Didattica del diritto e media education PDF

Title Didattica del diritto e media education
Course Didattica del diritto e media education
Institution Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
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Summary

Riassunto del libro dalla prefazione a capitolo 2...


Description

DIDATTICA DEL DIRITTO PREFAZIONE di Carla Faralli CARLA FARALLI → professoressa ordinaria di Filosofia del diritto all’Università di Bologna (dipartimento di giurisprudenza) dove insegna anche “Etica applicata” e “Women and law”. È direttore del centro interdipartimentale di ricerca in storia del diritto, filosofia e sociologia del diritto e informatica giuridica dell’Università degli studi di Bologna (CIRSFID). Il D.lgs 59/2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria), derivante dalla Legge della Buona Scuola, ha previsto come requisiti per l’accesso al ruolo di docente sia il possesso della laurea sia il possesso di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche. Il MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca) ha specificato, con decreto 616/2017, ha specificato che questi CFU possano essere acquisiti solo presso Università o Accademie e devono riguardare: - PEDAGOGIA (pedagogia speciale e didattica dell’inclusione); - PSICOLOGIA - ANTROPOLOGIA - METOLODIGE E TECNOLOGIE DIDATTICHE GENERALI Le finalità generali da seguire per tutte le classi di concorso sono: - modelli e strategie educative per lo sviluppo di una scuola interculturale con riferimenti all’educazione alla democrazia, alla cittadinanza, alla pace, al rispetto dell’altro, alla prospettiva di genere, relative implicazioni nel contesto scolastico; - dinamiche esclusive/inclusive all’interno dei gruppi, analisi e gestioni di situazioni di bullismo, cyberbullismo e omofobia, dinamiche della discriminazione e nuove forme di dipendenza; - educazione ambientale, educazione allo sviluppo sostenibile e alla cooperazione internazionale; - approcci e strategie per la promozione di classi resilienti. Le finalità generali da seguire per la classe di concorso scienze giuridico-economiche (CLASSE A-46) sono: - analisi critica delle principali metodologie per l’insegnamento (anche in riferimento al ruolo dell’insegnante); - progettazione e sviluppo di attività di insegnamento delle scienze giuridiche che potenzi il linguaggio tecnicogiuridico; - attenzione alle nuove tecnologie digitali; - analisi delle potenzialità e criticità dell’uso di strumenti tecnologici per l’insegnamento e apprendimento del diritto; - analisi delle pratiche didattiche per l’insegnamento e per l’apprendimento del diritto con attenzione al ruolo dell’insegnante e ai nodi concettuali, epistemologici e didattici. Per l’acquisizione di questi contenuti è indicato il settore disciplinare IUS20 che comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla dimensione ontologica, assiologica, deontologica ed epistemologica del diritto. Gli studi si riferiscono alla teoria del diritto e dello stato, alla sociologia giuridica, alla bioetica, all’informatica giuridica e alla retorica. JOHN DEWEY → uno dei padri della pedagogia moderna e filosofo del diritto. Le varie articolazioni della sua filosofia (logica, morale, pedagogica, diritto, politica) sono parti integranti di un progetto globale tendente alla realizzazione della DEMOCRAZIA, intesa come un tipo di vita associata il cui fine è risolvere le divergenze sociali mediante discussione e scambio di idee. → si ha una prima approssimazione del METODO SCIENTIFICO (ricerca e verifica sperimentale) L’idea di questo volume è nata dal seminario “Didattica del diritto e formazione dei docenti” organizzato presso il CIRSFID dell’Università di Bologna nel 2018.

