Documentazione e servizio sociale (Laura Bini) PDF

Title Documentazione e servizio sociale (Laura Bini)
Course Metodi e tecniche del servizio sociale ii (l39)
Institution Università degli Studi Roma Tre
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La produzione di documenti e documentazione richiede professionalità e competenze per elaborare prodotti capaci di soddisfare le disposizioni normative ma soprattutto per costituire un elemento metodologicamente forte per la programmazione del processo di aiuto, dei servizi e della gestione delle po...


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DOCUMENTAZIONE E SERVIZIO SOCIALE (Laura Bini) Introduzione La produzione di documenti e documentazione richiede professionalità e competenze per elaborare prodotti capaci di soddisfare le disposizioni normative ma soprattutto per costituire un elemento metodologicamente forte per la programmazione del processo di aiuto, dei servizi e della gestione delle politiche di settore. Le funzioni della documentazione sono:  Aumento della circolazione delle informazioni e della comunicazione (nuove tecnologie quali computer, telefonia mobile)  Trasformazione del rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, che pone a carico dell’ass.soc. e dei servizi in genere un obbligo di documentazione. CAPITOLO 1 ASPETTI GENERALI DELLA DOCUMENTAZIONE Par.1: Documento e documentazione La radice latina “docere” (rendere noto, dimostrare) lega dal punto di vista etimologico i due termini. DOCUMENTO: qualsiasi mezzo, soprattutto grafico, che provi l’esistenza di un fatto. Trasmette un elemento di staticità in quanto esprime un forte rapporto con la realtà-verità. E’ prevalentemente collegato al dato. Il dato è elemento per la conoscenza, suscettibile di elaborazione, conservazione e diffusione. DOCUMENTAZIONE: il lavoro necessario alla raccolta e all’esame dei documenti e di altro materiale informativo su cui poggia una narrazione storica, un atto giuridico; l’insieme dei documenti o delle prove ed informazioni raccolte; il complesso delle attività e delle operazioni intellettuali e tecniche occorrenti per raccogliere, classificare e mettere a disposizione degli studiosi il materiale bibliografico. Si connota per l’elemento di dinamicità in quanto raccolta ed elaborazione. Secondo Bisogno, la documentazione è l’azione che “analizza” e “interpreta” il contenuto concettuale del documento al fine di individuarne le unità informative e diffonderle con apposite procedure. La documentazione è portatrice di informazioni e conoscenza perché prodotto di un processo di analisi ed elaborazione. L’Informazione è lo stato dinamico del dato poichè riesce a modificare lo stato di conoscenza. il dato diviene informazione quando è recepito, inserito in una rete di dati e interpretato. La Conoscenza è il grado superiore di descrizione del Mondo rispetto all’informazione. E’ strumento di lettura e produzione di segni, cioè dati, informazioni, conoscenza. (Bisogno). Par. 3: Recupero dei dati e delle informazioni (information retrieval) Dalle opere di Bisogno e Maselli emerge come elemento costitutivo della documentazione, il recupero dei dati e dell’informazione. I documenti, i dati, le informazioni e le esperienze necessitano di riflessioni ed elaborazioni per poter diventare documentazione e fornire sostegno alla conoscenza scientifica e personale. Il concetto dell’Information retrieval è: l’insieme delle tecniche usate per il recupero dei dati e delle informazioni. Par.4: Attendibilità del dato Le società post-moderne sono caratterizzate da una forte circolazione di informazioni, per cui sorge la questione dell’attendibilità del dato e dell’informazione. L’attendibilità del dato si ricollega all’attendibilità della fonte e alla possibilità di ricostruzione del processo di produzione del dato. La legge 241/1990 detta sulla “trasparenza” regolamenta la produzione di documenti e risponde in parte all’esigenza di controllabilità delle fonti e dei processi. Quest’ultimo aspetto è particolarmente complesso nel servizio sociale poichè si riferisce a diverse discipline. Le conoscenze necessarie allo svolgimento di un processo di aiuto sono attinte da ambiti disciplinari diversi.

