Ramacci delitti di omicidio PDF

Title Ramacci delitti di omicidio
Author Giulia Calabretta
Course Diritto penale ii (parte speciale)
Institution Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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Summary

riassunto completo e sostitutivo ...


Description

Delitti di omicidio Art.575 CP: Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Applicare la norma ai casi concreti: Bisogna rifarsi prima all’interpretazione letterale della norma stessa (capire il significato del testo) e poi all’interpretazione sistematica (confrontare la coerenza dell’interpretazione con le altre norme dell’ord. connesse con la norma in questione). ! Termine “uomo”: La tutela della vita deve riguardare indifferentemente sia l’uomo che la donna. La norma inoltre si applica anche a chi cagiona la morte di un mostro (che fisicamente non ha nulla dell’essere umano standard) in quanto la tutela abbraccia ogni essere appartenente biologicamente al genere umano. Non si applica all’uccisione di un animale evoluto in modo simile all’uomo per il divieto di analogia in materia penale —> Riserva assoluta di legge ex art. 25 Cost, applicando la legge penale nei casi diversi da quelli in essa descritti si creerebbe una nuova legge, cosa che nel nostro ord. è riservata al legislatore ordinario. ! Termine “chiunque”: La legge penale italiana obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, cittadini italianai e stranieri, anche l’apolide viene considerato cittadino italiano, e quindi soggetto alla legge penale italiana, purché residente nel territorio dello Stato. ! - Può essere punito per omicidio: Chiunque lo abbia commesso a condizione che si trovi sul territorio dello Stato, anche se successivamente si trovi all’estero, compreso chi lo commetta all’estero ma successivamente si trovi (per scelta o estradizione) nel territorio dello Stato. ! - Non può essere punito per omicidio: Lo straniero che ha commesso l’omicidio di uno straniero all’estero, salvo il caso in cui il reo si trovi sul territorio dello Stato o vena concessa l’estradizione dello straniero allo Stato estero che ne abbia fatto richiesta. ! Formula “cagionare la morte di un uomo”: La causalità non permette indeterminatezza, solo quando un fenomeno è conseguenza di un altro è causa determinante dell’evento. L’evento morte può essere causato sia da un’azione che da un’omissione (non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico d’impedire, equivale a cagionarlo).! - Omissione: E’ considerata causale a condizione che il compimento dell’azione omessa avrebbe impedito il verificarsi dell’evento. ! Significato del termine “morte”: Naturalisticamente la morte viene legata alla cessazione della vita. Normativamente invece la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo e quindi con la morte celebrale, pertanto sarà ritenuto responsabile di omicidio chi cagiona la cessazione di tutte le attività dell’encefalo di un altro uomo. ! - Art.575 cp: Punisce l’omicidio doloso descrivendo una condotta volontariamente diretta a produrre l’evento morte che si realizza come conseguenza voluta della condotta dell’autore. Il dolo richiesto è quello generico e la pena prevista è la reclusione non inferiore a 21 anni. ! - Norme scriminanti o legittimanti: Non sono norme deontiche (non prescrivono un dovere di comportamento) ma sono norme che si fondano sulla necessità (es. art.52—> prescrive che il cagionare la morte non costituisce reato e non è punibile se avviene per legittima difesa). Per il principio di legalità deve sussistere certezza sul fatto incriminato e sul fatto scriminante. La dottrina prevalente tuttavia è favorevole all’estensione per analogia delle fattispecie scriminanti sulla base che esse non sono norme che puniscono e quindi non sono norme penali ma espressione di principi generali dell’ordinamento. ! - Bipartizione del reato: Si distinguono gli elementi positivi che formano la materia dell’illecito dagli elementi negativi che formano la materia della scriminante, dove la presenza dei secondi esclude la rilevanza dei primi. Art.56 CP: Punisce il tentativo di omicidio, tuttavia per essere punita l’intenzione criminosa deve esplicitarsi in un fatto esterno percepibile quanto tale da tutti, fatto che deve essere un accadimento oggettivo e non uno stato d’animo soggettivo. La semplice intenzione di uccidere perciò non può essere configurata come tentato omicidio in quanto mancano gli atti univoci idonei a cagionare la morte di un uomo. !

