Diritto Tributario Europeo PDF

Title Diritto Tributario Europeo
Author Lucrezia Remedi
Course Diritto Tributario Europeo
Institution Università degli Studi di Parma
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Summary

DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEOLezione 1Il nostro ordinamento è influenzato da norme e principi che si pongono su livelli differenti per questo bisogna guardare al diritto con un approccio multilivello. Il regolamento ministeriale ad esempio ha valore sicuramente inferiore rispetto alla legge ordinaria c...


Description

DIRITTO TRIBUTARIO EUROPEO Lezione 1 Il nostro ordinamento è influenzato da norme e principi che si pongono su livelli differenti per questo bisogna guardare al diritto con un approccio multilivello. Il regolamento ministeriale ad esempio ha valore sicuramente inferiore rispetto alla legge ordinaria che a sua volta ha una valenza minore rispetto alla costituzione. Vi sono vari livelli che entrano insieme a far parte di un unico ordinamento giuridico nazionale. All’interno dell’ordinamento l’unione europea ha un importanza particolare. Si ha un ordinamento sui generis. L’unione europea è un organizzazione internazionale che si propone alcuni obiettivi esplicitati nel TFUE che nasce da un progetto che affonda le sue radici nel trattato istitutivo della comunità economica europea che a sua volta e stata istitutiva dal trattato istitutivo della CEE firmato a Roma in Campidoglio il 25 marzo 1957. Il progetto nasce anche e soprattutto grazie all’Italia. Sulle ceneri della guerra l’Italia ha assunto un ruolo di grande importanza a livello internazionale e ancora prima del 1957, sempre a Roma, la firma della convenzione europea sui diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tutti e due i trattati sono fondamentali. A pochi anni dalla fine della guerra l’Italia quindi è protagonista della formazione di questi trattati di grande rilievo tutt’oggi, insieme a Francia, Germania e i 3 paesi del Benelux che si mettono insieme e creano una comunità di stati con obiettivi economici immediati tra cui favorire e rispettare le reciproche economie. L’evoluzione ha portato ovviamente alla firma di altri trattati e da li da comunità economica si e passati a comunità europea, da comunità europea ad Unione Europea e da 6 stati membri si è arrivati prima a 28 poi a 27 con l’uscita del regno unito. L’unione europea è un organizzazione internazionale e complessa che ha individuato un suo ordinamento giuridico che si innesta negli ordinamenti nazionali perché gli stati membri hanno accettato una subordinazione della loro sovranità nazionale. Più ampi sono i poteri dell’Unione, minori sono i poteri nazionali dei singoli stati. È un fenomeno di espansione e di ritrazione di poteri. Si ha quindi oggi 3 trattati importanti: 1. Trattato sull’Unione europea che prevede principi di carattere generale e fissa gli obiettivi dell’Unione. 2. TFUE. 3. Carta europea sui diritti fondamentali. I 3 trattati all’interno degli stati membri hanno un valore di tipo costituzionale, pari posizione della costituzione. La corte costituzionale stessa ha stabilito che L’ingresso di regole e principio dell’Unione non può comunque porsi in conflitto con i principii fondamentali della costituzione. Il problema che si è posto, in riferimento al caso TARICCO, era se si poteva essere disapplicata una disposizione nazionale italiana che prevede la prescrizione di reati commessi con riferimento a entrate che fanno parte delle risorse proprie dell’Unione. L iva che fa parte di risorse proprie, attraverso cui l’unione europea si finanzia. Il caso taricco nasceva in Italia perché in Italia c’è una norma che prevede la prescrizione dei reati legati al omesso versamento dell’IVA, si doveva valutare se fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea la prescrizione di un reato quando questa non fosse stata recuperata. La c.cost italiana ha ritenuto che se l’interpretazione della corte fosse di disapplicare la norma di codice penale che prevedeva la prescrizione del reato, si riteneva contro uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento perché in materia penale la riserva di legge è di tipo

