DDL ZAN - Appunti sul disegno di legge Zan PDF

Title DDL ZAN - Appunti sul disegno di legge Zan
Course Disegno
Institution Università degli Studi di Palermo
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Appunti sul disegno di legge Zan...


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Le polemiche di questi giorni hanno contribuito ad accendere i riflettori sul disegno di legge Zan, che dopo essere stato approvato alla camera a novembre 2020 è rimasto in stallo al senato per sei mesi. Ai primi di maggio ha iniziato la discussione in commissione giustizia. Un tempo infinito che è servito ai partiti politici ostruzionisti a disorientare a proprio favore l’opinione pubblica, a sollecitare la propria base elettorale, paventando ogni sorta di pericolo in agguato. È stato detto che un DDL che instaurerà in Italia la pratica dell’utero in affitto (o meglio della maternità surrogata), che darà via libera a matrimoni e adozioni gay, che introdurrà lezioni gender ai bambini della scuola primaria (festa del gender alle scuole), è stato perfino detto che se verrà approvata questa legge cancellerà il natale, il presepe, la festa della mamma. Niente di tutto questo. Il DDl che porta il nome del suo relatore alla camera, Alessandro Zan (PD), è un disegno di legge contro i crimini d’odio. In Italia esiste una legge, Mancino, del 1993 che punisce chi commette o incita a commettere violenze o discriminazioni per motivi raziali, etnici, religiosi o di nazionalità. Le pene di questi reati sono stabiliti dall’articolo 604 bis del codice penale (propaganda a istigazione a delinquere). Il DDL Zan intende estendere la legge Mancino anche a motivi fondati sul sesso, sul genere e sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, che verrebbero aggiunti a questo articolo del codice penale e a quello successivo che riguarda le circostanze aggravanti (604 ter). Il DDL non contiene nulla sulla maternità surrogata, sull’adozione o al matrimonio gay, che sono obbiezioni strumentali con l’effetto di farlo naufragare. C’è poi chi sostiene che il DDL Zan rappresenti una minaccia per la libertà di espressione, che si trasformerebbe in una legge bavaglio, ma in realtà è proprio il suo testo a specificare che la libertà di espressione è tutelata (art. 4): «ai fini della seguente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». Non sarà punibile chi dice: i rapporti omossessuali sono in contrasto con la natura (è una sua opinione, e potrà continuare non solo a pensarla ma anche ad esprimerla); ma sarà punibile invece chi di fronte a due uomini che si baciano dirà che andrebbero pestati, o cacciati da una spiaggia perché qui smette di essere un’opinione critica, smette di essere giudizio o pregiudizio e diventa persecuzione, istigazione alla violenza, compromissione del diritto altrui. Ed è qui che interverrebbe la legge Zan, arriva in soccorso quando un pregiudizio diventa violenza. Alcuni politici di destra hanno obiettato. Ma gli atti di violenza vengono già sanzionati dal nostro ordinamento, che senso ha una legge specifica. In realtà, non si riconosce l’aggravante dei crimini d’odio, in cui si colpisce una persona in quanto appartenente a una minoranza, in quanto portatrice di una caratteristica e non quella persona in sé. Non si tratta di una vera distinzione formale. Per esempio, se prendo a botte una persona perché giocando a calcio abbiamo litigato, è giusto che risponda per aver commesso quel reato. Ma se prendo a botte una persona perché è omossessuale, o perché è disabile, o perché è donna, non sto facendo del male solo a quell’individuo in particolare ma sto compromettendo il vivere civile perché sto sabotando l’esistenza a una comunità di persone più vulnerabile, che si sentirà minacciata, che proverà paura che possa succedere anche a loro. Da qui nasce la necessità di una aggravante specifica. Certo, magari questa legge è migliorabile. Tra le critiche che le sono state mosse ce ne sono alcune che meritano una riflessione. Ad esempio ce chi contesta la definizione di identità di genere, che potrebbe sembrare complicato interpretare in fase di giudizio. aaa...


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