Domande esame diritto dell\'unione europea con Fabbricotti PDF

Title Domande esame diritto dell\'unione europea con Fabbricotti
Course Diritto dell'unione europea
Institution Sapienza - Università di Roma
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Domande frequenti dell'esame scritto di diritto dell'UE con la professoressa Fabbricotti....


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PARTE GENERALE LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI L’elaborazione della CDF è stata affidata dal Consiglio dell’Unione ad un organo, la cosiddetta Convenzione, di 62 membri che ha concluso i suoi lavori nell’Ottobre del 2000, a cui poi sono seguite diverse modifiche (nuova proclamazione della Carta a Strasburgo il 12 dicembre 2007). La carta sancisce in maniera visibile il carattere fondamentale dei diritti umani dei cittadi dell’Unione. Prima del trattato di Lisbona era priva di valore giuridico vincolante e solo con la modifica dell’art.6 TUE è oggi equiparata ai trattati, assumendone lo stesso valore giuridico. La carta raccoglie in un unico corpus i diritti civili, politici, economici e sociali quali risultano in particolare dalle costituzioni tradizionali; con la sua proclamazione si va verso l’affermazione dell’autonomia costituzionale europea. La carta suddivide i diritti riconosciuti i 6 categorie di valori : dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia. Avendo ottenuto il medesimo valore giuridico dei trattati la Carta rappresenta un passaggio fondamentale nell’identificazione dei diritti umani. GLI EFFETTI DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NEI GIUDIZI PROMOSSI IN VIA PREGIUDIZIALE ? L’IMPUGNAZIONE DEGLI ATTI DELL’UE DA PARTE DEI SOGGETTI PRIVATI : PRESUPPOTI, NORMATIVA, GIURISPRUDENZA l’art. 263 TFUE attribuisce la legittimazione a proporre ricorso alla corte di giustizia per far dichiarare l’illegittimità di un atto emanato dalle istituzioni dell’ue a due categorie di soggetti : i ricorrenti privilegiati, ovvero le istituzioni dell’unione europea o i ricorrenti non privilegiati, vale a dire persone fisiche o giuridiche. Queste ultime possono proporre un ricorso al Tribunale (e non alla Corte) solo nell’ipotesi in cui gli atti li pregiudichino direttamente ed individualmente. Tali soggetti considerati non privilegiati, che possono proporre ricorso per annullamento degli atti emanati dalle istituzioni ue sono considerati tali perché devono sottostare a limiti iposti dall’art 263 del TFUE. Si tratta dunque di ricorsi che devono avere diretta incidenza sulla situazione giuridica del privato e ricoprirne carattere individuale e si parla ovviamente di atti di portata generale e non legislativa. Il ricorso decade dopo 2 mesi dalla pubblicazione dell’atto. Per poter agire, i soggetti privati debbono dimostrare che tale atto pregiudica il loro interesse. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’ Nell’ordinamento comunitario, il principio di sussidiarietà è stato introdotto dal Trattato di Maastricht sull’Unione Europea (UE) del 1992; su tale principio si basa l’esercizio delle competenze da parte dell’UE, nonché la ripartizione delle stesse tra Unione e Stati membri. In base al principio di sussidiarietà, nei settori di competenza non esclusiva dell’Unione, essa interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati al livello dell’UE. Il principio di sussidiarietà si configura dunque come un principio dinamico, che consente di ampliare le competenze dell’UE laddove necessario e, all’inverso, di restringerle quando non necessario, non potendo comportare in alcun caso l’attribuzione all’UE di competenze ulteriori. L’adozione di atti normativi delle istituzioni dell’UE sulla base dell’esercizio del principio di sussidiarietà può essere oggetto di controllo da parte della Corte di giustizia dell’Unione Europea, circa l’omessa valutazione del rispetto del principio da parte dell’istituzione che ha adottato l’atto o l’insufficiente motivazione della necessità dell’azione al livello dell’UE. GLI EFFETTI DIRETTI DELLE DIRETTIVE Sebbene le direttive, come fonti del diritto comunitario, necessitano di una disposizione nazionale di recepimento, la Corte di Giustizia si è pronunciata riguardo la loro diretta efficacia in diversi casi, ovvero nel caso in cui queste impongano agli stati membri obblighi sufficientemente chiari e precisi, come nel caso