assoluto per questo può essere solo la legge a stabilire quando intervenga la prescrizione e non un giudice. Si ravvisa quindi la c.d teoria dei contro limiti per cui uno stato può opporsi all’ingresso di diritti dell’Unione se in contrasto con i principi fondamentali della costituzione. Quindi ordinamento dell’Unione non prevede una costituzione europea anche se nei primi anni 2000 si tentò di approvare il testo di una costituzione europea, tentativo che però ha fallito per opposizione di alcuni stati come la Francia. Si è optato per approvare la carta dei diritti fondamentali ovvero la carta di Nizza, firmata 1 febbraio 2003. La carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea codifica alcuni principi che ha stabilito la corte di giustizia. La carta estrapola dalle sentenze della corte di giustizia quindi, alcuni principi fondamentali. In un certo senso questo ha consentito di ovviare alla mancanza di una costituzione europea. L’unione europea, pur non essendo una macchina perfetta, ha saputo trovare la strada per l’evoluzione anche in momenti di grave crisi. L’intuizione importane è la convergenza di 27 stati verso alcuni valori condivisi tra cui lo stato di diritto in primis, messo ancora in discussione anche in Europa ad esempio in Ucraina. Oltre a questi la libertà individuale delle persone, i principi sanciti dal trattato dei diritti dell’uomo ovvero quello istitutivo della CEDU. Si fonda inoltre sulle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri. L’ordinamento giuridico dell’Unione forma quindi un livello che è equiparabile alla nostra costituzione che è al vertice del ns. sistema gerarchico. NB: sono quindi posti solo stesso suo piano i 3 trattati precedentemente riconosciuti. Altri principi importanti che formano l’architettura europea: - dignità umana, art 1 carta dei diritti fondamentali che dice che la dignità umana è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata. - Ogni persona ha diritto alla vita. - Non è consentita la pena di morte. - Ogni persona ha diritto all’integrità psico fisica. - È proibita la schiavitù, il lavoro forzato ecc Oltre poi a garantire una serie di diritti e libertà: - diritto alla libertà e alla sicurezza, - è previsto un diritto di rispetto della vita privata. - diritto a sposarsi e a costituire una famiglia, - tutelata la libertà di pensiero, di coscienza e di informazione. - libertà di riunione e associazione. - diritto all’istruzione. Ecc, altri per garantire l’uguaglianza e la non discriminazione: qualsiasi discriminazione circa il sesso, razza, colore della pelle, lingua, religione, condizione sociale, opinioni politiche. Molto simile all’arteria 3 costituzione italiana. Tutto questo percorso porta ad una convergenza di ordinamenti nazionali che si basano sul concetto di territorio, inteso in passato come uno spazio geografico all’interno del quale uno stato esercita la sua totale sovranità. Oggi la sovranità è limitata e vi è infatti la condivisione di valori e principi, non solo all’interno dell’Unione europea, ma anche in altri stati. Nel continente americano ad esempio c’è una carta interamericana sui diritti fondamentali con una corte che ha sede a San Jose, omologa alla cedu. Il singolo stato va collocato quindi in un contesto più ampio. L’ordinamento dell’Unione quindi è un ordinamento sui generis che si confronta quotidianamente con il diritto degli stati membri e non solo. I 3 trattati sono il diritto primario dell’Unione, quello secondario è invece formato da regole fissate dagli organi dell’Unione stessa attraverso direttive e regolamenti.