1° CAPITOLO: INSEGNARE IL DIRITTO. IL QUADRO DELLE FONTI NORMATIVE E LA SUA EVOLUZIONE VALERIA MARZOCCO: professoressa associata di Filosofia del Diritto presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II dove insegna anche “Metodologie e tecnologie didattiche per le scienze giuridiche”. In questo capitolo offre una RICOSTRUZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI e delle norme emergenti nella legislazione in materia di istruzione, con riguardo particolare alle trasformazioni delle funzioni didattiche nella seconda metà del 900. I principali assi su cui si concentra sono: - centralità del nesso tra scuola e costituzione; - attenzione ai principi dell’autonomia e sussidiarietà orizzontale; - attenzione sulle metodologie della didattica. Nella cornice dei principi posti dalla Costituzione del 1948, la prospettiva del diritto all’istruzione è mutata. Il sistema scolastico che i costituenti avevano davanti ai loro occhi era quello di un apparato dell’istituzione scolastica pubblica visto come il principale fattore di armonizzazione culturale della nazione (sistema costruito dalla legislazione postunitaria). Si trattava di un sistema totalmente statale (a causa della scolarizzazione di massa) con la sola eccezione delle scuole elementari che fino al 1933 restano nel governo amministrativo e finanziario degli enti locali. La L.407/1904 aveva innalzato a 12 anni l’obbligo della frequenza scolastica. La Carta Costituzionale pone in essere una scuola con la funzione di favorire lo sviluppo della persona umana andando a consolidare gli assi portanti di un rapporto tra scuola e costituzione. A questo riguardo è stato introdotto un PRINCIPIO DI DEMOCRATIZZAZIONE nella vita delle istituzioni scolastiche per soddisfare la necessità di rieducare, politicamente e socialmente, una nazione che dopo anni di tirannide non sapeva più cosa fosse la democrazia e la collaborazione internazionale. → si prefigurava un MODELLO DI PEDAGOGIA ISTITUZIONALE dove il docente deve rieducare democraticamente il paese. Le disposizioni che trovano posto in Costituzione statuiscono un insieme di doveri gravanti sulla Repubblica e sull’amministrazione statale (ART.9: “La Repubblica deve favorire la promozione della cultura e della ricerca tecnica e scientifica”; ART.33 c.2: “La Repubblica deve dettare le norme generali in materia di istruzione e istituire scuola statali”) e un insieme di diritti e garanzie spettanti agli individui (ART.34 c.1,2,3: “Diritto all’istruzione obbligatoria, garanzia della sua gratuità e il diritto allo studio per i meritevoli, sebbene privi di mezzi”). La scuola è vista come una comunità intermedia chiamata a custodire e a porre in essere gli strumenti di progresso della personalità dell’essere umano → COMUNITA’ SCOLASTICA inidonea ad essere ridotta a semplice articolazione dell’organizzazione amministrativa statale. La scuola ha un’identità di corpo intermedio e di formazione sociale. Nell’accento posto sul ruolo della scuola primaria prevaleva un modello rivolto ad affermare un legame funzionale tra SCUOLA E DEMOCRAZIA che rinviava alle tesi della pedagogia di Dewey: in Italia il suo pensiero si è diffuso grazie a GUIDO DE RUGGIERO (storico della filosofia). Grazie all’iniziativa di CARL WASHBURNE (pedagogista statunitense) volta ad intendere la scuola (soprattutto primaria) capace di sviluppare un habitus civile idoneo a far emergere nel fanciullo il cittadino → si tratta di un MODELLO DI PRAGMATISMO PEDAGOGICO ispirato ad un ideale di formazione scolastica orientato all’educazione democratica. Il modello di interdipendenza tra scuola e democrazia che emerge in Costituzione è una guida nella disamina delle trasformazioni che hanno segnato l’evoluzione delle istituzioni dell’istruzione italiana. Nei meccanismi interni della sua vita organizzativa, il principio democratico ha ispirato l’affermazione dell’autonomia dell’istituzione scolastica (attraverso una rappresentanza collegiale che dà voce alle posizioni soggettive del cittadino). Consiste nella possibilità degli istituti di poter fare progetti nazionali/internazionali e organizzare l’orario. Nel contesto esterno si è affermato il principio della sussidiarietà orizzontale (esprime il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti privati, individuali e collettivi). Nel corso degli anni 70 la democratizzazione della scuola si è realizzata con interventi volti a consolidare dei meccanismi di collegialità a presidio delle decisioni, sia sul piano dell’organizzazione sia su quello della definizione di progetti didattico-organizzativi.

