OK Obbligazioni solidali, alternative, facoltative PDF

Title OK Obbligazioni solidali, alternative, facoltative
Author Cristina Vistola
Course Diritto CIVILE
Institution Università degli Studi dell'Insubria
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El i sabet t aPanz ar i ni-Lezi onididi r i t t opr i vat o-Var e sea. a.2012/2013 SUNTO:OBBLI GAZI ONISOLI DALI–OBBLI GAZI ONIALTERNATI VE E FACOLTATI VE

LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI: ARTT. 1292 SS. LA SOLIDARIETÀ PASSIVA Normalmente nel rapporto obbligatorio c’è un creditore e un debitore. Non sono pochi i casi in cui vi è pluralità di debitori (ad es. due soggetti acquistano un bene in comproprietà; due soggetti hanno concorso nell’illecito e sono entrambi tenuti al risarcimento del danno; il fideiussore è obbligato in solido con il debitore). Si possono avere due situazioni: 1)

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Obbligazione solidale (art. 1292): ciascuno dei debitori che sono obbligati a una medesima prestazione può essere chiamato ad adempiere per intero; il creditore può agire per l’intero anche solo verso uno dei debitori solidali. In questo caso il debitore che ha pagato libera tutti gli altri, ma può rivalersi con l’azione c.d. di regresso verso gli altri (art. 1298-1293), chiedendo a ciascuno di essi la parte per cui è obbligato (se si tratta di fideiussione, il fideiussore può chiedere al debitore il regresso per l’intera somma; se si tratta di un corresponsabile di un illecito, può agire in regresso contro l’altro responsabile, per la quota di sua responsabilità). Obbligazione parziaria: ciascuno dei debitori può essere obbligato a pagare solo la sua parte. Per esempio i coeredi sono tenuti a pagare i debiti del de cuius ciascuno in relazione alla propria quota (art. 752).

La regola generale è dunque che i condebitori sono tenuti in solido (solidarietà passiva), a meno che dalla legge o dal titolo non risulti diversamente: art. 1294 c.c.. La solidarietà passiva è un vantaggio per il creditore, che può chiedere il pagamento, a sua scelta, ad uno dei debitori, per es. quello che ha un patrimonio più consistente. In alcuni casi la legge o il titolo (il contratto) possono prevedere un determinato ordine nell’escussione del credito da parte del creditore: ad esempio il creditore di una società in nome collettivo può agire verso i singoli soci per i debiti della società solo dopo che abbia inutilmente escusso la società (c.d. beneficio di preventiva escussione: art. 2304 c.c.) Se l’obbligazione è indivisibile (consiste, per esempio, nella consegna di una cosa), necessariamente, anche quando l’obbligazione è parziaria (e quindi anche se vi sono più debitori ciascuno pro quota, come nel caso dei coeredi), si applica la regola della solidarietà: art. 1316 c.c. Gli artt. 1292 – 1313 regolano l’opponibilità delle eccezioni, la divisione dell’obbligazione tra condebitori, il regresso, le varie vicende che possono incidere sull’estinzione dell’obbligazione quando essa è solidale. Per quanto riguarda le

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conseguenze, rispetto agli altri condebitori, dei fatti giuridici intervenuti tra uno dei condebitori e il creditore, il principio generale è che si propagano agli altri condebitori le conseguenze favorevoli (es.: la remissione del debito fatta dal creditore verso uno dei condebitori libera anche gli altri debitori); non si propagano quelle sfavorevoli (es. il riconoscimento del debito fatto da uno dei condebitori al creditore non ha effetto riguardo agli altri condebitori; la transazione fatta da uno dei condebitori con il creditore non ha effetto riguardo agli altri condebitori, se questi non dichiarano di volerne profittare). Tuttavia, l’atto con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido, ha effetto anche rispetto agli altri condebitori (art. 1310 c.c.)

LA SOLIDARIETÀ ATTIVA L’obbligazione può essere solidale anche dal lato attivo del rapporto, quando vi sia una pluralità di creditori. La solidarietà attiva si verifica quando ciascuno dei creditori della stessa somma o prestazione ha il diritto di pretendere l’adempimento per l’intero, anche se, dopo, è obbligato a riversare agli altri creditori la parte di loro spettanza. In questo caso l’adempimento conseguito da uno dei concreditori libera il debitore verso tutti (art. 1292 c.c.) e il debitore può scegliere a chi pagare, salvo che uno dei concreditori abbia già svolto azione giudiziale (art. 1296). La solidarietà attiva non si presume e quindi, di regola, ciascuno dei creditori può chiedere al debitore solo la sua parte, a meno che la legge o il titolo non prevedano la solidarietà (il credito è di regola parziario): art. 1314 c.c.. Un esempio di solidarietà attiva prevista dalla legge si può leggere nell’art. 1840 cod. civ., in caso di cointestatari di una cassetta di sicurezza: se la cassetta di sicurezza è intestata a più persone, l’apertura è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari. Cfr. anche art. 1854 c.c. sul conto corrente intestato a più persone, con facoltà per ciascuna di compiere operazioni anche separatamente, ove si prevede che “gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE Obbligazioni alternative (art. 1285 e ss. c.c.): una obbligazione è alternativa quando il debitore (o il creditore) può scegliere tra più prestazioni poste sullo stesso piano di

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El i sabe t t aPanz ar i ni-Lez i onididi r i t t opr i v at o-Var e sea. a.2012/2013 SUNTO:OBBLI GAZI ONISOLI DALI–OBBLI GAZI ONIALTERNATI VE E FACOLTATI VE

importanza; il debitore sceglie quale prestazione effettuare e si libera eseguendola (art. 1285 c.c.): la scelta rende l’obbligazione da alternativa a semplice. Se, prima dell’esercizio della facoltà di scelta, una delle prestazioni diventa impossibile, il debitore è obbligato ad adempiere la prestazione che è rimasta possibile (art. 1288 e 1289); se la prestazione, dopo essere stata scelta, diventa impossibile, si applicano le regole generali sulla responsabilità contrattuale e il debitore è liberato dall’obbligazione solo se l’impossibilità è dovuta a cause a lui non imputabile. Obbligazioni facoltative: una obbligazione facoltativa ha ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore ha la facoltà di liberarsi eseguendo un'altra prestazione. Qui l’obbligazione si considera semplice e, dunque, se la prestazione che è oggetto principale dell’obbligazione diventa impossibile per una causa non imputabile al debitore, questi è liberato. Infatti l’esecuzione dell’altra prestazione costituisce una facoltà prevista esclusivamente nell’interesse del debitore (la fattispecie è simile a quella della prestazione in luogo dell’adempimento dell’art. 1197 c.c., con la differenza che il consenso del creditore ad una prestazione diversa da quella originariamente prevista è già stato dato prima del momento dell’adempimento).

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