diritto di credito. Il debitore dovrà adempiere al nuovo creditore anziché al precedente.! È un contratto a causa variabile, perché data la disciplina giuridica, essa dovrà modellarsi a seconda della causa. Un credito può essere ceduto per diverse finalità.! La cessione del credito è valida indipendentemente dal consenso del debitore, salvo le ipotesi di incedibilità del credito per legge o per una clausola di incedibilità del credito. Questi patti di incedibilità hanno natura obbligatoria e non reale, quindi ha valore solo tra le parti.! Delegazione, espromissione e accollo del debito. Con questi 3 istituti si può dare il caso che il nuovo debitore si aggiunga a quello vecchio. In tale circostanza questi aggiungono semplicemente un nuovo debitore a quello vecchio che rimane tale.! Se questi 3 istituti si presentano come liberatori o privativi, si presenta un fenomeno di successione debitoria.! La delegazione è quel istituto in cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore il quale si obbliga verso il creditore stesso.! L’espromissione è un istituto con cui il terzo assume l’obbligazione verso il creditore, senza delegazione del debitore.!

L’accollo è un contratto di assunzione di un debito che intercorre tra il terzo ed il debitore. ! Delegazione Possono avere una funzione cumulativa o liberatoria. Molto importanti perché hanno una grande rilevanza pratica, l’assegno bancario e la cambiale riflettono la disciplina della delegazio...


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