delitti di perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale PDF

Title delitti di perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale
Author Marco Del Signore
Course Diritto penale progredito
Institution Università degli Studi di Milano
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Summary

SEMINARIO DIRITTO PENALE PROGREDITO PARTE SPECIALE...


Description

17/04/2020 quarto seminario: Delitti di perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale (Dott. Bartolucci e Dott.ssa Confalonieri) Delitti di perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale art. 648 e seguent del codice penale. Il Dott. Bartolucci si occuperà della ricettazione e del reimpiego mentre la Dott.ssa Confalonieri del riciclaggio e dell’autoriciclaggio. Partamo con alcune considerazioni per così dire di parte generale su queste quattro norme. Tutte e quattro hanno una struttura molto simile e fondamentalmente sono norme che non esistevano almeno fino alla metà dell’800 nel senso che sono tutte norme che vanno a punire una condotta successiva rispetto alla violazione delle regole sociali (del controllo sociale) perché intervengono a seguito di un reato (l'atto senso inteso). Pertanto fino alla tradizione almeno dei codici preunitari e in generale in tutti i codici europei (e negli status inglesi) si puniva la condotta del soggetto, che interveniva come ricettatore o come riciclatore e dunque come concorrente all’interno del reato. Si sussumeva il fatto come colui che interveniva e quindi concorreva accedendo con la sua condotta atpica al delitto presupposto. Con i codici preunitari e con lo Zanardelli del 1889 in Italia (ma la codificazione più o meno si può osservare assolutamente in modo coerente anche negli altri ordinament a noi assimilabili) si decide di separare per almeno due motvi il fatto del ricettatore/riciclatore dal fatto dell'autore del delitto principale. In primo luogo perché non sembrava ragionevole ipotzzare un concorso da parte di un soggetto che interveniva successivamente alla realizzazione del reato perfetto. Evidentemente siamo di fronte ad una finzione, finzione che i giurist usano dappertutto. Tuttavia ogni tanto ci viene da dire che il “re è nudo” e quindi qualcuno iniziò, giustamente, ad osservare che non era ragionevole e nemmeno prevedibile (nel senso diverso dal criterio di prevedibilità bensì dal punto di vista delle libere scelte di azione) che un comportamento successivo potesse rientrare in una norma già perfetta con tutte le conseguenze in termini di delitto tentato, concorso, competenza per territorio , competenza nel corso delle indagini ect ect. Di conseguenza si decise di fare una norma ad hoc per colui il quale interveniva successivamente alla realizzazione di un delitto e si pensò di avere un cosiddetto “numerus clausus” di delitti presupposto, ovvero delitti madre, dai quali poteva nascere la ricettazione (la stessa cosa vale per il riciclaggio anche se nasce successivamente ma su questo punto sarà più precisa la Dott.ssa Confalonieri). All'inizio erano solo alcuni delitti contro il patrimonio come il furto, la rapina, il sequestro di persona.