delle direttive dettagliate, quando chiariscono i contenuti di un obbligo già previsto dai trattati, oppure quando non implica l’emanazione di atti di esecuzione ma al contrario pone a carico degli stati membri un obbligo di non facere. In ogni caso l’efficacia diretta delle direttive riguarda solo il rapporto tra i cittadini e lo Stato. Nel caso in cu l’unione emani direttive più favorevoli ai cittadini rispetto alla normativa nazionale e nel caso in cui siano decorsi inutilmente i tempi di attuazione della direttiva, i singoli possono far valere in giudizio i diritti precisi ed incondizionati che derivano da tale direttiva ed il giudice non può far altro che accogliere una simile richiesta. IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DELL’UE E CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’ Il principio di attribuzione delle competenze, previsto dall’art 5 FUE, prevede che l’Unione Europea agisca soltanto nei limiti delle competenze che gli sono state attribuite mediante i trattati dell’UE, tuttavia la rigidità di tale principio è stata mitigata dalla Corte di Giustizia che diede un’interpretazione estensiva ai poteri delle istituzioni anche in mancanza di uno specifico testo : si parla di clausola di flessibilità, art. 352 TUE, che ribadisce che nel caso in cui un’azione dell’Unione appaia necessaria per realizzare un obiettivo previsto dai trattati ma senza che questi ne abbiano previsto i poteri di azione il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del parlamento europeo adotta le disposizioni appropriate per raggiungere tale obbiettivo. FACOLTA’ E OBBLIGO DI RINVIO PREGIUDIZIALE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE Il rinvio pregiudiziale (ex art. 267 TFUE) alla Corte di giustizia dell'Unione europea viene provocato con ordinanza del giudice nazionale nell’ipotesi in cui sorga un dubbio sull’interpretazione di una disposizione di diritto UE o sulla validità di un atto in un processo nazionale. Il giudice nazionale sospende il processo e invia la questione alla Corte di Giustizia. Riaprirà il processo una volta che la Corte si pronuncerà a riguardo, potendo poi giudicare secondo sua scienza e coscienza ma pur sempre attenendosi alla pronuncia della Corte. Il giudice nazionale, qualora non sia un giudice di ultima istanza ha la facoltà di rinvio pregiudiziale, tale rinvio alla Corte è pienamente discrezionale. Al contrario, un giudice di ultima istanza, come la Corte di Cassazione italiana, ha l’obbligo di rinviare la questione; tuttavia tale obbligo non è assoluto ed inderogabile poiché la Corte ha previsto dei margini di discrezionalità nel caso in cui si sia già pronunciata su un’identica questione o nel caso in cui le norme abbiano un senso chiaro ed univoco. LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA La procedura legislativa ordinaria è l’iter mediante il quale si giunge all’adozione degli atti legislativi, adozione a cui si giunge mediante il consenso delle due istituzioni dell’UE a ciò preposte : Parlamento europeo e Consiglio, entrambe, infatti, esercitano un diritto di veto in materia. La procedura, disciplinata dall’art 294 TFUE, si articola in 4 fasi : una prima fase iniziale in cui la Commissione presenta una proposta congiuntamente al Consiglio e al Parlamento e sulla base di questa l’ultimo può proporre o meno emendamenti. Se il consiglio accetta gli emendamenti l’atto viene adottato senza ulteriori disposizioni, se invece non lo accetta il Consiglio adotta la sua posizione in fase di prima lettura. Entro tre mesi il Parlamento può approvare la posizione del Consiglio in prima lettura, non approvarla o proporre emendamenti alla posizione del consiglio in prima lettura. Entro un termine di 3 mesi il Consiglio poi dovrà approvare a maggioranza qualificata gli emendamenti, oppure no. Si apre così la terza fase, quella della conciliazione, in cui si vede il Comitato di conciliazione, composto da membri del consiglio e membri del parlamento, provare a giungere ad un accordo comune. Se entro 6 settimane il comitato giunge ad un accordo comune il Parlamento europeo ed il Consiglio dispongono ciascuno un termine di 6 settimane per adottare l’atto in questione in base al progetto comune. Il parlamento delibera a maggioranza dei voti espressi ed il consiglio a maggioranza qualificata. Se le 2 istituzioni deliberano entrambe l’adozione dell’atto questo si considera adottato e la procedura si conclude.

