Schema Obbligazioni PDF

Title Schema Obbligazioni
Author Beatrice Fava
Course Diritto privato romano
Institution Università degli Studi di Torino
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Summary

Schema riassuntivo sulle obbligazioni - diritto privato romano I (UNITO)...


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OBBLIGAZIONI OBBLIGAZIONE  vincolo giuridico in base al quale siamo costretti ad adempiere nell’interesse di qualcun altro secondo il nostro ordinamento. - Creditore: soggetto attivo ed esige la prestazione; - Debitore: soggetto passivo ed esegue la prestazione; - Prestazione: oggetto dell’obbligazione. L’obbligazione può sorgere anche tra più creditori/debitori  OBBLIGAZIONE CON PLURALITÀ DI SOGGETTI: - Parziaria: ciascun soggetto è portatore di un diritto/obbligo parziale indipendente da quello altrui - Solidale: più soggetti con un unico debitum e ognuno può esigere/eseguire l’intera prestazione. Le FONTI DELLE OBBLIGAZIONI  sono i fatti giuridici che sono presupposto della loro nascita: Tripartizione delle fonti: Quadripartizione delle fonti: Bipartizione delle fonti: - Contratto; - Contratto  fondato - Delitto  atto illecito; - Delitto; su un accordo; poteva - Contratto  atto - Variae causarum essere contractae, lecito. figurae. verbis contractae, litteris contractae e consensu contractae); - Atto lecito (quasi contratto); - Delitto; - Quasi delitto. MODI DI ESTINZIONE delle obbligazioni: 1. Ipso iure  un dato effetto giuridico si produce automaticamente al verificarsi di una data situazione e non è necessaria una manifestazione espressa di volontà: - Morte  di uno dei due soggetti - Solutio per aes et libram  il debitore, (creditore/debitore); dopo avere pagato, pronuncia una - Captis deminutio media e maxima del formula solenne di rivendicazione della debitore; propria libertà; - Contrarius consensu  atto eguale e - Acceptilatio  atto con cui il creditore contrario a quello con cui le parti hanno dichiara di aver ricevuto la prestazione; dato vita al rapporto obbligatorio con cui - Datio in solutum  il debitore soddisfa il manifestano la volontà di concludere il creditore con un bene ≠ da quello oggetto contratto; dell’obbligazione; - Litis contestatio  atto con cui si chiude - Concorus causarum  il creditore ottiene la fase in iure del processo. successivamente la prestazione dovutagli; - Confusio  se creditore e debitore sono riuniti nella stessa persona; 2. Ope exceptionis  il pretore accordava un’exceptio al debitore quando riteneva estinta l’obbligazione per fatti non previsti dallo ius civile: - Compensazione  se tra le medesime - Transactio  un fine che può essere persone intercorrono rapporti reciproci di posto alla base di una stipulatio o di un patto privo di forma prestabilita; debito/credito, che si estinguono nella misura in cui concorrono; - Praescriptio longi temporis  modo di acquisto a titolo originario del dominium - Factum de non petendo  il creditore si unificato, in cui l’acquisto poteva avere ad impegna con il debitore a non far valere il oggetto qualsiasi res e richiedeva la bona suo diritto di credito; fides inziale e un possesso ininterrotto della cosa per 30 anni.