La norma che possiamo già andare a leggere è l'art. 648 che dice “ Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenient da un qualsiasi delitto (una volta al posto di qualsiasi delitto c’erano una serie di delitti tpici), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro”. Questa è la norma positva come la troviamo oggi con lievi modifiche, rispetto al legislatore storico, che hanno portato ad un allargamento dei reat presupposto. Facciamo un po’ di esegesi della norma (e poi vediamo qualche caso) in modo da provare subito a testare l’applicabilità, la flessibilità della norma rispetto alle scene del crimine che le si sottopongono nella prassi giudiziaria. Anzitutto classica esegesi alla Mantovani quindi elemento oggettivo, elemento soggettivo. Negli element oggettivi troviamo le classiche categorie del reato (reato proprio, reato comune, reato a condotta libera, reato a condotta vincolata, reato di condotta, reato di evento, reato di danno, reato di pericolo) con la primissima riflessione che dobbiamo antcipare sempre ogni qualvolta facciamo dell'esegesi ovvero qual è il bene tutelato dalla norma, l'interesse protetto? O meglio per dirla con termini classici qual è il bene giuridico? Qui capite (questo discorso vale anche per le altre norme che vedremo) che non è di immediata collocazione il bene giuridico perché, se diciamo che è il patrimonio, è un po' come dire che l’occultamento di cadavere è un reato contro la persona ma la persona già non c’è più con l'occultamento di cadavere di conseguenza nella ricettazione il patrimonio è già stato leso in qualche modo. Spesso soprattutto i tedeschi, che hanno un grandissima passione per interrogarsi su problemi che nessuno si sarebbe posto altriment, nell’800 con una cordata mossa da Montalonig ( non ho ben capito il nome ) andarono a critcare il concetto di interesse tutelato, bene giuridico dicendo che ogni norma avendo una rato basta a sé stessa perché la rato è l'interesse tutelato, il bene giuridico. Di conseguenza nel caso di specie la rato è molto intuitva ed è il divieto di far circolare cose di provenienza criminosa o comunque di aggravare conseguenze derivant da reato. Ovviamente ogni norma ha una rato ma non è possibile che la rato sia sempre l'interesse tutelato altriment si perderebbe ogni critcità rispetto alla lettura di una fattispecie; di conseguenza la nostra domanda non può essere sull' interesse tutelato. Se la Dott.ssa Confalonieri all'esame vi chiede qual è il bene giuridico (l’interesse tutelato) nella ricettazione non dovete rispondere che è vietare la circolazione di cose di provenienza criminosa perché questa è la rato ovvero il motvo per cui c'è quella norma.

Detto questo mantovani alla fine è un po’ sibillino e dice che il bene giuridico complessivamente parlando è comunque il patrimonio perché se noi analizzassimo tutti gli element della ricettazione (e la stessa cosa vale per il reimpiego, il riciclaggio e l'autoriciclaggio) alla fine e come se noi avessimo una sorta di condotta seriale ripetuta nei confront del medesimo bene giuridico(e come se noi avessimo una tela e contnuassimo a darle colpi di pennello). La risposta migliore alla domanda è: Mantovani sostene che sia un delitto contro il patrimonio per collocazione sistematca di politca criminale ma complessivamente parlando verosimilmente il delitto va a tutelare una sorta di primigenia forma di concorrenza ed il perché è intuitvo  se io vieto la ricettazione sto andando a proteggere il mercato pulito; questo lo si vedrà nel riciclaggio e più ancora ( in maniere assolutamente coerente) nel reimpiego. In che modo? se io vieto al mercato “nero” di competere con il mercato “bianco” (buono) vado a decriminalizzare il mercato nero, lo rendo più costoso e quindi attivo quella teoria economica della scuola di Washington per cui se io rendo problematco acquisire moneta cattiva non ho problemi nell’andare in difficoltà con la moneta buona. Questo è un “resumè” sull’interesse tutelato dalla ricettazione. La Dott.ssa Confalonieri potrà essere in qualche modo più precisa rispetto al riciclaggio che poi è la norma probabilmente cardine dell’intero sistema anche se non è sempre stato così, in quanto viene introdotto successivamente, poichè il legislatore prende consapevolezza dell'evoluzione sociale anche con le norme incriminatrici. Inanzitutto è un reato comune (e questo vale per tutti e quattro i reat) perché c’è scritto “chiunque ma fuori dei casi di concorso nel reato”. Non è un reato comune in senso classico perché chi concorre nel reato non può realizzare un fatto di ricettazione e non è un reato proprio perché non c’è una partcolare qualifica soggettiva (non c’è un pubblico ufficiale, non c’è il genitore, il custode). Per non toglierci nulla la dottrina ha elaborato una categoria mediana fra il reato comune e il reato proprio il cosiddetto reato ad autoria limitata cioè una sorta di reato comune con alcune preclusioni che si applicano in modo direi plastco in relazione ai nostri 3 reat di ricettazione, ricilcaggio e reimpiego. “Fuori dei casi di concorso”  vedremo che c’è una sezione unita sul reimpiego che ci spiega bene cosa vuol dire questa dicitura. L’elemento oggettivo è l’acquisto, la ricezione, l’occultamento o comunque si intromette nel farle acquistare,ricevere od occultare. Qui abbiamo una condotta molto alternatva alla geometria variabile con quest 3 element che sono: 1) l’acquisto che, come abbiamo visto nel seminario di parte generale dei delitti contro il patrimonio, non va interpretato nel senso civilistco perchè non è possibile

