Schemi Diritto Tributario PER Esame PDF

Title Schemi Diritto Tributario PER Esame
Author Paolo Dalle Carbonare
Course Diritto tributario
Institution Università telematica Unitelma Sapienza
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Summary

Riassunti Tinelli integrati con Falsitta...


Description

Giuseppe Tinelli

Istituzioni di diritto tributario

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Cedam – 2010

Capitolo I Il diritto tributario 1. L’attività finanziaria degli enti pubblici e la sua regolamentazione giuridica  Svolgimento delle funzioni dell’ente pubblico  Fabbisogno finanziario  Flusso finanziario da terzi 1. Volontario: indebitamento nei confronti di banche o risparmiatori

le risorse economiche pervengono allo stato non in forza di rapporti contrattuali modellati su base privatistica ma dall’esercizio di potestà pubbliche di prelievo coattivo sorte in base alla legge e disciplinate dalla legge

2. Entrate coattive:

 Rapporto di supremazia: PRELIEVO COATTIVO, la volontà dell’individuo finisce per non presentare rilevanza, spostando dal diritto privato al diritto pubblico le regole della disciplina

1. Prestazioni patrimoniali a carattere sanzionatorio 2. Prestiti forzosi redimibili 3. Prestazioni parafiscali (contributi obbligatori) 4. Espropriazione per causa di pubblica utilità 5. Tributi 4. La classificazione dei tributi  NOZIONE DI TRIBUTO

Dal carattere tributario delle entrate deriva 1.

La loro impignorabilità

2.

La non assoggettabilità ad altre forme di imposizione

3.

Giurisdizione delle Commissioni Tributarie (D.Lgs.545-546/92) Art. 2 .“tributi di ogni genere e specie, comunque denominati” i. Conferma l’abbandono di una predeterminazione dell’ambito di giurisdizione del giudice speciale tributario

legale

4.

Legittimità di norme che, in deroga al principio di inviolabilità del domicilio, autorizzano ispezioni per l’accertamento di evasione (14 cost.)

5.

Peculiari regimi in tema di accertamento, liquidazione, decadenza, prescrizione e riscossione

6.

Applicabilità D. Lgs. 472/97 sulle sanzioni amministrative tributarie

7.

Limitata applicabilità dei principi generali del procedimento amministrativo ex L. 241/90, che invece trovano integrale applicazione nelle entrate extratributarie

2

ii. Attribuisce all’interprete la ricerca della nozione di tributo

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 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE LEGITTIMITA’

DELLA

NOZIONE

DI

TRIBUTO GIURISPRUDENZA

1.

Irrilevanza della volontà del soggetto obbligato (cass. 5918/2008)

2.

Destinazione del gettito a finalità pubblico (cass. 5918/2008)

DI

 ALTRI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 3.

Nesso sinallagmatico tra prelievo e attività di tipo pubblicistico esercitata istituzionalmente dal soggetto destinatario del gettito 

Non può dubitarsi della natura di tributo ove l’attivit{ rientri tra quelle dell’ente e non sia esercitabile da un privato

4. Contenuto della prestazione 

Deve essere obbligazione pecuniaria finalizzata al concorso alle pubbliche spese e non all’esercizio di un potere punitivo o alla limitazione dei diritti individuali 

Non sono tributi, ad esempio, le sanzioni pecuniarie derivante dalla violazione di precetti legalmente sanzionati, in quanto sono finalizzati alla repressione dell’illecito



L’esclusione delle obbligazioni scaturenti da limitazioni di diritti individuali consente di differenziare il tributo dall’espropriazione per pubblica utilit{ e dall’imposizione di limiti o vincoli di diritto pubblico, la cui funzione è riconducibile all’acquisizione di beni privati infungibili e necessari per finalità pubbliche

5. Natura pubblica del soggetto titolare del tributo  Esclusa la natura tributaria di entrate, pur legalmente qualificate come tributi, attribuite ad enti privati  Il legislatore tributario non offre una definizione di tributo, non definisce i singoli tributi, rendendo complessa la definizione dell’ambito di indagine del diritto tributario  Quando dà una definizione di tributo questa è spesso priva di rilevanza, per qui la qualificazione di un tributo quale imposta o tassa o contributo, non condiziona l’applicazione di norme tributarie di carattere generale  In alcuni casi il legislatore esclude la natura di tributo di un’entrata legalmente qualificata come imposta, come avviene nel secondo comma dell’articolo 2 del 546/92, che attribuisce competenza del giudice tributario anche a “controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicit{ ed il diritto sulle pubbliche affissioni” ritenendo, implicitamente, escluse tali entrate dalla definizione generale di tributo.  Tale impostazione pratica del legislatore tributario p accolta anche nell’ambito delle Convenzioni interinazionali contro le doppie imposizioni, che nelle norme dirette a definire l’ambito di applicazione, fanno specifico riferimento ai singoli tributi ci si riferiscono  DEFINIZIONE DI TRIBUTO (Tinelli)  “prestazione coattiva disciplinata dalla legge per consentire ad un ente pubblico la copertura del fabbisogno finanziario necessario allo svolgimento della propria attività istituzionale”