LA COOPERAZIONE RAFFORZATA : FUNZIONI, DISCIPLINA E PRASSI La disciplina sulla cooperazione rafforzata, introdotta con il trattato di Lisbona è contenuta nell’art. 20 del TUE secondo cui gli stati membri che intendono instaurare fra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell’unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati , nei limiti e con le modalità previste dal TFUE. Le cooperazioni rafforzate sono attivate solo nei settori in cui l’Unione Europea dispone di una competenza non esclusiva e sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Le cooperazioni rafforzate non possono recare pregiudizio al mercato interno, alla coesione economica, sociale e territoriale, non possono costruire ostacoli per gli scambi, non possono provocare distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri. L’art 20 TUE stabilisce che per avviare una cooperazione rafforzata è richiesta la partecipazione di almeno 9 stati membri. Gli stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata trasmettono una richiesta alla commissione, precisando il campo d’applicazione e gli obiettivi perseguiti. Il consiglio, previa autorizzazione del Parlamento europeo, autorizza la cooperazione rafforzata. I RAPPORTI TRA NORME DELL’UE E NORME COSTITUZIONALI All’epoca dei 3 trattati istitutivi ci si pose il problema del fondamento costituzionale dell’adesione italiana alle Comunità europee. I trattati incidevano su norme di livello costituzionale, eppure a questi era stata data esecuzione mediante la legge ordinaria. Il quesito posto era tale : “è necessario operare con una fonte di rango costituzionale per poter accordar tali trasferimenti? La dottrina prevalente era dell’opinione che sarebbe stata sufficiente una legge ordinaria a meno che non si fosse rinvenuta una norma cosituzionale che potesse dare copertura alla ratificazione dei trattati, venne quindi scelto l’art 11 della costituzione, il quale permetteva limitazioni del potere dello Stato in condizioni di uguaglianza affinchè sarebbe stata garantita la pace fra i popoli. LE SENTENZE DI INADEMPIMENTO/INFRAZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E I SUOI EFFETTI Quando si verifica un ricorso per inadempimento degli obblighi degli stati membri derivanti dai trattati e dagli atti vincolanti delle istituzioni si pronuncia a riguardo la Corte di Giustizia previa promozione della procedura da parte della Commissione o di uno stato membro. Se la corte constata che uno stato ha violato obblighi assunti dai trattati è tenuto ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza importa. La sentenza della corte è di mero accertamento dell’esistenza o meno della violazione. Essa non può indicare le misure necessarie per far cessare l’inadempimento o stabilire misure per il risarcimento di eventuali danni : lo Stato è solo tenuto a garantire, attraverso la libera scelta dei mezzi da adottare, l’effettiva riparazione all’illecito. IL CONSIGLIO : COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO Il consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno stato membro ed è l’istituzione decisionale dell’Unione pur dividendo la funzione legislativa e di bilancio con il parlamento. Il Consiglio è un’istituzione composta di Stati poiché titolare del seggio è lo Stato membro che designa il proprio rappresentante. Secondo l’art. 16 TUE il Consiglio svolge, congiuntamente al parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio, inoltre esercita svariate funzioni : adotta il bilancio dell’Unione, definisce e coordina le poltiche economiche e generali e di bilancio e le politiche sociali degli stati membri, esercita funzioni esecutive in materia di politica estera ed adotta atti di natura non vincolante di indirizzo politico generale. Il consiglio si riunisce in seduta pubblica quando vota e delibera un progetto di atto legislativo. Ciascuna sessione del consiglio è suddivisa in 2 parti : una dedicata alle deliberazioni di atti legislativi e un’altra alle attività non legislative. Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio è assistito da un Segretariato generale posto sotto la