acquistare una res illicita. E’ un acquisto in senso penalistco cioè un meccanismo di passaggio del bene previa ricezione di denaro o utlità viceversa; 2) la ricezione che è il genus della species acquisto; 3) l’occultamento che è un meccanismo di nascondimento della res. Queste sono le nostre 3 condotte. La formula di chiusura “o comunque si intromette nel...”è una sorta di penalizzazione di colui il quale non riesce a realizzare per intero una delle tre condotte ma accede, contribuisce in qualche modo nel farlo. Poi spechificheremo,magari con i casi, cosa s’intende per qualsiasi delitto, perche è stato usato delitto e non reato o illecito. Il nostro dolo specifico è rappresentato dall’inciso “al fine di procurare a se o altri un profitto”; non so se ci siete già arrivat con il prof. Paliero ma nella categoria del cosidetto dolo specifico italiano, categoria che è mutuata dalla manualistca tedesta, vi stanno un sacco di fattispecie diverse del cosidetto dolo specifico. Come sapete il dolo specifico è il fine ulteriore richiesto dalla norma incriminatrice che non deve concretzzarsi al fine della realizzazzione dell’evento. Un modo comodo per provare il dolo specifico è usare il tentatvo cioè costruire il fine ulteriore (o in questo caso il profitto) con la struttura dell’art 56 cp quindi chiedersi “chi compia atti idoni, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto (nel nostro caso a raggiungere il profitto)...” per raggiungere il profitto? In questo modo stamo dando una dimensione oggettiva e non solo soggettiva al fine del dolo specifico come elemento finalistco che orienta la condotta. Se tutto è chiaro in questa velocissima esegesi della norma che è neccessariamente “a volo d’uccello” vediamo in concreto come funziona con alcuni casi. Vi ho riportato due sezioni unite (Cass. Pen. Sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433 e Cass. Pen. Sez. un., 19 gennaio 2012, n. 2225) che si interrogano fondamentalmente nei rapport tra la ricettazione e l’incauto acquisto che è l’art. 712 del cp che sembra il “pandam” colposo della ricettazione. L’art 712 cp sanziona “Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi ttolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la enttà del prezzo , si abbia motvo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci euro”. Le due sentenze che vi ho portato fondamentalmente si interrogano sui rapport tra queste due fattispecie. Vediamo ora la Cass. Pen. Sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433 “Tizio, a bordo della sua autovettura, utlizza per il pagamento del pedaggio autostradale al casello una tessera Viacard (noi non sappiamo cosa sia o forse l’avevamo vista nel seminario sui delitti con la cooperazione artficiosa della vittima o in quello dei delitti ad aggressione unilaterale comunque è la mamma del telepass per intenderci) che gli viene ritrata dall’operatore perché, dopo essere stata usata