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 “prelievo di ricchezza effettuato coattivamente da un ente pubblico non collegato sinallagmaticamente ad un corrispettivo

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(Falsitta)

 Caratteri che possono ravvisarsi in forma diversa

 IMPOSTA: obbligazione pubblicistica indisponibile, di regola pecuniaria, a titolo definitivo, nascente direttamente o indirettamente dalla legge e pertanto coattiva, avente la funzione di costringere il soggetto obbligato a partecipare secondo un determinato indice di riparto (normalmente, ma non sempre, un fatto economicamente valutabile), alla contribuzione alle pubbliche spese.  Irrilevante la volontà del soggetto tenuto alla prestazione coattiva  Irrilevanza della destinazione pubblica del gettito

 TASSA

prestazione pecuniaria coattiva che il soggetto è tenuto a corrispondere all’ente pubblico in relazione alla fruizione o alla fruibilità di un servizio pubblico o di un’attività pubblica  Rilevanza della volontà del soggetto nel richiedere una specifica attività a proprio favore

 Ma la domanda del soggetto ed il beneficio non sono requisiti essenziali della tassa: vi sono ipotesi in cui il servizio è provocato (e non richiesto) dal soggetto obbligato e non arreca a questo un vero beneficio (es. tassa giudiziaria a carico del soggetto che ha subìto un processo penale)  Questione: è dovuta la tassa se il servizio non sia stato prestato dall’Ente o non possa essere fruito?  La giurisprudenza, esaltando il profilo commutativo della tassa, sembra escludere la debenza della tassa in tale ipotesi.  DIFFERENZA TRA TASSA E CORRISPETTIVO DI SERVIZI PUBBLICI Secondo Falsitta deve darsi importanza esclusiva alla fonte e o alla disciplina giuridica del rapporto a. Esistenza di un contratto di diritto privato alla base dell’entrata pubblica. CORRISPETTIVO b. Se non c’è contratto l’elemento qualificante si sposta sulla disciplina dell’adempimento dell’obbligazione. i. Se la disciplina prevede strumenti quali l’atto impositivo, l’autotutela esecutiva, l’autotutela sanzionatoria: TASSA ii. In caso diverso CORRISPETTIVO  DIFFERENZA TRA IMPOSTA E TASSA 1. Giurisprudenza: Il principio della capacità contributiva riguarda solo l’imposta, ne è esclusa la tassa  Esulano dalla nozione di tributo

 Non sembrano ravvisarsi i caratteri dell’imposta

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 Parziale compartecipazione al costo dell’opera pubblica realizzata nell’interesse della collettivit{ ma avente specifico effetto vantaggioso per il singolo

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 CONTRIBUTI:

 Non è rilevante la volontà del soggetto tenuto alla prestazione coattiva  Il vantaggio specifico risulta estraneo alla disciplina del prelievo, rientrando nella struttura del presupposto impositivo  MONOPOLI DI STATO  L’elemento di coattivit{ era individuato nel divieto generalizzato allo svolgimento di un’attivit{ economica riservata all’ente pubblico, che evitando la concorrenza del privato realizza un sovraprofitto commerciale  Manca un rapporto obbligatorio tra privato ed ente pubblico avente ad oggetto la copertura delle spese pubbliche.

5. Il diritto tributario come diritto dell’imposta Imposta: ruolo sempre più centrale  Mancanza di qualsiasi rilevanza della volontà del destinatario del prelievo  L’obbligazione tributaria è ricollegabile esclusivamente al verificarsi del fatto contemplato dalla legge come aspersione di capacità contributiva

6. La codificazione tributaria  Manca tessuto normativo unitario  La regolamentazione giuridica dei tributi è affidata a singole leggi d’imposta  Manca una normativa di carattere generale diretta a disciplinare i principi fondamentali del diritto tributario: manca un testo unico 

La legge delega 80/2003 per la riforma fiscale statale doveva eliminare gran parte dei tributi a fronte dell’introduzione di cinque imposte, regolate da un unico codice. Nella parte generale doveva essere regolata la disciplina generale e la tutela giurisdizionale, nella parte speciale dovevano essere raccolte le singole imposte



La delega è stata attuata solo parzialmente, in quanto ci si trovava in un periodo perturbato dal punto di vista economico e nonn si poteva correre il riscio di una perdita di gettito.

