Tributario - Riassunto libro Carinci-Tassani Edizione Seconda PDF

Title Tributario - Riassunto libro Carinci-Tassani Edizione Seconda
Author Sjria Corigliano
Course Diritto tributario
Institution Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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DIRITTO TRIBUTARIOAndrea Carinci Thomas TassaniEdizione secondaCAPITOLO IGRAMMATICA TRIBUTARIA1 diritto tributario e concetto di tributoIl tributo è in primo luogo un entrata pubblica, ossia una risorsa che affluisce alla Stato ed agli altri enti territoriali con la funzione tipica di far fronte al ...


Description

DIRITTO TRIBUTARIO Andrea Carinci Thomas Tassani Edizione seconda CAPITOLO I GRAMMATICA TRIBUTARIA 1 diritto tributario e concetto di tributo Il tributo è in primo luogo un entrata pubblica, ossia una risorsa che affluisce alla Stato ed agli altri enti territoriali con la funzione tipica di far fronte al relativo fabbisogno finanziario. Si tratta di un’entrata di carattere ordinario, tendenzialmente stabile e prevedibile oltre che definitivamente acquisita. Varie sono le tipologie di entrate pubblica. Si usa distinguere tra entrate di diritto privato e di diritto pubblico: le prime derivano dallo svolgimento, diretto o indiretto di attività economiche e dalla gestione del patrimonio dell’ente pubblico, le seconde derivano dall’esercizio di poteri autoritativi. I tributi rientrano in questa seconda categoria, che comprende anche le espropriazioni, le entrate quali sanzioni pecuniarie e le altre entrate coatte di natura non tributaria. vi sono poi entrate pubbliche non definitivamente acquisite e quindi provvisorie, quali quelle derivanti da rapporti di finanziamento a cui si riconnettono specifiche spese per l’ente sotto forma fi interessi passivi. La Corte Costituzionale ha elaborato il concetto di interesse fiscale, individuato quale interesse collettivo all’acquisizione delle risorse tributarie e quale principio a valore primario dell’ordinamento. vi è un fondamentale aspetto da considerare nella dimensione del tributo, ossia il rapporto tra il prelievo tributario e i diritti costituzionali, soprattutto quelli sociali. È stato affermato più volte che i tributi altro non sono che il costo dei diritti, facendo riferimento l rapporto tra il prelievo e la spesa pubblica per darne attuazione. Attraverso i tributi l’ente pubblico è in grado di garantire la sostenibilità finanziaria dell’azione pubblica diretta a realizzare quella reta di protezione sociale va sotto il nome di Welfare State. In questo senso la logica per cui meno tasse per tutti altro non comporterebbe che una riduzione sistematica delle attività e servizi per tutti in quanto non più sostenibili. Il complesso delle entrate concorre al bilancio dell’ente pubblico senza che possa individuarsi un diretto legame fra il gettito del tributo e la singola spesa o attività pubblica, in base al principio di unità del bilancio pubblico. Non si tratta di un principio inderogabile si pensi ai cd. Tributi di scopo per i quali lo scopo è enunciato dal legislatore stesso. Attraverso i tributi il legislatore persegue anche finalità extra-fiscali, ossia scopi ulteriori rispetto a quello di recepimento delle risorse e ripartizione delle spese pubbliche. Si pensi ai tributi ambientai o alle agevolazioni fiscali. 1.2. il tributo quale obbligazione pecuniaria Il tributo si identifica nei termini di obbligazione, anche ad oggetto una prestazione che corrisponde al pagamento di una somma di denaro, di cui il sognalo è debitore nei confronti dell’ente pubblico. L’imposizione fiscale rappresenta una delle principali espressioni della sovranità statale e l’ablazione patrimoniale che si genera nella sfera giudica del consociato ha nauta autoritaria. 1.3. il concetto di tributo È possibile definire tributo come un’obbligazione che sorge in capo al singolo per effetto di un intervento autoritario dello Stato o di un altro ente territoriale, avente la funzione di reperire entrare pubbliche attraverso cui realizzare il riparto delle spese tra i consociati. Entrambi i momento assumono una rilevanza costituzionale ai sensi degli articoli 23 e 53, che delineano il prelievo del tributo come dovere inderogabile del consociato ed espressione del principio di eguaglianza e di solidarietà economica. È in quest’ottica che che si delinea il diritto del singolo al giusto tributo. 2. Le tipologie di tributi: imposte e tasse