Omicidio preterintenzionale art.584 (reclusione 10 - 18 anni) Elemento oggettivo: Condotta costituita da atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli artt.581 e 582 (percosse e lesioni personali) dalla quale derivi come conseguenza non voluta la morte di un uomo. Essa non può essere costituita da semplici atti preparatori. E’ una condotta a forma libera potendo essere costituita sia da un’azione che da un’omissione. ! Consumazione: Non è necessario che il delitto di percosse o lesioni sia consumato, è sufficiente il tentativo di percosse o lesioni dalle quali derivi, come conseguenza non voluta, la morte di un uomo. Ciò che è determinante è la sussistenza del dolo del delitto di percosse o lesioni. Prevedibilità: Si risponderà dell’evento morte solo quando la colpa sia riscontrabile secondo i canoni di prevedibilità. Non se ne risponderà quando essa sia imprevedibile e perciò riconducibile al caso fortuito. Resterà comunque la rilevanza dei delitti di percosse o lesioni che non essendo più assorbiti dal più grave delitto di omicidio preterintenzionale diventano punibili in via autonoma. ! Delitto di percosse art.581: Azioni violente in grado di provocare nel corpo altrui un male seppur limitato ad una sensazione di dolore , senza conseguenze morbose di alcun genere, pertanto sono rilevanti giuridicamente solo quelle con apprezzabile carica di violenza. ! - Il permanere di conseguenze patologiche integra il diverso reato di lesioni personali che richiede la sussistenza di una malattia nel corpo o nella mente. ! Art.18 l.n.194/1978: Prevede che la morte (evento dell’omicidio preterintenzionale) sia causata da un aborto e quindi la vittima deve essere necessariamente una donna in stato di gravidanza. ! - Qui la condotta dalla quale deriva la morte deve derivare da atti diretti a cagionare l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna o a provocare lesioni alla donna da cui derivi l’interruzione della gravidanza. ! - In entrambi i casi il reato di passaggio che è quello di aver cagionato l’interruzione della gravidanza deve essere consumato. ! - Tale articolo riporta una pena inferiore a quella prevista per l’omicidio preterintenzionale: reclusione da 8 a 16 anni.!

Morte come conseguenza di altro delitto art.586 (come evento aberrante) Dispone l’art. 586 che “quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 c.p. sono aumentate”. L’articolo in commento disciplina un reato comune ( è infatti configurabile a carico del quisque de populo) !di danno, rappresentando l’offesa in senso naturalistico del bene protetto un elemento costitutivo. L’elemento oggettivo del reato de quo consiste nel porre in essere un delitto, diverso rispetto a quelli contro l’incolumità personale ( es. percosse o lesioni, altrimenti deve ritenersi configurabile l’art. 584 c.p. – omicidio preterintenzionale), dal quale derivi!– come evento non voluto – la morte o! la lesione di una persona. Quanto alla consumazione, essa si identifica con la morte o la lesione personale ed il tentativo va ritenuto inammissibile, essendo una fattispecie ove l’evento più grave è involontario. Il !bene giuridico tutelato attraverso l’incriminazione in esame va individuato in quello dell’incolumità pubblica. A ben vedere, la norma di cui all’art. 586 c.p. costituisce una speciale applicazione dell’art. 83 c.p., prevedendo una sanzione più severa in ragione dell’importanza del bene protetto (incolumità personale e !bene vita). La questione maggiormente controversa attinente l’interpretazione dell’art. 586 c.p. è certamente rappresentata dall’individuazione del rapporto tra il!delitto doloso!di base e l’evento di!morte!o di!lesione!non voluto. La lettera della norma depone nel senso di un rapporto contraddistinto in termini di pura e semplice causalità materiale. È inoltre necessario che l’evento lesivo costituito dalla morte e dalle lesioni, non sia voluto neppure in via indiretta o con dolo eventuale dall’agente, poiché questi, se pone in essere la propria condotta pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze di essa e ciononostante accettandone il rischio, risponde, in concorso di reati, del delitto inizialmente preso di mira e del delitto realizzato come conseguenza voluta del primo. Alla luce di ciò, si è pertanto discusso in merito al!criterio di imputazione soggettiva dell’evento più grave. Diverse le soluzioni prospettate da dottrina e giurisprudenza. ▪ Secondo un primo approccio, la norma prevedrebbe una ipotesi di! responsabilità oggettiva, sicché morte e lesioni vanno addebitate all’autore del delitto base doloso in ragione del mero nesso di causalità materiale, a condizione che lo stesso non risulti interrotto dall’intervento di quei fattori sopravvenuti di cui all’art. 41, comma 2, c.p. ▪ Una seconda impostazione invece, ravvisa nella fattispecie prevista dall’art. 586 c.p. un’ipotesi di responsabilità per colpa specifica, legata all’inosservanza della norma penale incriminatrice del reato base doloso. L’evento lesivo non voluto, verrebbe imputato al colpevole a titolo di colpa per violazione di legge. L’impostazione testé illustrata tuttavia non parrebbe discostarsi, dal punto di vista sostanziale, da quella di cui al primo approccio, atteso che l’imputazione dell’evento più grave discenderebbe da una vera e propria presunzione di colpa, che prescinde dalla natura cautelare della norma di legge violata, rappresentata dalla norma incriminatrice del reato base. Per tale ragione, secondo lo scrivente, pare preferibile un terza impostazione, più in linea con le interpretazioni fornite negli anni dalla Corte Costituzionale in fatto di colpevolezza. ▪ Secondo tale ulteriore e differente approccio, deve ritenersi che l’art. 586 introduca un caso di! dolo misto a colpa generica! da verificarsi in concreto in termini di prevedibilità e, quindi, non presumibile in astratto. Una tra le più interessanti applicazioni dell’art. 586 c.p. !riguarda la responsabilità dello spacciatore per morte del consumatore a seguito di overdose. Sul punto si registrano numerosissime pronunce dei Giudici della legittimità in cui è dato leggere, in conformità all’orientamento secondo cui l’art. 586 introduca un caso di!dolo misto a colpa generica, che la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione e con prevedibilità ed evitabilità dell’evento da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale. È necessario inoltre accertare che non ricorrano circostanze imprevedibili utili ad interrompere il decorso causale innescato attraverso la cessione di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 41, co. 2.