FATTI ESTINTIVO-MODIFCATIVI delle obbligazioni: - Novatio  sostituzione di una precedente obbligazione con una nuova, mediante costituzione di una stipulatio novatoria che conteneva un espresso riferimento a quella precedente; - Delegatio  designazione unilaterale, espressa o tacita, di un sostituto della posizione di: creditore (delegaz. di credito), debitore (delegz. di debito), accipiente (delegaz. di pagamento passiva), solvente (delegaz. di pagamento attiva); - Cessio crediti; - Cessio debiti. TRASMISSIONE DEI CREDITI/DEBITI: di base, il diritto romano esclude che un rapporto obbligatorio si trasmetta da persona a persona, ma si aveva la necessità pratica di sostituire, in certi rapporti di credito, una persona con l’altra  DELEGATIO: chi voleva cedere un credito chiedeva al debitore di promettere ad altri ciò che doveva a lui, tramite una stipulazione novatoria. - Cessione del debito  poteva subentrare - Cessione del credito  la persona alla un nuovo debitore assumendo le vesta di quale il creditore voleva cedere cognitor o procurator, ma il creditore non l’obbligazione doveva ricevere da lui un poteva essere costretto ad instaurare la mandato ad agire con il debitore; la lite con lui. cessione può avvenire a titolo di vendita, di costituzione di dote e di donazione. GARANZIE delle obbligazioni  rapporti accessori per offrire al creditore un mezzo di coazione per ottenere l’adempimento dell’obbligazione o il risarcimento del danno; sono rapporti in base ai quali il creditore può soddisfarsi in caso di inadempimento: arrha confirmatoria, stipulazione, pecunia constituta, clausola penale (se il debitore viene meno all’impegno assunto, deve pagare al debitore una certa somma) e giuramento (solo per il minore di 25 anni). Esistono delle garanzie personali: - Stipulazione passivamente accessoria  ha 3 forme che sono sponsio, fidepromisso e fideiussio (la fideiussione diventa la denominazione comune di ogni stipulazione passivamente accessoria); la caratteristica è quella di aggiungersi ad un’altrui dichiarazione di obbligarsi. Il creditore può rivolgersi indifferentemente contro il debitore principale o contro il garante, ma una volta contestata la lite con uno di essi non poteva più intentare l’azione contro l’altro. - Mandatum pecunaie credendae  incarico che qualcuno dà ad un altro di prestare denaro ad un terzo: può essere intentato dal mandatario medesimo contro il mandante quando il debitore non abbia pagato; il creditore che abbia agito contro il debitore senza ottenere soddisfazione piena può agire contro il mandante per ciò che non è riuscito I CONTRATTI sono negozi giuridici bilaterali dello ius civile destinati a produrre obbligazioni: - Contratti re  - Contratti consensu  - Contratti verbis e accompagnati dalla è sufficiente il litteris  si richiede consegna della cosa. consenso espresso a una determinata produrre il vincolo; forma; I contratti, inoltre, possono essere: - Causali  è essenziale l’esistenza della causa (= fondamentale intenzione delle parti e corrisponde a quell’impegno/contegno della controparte in base alla quale ciascuna delle parti decide di stipulare un contratto); - Formali  domina la parola pronunciata/scritta. Ancora, i contratti possono essere: - A titolo gratuito e oneroso  a seconda che ne sia a vantaggio uno solo dei contraenti o entrambi; - Unilaterali o bilaterali  a seconda che nasca l’obbligazione per una sola delle parti (mutuo) o per entrambe (compravendita);