I tributi si distinguono da: imposte e tasse. L’imposta consiste nella complessiva forza economica del soggetto che, secondo i parametri costituzionali rende doveroso il concorso individuale dalle spese pubbliche. Il prelievo tributario realizzato tramite l’imposta non rileva alcun collegamento con uno specifico servizio o attività dell’ente pubblico a favore del consociato, ma è espetto in relazione a fatti-indice che le singole leggi di imposta assumono quali presupposti dei diversi tributi. 1 Si usa distinguere tra imposte dirette e imposte indirette. Nelle prime la forza economica è espressa direttamente da reddito e patrimonio, fatti-indice che costituiscono l’oggetto del tributo, nelle seconde la forza economica è espressa in via indiretta da fatti.indice quali il consumo, il compimento di atti giudici. Altra distinzione importante è data tra imposte personali e reali, nelle prime la carità contributiva è valutata nell’ambito della complessiva soluzione personale e familiare del soggetto come accade per l’Irpef; nelle seconde, la capacità è valutata in senso oggettivo ad es. imposte catastali. La tassa è dovuta dal singolo a fronte della fruizione in modo individuale di un servizio pubblico, di un atto pubblico o di un’attività pubblica. Si tratta di un assetto giuridico para-commutativo, perchè la ragione del prelievo è da individuarsi nel beneficio attribuito al singolo. Nel nostro ordinamento le tasse sono spesso legate a servizi od attività forniti da enti territoriali diversi dallo Stato, per i quali rappresentano importanti fonti di finanziamento, come la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche o la tassa sui rifiuti TARI. La distinzione tra imposte e tasse è soprattutto basata sulla causa giustificatrice del tributo, e sulla struttura del presupposto impositivo. l’imposta è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili inversamente per le tasse in relazione delle quali risulta possibile una fruizione individuale del singolo. Questa distinzione non risulta tuttavia, corretta, infatti se è vero che vi sono attività e servizi indivisibili la cui sostenibilità è garantita strutturalmente dalle imposte è anche vero che le imposte finanziano integralmente o parzialmente servizi pubblici che sono fruibili singolarmente. Si pensi alla Sanità, ai trasporti all’istruzione, l’erogazione di questi servizi dipende in parte dalla contribuzione para-commutativa del singolo fruitore ed in parte dal gettito derivante dalle imposte in generale. Un esempio è dato dai ticket sanitari, i quali non coprono l’ammontare totale della prestazione ma solo in parte. Si esprime in tal senso la portata solidaristica e ridistribuiva del prelievo, anche per le spese pubbliche indivisibili sia da parte di chi ne usufruisce direttamente che indirettamente. Rilevante è la distinzione tra entrate tributarie e non tributarie, quali canoni, tariffe ecc. si tratta di corrispettivi di natura privatistica, che traggono la propria fonte dalla disciplina negoziale del rapporto tra il singolo e l’ente. La natura privatistica della prestazione, dovuta a fronte di un servizio ne determinata il potenziale assoggettamento all’imposta generale sui consumi (IVA). La Corte Costituzionale, precisa che si debba prescindere dallo specifico nome iuris, che viene utilizzato, dovendo essere determinato avendo riguardo alla complessiva struttura giuridica. Il canone RAI, le cui entrate sono in parte devolute alla Rai concessionaria del servizio pubblico nazionale radiotelevisivo. La configurazione normativa del prelievo è tale da identificare la sua natura tributaria, nonostante il termine canone evochi un rapporto privatistico. In questo caso il presupposto è dato dalla mera detenzione di apparecchiature atti o adattabili alla ricezione radio-audizioni, senza che vi sia un effettivo riscontro circa la fruizione. Si discute se a tal proposito possa configurarsi l’applicazione dell’art.53 Cost. Circa la determinazione della capacità contributiva, in ragione del fatto che questa possa esprimersi dalla semplice detenzione dei beni in questione. Nella manualistica tradizionale si usa attribuire natura tributaria ai regimi di Monopolio fiscale, facendo riferimento alle situazione di monopolio derivanti da riserva legislativa, a favore dell’ente pubblico per lo svolgimento di una determinata attività ad es. vendita di tabacchi lavorati, questa imposta risulta essere un tributo ricollegato ad una situazione giuridica di monopolio del commercio del prodotto medesimo ed in quanto tale gestito dall’apposita Agenzia delle entrate. Rientrando nel genus delle prestazioni imposte. 3. La struttura normativa del tributo La struttura normativa del tributo, può essere scomposta in disciplina sostanziale e disciplina procediementale. La prima delineata dalle norme sostanziali consente di determinare l’an e il quantum del 1