Grazie ai provvedimenti dei primi anni 70 entra nella scuola un MODELLO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA che definisce un ruolo attivo dei suoi rappresentanti nelle decisioni. Si tratta di una riforma che incide sia sul piano programmatico affidato ai collegi scolastici sia sui modelli di democrazia diretta (confronto tra studenti nelle assemblee di classe e di istituto). La comunità scolastica è un corpo intermedio perché incuneato tra Stato e Società. Essa incorpora soggetti organici all’amministrazione (personale docente, tecnico-amministrativo e dirigenziale) ma anche i destinatari delle sue funzioni (studenti, genitori). Il ruolo di corpo intermedio consente di percorrere le specifiche direzioni attraverso cui si è affermato il carattere dell’autonomia in materia scolastica. La definizione dell’ordinamento giuridico regionale e gli interventi volti ad attuare un piano di riorganizzazione interna della scuola, secondo un modello di democrazia partecipativa, contraddistinguono questa stagione di riforme. La concezione della scuola come comunità scolastica finiva con il superare la tradizionale impostazione che tendeva a ridurre la previsione dell’ART.33 Cost. [“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”] non più centrata sulla tesi in base alla quale la norma costituzionale contenesse una riserva di legge volta a limitare le forme che può assumere il rapporto tra diritto all’istruzione e libertà d’insegnamento all’interno della scuola. Prevaleva l’idea che fosse la generalità di un intervento normativo in materia scolastica a non dover interferire con il concreto esercizio del diritto all’insegnamento. La stagione degli anni 70 è una fase importante per l’attuazione dell’autonomia scolastica che diventa il principio giuridico (organizzativo e amministrativo) prevalente. Esso entra nel complesso dell’istituzione, radicando nella scuola la responsabilità di interpretare le esigenze didattiche e formative di cui è espressione la comunità scolastica. La materia si propone ancora nelle preoccupazioni del legislatore nel corso degli anni ’90. L’autonomia diventa il principio attraverso cui trova attuazione una concezione della scuola adeguata al dettato costituzionale in cui prevale la sua qualificazione in termini di ente esponenziale del proprio territorio (come sancito dal D.M. 133/1996: “La promozione culturale, sociale e civile”). Con l’entrata in vigore della L.59/1997 il Parlamento giunge a consolidare obiettivi di potenziamento del carattere di autonomia delle istituzioni scolastiche, quando queste sono chiamate ad un’interlocuzione istituzionale con l’amministrazione statale centrale e territoriale, indicate come destinatarie di un processo di trasferimento di funzioni che portano alla discussione sull’autonomia funzionale. Tornano a conferire valore alla concezione costituzionale della scuola come comunità che realizza pienamente il principio di autonomia. La stagione del “terzo decentramento” discute sulla logica del trasferimento di funzioni: caso delle autorità indipendenti o regime di autonomia funzionale per università e istituzioni scolastiche. La legge 59/1997 attribuisce alla scuola materia riguardanti l’ambito della formazione professionale, delle iniziative di prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica o attività volte a rendere fruibili alla comunità i locali e le tecnologie scolastiche: sono aree che esprimono un processo di attuazione del principio dell’autonomia scolastica. [Il dibattitto del trasferimento di funzioni amministrative alle regioni in materia di istruzione verificato prima dell’attuazione dell’autonomia scolastica con la legge 59/1997, è stato contrassegnato dalla contrapposizione di due differenti principi di autonomia: territoriale e funzionale]. La legge 59/1997 ha contribuito ad offrire un passaggio decisivo verso un processo di trasformazione della scuola con riguardo anche al loro ruolo nel sistema democratico italiano. L’attuazione del principio di autonomia nel campo scolastico incide nel costituire in capo alla scuola compiti e funzioni precedentemente sconosciuti. La questione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche può considerarsi come il punto chiave per interpretare l’attuale ruolo della scuola nel sistema democratico costituzionale italiano.