responsabilità del segretario generale e la cui organizzazione interna è decisa dal Consiglio a maggioranza semplice. Sempre a maggioranza semplice il Consiglio decide in merito alle questioni procedurali e all’adozione del suo regolamento interno. LE COMPETENZE DELL’UE : ESCLUSIVE, CONCORRENTI, ED ALTRI TIPI DI COMPETENZE Con la riforma avviata al Trattato di Lisbona la delimitazione delle competenze dell’Unione europea diventa più chiara e precisa rappresentando il perfetto compromesso fra interessi europei ed interessi nazionali. Tali competenze vengono disciplinate dall’art. 2 a 6 del TFUE e sono previste competenze esclusive, concorrenti ed azioni. Quando i trattati attribuiscono all’unione una competenza esclusiva in un determinato settore, come l’unione doganale, la politica monetaria, la politica commerciale comune, solo l’UE può legiferare ed assumere atti giuridicamente vincolanti. Quando invece i trattati attribuiscono all’unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, (come il mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale e territoriale) sia l’unione che gli stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti. Gli stati membri esercitano la loro competenza in misura in cui l’UE non eserciti la propria. Tra le competenze vi sono poi le cosiddette azioni, intese a sostenere, coordinare o completare le azioni degli stati membri in settori come l’industria, la cultura, il turismo,l’istruzione. LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA : ARTICOLAZIONE INTERNA La corte di Giustizia dell’UE venne concepita come un’istituzione a carattere unitario, comprensiva al suo interno della Corte di Giustizia, del Tribunale e del Tribunali Specializzati. Gli art. 19 e 251-254 TFUE regolano la composizione interna della Corte di Giustizia : essa è composta da un giudice per ogni stato membro e 11 avvocati generali. Sia i giudici che gli avvocati sono nominati di comune accordo dai Governi. I giudici e gli avvocati restano in carica 6 anni , ma ogni 3 anni si procede ad un rinnovo parziale. Il mandato è rinnovabile. La corte elegge un Presidente, che si occupa della direzione dei lavori e delle sedute, mentre viene assistito da un Vicepresidente. La corte si riunisce in Sezioni o in una grande sezione qualora venga richiesto da uno stato membro. Il compito assegnnato alla corte è quello di assicurare il rispetto del diritto attraverso il controllo giurisdizionale degli atti e dei comportamenti delle istituzioni nonché attraverso l’interpretazione del diritto. Vi è poi il Tribunale, competente a conoscere in primo grado alcune tipologie di ricorsi ad eccezione di quelli, appunto, attruibuiti ad un Tribunale specializzato. LA REVISIONE DEI TRATTATI (ISTITUTIVI) I trattati istitutivi possono essere modificati nel loro contenuto per volontà concorde di tutti gli stati partecipanti, tale revisione è disciplinata dall’art 48 TUE e prevede sia una procedura di revisione ordinaria che una semplificata. La prima procedura si articola essenzialmente in 3 fasi : la prima fase è quella dell’iniziativa che spetta ai governi degli stati membri, al parlamento o alla commissione; la seconda fase vede invece il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adottare a maggioranza semplice una decisione favorevole alle modifiche. Segue poi la convocazioe di una Convenzione da parte del Presidente del Consiglio Europeo che esamina i progetti di modifica e adotta una raccomandazione ad una Conferenza di rappresentanti dei Governi degli stati membri. Nella terza fase si vede invece la Conferenza convocata dal Presidente del Consiglio al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. La procedura semplificata invece si riassume in due ipotesi : la prima vede il consiglio europeo, che su proposta di qualsiasi stato membro o della commissione può apportare modifiche, mentre nella seconda ipotesi si presenta la cd. Clausola di passerella, secondo cui il TFUE prevede che il Consiglio deliberi all’unanimità in un settore o in un determinato caso tramite decisione del Consiglio Europeo.

