Dirittopenale 1parte - informazioni utili per esame diritto penale PDF

Title Dirittopenale 1parte - informazioni utili per esame diritto penale
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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informazioni utili per esame diritto penale...


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PARTE TERZA

IL DIRITTO PENALE Capitolo 1

I PRINCIPI GENERALI 1. DEFINIZIONI Il Diritto penale si può definire come quella parte di “Diritto Pubblico” che sanziona l’inosservanza dei suoi precetti mediante l’applicazione di una sanzione criminale. Cosa è e cosa produce una sanzione criminale: mette in gioco la posizione dell’individuo nei confronti della società e dello Stato; va ad intaccare la sfera personale e patrimoniale del destinatario della sanzione; è l’estrema ratio, viene applicata per fatti previsti dalla legge che mettono in pericolo il vivere sociale; viene applicata solo dall’Autorità Giudiziaria dopo un regolare processo. I fatti dichiarati criminosi da una norma giuridica e da quest’ultima puniti si dicono “REATI”. Il diritto penale dunque è costituito dall’insieme delle disposizioni contenute principalmente nel codice penale e dall’insieme di tutte quelle leggi che contengono norme penali. 2. LE FONTI DEL DIRITTO PENALE Quali sono le fonti del diritto penale? La costituzione e le leggi costituzionali; le leggi statali ordinarie; decreti legge e decreti legislativi. L’unico Ente che può emanare una norma giuridica e munirla di una sanzione criminale è lo “STATO” (sono escluse le regioni) attraverso le sue leggi emanate dal Parlamento. 1.2 La Norma Penale 

Cosa è una “Norma Penale”? Per poterla definire bisogna analizzarne la struttura, essa è composta da: UN PRECETTO  che si concretizza nell’esprimere la condotta da tenere in una determinata situazione, fare o non fare una determinata cosa o compiere una determinata azione (Ordine/Divieto – fare o non fare); questo precetto può essere esplicito o implicito. (Ad esempio l’art. 575 c.p. recita “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con ….” È il caso di un precetto implicito, “il non uccidere”; UNA SANZIONE  la conseguenza giuridica per l’inosservanza del precetto. La sanzione è comunque la minaccia di un male e oltre ad avere una finalità punitiva quando viene applicata, dovrebbe avere una intimidazione psicologica nei confronti dei consociati. Quando la norma ha questa struttura può dirsi “Perfetta”. 



Ci sono dei casi in cui la norma contiene solo il precetto e rimanda la previsione sanzionatoria ad un’altra norma (norma imperfetta) ad esempio l’art. 17 del T.U.L.P.S.. Esistono anche delle norme penali cosiddette in “Bianco”, nelle quali è contenuta una sanzione, ma il precetto è formulato in modo generico rimandando ad altri atti normativi (ad esempio per citarne alcuni l’art. 650 c.p. – art. 329 c.p.). 3.

PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE

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3.1. Il principio di legalità L’articolo 1 del codice penale, nell’interpretazione del dettato costituzionale di cui all’art. 25, sancisce che: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come REATO dalla legge né con pene che non siano da esse stabilite”. Da ciò si rileva: o il principio di TASSATIVITA’ della legge penale: il fatto concreto deve avere tutti gli elementi della NORMA astratta PREVISTA dalla LEGGE; o il DIVIETO di ANALOGIA: non si può applicare per ANALOGIA una norma che le ASSOMIGLI. 3.2 Il principio della successione di leggi nel tempo L’art. 2 del codice penale riprende il comma 2 dell’art. 25 della costituzione; “Nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”. Per meglio comprendere tale disposizione di principio occorre fissare la data il cui il reato è stato commesso. Da ciò in base all’art. 2 del codice penale ne scaturiscono tre diverse situazioni: o principio di IRRETROATTIVITA’ della norma penale previsto al primo commaTizio commette un FATTO che nella data “A” non costituiva reato, nella data “B” (successiva ad “A”) entra in vigore una legge che punisce penalmente il FATTO  Tizio NON può essere punito perché il fatto non costituiva reato nel momento in cui fu commesso; o principio previsto al secondo commaTizio commette un FATTO previsto dalla legge come reato nella data “A”, nella data “B” (successiva ad “A”) entra in vigore una legge che abroga il FATTO come reato  se il procedimento penale è in corso Tizio verrà ASSOLTO, se è intervenuta la condanna Tizio NON DOVRA’ espiarla; o principio di RETROATTIVITA’ solo se FAVOREVOLE al REO previsto al terzo commaTizio nella data “A” commette un Fatto previsto dalla legge come reato e punito con la sola pena della reclusione. Nella data “B” (successiva ad “A”) entra in vigore una legge che punisce il medesimo Fatto con la pena della multa  se il procedimento penale non si è concluso Tizio vedrà applicarsi la pena della multa perché più favorevole. Ciò è possibile solo nel caso non sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile. 3.3. L’efficacia della legge penale 

