Tipologie DI Azioni - descrizione generale PDF

Title Tipologie DI Azioni - descrizione generale
Course Diritto Commerciale 
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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Generalità L'art. 2348, co. 1, c.c. stabilisce il principio di eguaglianza delle azioni, in virtù del quale "le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti". Detto principio, tuttavia, deve essere inteso in senso relativo, dal momento che lo statuto o successive modificazioni di esso (aumenti di capitale onerosi o delibere di conversione) possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelle ordinarie, purchè, nell'ambito di ciascuna categoria, sia rispettato il principio di uguaglianza. La società può liberamente determinare il contenuto dei differenti diritti connessi alle azioni speciali (principio di atipicità delle azioni), nei limiti imposti dalla legge. Tali limiti consistono:     

nel principio di uguaglianza delle azioni: tutte le azioni appartenenti ad una categoria hanno uguale valore e conferiscono uguali diritti; nel divieto del patto leonino: le azioni speciali non possono escludere la partecipazione agli utili e alle perdite della società; nel diritto di impugnare le delibere assembleari; nel principio di integrità del capitale sociale; nei diritti inderogabili dei soci.

L'art. 2351, co. 5 c.c. prevede espressamente che gli strumenti finanziari partecipativi possano essere dotati del diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Per effetto del Decreto Competitività 2014 (d.l. 24 giugno 2014, n. 91) è venuto meno il limite rappresentato dal principio one share - one vote, con la conseguenza che è oggi possibile emettere azioni a voto plurimo. Gli azionisti di categoria sono tutelati dalla previsione dell'art. 2376 c.c., la quale prevede che le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano (in maniera diretta ed attuale) i diritti di una categoria debbano essere approvate (a maggioranza) anche dall'assemblea degli appartenenti alla categoria interessata, alla quale trovano applicazione le regole in tema di assemblea straordinaria. L'approvazione (precedente o successiva) da parte dell'assemblea speciale è richiesta soltanto là dove la delibera pregiudichi i diritti della categoria e non quando essa incida sui diritti di tutti gli azionisti. Alcune categorie speciali di azioni previste dalla legge: Azioni di risparmio (art. 145 ss. T.U.F.) Si tratta di azioni volte ad incentivare l'investimento da parte degli azionisti risparmiatori, i quali non sono interessati alla gestione sociale, ma piuttosto alla redditività della partecipazione. Sono istituzionalmente prive del diritto di voto, di conseguenza gli azionisti di risparmio non possono intervenire in assemblea nè impugnare le relative deliberazioni; non vengono computate nei quorum costitutivi e deliberativi; il loro valore non può superare complessivamente la metà del capitale sociale (art. 2351, co. 2, c.c.); sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale, determinati dall'autonomia statutaria, come, ad esempio, un rimborso maggiorato nelle riduzioni reali del capitale o la postergazione nelle perdite; possono essere al portatore; non possono essere emesse in sede di costituzione della società, ma soltanto mediante una modificazione statutaria (aumento di capitale, delibera di conversione);

sono dotate di un rappresentante comune con il compito di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea speciale degli azionisti di risparmio. Esso può assistere alle assemblee della società; attribuiscono all'azionista il diritto di opzione negli aumenti onerosi di capitale. Il diritto di opzione ha ad oggetto la sottoscrizione di azioni di risparmio della medesima categoria o, in mancanza, (nell'ordine) su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate o su azioni ordinarie; in caso di aumento gratuito del capitale hanno diritto a ricevere, proporzionalmente, azioni della medesima categoria. Azioni privilegiate (art. 2350, co. 1, c.c.) Il privilegio, determinato dall'autonomia statutaria nei limiti imposti dalla legge, può riguardare: la ripartizione degli utili (azioni privilegiate in senso stretto e azioni di priorità); il rimborso del capitale in sede di liquidazione (diritto ad un rimborso maggiore e rimborso prioritario) altri privilegi, anche se non patrimoniali. Azioni postergate (art. 2348, co. 2, c.c.) Tali azioni attribuiscono il diritto di subire le perdite in via postergata (totale o parziale) rispetto alle altre azioni. Azioni speciali in relazione al diritto di voto (art. 2351, co. 2, c.c.) Il valore delle azioni di questa categoria non può superare complessivamente la metà del capitale sociale sottoscritto. senza diritto di voto: a differenza delle azioni di risparmio, la soppressione del diritto di voto non si accompagna ad alcun privilegio patrimoniale. Il titolare non ha diritto di intervento in assemblea nè quello di impugnare le relative delibere. a voto limitato a particolari argomenti a voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative Azioni correlate (art. 2350, co. 2 e 3, c.c.) Questa categoria di azioni prevede che i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione sociale siano correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore, secondo i criteri e la disciplina dettata dallo statuto. Azioni di godimento (art. 2353 c.c.) Si tratta delle azioni che vengono assegnate, salvo diversa disposizione statutaria, ai possessori delle azioni rimborsate. Non attribuiscono (istituzionalmente) il diritto di voto (si tratta, tuttavia, di una regola derogabile), ma consentono all'azionista di concorrere alla ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate nonchè nella ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione dopo il rimborso delle altre azioni. In questo modo, si consente all'azionista - il quale viene rimborsato del valore nominale - di non subire il danno patrimoniale determinato dalla differenza tra il valore reale dell'azione e il valore di rimborso: esso, infatti, conserva i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione rimborsata, seppur in via postergata rispetto agli azionisti non rimborsati. L'emissione di tali azioni si realizza, generalmente, nei casi di riduzione reale del capitale sociale, la quale determina, appunto, il rimborso del conferimento. L'emissione è facoltativa, nel caso in cui il rimborso delle