per l’ultma volta lecitamente, era stata rigenerata e poi utlizzata indebitamente altre volte. Tizio si giustfica affermando di aver acquistato la tessera da uno sconosciuto che, all’interno di un’area di servizio, gliela aveva venduta dicendo di essere rimasto senza benzina e con poco denaro. Tizio, temendo di andre incontro a conseguenze penali a causa della sua condotta, si rivolge per un parere ad un legale”. Questo esempio era modulato come se fosse un parere per un dibattito, discussione in classe, ma dal momento che la classe non c’è ve lo poniamo come ricostruzione del fatto cosi come è messo in sentenza. Come risolve la sentenza questo caso? La sentenza arriva da una doppia conferma di condanna per ricettazione e la sezione sesta solleva alle sezioni unite un interrogatvo “ma siamo proprio sicuri di applicare la ricettazione”? C’è un contrasto giurisprudenziale sulle differenziazzione tra l’art. 648 cp e l’art. 712 del cp. Si tratta di un problema di differenza oggettiva o soggettiva? cambia il fatto, cambia l’elemento soggettivo o cambiano tutte due? qual è la linea di demarcazione? La sentenza 12433 è una bella lezione sul dolo perché in estrema sintensi riassume cose che dovete sapere assolutamente. La sentenza parte dalla teoria di Gallo che è il primo che in italia ha studiato in modo sistematco il dolo nella distnzione tra dolo eventuale e reato colposo. Ricordatevi che dolo eventuale non vuol dire nulla ma è semplicemente un’etchetta infatti dobbiamo riempirla di contenuto. Non ha senso dire che il dolo eventuale è incompatbile con il dolo specifico o non ha senso chiedervi se questo reato non può essere punito come dolo eventuale (salvo che non ci sia scritto “intenzionalmente”) perché, a seconda di come riempiamo il contenuto, il dolo eventuale avrà questo o quel significato. Ancora oggi capita di trovare nelle sentenze che il dolo eventuale è la ricettazione del rischio della verificazione dell’evento. Capite che una definizione di questo tpo è molto diafona quindi è ovvio che in questo senso l’eventuale tende ad allargare la fattispecie e a ricomprendervi fatti che con una definizione più stringente non sarebbero ricompresi. Di conseguenza la domanda è “che cos’è il dolo eventuale?” e la risposta che forniscono le sezioni unite del 2009 è la seguente  tenendo conto della teoria di Gallo fondata sul dubbio il quale sosteneva che il soggetto agisce in dolo eventuale o nel pandam in colpa con o senza previsone va precisato che il problema sulla realizazzione dell’evento è più problematco quando si parla, come in questo caso, di presuppost della condotta perché ci si riferisce al delitto presupposto e non all’evento morte come nel caso dell’omicidio. Se il soggeto agisce nello stato di dubbio e supera il dubbio agisce in dolo se rimane nello stato di dubbio agisce in colpa.

Questa distnzione che faceva Gallo e che le sezioni unite richiamano nella sentenza viene in qualche modo superata ma risulta comoda per quanto riguarda la non penalizzazione dei casi scuola ovvero la cosidetta “ criminalità dei manuali”. Per esempio pensiamo al lanciatore di coltelli al circo che ha la moglie messa sul bersaglio o per essere più politcally correct alla lanciatrice di coltelli che ha il marito messo sul bersaglio, ci si chiedeva: se il coltello trafigge il bersaglio (persona) è omicidio colposo o doloso? La risposta che si dava era omicidio colposo perché il soggetto (lanciatore di coltelli) aveva il dubbio di poter trafiggere il partner, ma il dubbio veniva superato affermando che il fatto non si sarebbe mai verificato, proprio in virtù del fatto che si trattava del suo lavoro. Di conseguenza si sosteneva la colpa con previsione. Le sezione unite risolvono il problema dicendo che il dubbio non è la nostra partta. Riprendendo una vecchia formula della fine dell’800 del giurista Frank le sezioni unite dicono che, dando per certo l’esistenza del reato, se il soggetto agisce versa in stato di dolo, se invece si asterrebbe agisce in colpa. Di conseguenza applicando questo principio, le sezioni dicono che se il nostro imputato avesse avuto la certezza che la carta di credito viacard provenisse dal delitto, non l’avrebbe acquistata perché, in una valutazione complessiva, i suoi interessi sarrebbero stat confliggent rispetto a quello che è la sua realizzazione ordinaria degli event. In che senso? le conseguenze di commettere ricettazione sarebbero state molto piu disdicevoli rispetto al non commeterla. Di conseguenza la cassazione dice che non può essere ricettazione perchè il dubbio non consente l’accertamento sulla certezza o meno del delitto presupposto. Pertanto si tratta di acquisto di cose di sospetta provenienza art 712 cp. Rivitallizando il dolo eventuale, la cassazione ci dà come perimetro di valutazione la prima formula di frank che è più meno lo stesso percorso che succederà anni dopo con la Tissen Group. Del tutto simile la sentenza n. 2225 del 2012 ma non voglio sotrarre tempo alla Dott.ssa Confalonieri quindi vi lascio giusto i due casi di cui parleremo dopo sul reimpiego. Sono due casi di scuola e precisamente il caso in cui un soggetto acquista un rolex taroccato e la “sciura” compra una borsa di Louis Vitton taroccata alle bancarelle su internet. Di cosa rispondono quest soggetti? di ricettazione, di 712 o di un'altra fattispecie nonchè il vecchio reato, oggi depenallizzato, di acquisto di merce contraffatta? Su questo dubbio amletco io mi taccio e lascio la parola alla collega. Allora inanzittuto mi presento sono la Dott.ssa Confalonieri. Mi spiace conoscervi in queste circostanze dietro ad un computer;