La legge penale italiana è applicabile indistintamente a tutte le persone che si trovino nel territorio dello Stato, fatte salve le eccezioni stabilite espressamente dalla legge. Immunità derivanti dal diritto internazionale: 



Il Sommo Pontefice (unico caso di immunità assoluta); Capi di Stato estero e reggenti; Ministri degli affari esteri e membri stranieri dei Tribunali arbitrali; Agenti Diplomatici accreditati presso il Capo dello Stato; Consoli, Vice Consoli e Agenti Consolari; Membri del Parlamento Europeo; Giudici della Corte dell’Aja; Membri della Corte Europea di Giustizia. Immunità derivanti dal diritto pubblico interno: Il capo dello Stato, tranne i casi di alto tradimento o attentato alla costituzione; (verificare.. se è stata spiegato il procedimento nei capitoli precedenti) I membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, i Giudici della Corte Costituzionale,i membri del Consiglio Superiore della Magistratura per i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni. Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale 

L’art. 15 del codice penale esprime il concetto di “Specialità”. Può accadere spesso che un fatto sia regolato da una norma penale e contestualmente da un’altra norma avente stessa posizione nella gerarchia delle fonti. Quale delle due si applica? Quella cosiddetta “Speciale” che deroga a quella generale. La norma “Speciale” è quella norma che prevede un identico fatto prevista da un’altra norma, aggiungendovi qualche elemento specializzante. Ad esempio l’art. 593 c.p. disciplina l’omissione di soccorso in generale, mentre l’art. 189 c.7 del Codice della Strada disciplina l’omissione di soccorso che commette il conducente in un incidente comunque ricollegabile alla sua condotta di guida con feriti. In quest’ultima l’elemento caratterizzante sta nella circolazione stradale. Così come più volte ribadito dalla Supreme Corte “Nel caso di concorso di norme penali, perché si possa operare il principio della specialità è necessario che una delle due norme (quella speciale) presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell’altra (quella generale) oltre a quelli caratteristici della specializzazione. Occorre tener presente che perché ci sia “Rapporto di Specialità” le norme devono regolare la stessa materia e devono avere la stessa obiettività giuridica. Ulteriori due principi da tener conto:  il principio di Sussidiarietà: il rapporto di sussidiarietà si riscontra in relazione a norme che prevedono un grado diverso di offesa di un medesimo bene, si che quella maggiore conterrà quella minore.

Si porta l’esempio dell’art. 527 “Atti osceni in luogo pubblico” che conterrà in sé anche il fatto previsto all’art. 726 c.p. “Atti contrari alla pubblica decenza”;

 il principio dell’Assorbimento: Si realizza quando la commissione di un reato comporta la realizzazione di un’altra fattispecie minore assorbita nel primo reato. Ad esempio: il reato di “Violenza sessuale” art. 609 bis c.p. assorbe il reato di “Ingiurie” 594 c.p.; Il reato previsto all’art. 628 c.p. “Rapina” conterrà in sé il reato di “Furto” previsto all’art. 624 c.p. e quello di “Minaccia” art. 612 c.p..          