La documentazione dei processi che avvengono nel corso di una relazione di aiuto e dell’attività di servizio sociale è alquanto complessa, questo perchè spesso ci si riferisce a processi, eventi e relazioni interpersonali su cui facilmente possono essere espresse categorie valoriali piuttosto che elementi finalizzati. Par. 6: Oggettività e soggettività nella documentazione La definizione del carattere di oggettività o di soggettività del dato è direttamente o indirettamente legata alle diverse prospettive culturali, ai modelli e ai metodi utilizzati nella ricerca. Non è perseguibile una oggettività assoluta, però è necessario guardarsi anche dall`arbitrio assoluto che nel caso del servizio sociale si configura con definizioni di tipo valoriale , veicolate da stereotipi e pregiudizi che sono privi di fondamento sul piano della ricerca. Altra prospettiva attraverso cui guardare ai dati è quella biografica che, definisce il soggetto centrale nel processo conoscitivo, superando la contraddittorietà tra soggettività e oggettività, ponendo come punto di partenza, il punto di vista del soggetto e le definizioni da lui fornite. Par.7: Dall’implicito all’esplicito La documentazione si occupa di far conoscere ciò che è stato fatto per poter fare e pertanto le sue differenziate attività si presentano al mondo esterno come comunicazione di conoscenze offerte sotto forma di dati elaborati con rigorosi criteri e omogenee procedure. Il passaggio dall’implicito all’esplicito può essere considerato una delle funzioni costitutive della documentazione, sia per gli aspetti teorici sia per gli aspetti applicativi. Nelle attività dei servizi alla persona, la possibilità di documentare le attività e le pratiche messe in atto determina il passaggio dall’implicito all’esplicito, dalla mente dell’operatore alla conoscenza condivisa. CAPITOLO 2 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE DI SERVIZIO SOCIALE Par.1: Legge 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi La 241/1990 può essere considerata la principale legge a cui far riferimento per definire il contesto normativo entro cui si inserisce la produzione della documentazione di servizio sociale. Conoscere questa legge serve a capire quali precetti normativi l’assistente sociale deve obbligatoriamente applicare al proprio agire professionale e le conseguenze che discendono da tale applicazione. Questa legge è ancora oggetto di considerazioni giurisprudenziali circa la sua applicazione, soprattutto per quanto riguarda il diritto d’accesso, che può, in alcune circostanze particolari, dare luogo a conflitto d’interesse con il correlato diritto alla riservatezza o alla privacy. E` pertanto necessario il continuo aggiornamento da parte degli assistenti sociali. Complesso risulta il rapporto tra il Codice Deontologico e la normativa della Pubblica Amministrazione, che può generare conflitti. Fino al 2001, ad esempio, vi era per gli Assistenti Sociali il conflitto dovuto al contrasto tra l’obbligo di denuncia e di testimonianza dei reati di cui veniva a conoscenza nell’esercizio della sua attività e l’obbligo del segreto professionale. Con la legge 119/2001, l’assistente sociale è stata inclusa nella lista delle professioni tenute al segreto professionale (inteso come astensione dall’obbligo di denuncia e di testimonianza). La legge 241/1990 influenza il processo metodologico di stesura, richiedendo un’eventuale revisione metodologica del processo di aiuto quando non è in linea con il dettato normativo. Se da una parte la legge riconosce un diritto al cittadino, d’altra pone a carico della Pubblica Amministrazione un obbligo, ossia l’obbligo di trasparenza: la messa a disposizione degli atti e dei documenti quando il cittadino, che ne abbia interesse, lo richieda, nelle forme e nei tempi previsti dalla legge stessa. Il diritto di accesso corrisponde al complementare dovere di trasparenza, mettendo così in particolare risalto la relazionalità tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Par. 2: Atto, procedimento e provvedimento Atto, procedimento e provvedimento costituiscono gli elementi intorno a cui si articola