DIRITTO DELL’UE E DEFINITIVITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIALI NAZIONALI

? ADESIONE E RECESSO La prima parte dell’art 49 TUE è riservata alla procedura di richiesta di adesione nell’ambito del quadro istituzionale e prevede che ogni Stato europeo, che rispetti i valori di cui all’art. 2 TUE e si impegni a promuoverli può diventare membro dell’Unione. Lo stato richiedente trasmette la sua domanda al consiglio che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione con la Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti dei trattati formano l’oggetto di un accordo fra stati membri e lo stato richiedente, tale accordo deve essere ratificato a tutti gli stati membri. Il requisito di natura geografica si traduce come un requisito che vada oltre l’aspetto puramente terrestre e si estenda anche verso fattori storici e culturali che contribuiscono a formare il concetto d’identità europea. I criteri di adesione (cd. Criteri di Copenaghen) vanno verificati in una fase iniziale e si tratta essenzialmente di criteri politici (stabilità politica e rispetto dei principi di democrazia, tutela dei diritti dell’uomo, ecc), economici (economia di mercato, capacità di resistenza alle pressioni dettate dalla libera concorrenza) e giuridici. Terminata la fase iniziale la seconda fase riguarda solo gli Stati membri che stipulano un accordo di adesione tra lo stato aderente e gli stati membri. Come uno stato può liberamente aderire all’Unione, può anche liberamente recedere da essa (art. 50 TUE). Il diritto di recesso non richiede alcuna spiegazione, non è richiesta l’approvazione degli stati membri, lo stato recedente deve solo comunicare la sua intenzione al Consiglio con cui negozia le modalità di recesso. Lo stato receduto può in futuro tornare a far parte dell’UE. ATTI DI ESECUZIONE E COMITOLOGIA La responsabilità primaria per l’attuazione del diritto dell’Unione è di competenza dei paesi dell'UE. Tuttavia, nei casi in cui sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione (ad es. fiscalità, agricoltura, mercato interno, salute, sicurezza alimentare, ecc.), la Commissione (o, in via eccezionale, il Consiglio) adotta un atto di esecuzione. Prima che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione, deve di norma consultare un comitato in cui sono rappresentati tutti i paesi dell’Unione. Il comitato consente ai paesi dell’UE di vigilare sull’operato della Commissione quando adotta un atto di esecuzione, una procedura che nel gergo dell'UE viene chiamata "comitatologia". Nel contesto dell’agenda "Legiferare meglio" della Commissione, i cittadini e le altre parti interessate possono esprimere un loro parere su un progetto di atto delegato per un periodo di 4 settimane prima che il comitato responsabile voti per approvarlo o respingerlo. Una sintesi dei commenti raccolti viene presentata al comitato, e il conseguente dibattito figura nel resoconto sommario, che è pubblicato nel registro dei documenti dei comitati. La comitatologia, o procedura del comitato, si applica quando la Commissione ha ricevuto delle competenze di esecuzione in un testo di legge. La stessa norma stabilisce anche che la Commissione sia assistita da un comitato per definire le misure contenute nell’atto di esecuzione che ne deriva. La procedura del comitato non è obbligatoria per tutti gli atti di esecuzione - la Commissione può adottarne alcuni senza consultare un comitato (ad es. per l'assegnazione di sovvenzioni al di sotto di un determinato importo). LA ...


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