reddito, patrimonio e consumo.

prelievo tributato, individuando in questo modo i caratteri del concorso dei consociati alla spese pubbliche ed quindi i criteri del riparto. A) Il presupposto del tributo è quella situazione di fatto o di diritto al verificarsi della quale si rende dovuto il tributo. Si tratta di una situazione in grado di esprimere la forza economica del singolo posta a base del prelievo. La costruzione giuridica del presupposto è realizzata dalle norme che esprimono in positivo ed in negativo il prelievo, si pensi alle norme di agevolazione ed esenzione. Si usa distinguere tra imposte istantanee e periodiche, nelle prime il presupposto si risolve in un atto o fatto isolato, non destinato ad essere ripetuto nel tempo ad es. l’imposta di registro, diversamente nel caso di imposte periodiche si prende in considerazione un arco temporale ad es. l’imposta sui redditi. B) i soggetti del tributo sono il soggetto attivo (ente pubblico) e passivo contribuente, ossia il soggetto che realizza il presupposto. Si pensi all’Irpef in cui il soggetto passivo è colui che realizza il reddito e che con tale dimostra la propria forza economica oggetto dell’imposta. Oltre al contribuente si annoverano i sostituti d’imposta ed il responsabile dell’imposta. C) la base imponibile, costituisce l’espressione quantitativa del presupposto, ossia quella grandezza su cii viene applicata l’aliquota del tributo. D) L’aliquota o tasso, è la percentuale che viene applicata alla base imponibile al fine di determinare il quantum del tributo, quantificando in moneta corrente la prestazione dovuta dal soggetto passivo. Nei diversi tributi, l’aliquota può essere fissa o progressiva: nel primo caso esse rimane immutata al variare della base imponibile, nel secondo caso l’incremento della base imponibile produce un progressivo aumento dell’aliquota da applicare secondo modalità e criteri individuati dal legislatore. Tipica imposta progressiva è Irpef , in cui vengono previste 5 tipologie di aliquote la minima del 23% e la massima del 43%, individuate in base a diversi scaglioni. Altri tributi prevedono una pluralità di aliquote che variano a seconda della specifica fattispecie impositiva. Si pensi all’IVA per cui l’aliquota ordinaria è del 22%, ma sono previste delle aliquote minori in funzione agevolativa per il consumo di determinati beni e servizi. Vi sono tributi dovuti Inn misura fissa per i quali in rapporto a talune fattispecie l’imposizione prescinde dell’applicazione di una aliquota: è il caso dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale, il cui ammontare è predefinito normativamente in determinata ipotesi. In tema di aliquota e base imponibile, vengono in rilievo due istituti tributari: l’imposta addizionale e la sovraimposta. Nelle imposte addizionali il legislatore dispone l’applicazione di un’aliquota aggiuntiva sulla base imponibile, determinando un incremento impositivo dell’univo tributo. Diversa è invece la sovraimposta che consiste in un autonomo tributo che si sovrappone alla base imponibile di una differente imposta come accade nel caso delle imposte straordinarie. La disciplina procedimentale contiene la regolamentazione dell’iter attutivo del tributo ossia quella fase dinamica che attraverso la partecipazione e intervento dei soggetto attivo e passivo consente di conretizzare l’astratta determinazione del dovere tributario, giungendo all’effettiva realizzazione del prelievo. Si deve parlare a questo proposito di procedimento amministrativo tributario, mantenendo una dimensione autonoma rispetto alle norme sanzionatorie che hanno per oggetto sanzioni di tipo amministrativo e penale derivanti dalla violazioni delle disposizioni tributarie. Per le norme tributarie, vale la regola del tempus regit actum è applicabile la norma vigente nel momento in cui è compiuto l’atto o la specifica attività. Per le norme sanzionatorie, valgono i principi dell’abolitio crimini e del favor rei nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo la legge posteriore non costituiva violazione punibile, in caso della previsione di diverse sanzioni si applica quella più favorevole. 4. L’interpretazione della norma tributaria Attraverso l’interpretazione della norma tributaria si assegna il significato da attribuire alla norma medesima, in modo da poter individuare precisamente la fattispecie normativa entro cui sussumere il caso concreto. Si ritiene che l’operazione interpretativa debba essere condotta secondo i principi ed i criteri di diritto comune, e

