Diritto Privato - Schemi sintetici PDF

Title Diritto Privato - Schemi sintetici
Course Diritto Privato
Institution Università Ca' Foscari Venezia
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Schemi sintetici...


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DIRITTO PRIVATO Fonti del diritto sono i fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Le fonti del diritto permettono al diritto di rinnovarsi adeguandosi ai continui cambiamenti della vita sociale e per far sì che tale cambiamento sia consono e controllato vi è bisogno di determinate procedure e figure che si occupano di questo incarico  le fonti stesse definiscono chi può creare e come le norme giuridiche vengono create creando così una garanzia per gli stessi cittadini. Principio della pluralità delle fonti: non esiste un solo tipo di fonte del diritto ma esistono tanti tipi creati da autorità diverse. Le norme giuridiche devono infatti riuscire a coprire il maggior numero possibile di situazioni regolabili. Le fonti scritte -

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Fonti costituzionali: costituzione, leggi costituzionali, leggi di revisione costituzionale Fonti Primarie: legge ordinaria (approvata dal parlamento), atti con forza di legge: decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali e di emergenza e passa al vaglio dal parlamento con la sua conversione in legge entro 60 giorni) e decreti legislativi (approvato dal Governo con delega attribuita con legge del Parlamento), leggi regionali, regolamenti UE; Fonti secondarie: regolamenti del governo o di altre autorità amministrative.

L’esistenza di diverse fonti pone come principale problema quello del coordinamento per evitare le antinomie normative. Fonti non scritte Nell’articolo 1 del C.C vengono citate anche le consuetudini o usi. La consuetudine è fonte di norme prodotte direttamente dal corpo sociale senza l’intenzione di creare norme giuridiche ma semplicemente di tenere alcuni comportamenti che si uniformano a norme già esistenti. Elemento oggettivo delle consuetudini  ripetizione costante di un di un dato comportamento da parte di tutti i consociati; Elemento soggettivo delle consuetudini  convinzione dei consociati di essere giuridicamente obbligati a tenere quel determinato comportamento. Le consuetudini sono fonti secondarie e non sono ammesse quelle contra legem, secundum legem sono ammesse solo se richiamate dalle fonti scritte e praeter legem ossia non richiamate da alcun regolamento o fonte scritte ed esse sono valide solo le fonti scritte non regolano quella determinata circostanza. LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO -

Codice civile: è il testo normativo ampio e complesso che raccoglie organicamente l’insieme delle norme relative ad una determinata materia. I codici sullo stesso piano delle fonti primarie

LE OBBLIGAZIONI Materia dei diritti di credito. I diritti di credito presuppongono la cooperazione di un altro soggetto ossia il debitore che è obbligato a fare o dare o non fare qualcosa. La posizione del titolare del diritto (sogg attivo) è connessa ad una controparte (sogg. Passivo)  sono punti di vista diversi per descrivere la medesima realtà infatti il soggetto attivo ha il crredito mentre quello passivo ha l’obbligazione e fra loro corre un rapporto obbligatorio I crediti sono molto importanti in ambito economico e sono parte integrante dei beni di una persona o una società. Prestazione e i suoi requsiti Oggetto della obbligazione è la prestazione ossia il comportamento dovuto dal debitore nell’interesse del creditore. I diritti di credito aderiscono all’ATIPICITA ossia non seguono uno schema fisso dettato dalla leggi bensì sono i soggetti stessi a scegliere.   

OBBLIGAZIONI DI DARE: consegnare una cosa (obbligazioni pecuniarie) OBBLIGAZIONI DI FARE: comportamento attivo del debitore diverso dalla consegna di una cosa; OBBLIGAZINI DI NON FARE: comportamento di astensione del debitore

Obbligazione è uno strumento giuridico per l’interesse del creditore e della prestazione ed è un requisito essenziale della prestazione che deve corrispondere ad un interesse del creditore. Interesse può essere patrimoniale o non patrrimoniale. REQUISITI OBBLIGAZIONI    

POSSIBILE: ossia deve essere concretamente realizzabile; LECITA: non deve essere vietato dalla legge; DETERMINATA O DETERMINABILE: si deve capire qual è la prestazione che il debitore deve compiere; PATRIMONIALE: suscettibile di valutazione economica.

PATRIMONIALITA DELLA PRESTAZIONE Deve essere suscettibile di valutazione economica ossia deve essere traducibile in valore monetario. La patrimonialità non va in contrasto con l’interesse non patrimoniale del creditore. La prestazione è patrimoniale quando si traduce in uno scambio economico ossia assumendo un valore di mercato, ma anche quando sia prevista una controprestazione economicamente valutabile funzionale ad un preciso interesse patrimoniale. La patrimonialità si fonda sulla ragione ideale...


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