Capitolo 2

IL REATO ED I SUOI ELEMENTI 1. IL REATO IN GENERALE In generale si può definire REATO  “Qualsiasi comportamento umano per il quale è prevista una sanzione penale”. Il comportamento umano deve estrinsecarsi in un “comportamento esterno” attivo o omissivo. Ad esempio il pensiero non costituirà mai un reato. I soggetti che ruotano intorno al reato si possono distinguere in: SOGGETTO ATTIVO del REATO Detto anche REO. Vi sono reati che possono essere commessi da tutti - detti “reati comuni”; vi sono reati invece, che possono essere commessi solo da determinate categorie di persone - ad esempio da pubblici ufficiali, esercenti la professione sanitaria ecc. - , detti “reati propri”. SOGGETTO PASSIVO del REATO Il soggetto che viene offeso dal reato, è il “soggetto passivo”, ed è il titolare dell’interesse protetto dalla norma. Spesso si tratta di un individuo (nel reato di lesioni art. 582 c.p. il soggetto attivo è la persona che le patisce); in alcuni casi è lo Stato quando si offendono i suoi interessi (ed es. nel reato di peculato art. 314 c.p. il soggetto passivo è lo Stato). IL BENE GIURIDICO del TUTELATO Viene detto “bene giuridico tutelato” quel particolare interesse protetto dalla norma penale. Più l’interesse sarà importante (ad esempio il diritto alla vita) più la pena minacciata sarà alta. Ad esempio nel reato di furto art. 624 c.p. il bene giuridico tutelato sarà il patrimonio privato o collettivo. 

2. GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO 

Un reato nella sua struttura si compone dell’ ELEMENTO OGGETTIVO e dell’ ELEMENTO SOGGETTIVO. 2.1 L’elemento oggettivo di un reato 

L’elemento oggettivo di un reato è sempre il risultato di una condotta umana. Questa condotta deve determinare una modificazione dello status esteriore rispetto a chi lo subisce. Tra la condotta e la modificazione (evento) deve esserci un legame sufficiente a stabilire che se non ci fosse stata quella determinata condotta l’evento non si sarebbe determinato (nesso di causalità). a) La condotta (AZIONE o OMISSIONE) Come già accennato in precedenza, nella definizione del reato, la condotta si manifesta con un comportamento umano esteriore. Esso può consistere in un’AZIONE, quindi FARE una certa cosa vietata dalla norma, ad esempio minacciare una persona art. 612 c.p., ovvero, la condotta può assumere la forma negativa dell’OMISSIONE cioè NON FARE una certa cosa prescritta dalla legge; si verifica nei casi in cui c’è una condotta cosciente ed omissiva da parte del soggetto attivo (ad esempio omessa denuncia da parte del Pubblico Ufficiale art. 361 c.p. è il caso di reato omissivo proprio). 



b) L’evento L’evento è il risultato della condotta posta in essere dal REO. L’evento può avere vari effetti: fisico o materiale  quando viene modificata la struttura fisica del bene tutelato; fisiologico  riguarda l’integrità fisica di una persona; psicologico  quando viene intaccata la sfera psichica di una persona. Vi sono reati in cui non serve che si verifichi l’evento, ma è sufficiente che si ponga in essere una determinata condotta vietata; si tratta dei cosiddetti “Reati di pura condotta” ad esempio il reato di guida in stato di ebbrezza art. 186 del Codice della Strada. c) Il nesso di causalità Il nesso di causalità (art. 41 codice penale) lega l’EVENTO alla CONDOTTA. Quanto affermato si ricollega al dettato dell’art. 27 della costituzione “La responsabilità penale è personale”, in altri termini si esclude qualsiasi responsabilità per fatti altrui. Differentemente dalla procedura sanzionatoria amministrativa, nel diritto penale sostanziale non esiste la figura dell’obbligato in solido. Il nesso di causalità è escluso quando l’evento si è verificato per il sopravvenire di cause eccezionali ad esempio il pedone investito che viene trasportato in ospedale e lì decede per ritardi nelle cure, in questo caso l’automobilista non sarà responsabile della morte dell’investito, - cosa di cui invece dovranno rispondere i sanitari intervenuti -. “Un’azione deve considerarsi causa dell’evento, quando senza di essa l’evento non si sarebbe verificato”. Di fondamentale importanza sono i principi stabiliti dall’art. 41 del codice penale. Di fatto, “accertato che la condotta (azione o omissione) sia stata la causa dell’evento, l’eventuale concorso di cause PREESISTENTI, SIMULTANEE o SOPRAVVENUTE, non escludono il nesso di causalità” Il secondo comma stabilisce che “le cause SOPRAVVENUTE, quando da sole sono state SUFFICIENTI a determinare l’EVENTO, per l’azione o omissione se costituiva reato, verrà APPLICATA la pena per essa stabilita”. Nel caso dell’esempio sopraindicato del pedone investito, essendo le cause sopravvenute (ritardi nelle cure) state sufficienti a determinare l’evento, l’automobilista risponderà unicamente del reato di lesioni colpose art. 590 c.p.. Per una lettura chiara della norma bisogna domandarsi. Nel momento in cui la causa successiva è intervenuta, l’efficacia causale della condotta era ancora attiva ed operante o si era esaurita? In ogni caso la causa sopravvenuta per essere tale non deve sfruttare in nessun modo l’efficacia causale della condotta del REO. 2.2.