Il principio dell’autonomia scolastica si costituisce come la cornice in cui si è potenziata la responsabilità delle istituzioni scolastiche e del loro corpo docente nella prospettiva della promozione di un accesso alla cittadinanza che soddisfa il riconoscimento costituzionale dell’ordinamento. In questo contesto attenzione specifica merita la tutela costituzionalmente sancita della LIBERTA’ DI INSEGNAMENTO (ART.33 c.1 Cost): è una disposizione che ha come contenuto il tema del rapporto tra potere politico e società civile, focalizzando nell’esercizio della libertà di insegnamento l’affermazione di un ideale antiautoritario che si concretizza nel riconoscimento alla scuola del carattere preordinato che la Costituzione conferisce alla persona e alle formazioni sociali. La libertà di insegnamento è il cardine dell’esercizio democratico delle funzioni legate al sistema dell’istruzione come inteso dalla Carta costituzionale. L’esigenza di riaffermare la libertà di insegnamento attraverso la garanzia dell’adeguata preparazione e dell’indipendenza dei docenti si propone, anche oggi, come un’esigenza nevralgica. La scuola come comunità e i diritti fondamentali all’istruzione e alla libertà dell’insegnamento hanno specificato la propria determinazione nel contesto di affermazione del principio dell’autonomia. Come si è mostrato il principio di autonomia in materia di istruzione ha molti volti: uno di questi è quello che veicola il radicamento nella scuola di una responsabilità crescente nell’esercizio di un ruolo di promozione e mediazione delle esigenze del territorio. Nell’esercizio di questi ruoli la relazione con le agenzie territoriali trova copertura costituzionale nell’ordinamento nell’ART.118 Cost. che al 4° comma sancisce il PRINCIPIO DELLA SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALE: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie indicate dall’articolo 117 e disciplina, inoltre, forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’0autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. → sussidiarietà orizzontale. Si tratta di un principio che, in base alla disposizione entrata in vigore con L. Cost. 12/2004, definisce sia la sussidiarietà orizzontale sia quella “verticale”: i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sono chiamati a garantire l’esercizio unitario di quelle funzioni amministrative altrimenti attribuite ai Comuni avocandole alla responsabilità di Città metropolitane, Regioni e Stato (distribuzione di competenze amministrative tra livelli di governo territoriale). → sussidiarietà verticale: riguarda i rapporti tra enti che a vari livelli esercitano il proprio governo sul territorio; → sussidiarietà orizzontale: connessa al riconoscimento di ideali di democrazia partecipativa garantiti dall’intervento attivo di cittadini nell’esercizio sussidiario della funzione pubblica e funzionale a garantire principi di matrice pluralistica. Questo principio esprime il rapporto tra libertà dei privati e autorità dei poteri pubblici: il suo raggio d’azione riguarda l’esercizio di attività di interesse pubblico e collettivo che possono essere garantite nella loro erogazione dai cittadini in un regime di iniziativa tra privati in collaborazione con le istituzioni. Alcuni affermano che il comma 4 dell’arti.118 indicherebbe di privilegiare le iniziative di privati, anche in forma associativa, ricadenti in aree in cui si esercitano funzioni di carattere pubblico, dove ciò risulti economicamente meno dispendioso per il bilancio dello Stato o dell’ente titolare della funzione. La sussidiarietà sarebbe una modalità di esercizio della funzione pubblica che aiuta ad attuare in modo migliore e diretto i valori affermati dalla Carta costituzionale. Altri invece affermano che la sussidiarietà orizzontale sia un mero criterio alternativo del quale i poteri pubblici possono avvalersi. Derogando rispetto alla logica consolidata di trasferimento di funzioni versi il sistema delle autonomie territoriali e locali, la legge 59/1997 introduceva una diversa modalità organizzativa dello Stato sulla base dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale. Quella orizzontale ha consentito, applicata al caso delle istituzioni scolastiche, di legittimare strumenti e modalità operative chiamate a portare a compimento un processo di ampliamento delle loro funzioni.

La scuola si muove lungo confini tra la funzione dell’istruzione e quella della formazione, in linea con un processo di trasformazione delle sue responsabilità sociali, ma anche assumendosi le conseguenze che da ciò discendono. In dottrina si sottolinea come la sussidiarietà orizzontale abbia assorbito i contenuti in precedenza concentratisi sulla concezione dell’autonomia in termini di esercizio decentrato di funzioni. Nelle disposizioni non vi è alcuna previsione dell’autonomia funzionale e questo sarebbe la manifestazione che il significato di autonomia funzionale sia stato incorporato nel principio di sussidiarietà orizzontale. Con la L. 107/2015 il principio dell’autonomia scolastica intende proporsi come riforma organica del sistema dell’istruzione italiana. La legge sulla buona scuola e i successivi decreti legislativi si concentrano su molti obiettivi-chiave consolidatisi intorno all’autonomia scolastica, tornando sulla concezione della scuola come comunità e promuovendo l’incardinarsi nella scuola di modelli di azione che rafforzano il principio della sussidiarietà orizzontale. Con il D. Lgs 59/2017 si è intervenuti sul riordino dell’accesso al ruolo. Tra le novità vi è la statuizione di un sistema di formazione e selezione che associa il concorso pubblico nazionale ad un successivo percorso formativo triennale con la presenza di criteri di selezione per l’accesso alla docenza (di competenze e conoscenze). La riforma interviene a regolare le funzioni del docente che sia adeguato al mutamento delle funzioni esercitate dalle istituzioni scolastiche. L’art.2 c.2 del decreto introduce i PERCORSI FIT per la maturazione dei 24 CFU. Questo percorso si compone di una modulazione triennale obbligatoria strutturata in un 1° anno (al termine del quale si consegue il diploma di specializzazione), in un 2° anno (di formazione e tirocinio) e in un 3° anno (che si conclude con l’accesso definitivo alla docenza). Il D.M. 616/2017 classifica 4 ambiti disciplinari nei quali si incardinano gli insegnamenti utili al conseguimento dei crediti previsti come requisiti di accesso al concorso. I percorsi istituiti dalle università sono articolati in maniera tale da consentire allo studente il conseguim...


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