4 altre tipologie di omicidio PDF

Title 4 altre tipologie di omicidio
Course Diritto Penale II
Institution Università degli Studi di Torino
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Summary

mappa concettuale del reato di omicidio...


Description

Fanno eccezione i delitti di percosse (581) e lesioni (582), dal momento che se da tali condotte deriva la morte si ha omicidio preterintenzionale ex art. 584.

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 (lesioni e percosse personali), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso(1) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole(2), la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate rappresenta una norma di chiusura, atta a rafforzare la tutela dell'incolumità fisica delle persone, che trova applicazione quando la morte o le lesioni siano conseguenza non voluta di un qualsivoglia delitto doloso, anche solo tentato.

Il concetto di "atti diretti" non corrisponde a quello di "atti idonei diretti in modo non equivoco", previsto in materia di tentativo (art.56), in quanto è ritenuto sufficiente ai fini di tale disposizione che vi sia l'inequivocità e non anche quindi l'idoneità lesiva.

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto art 586

rappresenta un'autonoma forma di reato Il delitto presupposto deve necessariamente essere diverso da un'aggressione contro l'incolumità fisica della persona offesa

omicidio preterintenzionale art 584

La norma cautelare violata deve quindi essere diversa da quella che incrimina la cessione di droga.

è necessaria la volizione di un evento (percosse o lesioni personali dolose) e la realizzazione involontaria di un evento più grave (morte) il delitto non costituisce un'ipotesi di dolo misto a colpa, dato che sarebbe irragionevole punire il soggetto agente perchè, nell'atto di percuotere o ledere, ha agito con negligenza, imprudenza o imperizia, causando colposamente la morte.

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

L'elemento soggettivo va invece ravvisato unicamente nel dolo di percosse o lesioni, e l'esistenza del delitto è predeterminato dalla stessa legge, essendo assolutamente probabile che da un'azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa

ALTRE TIPOLOGIE DI OMICIDIO Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Il bene giuridico oggetto di tutela è chiaramente la vita e l'incolumità fisica delle persone.

chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

la punibilità è correlata alla violazione di regole cautelari scritte (leggi, regolamenti, ordini o discipline) o non scritte (per negligenza, imprudenza o imperizia), le quali impongono l'adozione di necessarie cautele al fine di impedire la messa in pericolo di determinati beni giuridici considerati rilevanti dal legislatore, e che l'evento non deve essere assolutamente voluto dal soggetto colpevole, nemmeno nella forma del dolo eventuale.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

L'evento del reato secondo la dottrina è unico, ovvero l'evento morte nel quale rimane assorbito il risultato lesivo prodotto dalla condotta (si pensi alle lesioni o percosse), di conseguenza il nesso di causalità dev'essere accertato con particolare rigore, dovendosi attribuire la responsabilità dell'evento-morte all'autore di un atto sensibilmente meno grave.

omicidio stradale art 589 bis

omicidio colposo art 589

Si è di fronte ad un omicidio colposo nel caso in cui si verifichi la morte di una persona come conseguenza non voluta di una condotta negligente, imprudente o inesperta, oppure inosservante di leggi, regolamenti, ordini o discipline. L'omicidio colposo differisce dall'omicidio doloso, di cui all'art. 575 c.p., poiché in quest'ultimo la volontà si manifesta come intenzione diretta a realizzare l'uccisione che il soggetto agente si è rappresentato anticipatamente. La condotta tipica consiste nel comportamento del soggetto che contravvenga alle doverose cautele agendo con negligenza, imprudenza o imperizia, oppure violando leggi, regolamenti, ordini o discipline. Oggetto materiale è la persona fisica la cui morte sia involontariamente cagionata dalla condotta criminosa posta in essere dall'agente. non è configurabile il tentativo...


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