quindi alla stregua dell’art.12 delle preleggi, quindi attraverso il criterio letterale, teleologico, sisitematitico, dichiarativa (coincidenza tra letterale e funzionale) e restrittiva (significato letterale). Importante è poi l’interpretazione adescatrice che si risolve nell’assegnare alla norma un significato che sia maggiormente adeguato ai principi superiori della Costituzione e dell’UE, che evitano l’illegittimità della disposizione medesima. È frequente ritrovare nella legislazione fiscale, riferimenti ad istituiti e concetti tipici di altre branche del diritto, si parla in questo senso, della norma tributaria quale norma di “secondo grado”. Si pensi alla tassazione Irpef e Ires sui redditi derivanti dall’esercizio di imprese commerciali, concetto tipico del diritto commerciale. Diverse perplessità sussistono in dottrina circa la possibilità di utilizzare il criterio di interpretazione analogico, in base al quale una fattispecie concreta che non risulta regolata da una specifica disposizione può essere definita avendo riguardo alle disposizioni che regolano casi simili. Si tende ad affermare il carattere di “fattispecie esclusiva” della disposizione tributaria. L’analogia è in ogni caso esclusa espressamente ex art.14 delle preleggi per le norme sanzionatorie tributarie. 5. I soggetti dell’interpretazione giuridica tributaria Oltre all’interpretazione del legislatore (autentica), è da considerare l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria e della giurisprudenza, che delinea in materia fiscale il cd. Diritto vivente. 5.1. il legislatore e le norme di “interpretazione autentica” La disposizione interpretativa si aggiunge a quella preesistente, che rimane in vigore, integrandone il contenuto percettivo. In modo che la fattispecie astratta risulti maggiormente definita. Si tratta di un intervento normativo in senso proprio, che per finalità interpretative dispiega i propri eletti dal momento della entrata in vigore della norma previgente interpretata. Vi è una naturale dimensione erga omnes ed ex tunc della norma si parla di retroattività impropria. Potendo porre problemi circa quello che il legittimo affidamento del contribuente e l’applicabilità dell’art.53 circa l’applicazione della norma retroattivamente, a tal proposito è lo stesso legislatore dello Statuto dei diritti del contribuente limita il suo utilizzo e prevede la loro introduzione solo in casi eccezionali con legge ordinaria che espressamente la qualifichi come legge di interpretazione autentica. 5.3. la prassi amministrativa L’ente pubblico esercita un’importante attività di indirizzo interpretativo mediante l’emanazione di circolari, normalmente emanate dalle strutture apicali delle Agenzie delle entrate e degli organi che fanno parte dell’amministrazione finanziaria. Si distinguono in: circolari in senso stretto, contenenti indicazioni di carattere generale, per garantire l’uniforme intercettazione; note, risoluzioni, risposte, pareri che riguardano l’interpretazione relativa dell’Amministrazione. Le stesse non hanno effetto cogente nei confronti del contribuente, degli altri soggetti passivi e dei giudici tributari che rimangono liberi. La disposizione di cui l’art.10 dello Statuto, ha previsto la non applicazione di sanzioni ed interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, la disposizione riconosce una tutela solo parziale.2 L’amministrazione è tenuta a portare a conoscenza del contribuente in modo tempestivo e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni emanate. 5.4.l’interpretazione dell’ammirazione finanziaria gli interpelli Gli interpelli, sono modelli procedimenti attraverso cui il contribuente rivolge un istanza all’amministrazione finanziaria, al fine di ottenere un parere qualificato in ordine all’applicazione delle norme tributarie ad un fattispecie personale e concreta. L’interpretazione qualificata determina una situazione di affidamento tutelato in capo al singolo consociato.