Iuris civilis o iure gestium  a seconda che siano praticabili solo fra romani o anche fra romani e stranieri o fra stranieri. Le OBBLIGAZIONI EX CONTRACTU  tutte le obbligazioni che si fondano su un accordo (contratto): 1. Obbligationes re contractae  originate dalla consegna di una res ed implicano l’obbligo di restituzione: - Mutuum  contratto reale che concludeva mediante il trasferimento della proprietà di una somma di denaro o di una quantità di altre cose fungibili da un soggetto (mutuante) ad un altro soggetto (mutuario), che si obbligava alla restituzione di una quantità uguale di cose dello stesso genere e qualità; poteva avere ad oggetto solo cose fungibili, era un contratto unilaterale ed essenzialmente gratuito. - Fiducia  contratto reale in base al quale qualcuno che ha ricevuto una cosa da altri tramite manicpatio o in iure cessio, si obbliga a rimanciparla o ricederla in iure quando il fine sia venuto meno. - Deposito  consegna di una cosa mobile da parte di uno dei due contraenti (depositante) all’altro (depositario) che, a sua volta, si impegna a custodirla gratuitamente ed a restituirla a richiesta del depositante; il depositario è tenuto a conservare la cosa e gli è vietato usarla, inoltre è tenuto a restituirla con ogni sua accessione  - Deposito necessario in occasione di gravi calamità pubbliche/private; - Sequestro  cosa litigiosa consegnata ad una persona di comune fiducia perché la custodisca fino alla sentenza; - Deposito irregolare  deposito di cose fungibili da quale nasce nel depositario l’obbligo di restituire non le stesso cose, ma altrettanto dello stesso genere. - Comodato  contratto reale che si perfeziona con la consegna di una cosa da un soggetto (comodante) all’altro (comodatario), affinché quest’ultimo la usasse per poi restituirla. - Pegno  quando qualcuno trasferisce in possesso una cosa corporale, a garanzia di un debito proprio o altrui, con l’obbligo di chi la riceve di conservarla e restituirla quando il debito si adempiuto. 2. Obbligationes verbis contractae  traevano origine dai contratti verbali, caratterizzati dalla solennità e da un rigido formalismo. - Stipulatio  contratto verbale, concluso con uno scambio formale di domanda e risposta in virtù della quale un soggetto (promissor) si impegna, nei confronti di un altro soggetto (stipulans) che lo interroga, a compiere una determinata prestazione con qualsivoglia contenuto; i requisiti sono l’oralità, la presenza delle parti, la contestualità e la congruenza di domanda e risposta. - Sponsio  assunta dallo spnsor rispondendo “spondeo” alla domanda “idem dari spondes?”, dove l’idem si riferiva al contenuto dell’obbligazione principale; poteva accedere solo ad obbligazioni derivanti da stipulatio ed era valida anche se era nulla l’obbligazione principale. La sponsio era accessibile solo ai cives romani, durava un solo biennio e non era trasmissibile agli eredi. - Fideipromissio  stessa natura e stessi caratteri della sponsio, ma formula diversa; era accessibile anche ai peregrini e durava solo un biennio ed il relativo obbligo non era trasmissibile. - Fideiussio  riferibile a qualsiasi tipo di obligatio e l’obbligo di garanzia era trasmissibile agli eredi. - Dotis dictio  dichiarazione solenne diretta a costituire certi beni in dote; la sua solennità consiste in una formula pronunciata da solo costituente la dote. - Promissio iurata liberti  solenne promessa fatta dallo schiavo liberato al suo patronus, con la quale il primo si impegna a prestare certi servigi a favore del secondo. -

3. Obbligationes litteris contractae  traevano origine dai contratti letterali e sono obbligazioni originate da particolari scritture provenienti dal creditore e dal debitore, o sa uno soltanto di essi; per la loro costituzione era sufficiente il solo compimento della formalità della scrittura. - Nomina transscriptica  ad oggetto una somma di denaro già dovuta in base ad un’obbligazione preesistente e si fonda sulle risultanze del codex accepti et expensi. - Nomina arcaria  riferimento a registrazioni di esborsi realmente effettuati a carico della cassaforte del creditore. - Chirographa  documento contenente l’attestazione di ciò che era effettivamente avvenuto tra le parti. - Singraphae  contenevano dichiarazioni che potevano anche contrastare con la realtà. 4. Obbligationes consensu contractae  derivano da contratti consensuali (contratti in cui l’obbligazione nasce dall’accordo fra le parti, comunque espresso) che possono essere presenti e assenti, a voce o per lettera, di persona o tramite un rappresentante. I caratteri dei 4 contratti consensuali sono: consensualità, libertà delle forme, la mera obbligatorietà, bilateralità e azionabilità ex fide bona. - Emptio-venditio  contratto consensuale con cui un contraente (venditor) si obbliga a consegnare una res all’altro (emptor), in cambio di una somma di denaro; il compratore non acquistava il dominium sulla cosa, ma solo il diritto di averla esercitando l’actio empti. Il consenso poteva essere manifestato liberamente, ma il prezzo doveva essere certo e determinato. Per il venditore nasceva l’obbligo di garantire il possesso e il pacifico godimento della cosa al compratore, non di trasferirne la proprietà. - Locatio-conductio  contratto consensuale con cui una parte (locatore) si obbliga a mantenere nella materiale disposizione dell’altra (conduttore) una cosa; mentre la vendita attribuiva al compratore un potere assoluto e definitivo, la locazione attribuiva solo il godimento della cosa. - Locatio rei  qualunque cosa poteva esserne oggetto, purchè inconsumabile; la merces era il corrispettivo per il godimento della cosa.; - Locatio operis  il locatore doveva fornire al conduttore la materia prima lavorare o la cosa oggetto della prestazione di servizio e il conductor aveva il compito di trasformarla, lavorandola e riconsegnarla al locator, in cambio del pagamento di una merces; - Locatio operarum  poteva avere come oggetto non qualsiasi lavoro umano, ma solo quello prevalentemente manuale. - Societas  contratto consensuale per cui 2 o più soggetti si obbligano reciprocamente a mettere in comune beni o attività di lavoro per il conseguimento di un risultato lecito utile a tutti; obblighi del socio erano apportare in società quanto promesso e rendere comuni gli acquisti fatti per la società. la società si estingueva: ex personis (morte/captis deminutio di uno dei soci), ex rebus (raggiungimento del fine sociale o per l’impossibilità di raggiungerlo), ex voluntate (per volontà dei soci o per scadenza del termine fissato o per rinuncia), ex actione (a seguito dell’azione di divisione). - Mandatum  contratto consensuale pur cui un soggetto (mandatario) si obbliga a titolo gratuito (indennizzo spese e danni subiti) verso un altro soggetto (mandante) a compiere uno o più atti, per l’utile di questi o di terzi o anche parzialmente per un utile proprio del mandator; dal mandatum derivano obbligazioni reciproche, che si facevano valere per mezzo dell’actio mandati. Il mandato si estingueva per esecuzione dell’incarico, impossibilità ad eseguirlo, per la scadenza del termine stabilito, per il venir meno del consensus preserverans e per il recesso di una delle parti.