il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione, tra diritto di accesso e dovere di trasparenza. (La legge 241/90, infatti, fa costante riferimento al rapporto tra Pubblica Amministrazione-dovere di trasparenza e cittadino-diritto di accesso regolandone i reciproci diritti e doveri). L’ atto diventa l’elemento centrale della norma; atti e documenti sono lo strumento fondamentale per esercitare il diritto/dovere di accesso dunque è importante il metodo con cui vengono redatti e conservati. Oltre a garantire il diritto di accesso ai documenti, il legislatore ha posto particolare attenzione sulla loro motivazione (art. 3 Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche…da cui dipendono i

provvedimenti). Dunque il diritto di accesso non si esaurisce nella formalità dell’accesso ai documenti e agli atti, ma si sostanzia nella comprensione del processo decisionale e degli elementi che influenzano tale decisione. Questa legge consente al cittadino di intervenire nel corso del procedimento che lo riguarda con memorie, interrogazioni. In sostanza, la Pubblica Amministrazione deve prendere in considerazione, durante il procedimento, i diversi punti di vista presentati dai soggetti che potrebbero essere danneggiati dal provvedimento finale. La P.A. entra in un rapporto il più possibile “paritario” con il cittadino. Par. 3: Motivazione: presupposti di fatto e ragioni giuridiche L’articolo 3 specifica anche cosa si deve intendere per motivazione (…la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione…): ragioni giuridiche (riferimento alla normativa che sostiene l’atto e la decisione), presupposti di fatto ( sono gli elementi, le circostanze, i fatti, i comportamenti oggetto di valutazione ai fini della decisione dell’adozione del provvedimento). L’Iter del procedimento si articola: fase accertativa (vengono acquisiti i dati, ossia i “presupposti di fatto”), fase consultiva (dove previsto dalla normativa, acquisizione di un parere tecnico, almeno per quanto concerne il servizio sociale), fase di formazione della volontà-valutazione (si concretizza con il provvedimento). I presupposti di fatto, interpretazione e valutazione, rendono accessibile all’utente l’agire della P.A. I presupposti di fatto ( intesi come la ricostruzione del quadro entro cui il procedimento si colloca) sono, insieme alla documentazione degli atti, un elemento sostanziale del diritto di accesso enunciato dalla legge 241/1990. Par. 4: Documento La legge definisce anche il contenuto del documento: art 22.2 E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni… In pratica non è posto alcun limite al diritto di accesso rispetto alla tipologia del documento (anche gli atti interni diventano accessibili al cittadino ad esempio la cartella sociale e i diari di servizio). Viene vanificata la differenza tra documentazione amministrativa, riguardante i procedimenti e i provvedimenti per l’erogazione di contributi e servizi e la documentazione professionale riguardante la relazione di aiuto. Nell’ art. 24 la legge prevede in realtà alcune limitazioni ( il rifiuto deve essere motivato dal responsabile del procedimento), le motivazioni per il rifiuto all’accesso sono: sicurezza, difesa nazionale, relazioni internazionali; politica monetaria e valutaria; ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità; riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese (garantendo la visione agli interessati). Ad esempio, il rinvio dell’accesso agli atti, per il servizio sociale, può verificarsi nei casi dei genitori accusati di maltrattamento di un minore in quanto ciò potrebbe compromettere l’efficacia dell’intervento a tutela del minore. Par. 5: Rapporto tra dettato normativo e metodologia di servizio sociale L’assistente sociale agisce per conto della Pubblica Amministrazione utilizzando i principi e i metodi del servizio sociale. Da tutto ciò deriva che qualsiasi obbligo la legge ponga a carico della P.A. è un obbligo che viene posto a carico dell’agire dell’assistente sociale. Nel rapporto tra P.A. e professioni intellettuali, regolamentate da albi professionali, emerge il problema della “fedeltà” alla