2dell’affidamento

del singolo perchè questa non si estende fino a considerare non dovuto il tributo non versato in aderenza alle indicazioni interpretative dell’amministrazione. Il singolo sarà libero di contestare la nuova interpretazione e la conseguente ripresa fiscale

6. Elusione della norma tributaria ed evasione fiscale Con evasione si fa riferimento alla condotta del singolo che viola direttamente la norma tributaria attraverso l’alterazione del presupposto o della base imponibile, obblighi di versamento parlando a tal proposito di evasione di riscossione. Superate determinate soglie quantitative, l’evasione diventa penalmente rilevante, in ragione del disvalore sociale generato. Con elusione si fa riferimento al comportamento posto in essere dal soggetto passivo, che non determina violazione delle norme tributarie, ma determina un vantaggio indebito alla luce delle finalità e dei principi del sistema. Risulta dunque individuare nel sistema giuridico il principio in forza del quale posso derivare l’anti-giuridicità. Il sistema tributario italiano ha conosciuto l’introduzione di una disciplina generale anti-elusiva all’art.10 bis dello statuto dei diritti del contribuente, con cui il legislatore ha raccolto le indicazioni del diritto europeo, in cui il principio del divieto di abuso del diritto ha carattere generale sia gli orientamenti delle giurisprudenza della Corte di Cassazione che dal 2008 in poi ha riconosciuto il principio dell’anti-alusivo implicito nell’ordinamento. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che pur nel rispetto formale delle norme fiscali realizzano essenzialmente vantaggi indebiti. Per soddisfare esigenze di certezza giuridica, oltre che di buona fede e correttezza nei rapporti fiscocontribuente l’art.10 bis prevede una fase procedimentale basata sul contraddittorio e l’irrilevanza penale dell’elusione fiscale. 7. Applicazione della norma tributaria Le sanzioni non possono essere irrogate quando la violazione, commessa dal soggetto passivo dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Analoga revisione anche con riferimento all’indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento. L’obiettiva condizione di incertezza, si deve manifestare in modo oggettivo, riconoscendosi rilevanza e tutela all’errore del contribuente sulla norma. CAPITOLO II IL SITEMA DELLE FONTI DI DIRITTO TRIBUTARIO 1. complessità del sistema e gerarchia delle fonti L’ordinato tributario italiano è formato da un complesso sistema delle fonti giuridiche, che traggono origine dalla sovranità dello Stato e dall’autonomia degli enti territoriali e di origine sovra-nazionale quali le fonti europee. Il sistema gerarchico tra le norme per cui quella superiore vincola quelle inferiori e quest’ultime non possono derogare quelle superiori pena la loro illegittimità viene articolato in tal ordine: 1. Costituzione e leggi di rilevanza costituzionale, trattati e fonti derivanti dal diritto dell’unione; 2. Leggi di ratifica delle ...


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