Le direttive fisano principi che gli ordinamenti giuridici nazionali devono recepire ed implementare nei limiti previsti dalle stesse direttive, mentre i regolamenti sono norme giuridiche, atti legislativi, che non richiedono alcun recepimento e alcuna implementazione: GLI STATI DEVONO SONO ATTUARE ED APPLICARE IL REGOLAMENTO IN TUTTO IL SUO CONTENUTO. Un esempio importante di regolamento è quello circa le regole in materia doganale. Alla fine degli anni 60 la comunità europea si è trasformata in unione doganale e cioè i dazi doganali i non sono stabiliti dagli stati membri, ma a livello europeo con un codice apposito. L’importazione di un pc da Seul costa gialle a livello di importazione a seconda che passi dalla frontiera di Amburgo o di Marsiglia. C’è una condivisione di rapporti verso gli stati membri e quindi ad esempio per favorire il commercio tra certi stati, si diminuisce a livello europeo i dazi doganali a livello centrale ciò implica che gli stat europei non possono negoziare autonomamente trattati sul piano doganale, lo fa solo l’unione europea. La limitazione del diritto nazionale da parte le diritto dell’Unione europea è volta ad ottenere un modello unitario di regole e principi e valori anche in materia tributaria. Il percorso che si sta compiendo è di ottenere e raggiungere una maggiore convergenza e una legislazione più uniforme tra loro nella condivisione di questi valori e regole e principi. Gli ordinamenti sono sempre piò convergenti. Il motore principale di questa integrazione all’interno del mercato interno, ovvero uno spazio senza frontiere interne in cui sono assicurate le 4 libertà fondamentali tutelate dal diritto europeo: 1. Libera circolazione delle merci -beni. 2. Libera circolazione delle persone. 3. Libera circolazione capitali. 4. Libera circolazione servizi. C’è quindi uno spazio tutelato senza frontiere interne sul piano del diritto dell’Unione. Il vero motore dell’integrazione nell’architettura dell’Unione europea è la corte di giustizia. La corte è il motore in quanto consente di estrapolare principi dal diritto primario e derivato che sono di straordinaria rilevanza. Fin dagli anni 60 la corte di giustizia ha teorizzato il primato del diritto dell’Unione con la sentenza costa c. Enel, che a consentito alla corte di giustizia con sede in Lussemburgo. La corte è competente a interpretare le norme europee ed è previsto un meccanismo di cooperazione tra i giudici nazionali e la corte di giustizia: in base al quale un giudice nazionale che deve applicare una norma nazionale che implementi nell’ordinamento una norma europea e che abbia dei dubbi su come debba essere interpretata la norma europea può sospendere il processo con ordinanza e rimettere alla corte una questione pregiudiziale. La corte quindi interpreta si la corte europea, ma dice al giudice nazionale come quella norma europea deve essere intesa per comprendere poi il giudice nazionale stesso se quella norma nazionale sia compatibile con la norma europea. Se ci fosse incompatibilità tra norma europea e quella nazionale di implementazione della direttiva, la norma nazionale deve essere interpretata in una chiave di tipo EUROUNITARIAMENTE ORIENTATA. Il problema del conflitto tra disposizioni si deve risolvere sul piano interpretativo quindi. Se non è possibile risolvere il conflitto in via interpretativa, allora il giudice nazionale deve valutare se la norma europea della direttiva sia direttamente applicabile, che molto spesso succede in materia tributaria, in questo caso si deve vedere se possa essere o meno direttamente applicabile.