P.A. quando l’agire amministrativo possa porsi in contrasto con i principi e i metodi di una professione, espressi in ciascun codice deontologico. Parliamo qui del doppio mandato, per definire la situazione in cui l’assistente sociale viene a trovarsi quando ritiene di essere al centro di un conflitto tra gli interessi dell’ente, il cittadino e i propri principi. Quanto previsto dalla normativa riguardante l’agire della P.A. si applica all’agire professionale dell’assistente sociale quando quest’ultimo è dipendente di un ente pubblico, Comune, Azienda Sanitaria, Ministero… Fino al momento della promulgazione della legge 241/1990, la documentazione del servizio sociale non era stata mai oggetto di provvedimenti normativi, era considerata una modalità interna alla professione o all’Ente. Non veniva riconosciuto alla documentazione professionale la valenza amministrativa e dunque non era compresa tra gli atti e documenti della P.A. La professione dell’ass.soc. infatti non aveva ancora raggiunto gli attuali livelli di riconoscimento e la metodologia non era considerata sufficientemente elaborata. Varie obiezioni alla legge sono state sollevate dagli assistenti sociali, in quanto, fino a quel momento, l’Ente e il cittadino si trovavano su piani profondamente diversi, la P.A. poteva indagare senza che il cittadino ne fosse informato, inoltre, non c’era l’obbligo di esplicitare gli elementi su cui un provvedimento si fondava. L’idea era che l’operato dell’ass.soc. poteva subire un controllo da parte

del cittadino. In conclusione, il diritto di accesso agli atti della P.A. può trovare come confine solo interessi superiori riguardanti la collettività e il diritto alla riservatezza di altri, tutto ciò rimane accessibile. Par. 6: Documentazione e formazione A questo punto diviene indispensabile una diffusa azione di formazione in servizio degli ass.soc e dei dirigenti dei servizi e l’attivazione di un sistema di valutazione degli obiettivi e delle procedure che obblighi l’assistente sociale e il servizio a documentare le attività svolte. La documentazione di servizio sociale deve essere finalizzata alla costituzione, nei servizi e nel territorio, di un patrimonio di cultura professionale costantemente aperto alla verifica e al confronto, una forma di accumulo di capitale professionale da investire nella ricerca e nell’innovazione. Par. 7: Accesso alla documentazione L’attività di documentazione, (produzione di scritti finalizzata alla dimostrazione dell’esistenza di un fatto, all’esattezza o alla verità di un’asserzione) ha subito nel corso della breve storia del servizio sociale profonde evoluzioni, passando da una scrittura interna all’ente, accessibile solo a chi ne facesse parte, a una documentazione con finalità differenziate, accessibile a tutti coloro che ne hanno diritto.

CAPITOLO 3 DOCUMENTAZIONE E PROCESSO DI AIUTO Par. 1:Documentare. Perchè? Il parere degli assistenti sociali. Quali processi di sviluppo sono favoriti dalla documentazione? RIFLESSIVITA`: intesa come caratteristica metodologica e valore dell’agire professionale di servizio sociale, strettamente legata alla documentazione. Aspetti specifici dell’attività di riflessione sono: riorganizzare le idee, verificare le opinioni, riflettere sul caso e sul processo di aiuto, elaborare prospettive future. COMUNICAZIONE INTERPERSONALE: la documentazione permette la trasmissione di informazioni e messaggi, contribuisce alla costruzione di una cultura metodologica, rende più autorevole la comunicazione, sviluppa canali comunicativi con altri servizi, ufficializza rapporti e prassi. MEMORIZZAZIONE: concetto che emerge nei confronti sia dell’operatore che del servizio. Ricordare è importante per gli ass.soc per due motivazioni:  Organizzazione personale che riguarda contatti, appuntamenti, problemi e avvenimenti.  