Omicidio colposo art.589 (reclusione 6 mesi - 5 anni) Il comportamento colposo del soggetto agente contraddistingue questa figura di reato posta a tutela dell’integrità fisica dell’individuo. L’accertamento della colpa è strettamente legato al concetto della prevedibilità, ossia al principio che possono ascriversi a colpa solo quegli eventi che, in relazione alle particolari circostanze del caso concreto, siano prevedibili dal soggetto al momento della realizzazione della sua condotta. Circostanza aggravante: E’ considerata tale la previsione dell’evento in quanto alla colpevole indifferenza di chi espone altri ad un pericolo si aggiunge l’errore di valutazione dato dalla sottovalutazione del pericolo di un danno previsto. Tale errore di valutazione può consistere nell’esclusione della verificazione di un evento o nella supervalutazione dell’abilità dell’agente come sufficiente ad evitare l’evento, evento che invece si verifica. Colpa impropria: Quando l’omicidio è commesso per eccesso colposo (cioè quando si eccedono i limiti stabiliti dalla legge) da una causa di liceità o nella supposizione erronea dell’esistenza di una tale causa. In questi casi però la previsione dell’evento non può costituire circostanza aggravante dell’omicidio colposo. Omicidio colposo plurimo e omicidio colposo in concorso con lesioni colpose plurime: In tali casi si applica la pena prevista per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo tenendo conto però che la pena complessiva non può superare i 12 anni.

- E’ previsto il minimo di 2 anni di reclusione se il fatto è commesso in violazione di norme sulla circolazione stradale o di quelle per la prevenzione d’infortuni sul lavoro rimanendo però inalterata la previsione massima (5 anni). Ciò per contrastare l’allarmante aumento delle morti bianche (provocate da infortuni sul lavoro), la responsabilità per l’omicidio colposo e per le lesioni colpose gravi o gravissime derivanti dalla violazione di norme antinfortunistica è stata addebitata anche alle persone giuridiche e agli enti oltre che ai loro rappresentati. Cooperazione colposa: Quando un solo fatto di omicidio colposo viene commesso da più persone. Qui è necessario che ci sia la volontà di unire la propria all’altrui condotta ed anche che le singole condotte siano viziate dalla violazione di regole di cautela o tutela. Le singole condotte infatti si manifestano imprudenti ed inosservanti in quanto era prevedibile che la cooperazione avrebbe creato un evento di danno.

Infanticidio in condizioni di abbandono art.578 (reclusione 4 - 12 anni) 1) Madre che cagiona la morte del suo neonato immediatamente dopo il parto (infanticidio) o del feto durante il parto (feticidio), quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale o morale connesse al parto. La pena da infliggere alla madre è la stessa sia nel caso che la madre uccida di propria mano sia nel caso che uccida giovandosi dell’aiuto di concorrenti sia nel caso in cui essa concorra con altri che uccidano di propria mano il figlio. Condizioni di abbandono morale e materiale (elementi specializzanti): Hanno l’effetto di degradare il delitto che non più punito come omicidio aggravato (omicidio del discendente) ma con una pena inferiore. Possono individuarsi nell’isolamento psicologico, nel fallimento e nell’isolamento cui la madre è in qualche modo costretta, in assenza del sostegno del padre del bambino e della famiglia. Elementi caratterizzanti rispetto all’omicidio volontario: Presenza di condizioni di abbandono ed immediata connessione con il parto. 2) Caso in cui la madre esagera nel pessimismo e si rappresenta una situazione che nella realtà è meno grave di quello che le appare e quindi la sua rappresentazione è falsata da errore. In questo caso di applica l’art.47 secondo il quale “l’errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso”. 3) Caso in cui la madre non è l’unica protagonista in quanto il feticidio o l’infanticidio sono commessi con il concorso di più persone, l’art.578 disciplina la fattispecie in cui la madre uccide di mano propria ed altri concorrono nel delitto da lei commesso. Ai concorrenti (padre compreso) si applica la stessa pena dell’omicidio comune (21 anni) e non la pena che si applica all’autore dell’infanticidio, ossia la madre. Anche ai terzi (padre compreso) può essere diminuita la pena da 1/3 a 2/3 qualora essi abbiano agito al solo scopo di favorire la madre. 4) Caso in cui sia un’altra persona ad uccidere mentre la madre concorre moralmente o materialmente in quanto la morte del proprio figlio è anche da lei voluta. L’estraneo viene punito in base all’art.575 ed è quindi responsabile di omicidio comune come tutti gli altri eventuali concorrenti ad eccezione della madre. 5) Caso in cui sia il padre ad essere l’autore materiale e che egli stesso o altri agiscano al solo scopo di favorire la madre. Il padre sarà incriminato per omicidio comune con l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art.577 (omicidio del discendente).