È direttamente applicabile, secondo la posizione della corte di giustizia nella sentenza Costa c. Enel, quando e se la norma sia sufficientemente chiara, se il termine per l’attuazione della direttiva da parte del ordinamento nazionale sia scaduto e quindi se il suo contenuto percettivo è sottratto alla discrezionalità degli stati membri. Ciò può stabilirlo la corte di giustizia se chiamata ad esprimersi a riguardo, o prima della corte, il giudice nazionale. Se rimanesse comunque un dubbio, il giudice nazionale, con un meccanismo di cooperazione, si può rivolgere alla corte di giustizia sospendendo il processo e sottoponendo alla corte con rinvio pregiudiziale. La corte di giustizia non ci mette molto a risolvere la questione in via interpretativa, meno di 2 anni più o meno. Le sentenze della corte di giustizia sono di notevole importanza in materia tributaria, ad esempio in riferimento all’IVA ci sono state circa 1000 sentenze nel 2019. Sono così importanti perché se interpretano norme di diritto dell’Unione, entrano immediatamente nelle norme degli stati membri, non solo dello stato che ha richiesto l’interpretazione in via pregiudiziale, ma anche nei confronti degli ordinamenti degli stati membri senza necessità di implementazione, devono solo adeguarsi alla sentenza. È un effetto erga omnes che innova continuamente gli ordinamenti nazionali e per questo il dritto si evolve ancora più velocemente. La corte è un motore che lavora di continuo e se la norma della direttiva ha effetto diretto il cittadino può chiedere la sua applicazione se necessario disapplicando la norma italiana non conforme. Ciò è ammesso solo tra stato e cittadino non tra cittadini: opera solo in senso verticale, mai orizzontale. In materia tributaria le direttiva sono molto dettagliate con molte norme e disposizioni direttamente applicabili, ed direttiva 2006/112 in materia di iva. Lezione 2 Sempre riguardo ai principi generali, si deve riconoscere che alcuni principi sono scritti, altri sono invece stati estrapolati dalla corte di giustizia con un attività interpretativa creativa. Alcuni principi generali sono principi codificati nel diritto primario dell’Unione ma ha estrapolato anche altri principi non scritti, come il principio di neutralità dell’IVA, non presente nella direttiva sull’IVA. E’ opportuno distinguere tra principi generali scritti e non scritti nelle norme del diritto europeo. Sono importanti anche, ai fini del diritto dell’Unione, le tradizioni costituzionali comuni. I principi che rientrano nella categoria delle tradizioni comuni vanno visti e studiati di volta in volta, certamente quello di capacità contributiva ( principio che da nazionale diventa europeo, anche se in un accezione un po’ diversa). In ambito nazionale infatti il concetto è stato più volte approfondito dalla corte costituzionale, il principio è un canone- criterio utile per ripartire la spesa pubblica tra tutti i consociati, secondo criteri che devono essere non irrazionali, non arbitrari ma logici. La capacità contributiva sul versante italiano è un criterio di riparto della spesa pubblica nazionale. Ci sono quindi dei principi generali, tra questi: - principio della certezza del diritto : la certezza del diritto, che in Italia è un principio generale, ha una declinazione molto particolare nella giurisprudenza della corte di giustizia. La certezza del diritto in materia tributaria significa la pre determinabilità del carico tributario ovvero il peso dell’imposta. - Anche come divieto di norme retroattive va inteso: devo poter stabilire con ragionevole certezza le imposte che si pagano nella dimensione europea. Oggi non posso sapere se tra anni entrerà in vigore una norma che si applica all’operazione che ho effettuato e non essendo prevedibile quella nuova norma non può essere mai retroattiva. Ogni norma che entra in vigore può trovare applicazione solo per il futuro. Principio che in Italia viene riconosciuti