vi volevo dire che, e penso di parlare anche a nome del collega, sappiamo che sia una situzione difficile, è difficile per tutti, quindi pensavamo comunque di fare una lezione diciamo così il più leggera possibile senza dilungarci troppo e cercando di rimanere in tempi piuttosto ristretti ed essere sintetci. Io ho da sempre il dono dellla sintesi nel bene o nel male. Un'altra cosa che volevo dirvi è che tendenzialmente queste lezioni quando le facciamo in classe hanno carattere seminariale. Sinceramente io penso che sia essenziale per uno studente partecipare a questo tpo di lezione perché un domani quando voi farete gli avvocat piuttosto che i magistrat o i giurist non vi basterà leggere la norma o leggere il Mantovani ma dovrete ragionare con la vostra testa. Quello che ormai da anni facciamo in classe è proprio invitare gli student a ragionare prima con i propri strument e poi vedere cosa dice la cassazione riuscendo cosi anche a muovere delle critche. So che è difficile farlo oggi però io vorrei provarci con la chat, Teams infatti ha la chat e posizionandovi al centro potete fare una conversazione e rispondere; io vi porrò delle domande e sarebbe bello avere delle risposte. Un’altra cosa che volevo dirvi prima di passare alla spiegazione è che vi invito a prendere appunt con carta e penna. Cercherò di andare piano, di dare vermante solo dei concetti essenziali perchè vi ripeto che quello che mi interessa è avere da voi delle risposte e invitarvi a ragionare insieme; carta e penna perché se voi prendete appunt al computer, questa è una certezza scientfica, è come scrivere sull’acqua quindi non vi rimane in testa il concetto invece se voi prendete appunt con la penna dovreste riuscire subito ad individuare le parole chiavi e capire il senso delle norme. Questa era la premessa poi vedremo se la chat funziona, io magari chiamo visto che ho un elenco delle persone. Allora per quanto riguarda il riciclaggio purtroppo ho le slides su un altro computer quindi magari potete cercare su google la norma. Il riciclaggio come vi diceva anche il collega è una norma che ha subito delle modifiche. Inanzitutto è stato introdotta nel 78 e poi ha subito delle successive modifche perchè nella prima formazione,artcolazione della norma era piuttosto inefficace, quindi l’italia sollecitata dall’ordinamento sovranazionale interviene sulla norma del 78. Nel 90 e 91 il consiglio dei mistri dell’Unione Europea e il cosiglio d’europa (un europa grande e una piccola) chiedono all’Italia di intervanire sul ricilcaggio. La prima norma quella del 78 in effetti incriminava soltanto la sosttuzione di beni o di valori provenient non da ogni reato, ma solo da alcuni reat che erano come ha antcipato il collega, l’estorsione aggravata, la rapina aggravata e il sequestro di persona aggravato.

Cosa non funzionava della norma? è intuitvo: inanzitutto si limitava la provenienza soltato a 3 delitti tra l’altro con dei vuot di tutela molto grandi, bast pensare agli stupefacent in partcolare al traffico degli stupefacent in secondo luogo il legislatore incirminava sola la sosttuzione. La sosttuzione è un intervento di tpo materiale non anche giuridico. Pensate per esempio al denaro che io sosttuisc...


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