Definizioni - Dott.ssa Barbara Pinelli PDF

Title Definizioni - Dott.ssa Barbara Pinelli
Author Camilla Di Corcia
Course Servizio sociale
Institution Università degli Studi di Milano-Bicocca
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La violenza contro le donne nelle migrazioni Punto Punto Punto Punto Punto

1: 2: 3: 4: 5:

Premesse Spunti teorici – Intersezionalità e continuità della violenza Definizioni giuridiche e riflessioni antropologiche Esperienze Conclusioni

Intersezionalità Prospettiva tematizzata nell’ambito del femminismo nero da donne afroamericane femministe che ritenevano essenziale incrociare la discriminazione di genere con la discriminazione razziale. Questa prospettiva è centrale oggi nelle teorie sul genere, sulla violenza e sulle discriminazioni. Indica la congiunzione fra diversi assi di oppressione in particolare di genere, “razza”, cultura, classe, religione, sesso. Queste molteplici linee di oppressione non operano una indipendentemente dall’altra, ma in modo sovrapposto, intersecato e interconnesso. In questa interconnessione risiede la loro forza. Allo stesso modo le soggettività di genere (le donne in questo caso, siano bianche e occidentali, migranti, impoverite, senza status legale, velate, nere, rifugiate) non sono mai definite da un’identità fissa e singola, ma da una pluralità di posizioni, esperienze, identità, anche in un rapporto conflittuale fra loro.

Percorso nel discorso giuridico che interseca la violenza di genere sulle rifugiate 1990 Policy on Refugee Women : prime disposizioni riguardanti la violenza sessuale subita dalle donne e dalle ragazze (esposizione a situazioni di violenza per genere) 1995 Linee guida sulla prevenzione e riposta nei casi di violenza sessuale nei confronti dei rifugiati - Primo documento sistematico sulla violenza sessuale nei confronti dei rifugiati affinché vi fosse una sensibilizzazione rispetto alle violazioni basate sul genere e sulla violenza sessuale. 2002 Linee guida sulla Protezione Internazionale n. 1 dell’articolo 1a(2) della convenzione del 1951 e/o del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati 7 maggio 2002 hcr/gip/02/01 in merito alla persecuzione di genere, ovvero “linee guida intendono fornire una guida interpretativa a livello legale per governi, professionisti legali, decision-maker e magistratura, così come per il personale dell’UNHCR che svolge l’attività di determinazione dello status di rifugiati sul campo”. 2003 Linee guida per la Prevenzione e la risposta alla violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati, rimpatriati e sfollati È il primo documento in cui si parla esplicitamente di violenza sessuale e di genere (gender and sexual based violence) ovvero sono considerate istanza di richiesta di asilo le violenze basate sul genere e sul sesso. Ovvero: sono riconosciute forme di persecuzione per motivi di genere e di orientamento sessuale, per cui sono previsti ulteriori strumenti di tutela legale sia che la persecuzione sia perpetrata dallo Stato che da soggetti non statali o per i casi in cui vi sia incapacità dello Stato di vietare tali persecuzioni (Direttiva 2004/83/CE, decreto attuativo n. 251/07). 2011 Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica

La prima convenzione ad essere vincolante dal punto di vista giuridico per gli stati sottoscriventi è la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (nota come Convenzione di Istanbul), approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011, ratificata in Italia il 19 giugno 2013. Particolarmente utile alla discussione è l’Explanatory Report della Convenzione https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210. Dal 2015, esiste un gruppo di monitoraggio chiamato GREVIO - Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence che raccoglie rappresentanti degli stati sottoscrittori e responsabile dell’implementazione della Convenzione da parte dei paesi ratificanti. Più interessanti dei report governativi e istituzionali sono in realtà i report sull’applicazione della Convenzione fatti dalla società civile (chiamati Shadow GREVIO Report) e da ONG locali, ovvero dai circuiti che direttamente operano nell’ambito della violenza subita dalle donne. Per i report sull’Italia si consulti: Rapporto delle Associazioni di donne sull’applicazione della Convenzione di Istanbul (sito D.i.Re) (Prima della) Convenzione di Istanbul A seguito della Seconda Conferenza sui Diritti Umani di Vienna del 1993, per implementare la CEDAW (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna è una convenzione internazionale adottata nel 1979 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, entrò in vigore il 3 Settembre 1981), l’Assemblea delle Nazioni Unite (risoluzione 48/104) promosse la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne. Riprendendo la riflessione della stessa CEDAW, all’art. 1 così definisce la violenza di genere (in modo più appropriato il termine inglese la definisce come gender-based violence): «ogni atto di violenza fondato sul genere che abbia probabilmente avere come risultato, un danno o una psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o

come risultato, o che possa sofferenza fisica, sessuale o la coercizione o la privazione privata».

La Dichiarazione esprime preoccupazione rispetto al fatto che «alcuni gruppi di donne, come le donne appartenenti a gruppi minoritari, le donne indigene, le donne rifugiate, le donne migranti, le donne abitanti in comunità rurali e remote, le donne indigenti, le donne in istituti o in stato di detenzione, le bambine, le donne con invalidità, le donne anziane e le donne in situazioni di conflitto armato, siano particolarmente vulnerabili alla violenza».

Capitolo VII della Convenzione di Istanbul - Migrazione e Asilo Gli 59-60-61 sono riferiti alle violenze riguardanti migranti e rifugiate e alle forme di riconoscimento giuridico che ne devono conseguire. In particolare: Artt. 60 e 61 che rispettivamente titolano Richieste di asilo basate sul genere e Diritto di non respingimento, ove sono elencate specifiche forme di violenza contro le donne considerate istanze di persecuzione. Nell’Explanatory Report sono indicate anche le pratiche e le condizioni che il sistema di protezione, burocratico-legale e accoglienza deve seguire per assicurare alle donne un approccio gender-sensitive alla violenza e consone condizioni di assistenza dinanzi alle violazioni subite (compreso il percorso del loro riconoscimento). Gli articoli rimarcano, inoltre, specifici percorsi e condizioni con cui prendere in carico la violenza di genere nelle migrazioni per asilo e il trattamento che gli stati riceventi devono garantire a chi ne è stata colpita, o si presume ne sia

stata colpita, comprese le condizioni materiale, sociali, sanitarie dei luoghi deputati all’accoglienza.

Riflettere su (cosa potrebbe opacizzare la lettura della violenza) essenzialismo di genere essenzialismo culturale...


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