diritto tributario carinci tassani PDF

Title diritto tributario carinci tassani
Course Diritto tributario
Institution Università di Bologna
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cap 2 aggiornato...


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CAPITOLO 2: Il sistema delle fonti del diritto tributario 1.Complessità del sistema e gerarchia delle font L’ordinamento tributario italiano è formato da un complesso sistema di font giuridiche (nell’accezione di font di produzione). Si tratta di font che traggono origine dalla sovranità dello Stato (font statali) e che si basano sull’autonomia degli altri ent territoriali ( font regionali, comunali, provinciali), nonché sulla supremazia gerarchica, nei relatvi ambit di competenza, dell’UE (font europee). Il sistema del diritto tributario comprende: 1. Costtuzione e leggi costtuzionali // trattat e font derivate dell’UE 2. Leggi di ratfica delle convenzioni internazionali 3. Leggi ordinarie, decret legislatvi, decret legge, leggi regionali 4. Regolament statali e degli altri ent territoriali. Simile ordine di successione riflette una precisa gerarchia tra le norme giuridiche, tale per cui le norme di grado superiore vincolano quelle di grado inferiore che non possono derogare, implicitamente o espressamente alle prime, pena la loro illegittimità. Oltre al profilo gerarchico, nei rapport tra le font, occorre considerare quello della ripartzione delle competenze normatve, che individua ambit che possono essere esclusivi, concorrent, residuali o sussidiari. 2. Il rapporto fra font europee e font nazionali Con la sottoscrizione dei Trattat dell’UE, il nostro Paese ha acconsentto alla limitazione della propria sovranità nelle materie oggetto dei trattat medesimi (art.11Cost). Rispetto al profilo gerarchico di tale rapporto, la Corte di Giustzia dell’UE da tempo si pronuncia nel senso del primato del diritto europeo su quello nazionale contrastante, affermando l’obbligo per il giudice nazionale di garantre l’effetto diretto delle norme europee, disapplicando nel caso quelle nazionali. La Corte Cost. ha riconosciuto la necessaria disapplicazione della disposizione interna confliggente con quella europea. La norma europea prevale sia sulle norme recate da leggi ordinarie sia su quelle contenute nella Costtuzione ed in leggi costtuzionali, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costtuzionale e dei diritti inalienabili della persona umana (teoria dei contro-limit). La preminenza gerarchica delle font europee è riconosciuta anche all’art 117 Cost. che limita la potestà legislatva di Stato e Regioni al rispetto “dei vincoli derivant dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Tra le font europee troviamo: a. I Trattat (font primarie). I trattat attualmente in vigore sono il Trattato sull’UE, il Trattato sul funzionamento dell’UE, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, il Trattato che isttuisce la Comunità europea dell’energia atomica; b. Regolament e direttive (font derivate): • regolament: hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro element, con efficacia diretta, producendo effetti immediatamente all’interno degli Stat. • Direttive: impongono agli Stat membri di raggiungere un determinato risultato, attraverso leggi interne di recepimento. Solo nel caso di direttive c.d. self executng si possono configurare ambit di efficacia diretta. c. l’apporto della Corte di Giustzia dell’ue attraverso l’interpretazione dei p eu. Si parla di integrazione fiscale europea di carattere negatvo: limit impost dalla giurispr eu ai leg naz in nome di p superiori unionali. Infine ruolo fondamentale la cost in materia tributaria. Per quanto riguarda la ripartzione delle competenze tra Stat membri e UE in materia fiscale, oltre all’esclusiva competenza dell’Unione in materia doganale, rileva i Consiglio che adotta le disposizioni riguardant l’armonizzazione delle legislazioni in materia di imposta sulla cifra di affari, imposta di consumo

e altre imposte indirette, al fine di assicurare il funzionamento del mercato unionale ed evitare distorsioni di concorrenza. Si parla di tribut armonizzat, perché oggetto di una disciplina comune in ambito europeo con riferimento all’IVA ad alle accise e dazi doganali. Bisogna precisare che l’UE non è dotata di sovranità impositva in senso stretto, non potendo isttuire propri tribut di cui essere il soggetto attivo, applicabili all’interno del territorio europeo. 3. Il diritto internazionale pattizio e le leggi di ratfica delle convenzioni internazionali Le norme contenute nelle convenzioni internazionali (.cd.diritto internazionale pattizio) entrano a far parte degli ordinament giuridici degli Stat contraent all’esito di un procedimento di ratfica dei trattat internazionali, che la nostra Cost. prevede che debba avvenire con legge ordinaria (art.80 Cost.). Le font del diritto internazionale appartengono ad un ordinamento giuridico separato distnto da quello nazionale, rispetto al quale nemmeno si può figurare alcun effetto diretto della norma internazionale. Oltre alle convenzioni, anche la consuetudine rappresenta una fonte del diritto internazionale, tuttavia in ambito tributario, non si rinvengono norme di diritto internazionale consuetudinario realmente rilevant, il che si giustfica alla luce del p.di riserva di legge,espresso dalle costtuzioni nazionali. L’art.117 Cost. dispone che la potestà legislatva dello Stato e delle Regioni, è esercitata nel rispetto dei vincoli derivant dagli obblighi internazionali, oltre che dall’ordinamento comunitario. Le leggi di ratfica delle convenzioni internazionali risultano sovraordinate rispetto alle altre leggi ordinarie, collocandosi in una posizione intermedia tra Costtuzione e leggi ordinarie. Il diritto pattizio diviene il parametro di valutazione della legittimità costtuzionale della norma interna confliggente, parlandosi a tal proposito di norma interposta. Tuttavia, proprio per l’assenza di un effetto diretto della norma pattizia, la norma di legge interna non può essere direttamente disapplicata dal giudice nazionale, ma deve essere assoggettata al vaglio di costtuzionalità da parte della Corte Cost., che prima di dichiararne l’incosttuzionalità, dovrà sindacare se la norma interposta rispetta l’intero dettato costtuzionale, data la subordinazione gerarchica. La Corte Cost. ritene ricompresa tra le convenzioni internazionali anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). I diritti della CEDU sono entrat a far parte del diritto dell’UE alla stregua di principi generali, da ciò dovrebbe derivare la diretta applicabilità nell’ordinamento italiano delle disposizioni della CEDU, avendo lo stesso valore giuridico dei Trattat europei. 4.