L’elemento soggettivo di un reato



L’elemento soggettivo di un reato è l’elemento che sta nella psiche di chi lo commette, detto appunto elemento psicologico. Come stabilito dall’art. 42 c. 1 codice penale, “Perché una condotta umana sia qualificabile come REATO è necessario che sia COSCIENTE e VOLONTARIA. a) Coscienza: facoltà immediata di avvertire, comprendere, valutare i fatti che si verificano nella sfera dell'esperienza individuale o si prospettano in un futuro più o meno vicino. Consapevolezza, capacità di valutare e giudicare. b) Volontà: facoltà propria dell'uomo di tendere con decisione e piena autonomia alla realizzazione di fini determinati. Se un Tizio alla guida del suo veicolo, in coda, viene tamponato da Caio e a causa di questo urto viene spinto in avanti andando a collidere con il veicolo che lo precede e il conducente di quest’ultimo Sempronio riporta lesioni. Ebbene Tizio non sarà responsabile del reato di lesioni colpose nei confronti di Sempronio, perché l’urto è avvenuto senza coscienza e senza volontà. Diversamente è la responsabilità di Caio in quanto poteva essere cosciente che la sua condotta di guida poteva determinare un evento simile.





Se una persona in stato di incoscienza dovuta ad uno stato febbrile delirante, rivolge delle parole offensive nei confronti dell’infermiera, non potrà essere punito per il reato di ingiurie in quanto si trovava in uno stato di incoscienza. 2.3 L’elemento PSICOLOGICO del REATO 

Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 42 del codice penale “Nessuno può essere punito per un fatto-reato se non l’ ha commesso con DOLO, salvo in casi di DELITTO PRETERINTENZIONALE o COLPOSO. a) IL DOLO Reato commesso SECONDO L’INTENZIONE. Il soggetto attivo (reo) ha preveduto e voluto che con la sua condotta si verificasse l’evento. La sussistenza del dolo passa attraverso due momenti: Il momento rappresentativo, quello che il soggetto attivo si rappresenta prima della sua condotta. Ad esempio Tizio si impossessa di un bene scambiandolo per quello di sua proprietà (la rappresentazione non è quella dell’impossessamento della cosa altrui). Il momento volitivo, quando il soggetto attivo pone in essere con volontà quanto prima si era rappresentato. Esistono varie forme di dolo: 1) il dolo diretto  l’evento conseguito è quello voluto; 2) il dolo indiretto  il risultato della condotta pur rappresentata non è voluto e a sua volta si divide in: 2.1 ) dolo eventuale  il soggetto attivo prevede il realizzarsi di un evento, pur tuttavia ne accetta il rischio. Ad es. il terrorista che pone una carica di esplosivo in un edificio per farlo crollare, in questo caso accetta anche il rischio che taluno possa perire; 2.2) dolo alternativo  dall’azione rappresentata possono verificarsi due eventi, ed è indifferente per il reo quale si produrrà in concreto; 2.3) dolo indeterminato  l’azione posta in essere non è determinata Tizio spara contro due persone indifferente del risultato. 3) il dolo d’impeto il reato è frutto di una decisione d’impeto (impeto: forza che investe in modo violento e indiscriminato); 4) il dolo specifico si ha quando la norma esige che il soggetto abbia agito per un fine particolare. Nel caso del reato di furto art. 624 c.p. la norma specifica “al fine di trarne profitto..” in caso si realizzi questo fine si ha il cosiddetto dolo specifico. In tema di dolo la Suprema Corte si è così espressa sentenza il 25.11.1986 “…si precisino tutte le circostanze nelle quali il soggetto ha commesso la sua azione e ci si chieda se lo stato d’animo di una persona delle stesse capacità e in quelle circostanze è normalmente caratterizzata da quelle possibilità di prevedere l’evento verificatosi”. b) LA PRETERINTENZIONE Reato commesso OLTRE L’INTENZIONE. Si ha nel caso in cui il reo ha la volontà di un evento minore, ma se ne verifica uno più grave. La giurisprudenza dominante identifica la “Preterintezione” in un dolo misto a colpa, ossia il dolo per l’evento minore rappresentato e la colpa per l’evento maggiore verificatosi. In concreto è molto difficile distinguere il dolo eventuale dalla 