Organizzazione del servizio in riferimento alla garanzia della continuità nel tempo della relazione con l’utenza, conferma di contenuti e decisioni nel rapporto con altri enti. Sul versante burocratico-amministrativo vi sono diversi tipi di documentazione (che riguardano prevalentemente la gestione, la programmazione, il monitoraggio), restano scarsi gli aspetti metodologici. Nonostante si ritiene che la documentazione “evita la dispersione di informazioni che altrimenti rimarrebbero patrimonio di un solo operatore” appare poco sviluppata la costruzione di un sapere di servizio per “saper come fare” cioè riguardanti le modalità operative. Il servizio sociale non raggiungerà mai il suo giusto posto finché gli assistenti sociali non sapranno raccontare e scrivere ciò che fanno sufficientemente bene da attirare l’attenzione di chi li ascolta o li legge. Le cause possono ritrovarsi nella breve storia del servizio sociale in Italia, nella dipendenza sul piano teorico da altre discipline e la conseguente fragilità metodologica, nella genericità del contenuto dell’agire professionale. Par.2: Fasi storiche della documentazione I concetti fondamentali di documento e documentazione si sono andati trasformando in funzione del processo di modernizzazione della struttura sociale e anche del pervasivo processo di informatizzazione delle organizzazioni. L’attenzione al documento come unità a se stante ha perso significato, mentre è andata aumentando la percezione di documentazione come un processo organizzato rispetto allo scopo, consapevole e interconnesso con le conoscenze entro il cui ambito si viene a collocare. Il primo periodo va dal secondo dopoguerra fino a metà anni ’70, è caratterizzato dagli Enti di assistenza, fondati durante il periodo fascista, deputati all’assistenza di specifiche fasce di bisogni (ENAOLI, ONMI ecc.). La documentazione veniva prodotta prevalentemente per uso amministrativo. A questo periodo risalgono alcune esperienze di supervisione professionale a cura di superiori gerarchici, evidenziando un rapporto tra ente ed ass.soc in cui controllo dell’operato e supervisione professionale non trovano momenti diversificati di attuazione. Lo stile di redazione è quello descrittivo della registrazione, di ausilio per la

memoria del il singolo operatore o per la trasmissione del “caso” tra operatori, oltre che per la supervisione gerarchica interna all’ente. Il focus principale di questo tipo di documentazione, oltre agli aspetti burocratici, è la relazione che l’ass.soc. intrattiene con l’utente. L’accesso alla documentazione era riservato all’operatore e al suo superiore gerarchico mentre l’utente non poteva accedere a nessun tipo di documentazione che lo riguardava, in quanto l’agire della P.A era protetto dal segreto di ufficio. Il secondo periodo corrisponde agli anni successivi al ’68 quando inizia il movimento di decentramento delle competenze dello Stato, anche gli enti centralizzati di assistenza, burocratizzati e con un forte controllo sull’operato della sedi periferiche, sono collocati nell’elenco degli enti da sopprimere, mentre le competenze passeranno alle amministrazioni locali, Comuni, Province e Regioni. L’orientamento dei nuovi assistenti sociali è quello di non documentare, cercando così di non riproporre controlli e burocratizzazioni rivolti agli operatori e agli utenti, come nel periodo precedente. La tematizzazione del “doppio mandato” è uno dei temi trattati dalla metodologia del servizio sociale di quel periodo: l’ass.soc. portatore di un doppio mandato di rappresentatività, ente e cittadino, si trova in una posizione “indecidibile”, racchiudendo al proprio interno i possibili conflitti tra cittadino e ente di servizio. Conflitto risolto attraverso la contrapposizione nei confronti dell’ente e lo schieramento dalla parte del cittadino. Non documentare, da un lato favoriva la sensazione di indipendenza dal controllo burocratico, dall’altro rendeva, però, invisibile il lavoro del servizio sociale, con il conseguente decadimento delle competenze di documentazione, di progettazione e d’intervento. Nel terzo periodo, che ha inizio verso la metà degli anni ’80 si riaccende l’interesse verso la documentazione sul versante professionale, favorita dalla realizzazione di un nuovo assetto dei servizi, la ripresa di riflessioni sul metodo e l’arrivo dell’informatizzazione. La riflessione metodologi...


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