 Alla formazione di una parte generale del diritto tributario ha concorso la dottrina utilizzando le indicazioni della giurisprudenza di legittimità che ha concorso alla formazione di alcuni principi interpretativi 

Lo statuto del contribuente, pur rappresentando un rilevante esempio di fissazione dei principi generali dell’ordinamento tributario, si è limitato a regolamentare la produzione normativi e i limiti dall’azione amministrativa in materia tributaria.



Si è scavato un solco tra teoria e pratica, tutta intesa ad assicurare il gettito fiscale

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 Caduta di livello della tecnica legislativa

Capitolo II La norma tributaria 1. La struttura della norma tributaria  Caratteristica della norma tributaria è la compresenza di definizioni, regole procedurali e strumenti di garanzia, normalmente formanti oggetto di autonoma previsione legislativa  Esigenza di rapido intervento normativo fa soccombere la sistematicità delle norme  Centralità della funzione amministrativa che si estende dalla fase di controllo dell’adempimento degli obblighi tributari all’interpretazione della norma con soluzioni talvolta creative e comunque rivolta sempre alla massimizzazione del gettito  L’A.F. vede nelle norme una espressione del proprio potere più che, come dovrebbe essere, una limitazione al proprio agire  La proliferazione di interpelli crea una casistica interpretativa estremamente variegata rivolte al caso concreto, spesso non riconducibile ad una impostazione sistematica: soluzioni soddisfacenti per l’istante possono risultante inaccettabili come principio generale per gli altri contribuenti. Talvolta tali interpretazioni propongono letture che vanno al di là dlela protata della norma, invadendo la sfera di competenza legislativa  Il diritto tributario è caratterizzata da orientamenti giurisprudenziali condizionati alla prevalenza dell’interesse fiscale su quello individuale, con tutela sovrabbondante della posizione dell’amministrazione finanziaria, giungendo a precedenti interpretativi in netto contrasto con la volontà legislativa  Cass. 12042/2009: partendo dal presupposto che il principio della capacità contributiva renderebbe inammissibile l’utilizzo di strumenti giuridici e negoziali con lo scopo di conseguire risparmi d’imposta altrimenti non ottenibili, la cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che ha escluso dal valore di un compendio aziendale le passività di natura finanziaria iscritte al solo fine di incidere sulla base imponibile dell’imposta di registro applicabile alla cessione d’azienda”.  Cass. 17377/2009: pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare positivamente la propria estraneit{ dal piano criminoso e l’inconsapevolezza della illiceit{ del comportamento altrui, al di là delle apparenze costituite dalla ricezione dei beni o dal versamento del corrispettivo.  Tutto quanto sopra concorre a far apparire il diritto tributario quale diritto di serie inferiore, ampiamente integrato ed integrabile dai contributi interpretativi, pur contra legem, offerti da una delle parti in causa, con il tacito consenso di un sistema di tutela giurisdizionale non ancora ad una visione imparziale del rapporto d’imposta.  L’interpretazione della legge tributaria fornita dall’amministrazione finanziaria attraverso circolari, risoluzioni, seppur non vincolante nei confronti del contribuente, è stata considerata più forte dell’opinione dottrinale e del precedente giurisprudenziale isolato

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 PRINCIPIO DI LEGALITA’:

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 Con l’introduzione dell’interpello, il legislatore ha riconosciuto al contribuente il diritto di ottenere risposte qualificate ovvero dotate di rilevanza non meramente interna all’amministrazione

 Cost. 23: impone la regolamentazione giuridica, mediante norme primarie, dell’imposizione tributaria nella sua dimensione sostanziale, lasciando la disciplina attuativa del tributo ad altre disposizioni disciplinanti l’attivit{ della pubblica amministrazione

 Anche la fase di attuazione del prelievo, disciplinata dalle norme procedimentali o formali, dovrebbe essere presidiata dal principio di legalità, perlomeno dove le soluzioni adottate siano idonee ad influire sulla determinazione della capacità contributiva da assoggettare a tassazione (Fantozzi)

 La legalit{ da riservarsi alla disciplina dell’azione amministrativa in materia tributaria non trova fonte nell’articolo 23, ma nel 97 della Costituzione (buon andamento ed imparzialità)

 STUDIO DELLA NORMA TRIBUTARIA (con metodo giuridico)  Parte dall’analisi della struttura giuridica utilizzata dal legislatore per consentire la produzione di effetti finalizzati al prelievo tributario

 Esame delle regole procedurali apprestate per consentire in concreto la produzione di tali effetti o l’attuazione secondaria in sede di controllo  Sembra poteri ipotizzare l’esistenza di una linea comune di tecnica legislativa nella costruzione del tributo: 1.