preterintenzionalità. Nel codice penale solo nell’art. 584 è contemplato un delitto preterintenzionale “Omicidio preterintenzionale”. c) LA COLPA Reato commesso CONTRO L’INTENZIONE. Secondo quanto stabilito dall’art. 43 del codice penale “Si ha reato colposo quando l’evento prevedibile o preveduto, non sia voluto dall’agente, ma si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”. Negligenza, imprudenza, imperizia significa in sostanza non prevedere ciò che, facendo normale uso dei nostri poteri di attenzione, avremmo potuto prevedere. Se Tizio butta un mozzicone di sigaretta in campagna ove c’è dell’erba secca e da ciò ha inizio un incendio. Ebbene tale reato sarà di natura colposa perché l’evento sebbene non voluto era comunque prevedibile. I casi di colpa generica: Imprudenza: atto o comportamento palesemente contrastante con le norme di sicurezza dettate dalla ragione o dall'esperienza. Negligenza: grave disattenzione o dimenticanza. Consiste in un comportamento omissivo contrastante con i specifici doveri che impongono una condotta sollecita. Imperizia: mancanza di abilità e di preparazione specifica, si fonda sull’ignoranza e sulla scarsa pratica. I casi di colpa specifica: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Ad esempio un automobilista che pur rispettando le norme del Codice della strada, per distrazione (negligenza), non vede un pedone e lo investe cagionandogli lesioni; ci troveremo nel caso di colpa generica. Diversamente nel caso dell’automobilista che sprezzante di ogni regola ad una velocità oltre il limite consentito investe un pedone sull’attraversamento pedonale (inosservanza di leggi) cagionandogli lesioni; si concreterà l’ipotesi di colpa specifica. 

3. LE FORME DEL REATO 

La prima grande distinzione tra i vari tipi di reato prevista dal diritto penale sostanziale è quella prevista all’art. 39 del codice penale: “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni”. I delitti riguardano i reati di maggiore gravità, mentre le contravvenzioni riguardano reati di lieve entità, ma che comunque possono turbare il quieto vivere sociale L’unico modo per capire se un reato è un delitto o una contravvenzione è dato dal tipo di pena per esso prevista. 3.1 I delitti Sono delitti i reati per i quali è prevista la pena: dell’ergastolo (art. 22 c.p. si sconta con la condanna a vita); della reclusione (art. 23 c.p. si sconta con la detenzione in carcere da 15 giorni a 24 anni); la multa (art. 24 c.p. si sconta con il pagamento di una somma non inferiore a euro 5 né superiore a euro 5.164). Le pene accessorie (artt. 28 e segg. c.p.) per i delitti sono: interdizione dai pubblici uffici (temporanea o permanente); interdizione da una p...


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