Omicidio del consenziente art.579 (reclusione 6 - 15 anni) L’articolo punisce chiunque cagiona la morte di un uomo con il consenso di lui, ponendo il nucleo della disposizione nell’esclusione del bene della vita dall’ambito della disponibilità individuale. Ciò però non significa che non si debba tenere conto anche di casi limite, ad esempio quelli di malattie irreversibili e particolarmente dolorose dove si pone il problema del cosiddetto aiuto a morire. Aiuto a morire: Può verificarsi nelle seguenti ipotesi: 1) Aiuto a morire puro (lecito): Aiuto dato durante la fase terminale della vita senza che tale prestazione determina un accorciamento della vita consistente in azioni dirette ad alleviare le sofferenze da parte del medico che costituiscono per lui un dovere. 2) Aiuto a morire indiretto (lecito): Aiuto dato con la somministrazione di farmaci in dosi sufficienti per alleviare il dolore che però comportano indirettamente l’accorciamento della vita, anche qui vi è l’adempimento da parte del medico di alleviare le sofferenze del malato. 3) Aiuto a morire passivo: Acceleramento della morte dato dall’omissione di terapie tese ad allungare artificialmente la vita, qui l’azione/omissione si sostanzia nel non impedire l’evento morte. 4) Aiuto a morire attivo art.579: Acceleramento della morte prodotta con il consenso del malato irreversibile. 5) Art.580: Aiuto all’altrui suicidio richiesto dal suicida stesso in quanto la morte gli appare come il mezzo per finire di soffrire. Punto di incontro: L’art.32 (disapprovazione accanimento terapeutico) Fa leva sulla necessità del consenso del malato per la somministrazione di cure non obbligatorie per legge. Tale articolo privilegerebbe l’autodeterminazione del malato consapevole ed informato per cui la sua richiesta di trattamenti idonei ad attenuare le sofferenze deve essere soddisfatta anche se tali cure hanno l’effetto di anticipare la morte e nello stesso tempo è illecito protrarre trattamenti sanitari non obbligatori per legge che non siano oggetto di consenso da parte del malato. Circostanze aggravanti comuni (art.61) e speciali: All’omicidio del consenziente non si applicano a meno che esso non sia commesso: a) Contro un minore di anni 18. b) Contro un infermo di mente o che si trova in deficienza psichica per abuso di alcool o stupefacenti. c) Contro una persona il cui consenso sia stato estorto con minaccia o inganno. Omicidio del consenziente tentato: Può essere, oltre che consumato, anche tentato. Nel caso di lesioni conseguenti a tentativo inidoneo esse sono punite ai sensi del comma 3 dell’art.49 come reato diverso da quello voluto, quello di lesioni personali. Consenso sui generis: A proposito di competizioni sportive caratterizzate da una condotta volontariamente violenta tipo lotta o pugilato. L’evento mortale prodotto nel rispetto delle regole del gioco non è punibile in quanto rientra nell’esercizio di una facoltà legittima o nel caso fortuito. Se invece non c’è stato rispetto delle regole la responsabilità penale dello sportivo sussiste qualora ci sia stata volontaria inosservanza e si configurerà omicidio colposo o eccesso colposo dai limiti di una facoltà legittima. E’ sufficiente che il consenso, anche se non conosciuto dall’omicida, sia oggettivamente accertato? a) Se il consenso esiste oggettivamente il fatto commesso è omicidio del consenziente anche se l’omicida ignora il consenso. b) Se il consenso è oggettivamente inesistente ma l’agente ritiene per errore che esso esista, tale errore verte su un fatto costitutivo del reato che effettivamente si commette che è l’omicidio comune e tale errore di rappresentazione esclude il dolo del reato dell’omicidio comune ma non esclude che il fatto possa essere punito come reato diverso.

Aiuto al suicidio art.580

- Qui il nucleo della disposizione riguarda la condotta di chi aiuta a compiere il fatto e non la condotta di chi compie il fatto, ciò in quanto il s...


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