azioni sia effettuato proporzionalmente; è, invece, obbligatoria nelle riduzioni realizzate mediante sorteggio e annullamento di azioni, in quanto disposta per assicurare la parità di trattamento degli azionisti. Azioni riscattabili (art. 2437-sexies c.c.) Si tratta di azioni o di categorie di azioni che soggiacciono al diritto potestativo - attribuito ai soci o alla società - di riscatto con efficacia reale in presenza di determinate condizioni dettate dallo statuto. La riscattabilità delle azioni a norma dell'art. 2437-sexies c.c., intesa come soggezione delle stesse al potere di riscatto da parte della società o dei soci, può essere una delle caratteristiche ovvero l'unica caratteristica che le differenzia dalle altre azioni che compongono il capitale, concretandosi in tal modo "categoria", a norma dell'art. 2348 secondo comma. La stessa riscattabilità può inoltre essere prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere, al verificarsi di particolari eventi (ad esempio, a seguito del mancato rispetto del diritto di prelazione o di altro vincolo statutario alla circolazione ovvero per il superamento di un predeterminato limite di possesso, sia verso l'alto che ver-so il basso). La soggezione di azioni o categorie di azioni al riscatto può essere stabilita, oltre che in sede di atto costitutivo, anche con successiva modifica statutaria, purché consti - ove si tratti di attribuire tale carattere ad azioni già in circolazione -il consenso dei titolari di tali azioni. Le azioni riscattabili possono essere invece previste con delibera assembleare adottata con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni dello statuto qualora: -sia consentito (e non imposto) ai soci di trasformare le loro azioni in azioni riscattabili ovvero -si tratti di aumento di capitale a pagamento con emissione di nuove azioni riscattabili, ovvero -la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi azione può incorrere al verificarsi di particolari situazioni e -al momento dell'inserimento -nessuno degli azionisti si trovi in tali situazioni (ad esempio, qualora sia previsto che il riscatto possa operare in caso di superamento di una determinata soglia di possesso azionaria, e nessuno degli azionisti possieda, al momento dell'inserimento, quella quota). (Milano 99) Azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 c.c.) In presenza di una apposita previsione statutaria, l'assemblea straordinaria può assegnare individualmente utili ai prestatori di lavoro mediante l'emissione di speciali categorie di azioni. Il procedimento prevede due fasi: delibera di assegnazione degli utili ai lavoratori con accantonamento in una riserva vincolata a loro favore aumento di capitale gratuito con emissione di azioni speciali in favore dei lavoratori. Unitamente a queste ipotesi espressamente disciplinate, lo statuto può liberamente determinare il contenuto delle azioni appartenenti ad una determinata categoria, salvi i limiti già visti. La dottrina notarile ha segnalato: azioni che attribuiscono al titolare un diritto di opzione maggiorato negli aumenti onerosi del capitale; azioni con limiti alla circolazione (Milano 95); azioni con diritto di voto determinante (Milano 73); azioni con diritto di recesso statutario o prive del diritto di recesso derogabile; azioni che prevedono una ripartizione non proporzionale del corrispettivo di vendita o di riscatto di partecipazioni sociali (Milano 126)....


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