CONTRATTI INNOMINATI  quando 2 persone si sono messe d’accordo su una prestazione ed una controprestazione lecite e una delle 2 abbia per sua parte osservato il comportamento che si era assunta, sorge per l’altra l’obbligo di adempiere alla controprestazione; ci sono 4 contratti innominati: - Do ut des  prestazione eseguita e quella che si attende consistono entrambe nel trasferimento della proprietà di una cosa o quantità di cose; - Do ut facias  prestazione eseguita consiste in una trasmissione di proprietà, quella da adempiere in qualsiasi altro comportamento; - Facio ut des; - Facio ut facias  entrambe le prestazioni hanno oggetto diverso dalla trasmissione della proprietà. PACTUM  è un mero accordo/convenzione, tra 2 o più soggetti, al fine di regolare una situazione di comune interesse; lo ius civile considera rilevanti i patti solo se si tratta di: - Pactum adiectum  clausola accessoria - Pactum legitimum  patto riconosciuto apposta a qualche negozio; produttivo di conseguenze giuridiche in base ad una lex. La de constituta pecunia consiste in un’azione contro colui che promette di pagare un determinato giorno o determinato luogo una prestazione di denaro dovuta da un terzo. OBBLIGAZIONI QUASI EX CONTRACTU  tutte le fonti di obligationes che prescindevano da un accordo di due o più: 1. Legatum per damnationem  disposizione testamentaria con cui si impone all’erede l’obbligo di trasmettere qualche cosa od utilità ad altra persona che il tetstatore designa; il legatario viene reso direttamente titolare del diritto e può intentare l’azione in rem contro chiunque possegga la cosa. 2. Legatum sinendi modo  si impone all’erede di lasciare che il legatario si appropri di un oggetto appartenente al patrimonio ereditario o quello dell’erede medesimo. 3. Pollicitatio  promessa fatta da un cittadino alla città, avente ad oggetto un’erogazione a vantaggio della città stessa. 4. Votum  promessa di una cosa ad una divinità, a scopo propiziatorio o apotropaico. 5. Negotiorum gestio  attività di chi, senza averne ricevuto mandato o nell’ignoranza dell’interessato, tratta affari giuridici o cura interessi altrui; da tale attività nasce l’obbligo da parte dell’agente di proseguirvi fino al compimento e nell’interessato l’obbligo di accettare la gestione che abbia condotto a risultati utili, indennizzando il gestore delle spese e dei danni sopportati. I requisiti per avere negotiorum: - Compimento di un atto che comporti la gestione di affari altrui; - Assenza di un mandato; - Volontà di gestire un negozio altrui; - Utilità della gestione intrapresa. 6. Tutela impuberis  amministrazione di affari altrui; obbligazioni analoghe alla negotiorum gestio sorgono quando la tutela è dativa (= quando il tutore è designato dal magistrato). 7. Indebiti solutio quando si trasmette, convinti di essere vincolati da un’obbligazione di dare, al presunto creditore una somma di denaro o altra cosa qualsiasi; al solvente viene concessa, per riscattare le cose date, la condictio (condictio indebiti). Condizione essenziale è l’errore di chi paga e di chi riceve il pagamento. Ci sono casi in cui il pagamento fatto per errore non dà luogo a ripetizione (solutio retentio)  obbligazioni naturali. 8. Communio inciden  condominio derivante da qualunque fonte che non sia il contratto di società. Del diritto romano gli atti passibili di pena s distinguevano in: - Crimina  delitti pubblici, infrazioni all’ordine sociale che importavano la lesione di valori rilevanti per l’intera civitas; sia l’esecuzione che la pena erano pubbliche. - Delicta  delitti privati, infrazioni costituenti offese nei confronti dei singoli individui e legittimanti una reazione individuale.