Le font legislatve e regolament nazionali (rinvio) (CAP.3) nulla

5. L’autonomia tributaria delle regioni e degli ent locali Solo la Regione risulta dotata di potestà legislatva (la legge regionale è pariordinata rispetto alla legge ordinaria), mentre gli ent locali possono emanare atti normatvi di natura regolamentare. Per autonomia tributaria si intende la potestà riconosciuta in capo a tali ent, di introdurre e disciplinare propri prelievi di natura tributaria. L’autonomia tributaria rappresenta un elemento essenziale dell’autonomia finanziaria . Dopo la riforma del Titolo V della Cost., l’art. 117 Cost dispone che la potestà legislatva dello Stato è esclusiva nelle materie indicate al comma2, tra cui rientrano “il sistema tributario e contabile dello Stato”, l’ armonizzazione dei bilanci pubblici e la perequazione delle risorse finanziarie” La potestà legislatva delle Regioni è invece concorrente per quanto riguarda “il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, residuale per materie come i tribut locali. L’art 119 Cost. riconosce alle Regioni ed agli altri ent territoriali l’autonomia finanziaria di entrata (oltre che di spesa) e risorse autonome potendo stabilire e applicare tribut in armonia con la cost e secondo i p di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Gli ent territoriali inoltre dispongono di compartecipazione al gettito dei tribut erariali riferibili al loro territorio. Il sistema prevede per le Regioni a Statuto ordinario, che lo Stato, tramite la legge, debba determinare i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario che la Regione deve rispettare nell’esercizio

del potere impositvo anche per evitare doppia imposizione reg su presuppost e imponibili già oggetto di tassaz ereriale. Le Regioni a Statuto Speciale possono isttuire tribut propri con il solo limite dell’armonia con i principi del sistema tributario statale e di quello europeo. A parte le entrate rappresentate da compartecipazioni al gettito dei tribut erariali (es.IVA) e da risorse provenient dal fondo perequatvo (a favore di regioni con minore capacità fiscale), le Regioni a Statuto ordinario possono finanziarsi attraverso: a. Tribut propri, isttuit e disciplinat con legge regionale, nell’esercizio della competenza residuale (es. tribut di scopo e prelievi trib paracommutatvi connessi a servizi di rilievo locale) b. Tribut propri-derivat, isttuit e regolat da legge statale, con attribuzione della ttolarità del credito tributario alla Regione in virtù del p.di territorialità e possibilità di parziale regolamentazione regionale (es.Irap) c. Addizionali calcolate sulla base imponibile di tribut erariali (es. addizionale Irpef) Per quanto riguarda l’autonomia tributaria di province e comuni può essere esercitata nell’ambito dei tribut (propri-derivat) rispetto ai quali la legge statale o quella regionale dispone l’isttuzione e disciplina gli element essenziali di natura sostanziale.

6. Le font di soft law Le font di soft law sono quelle regole che non appartengono ad un ordinamento giuridico e che non sono caratterizzate da alcuna forza cogente e precettiva. Rappresentano modelli di norme giuridiche che richiedono, per divenire diritto, una traduzione in regola cogente tramite l’eventuale recepimento da parte delle ordinarie font giuridiche. La proliferazione della soft law in diritto tributario si percepisce soprattutto a livello europeo e internazionale, derivando da una necessità di un’azione congiunta e coordinata dei singoli legislatori nazionali per affrontare fenomeni tributari di portata mondiale. Si pensi ad es. al tassazione delle transazioni finanziarie mondiali, contrasto dell’evasione e elusione delle imprese multnazionali.tàèr5tèp Per quest motvi, ed a fronte dell’urgenza di regolamentare determinat fenomeni, è ormai prassi lo studio e l’elaborazione, da parte degli organi dell’UE a di altri organi sovranazionali, di modelli di regole di soft law, destnat ad essere recepit spontaneamente nelle legislazioni nazionali, nelle Direttive e nelle convenzioni multlaterali o bilaterali. Soggetti alla soft law sono anche gli organi europei (soprattutto Commissione e Consiglio), che con strument come raccomandazioni, pareri, comunicazioni, tentano di coordinare la politca fiscale degli Stat membri. Un ruolo importante, nella creazione di regole internazionali di soft law lo svolge l’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico....


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