STRUTTURA NORMATIVA STATICA 

Distinzione della fattispecie impositiva dall’obbligazione tributaria che ne rappresenta l’effetto  Fattispecie impositiva Il legislatore 1. descrive in via teorica il fatto a rilevanza tributaria 2. detta le regole di stima quando si presenta illiquido 3. individua i soggetti tenuti al pagamento del tributo 4. dispone la misura e la procedura di liquidazione del tributo  Elementi destinati a presentare una loro autonomia all’interno della regolamentazione giuridica e si presentano ricorrenti nella gran parte dei tributi.  Disciplina dell’obbligazione tributaria Il legislatore, ove ritenga di non rinviare alla disciplina civilistica 1.

2.

Regolamenta il rapporto obbligatorio nascente per effetto del verificarsi del fatto ipotizzato dalla fattispecie, intervenendo con specifiche disposizioni al fine di tutelare la funzione pubblica dell’ obbligazione d’imposta e la sua rigida destinazione al finanziamento delle pubbliche spese

STRUTTURA NORMATIVA DINAMICA  Disciplina della fase di traduzione della fattispecie astratta in concreta imposizione, a seguto del verificarsi del fatto ipotizzato dalla legge  Concretizza il prelievo tributario rispetto alle specifiche espressioni economiche riconducibili alla fattispecie

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 La distinzione tra struttura statica e dinamica non è sempre netta

2. La fattispecie tributaria  Il legislatore deve procedere alla giuridizzazione degli elementi fattuali idonei a descrivere, in termini generali e astratti, gli elementi essenziali su cui ruota il prelievo tributario, trasformando fatti dell’economia o del diritto in definizioni rilevanti ai fini tributari.  Quattro elementi fondamentali 1. presupposto d’imposta 2. base imponibile 3. soggetti 4. aliquota  La discrezionalità del legislatore è limitata  rispetto del principio della capacità contributiva (53), “tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche spese in ragione della loro capacità contributiva” ,  Capacità contributiva del soggetto: base sulla quale costruire la struttura statica della normativa tributaria ed in particolare la fattispecie d’imposta sui cui si costruisce l’intera disciplina. 1. Il presupposto d’imposta  Il legislatore trasforma in una norma giuridica l’oggetto economico del tributo, determinandone le regole individuative e le modalità di tassazione  la legge trasforma un fenomeno dell’economia in una fattispecie giuridica, attribuendogli l’idoneit{ ad esprimere la capacità di un soggetto a concorrere alla pubbliche spese.  Consiste nello scegliere un fenomeno dell’economia (reddito, patrimonio, valore aggiunto, successione mortis causa) trasformandolo in una fattispecie giuridica generale ed astratta.  Dal collegamento deriva una distinzione:



2.

Imposte reali: è colpita la manifestazione di capacità contributiva in quanto tale, prescindendo completamente dalla situazione soggettiva del debitore d’imposta.

Dalla struttura legale del presupposto dipende la classificazione in 1.

Imposte dirette: rappresentate da quelle che colpiscono il possesso di un reddito o la titolarità di un patrimonio. Il presupposto è espressione immediata e diretta di capacità contributiva

2.

Imposte indirette: tutte le altre imposte, nelle quali la capacità contributiva è desumibile in via solo indiretto o indiziaria, attraverso atti negoziali o consumi.

La regolamentazione del presupposto può estendersi sino a prevedere limiti temporali e spaziali entro i quali l’espressione economica trova rilevanza. Si distinguono tra 1.

Imposte periodiche: colpiscono la forza economica espressa in un periodo temporale (art. 7 Tuir, disciplina il periodo d’imposta)

2.

Imposte d’atto: colpiscono la forza economica espressa in un determinato atto giuridico o economico (imposta di registro)

E tra 1.

Imposte su base territoriale: rileva la scelta legislativa di collegare la tassazione ad una manifestazione economica localizzata nel territorio dello stato (IVA)

2.

Imposte su base mondiale, rilevano le manifestazioni anche al di fuori dello Stato, ovunque siano realizzate (Irpef dei residenti)

2. Base imponibile

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Imposte personali: prelievo avviene nella considerazione della complessiva situazione personale del soggetto passivo

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1.

 Si presenta in tutti quei casi in cui l’oggetto economico definito nel presupposto non è espresso di per se in una somma di denaro per cui è necessaria una stima.  Le norme sulla base imponibile offrono le regole per valutare il peso economico del presupposto, selezionando le regole tecniche maggiormente rispondenti allo scopo voluto dal legislatore, fino a trasformarle in norme giuridiche caratterizzate dai caratteri di generalità ed astrattezza  Ad esempio, nella tassazione del reddito d’impresa, il legislatore deve fissare le regole generali ed astratte che consentono di poter ricostruire in termini oggettivi il reddito.  Si presenta in funzione di dipendenza logica nei confronti del presupposto, in quanto serve a valutare quest’ultimo  Differenza tra disciplina del presupposto e della base imponibile ha molta rilevanza nella determinazione della natura della controversia 1. Nel caso della regolazione del presupposto ha natura di questione di diritto 2. Nel cas...


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