OBLIGATIONES EX DELICTO  obbligazione strettamente personale che vincola l’offeso verso l’offensore, costringendolo a subire una pena pecuniaria; le obbligazioni nascenti da delictum sono: - Intrasmissibilità; - Nossalità  concedeva al pater o al dominus responsabile dell’illecito di sottrarsi all’azione della parte lesa consegnando a quest’ultima il responsabile; - Cumulatività  se il delictum fosse stato commesso da più soggetti, ciascuno era tenuto al pagamento dell’intera pena pecunairia; - Perpetuità delle azioni. L’obligationes ex delictu sorge solo dai 4 illeciti civili: 1. Furtum  sottrazione non violenta di una cosa mobile o di un animale al suo detentore: - Furtum manifestum (ladro colto in flagranza)  il derubato poteva assoggettare il ladro a manus inictio; se il ladro era colto in flagranza di notte, ero uno schiavo o si difendeva a mano armata, poteva essere ucciso. - Furtum nec manifetsum  il derubato poteva vocare in ius il presunto ladro mediante legis actio sacramenti in persona. Gli elementi del furtum erano: la condotta (elemento oggettivo), l’elemento soggettivo (coscienza di impossessarsi contro la volontà del proprietario), l’animus lucri faciendi (intenzione di trarre vantaggio dalla cosa rubata), esclusione della putatività del fatto (all’intenzione di rubare doveva seguire un vero e proprio furto e non un fatto ritenuto erroneamente furto). 2. Rapina  caso aggravato di furto consistente nella sottrazione di una res altrui mediante violenza sulle persone. 3. Iniuria  3 casi: - Membrum ruptum  inutilizzazione/amputazione di un arto o di un organo; - Os fractum  rottura di un osso; - Iniuriae pure e semplici  qualsiasi altra lesione di minore. Il pretore unificò le tre figure e concesse un’actio iniuriarum, infamante ed aestimatoria, che consentiva al giudice di fissare l’ammontare della condotta con equità. 4. Damnum iniuria datum  danneggiamento di una cosa/schiavo altrui; requisiti del delitto di danneggiamento: - Damnum; - Iniuruia  l’ingiustizia del danno; - Culpa  responsabilità per aver causato il danno. OBBLIGATIONES QUASI EX DELICTO  sono definiti come quasi-delitti i comportamenti che cagionavano un danno ad altri; le obbligazioni quasi ex delicto danno origine a nuove figure di illecito: - L’actio de effusis vel deiectis  concessa contro l’abitante di una casa dalla quale erano stati lanciati oggetti solidi/liquidi che avevano procurato un danno; - L’actio de posito vel suspenso  concessa contro l’abitante di una casa sul cui balcone/tetto era appoggiata una cosa la cui caduta poteva cagionare danno ai passanti; - L’actio adversus iudicem qui litem suam facit  concessa contro il giudice che emetteva in mala fede una sentenza ingiusta; - L’actio adversus mensorem qui falsum modum dixerit  concessa contro l’agrimensore che, nominato arbitro di una controversia in cui occorreva determinare i confini tra due o più proprietà, avesse dolosamente dato misure false; - L’actio servi corrupti  concessa al padrone dello schiavo, nei confronti di chi lo istigasse a commettere illeciti o gesti pericol...


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