all’interno dello statuto del contribuente, L. 211/2000 ( eccetto i casi di interpretazione autentica in cui il legislatore dice come interpretare una norma da lui introdotta in passato). - stabilità delle situazioni giuridiche. - tutela del legittimo affidamento e buona fede: con riferimento alla buona fede si può pensare alle frodi in materia iva in cui l’acquirente di un bene compra un bene che forma oggetto di una catena di cessione di beni volta ad una frode. L’acquirente non sa niente che gli altri sono frodatori e se non esistesse il principio della buona fede allora tutti quelli che sono coinvolti in una filiera di cessione di beni dove uno è in buona fede, gli altri no, allora anche quello che agisce in buona fede dovrebbe essere considerato frodatore. Colui che ha agito in buona fede deve dimostrare che ha agito senza sapere che gli altri e quindi nella catena di cessione ci fossero dei frodatori. Ci deve essere la possibilità del contribuente in buona fede di provare che fosse ignaro e che anzi avesse verificato che chi gli ha venduto la merce non fosse in alcun modo un soggetto sospetto. Nel diritto dell’Unione, ci sono concetti che sono apparentemente i soliti del diritto nazionale anche se in realtà sono concetti diversi: Ad esempio, il soggetto passivo: nel diritto eu non coincide con la soggettività passiva di cui si intende nel diritto tributario nazionale. Ci sono concetti autonomi nel dritto dell’Unione. Le esenzioni in materia di iva sono nozioni autonome del diritto dell’Unione perché sono deroghe rispetto all’ordinario meccanismo di funzionamento dell’imposta e in quanto deroghe sono di stretta interpretazione. Da un lato le esenzioni in materia di iva sono nozioni autonome del diritto dell’Unione, dall’altro lato devono essere interpretate restrittivamente secondo le sentenze della corte di giustizia. Bisogna sapere che queste nozioni inoltre non devono ovviamente confondersi con quelle del nostro ordinamento. Neanche la capacità giuridica della corte di giustizia non coincide sempre e comunque con quella della corte costituzionale italiana. Vi possono quindi essere problemi di raccordo tra concetti che sembrano invece coincidere e ciò trae in inganno molto spesso. Le insidie sono legate al fatto che le parole di una direttiva in italiano ci possono portare a ritenere che il contenuto e il significato della norma italiana possa essere applicata a norme europee: uno dei criteri ermeneutici dell’Unione, rilevante anche in materia tributaria è quello dell’ interpretazione linguistica: vado a confrontare la stessa norma nelle versioni linguistiche ufficiali. La giurisprudenza della corte di giustizia incide effettivamente sull’applicazione delle norme anche nel nostro ordinamento: Se ho un problema in ambito IVA in Italia, vado a vedere la norma europea che va interpretata come interpretata dalla corte di giustizia , eventualmente valutando le varie versioni linguistiche se ho comunque un dubbio. Si accerchia la norma e si fraziona e si cerca di vedere segmento per segmento il suo significato. Vi sono quindi, sul lato tributario, principi generali che introitano dal diritto dell’Unione quanto tale e poi principi settoriali che si applicano in un determinato settore della fiscalità disciplinato dal diritto dell’Unione come il principio di neutralità o quello che vieta la doppia imposizione. La capacità contributiva è quindi uno dei concetti elaborato anche dalla corte di giustizia perché fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri: la corte di giustizia ha elaborato un concetto di capacità contributiva come strumento di compatibilità tra le norme nazionali e quelle europee. Lo utilizza in modo differente rispetto alla corte costituzionale italiana. La corte costituzionale italiana quando ne parla, cerca di non vincolare il legislatore nazionale lasciando ampi margini di discrezionalità ma ci sono un certo numero di

contribuenti che ostacolano l’applicazione delle norme tributarie in modo corretto ( frodi fiscali). Lezione 3 CONCETTO DI ARMONIZZAZIONE. Art 113 TFUE ha una importanza notevole sotto il profilo tributario. Il consiglio adotta le disposizioni circa l’armonizzazione delle legislazioni di alcuni tributi. Si parla delle legislazioni degli stati membri relative all iva, imposte di consumo, e altre imposte indirette. L’armonizzazione è necessaria per assicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. La norma quindi indica la procedura per adottare queste direttive. In realtà parla di disposizioni circa l’armonizzazione delle disposizioni. Per l’adozione: È necessaria l’unanimità all’interno del consiglio. Il consiglio è l’organo politico in cui sono rappresentati tutti gli stati membri e tutti hanno diritto di voto. Il consiglio recentemente ha approvato la riforma delle aliquote in materia di iva, trovando un accordo per la modifica delle aliquote agevolate, in modo selettivo. Se non c’è unanimità la direttiva o il regolamento non possono essere adottati. La procedura prevede che chi fa la proposta di adozione di una direttiva o regolamento sia la commissione, organo esecutivo nell’architettura costituzionale dell’Unione. Dopo la proposta c’è la consultazione del parlamento europeo e il comitato economico sociale. Dopo di che il consiglio delibera ad unanimità. Questa è una procedura legislativa c.d SPECIALE. Armonizzazione non viene nominata ma secondo le opinioni maggioritarie, si tratta di uniformare le legislazioni degli stati membri e di renderli piu convergenti verso un modello unitario e principi comuni in materia di imposizione. Vanno rimosse tutte le difformità presenti nelle legis...


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