Solidarietà tributaria diritto tributario PDF

Title Solidarietà tributaria diritto tributario
Course Diritto Tributario
Institution Università degli Studi di Pavia
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Appunti presi a lezione anno accademico 2021/2022...


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SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA Anche l’obbligazione tributaria può essere solidale. La solidarietà tributaria si può avere solo dal lato passivo. La legge dice i casi in cui l’obbligazione è solidale, ma non dice quale displica applicare a questi casi. Quando c’è una lacuna in senso tecnico possiamo cercare la displica in altri settori dell’ordinamento a patto che le norme che rintracciamo siano compatibili con quanto troviamo in ambito tributario. Differenza tra:  Solidarietà paritetica o paritaria: si ha quando il presupposto del tributo è riferibile ad una pluralità di soggetti ovvero, tutti i soggetti passivi realizzano il medesimo presupposto d’imposta. La solidarietà paritaria è diffusa tra le imposte indirette;  Solidarietà dipendente: vi è un obbligato principale che ha realizzato il presupposto d’imposta e un obbligato dipendente che non ha partecipato alla realizzazione del presupposto d’imposta, ma è tuttavia obbligato in solido perché ha posto in essere una fattispecie collaterale. È importante distinguere tra solidarietà paritetica e dipendente perché nella solidarietà paritetica la responsabilità di ciascun soggetto passivo è solo pro quota, quindi se un obbligato versa interamente il tributo riferibile all’intera obbligazione avrà diritto a recuperare l’obbligazione nei confronti degli altri coobbligati solo pro quota (in relazione alla responsabilità fiscale di ciascuno). Viceversa il responsabile d’imposta ha diritto di regresso per intero nei confronti dell’obbligato/i principale/i.

LA DINAMICA DEL RAPPORTO D’IMPOSTA: la fattispecie impositiva La fattispecie impositiva è l’insieme di quegli elementi al cui verificarsi il legislatore ricollega l’obbligo tributario. Al suo interno si è soliti distinguere:  Presupposto: situazione, di regola indice di capacità contributiva, assunta come titolo giustificativo del prelievo. Il presupposto dev’essere un fatto espressivo di forza economica del soggetto che realizza;  Base imponibile: parametro di commisurazione del tributo;  Rapporto presupposto/base imponibile: compenetrazione nelle imposte dirette; autonomia in quelle indirette. La base imponibile rappresenta l’entità quantitativa del tributo sulla quale, applicando l’aliquota, è calcolata l’imposta. L’imposta può essere stabilita in misura fissa (Es: imposta di registro, imposta di bollo) oppure può essere stabilita sulla base di un tasso variabile. Questo avviene quando la base imponibile è una grandezza monetaria alla quale dobbiamo applicare un’aliquota. L’aliquota è una percentuale che applicata alla base imponibile determina l’entità del tributo dovuto. L’aliquota può essere:  Proporzionale: una percentuale fissa, indipendentemente dall’entità della base imponibile (Es: aliquote IVA, IRES, IRPEG);  Progressiva: una percentuale che aumenta man mano che cresce la base imponibile. Realizza il principio di uguaglianza sostanziale (Es: aliquote dell’IRE).

L’AUTOTASSAZIONE In Italia, il sistema fiscale si basa essenzialmente sull’autodeterminazione delle imposte da parte dei privati. Il calcolo e il pagamento delle imposte più importanti e rilevanti è demandato ai contribuenti. Questa operazione è definita anche “autoliquidazione” o “autotassazione”. Per alcune imposte, ad esempio l’imposta di bollo, l’autoliquidazione del tributo ha luogo senza alcuna comunicazione agli Uffici fiscali. Nella maggioranza dei casi, invece, l’autoliquidazione prevede anche che vi sia la comunicazione di varie informazioni all’Amministrazione finanziaria che concernono la ragione del versamento quali:  Le generalità del contribuente;  Le ragioni alla base del pagamento....


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