Risp pt3 - domande con risposte princiapali esame PDF

Title Risp pt3 - domande con risposte princiapali esame
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
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Summary

IL CONTRATTO1) COS’E’ IL CONTRATTO?Il contratto è un rapporto necessariamente bilaterale o plurilaterale avente di volta on volta la funzione di costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.Il contratto ha forza di legge tra le parti, secondo il principio del “pacta severanda ...


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IL CONTRATTO 1) COS’E’ IL CONTRATTO? Il contratto è un rapporto necessariamente bilaterale o plurilaterale avente di volta on volta la funzione di costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto ha forza di legge tra le parti, secondo il principio del “pacta severanda sunt”, ovvero “i patti devono essere rispettati”. La prima distinzione è quella fra contratti tipici e atipici: i primi sono previsti e disciplinati dalla legge (libro IV c.c., titolo 3) i secondi non sono disciplinati dalla legge, ma sono creati autonomamente dalle parti purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela giuridica e che rispettino le norme generali sul contratto (libro IV del c.c., tit. 2) + tabella p. 169 2) QUALI SONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Gli elementi essenziali del contratto sono: l’accordo, consiste nell'incontro dei consensi dei contraenti. la causa che rappresenta lo scopo, rilevante dal punto di vista sociale e\o economico, che s'intende conseguire attraverso il negozio giuridico l’oggetto è il bene o la prestazione prevista dal contratto, i suoi requisiti sono la possibilità, la liceità, la determinatezza o la determinabilità. la forma è l’elemento di perfezionamento del contratto che rende esteriormente visibile la volontà dei soggetti rendendola idonea ad assumere rilevanza giuridica (la legge annovera la forma tra i requisiti del contratto solo nell’ipotesi in cui essa sia richiesta dalla legge a pena di nullità) La mancanza di uno di questi quattro requisiti causa la nullità del contratto. 3) DIFFERENZA TRA NULLITA’ ED ANNULLABILITA’ (4/5) + leggere errore violenza dolo pg 3 L’ordinamento giuridico attribuisce valore ed efficacia giuridica alle dichiarazioni dei privati rientranti nei limiti e nei requisiti che l’ordinamento stesso stabilisce per l’attuazione dell’autonomia privata. Il negozio giuridico è invalido quando è affetto da vizi che lo rendono inidoneo ad acquistare pieno ed inattaccabile valore giuridico. L’invalidità assume gli aspetti della nullità e dell’annullabilità. La nullità rappresenta assoluta e immediata inidoneità dell’atto a sortire effetti per chiunque; è causata da:   

incompatibilità virtuali: contrarietà dell’atto a norme imperative, nullità strutturali : mancanza di uno dei 4 elementi essenziali, illiceità della causa o dei motivi, mancanza dei requisiti dell’oggetto. Nullità testuale: quando è prevista da una norma di legge.

L’azione di nullità è: imprescrittibile (non soggetta a prescrizione), insanabile, di mero accertamento, può farla valere qualsiasi interessato, piò essere rilevata d’ufficio da un giudice. L’annullabilità, al contrario della nullità, viene a tutelare interessi eminentemente individuali ed in genere disponibili: vi è sempre un soggetto nel cui interesse è prevista la causa di annullabilità. L’annullabilità è cagionata da: incapacità legale o naturale di una delle parti, consenso viziato da errore, violenza e dolo e altre cause speciali per esempio il conflitto di interessi. Le caratteristiche che l’azione di annullabilità sono: la prescrizione (5 anni), è costitutiva, non è rilevabile d’ufficio, può richiederla solo il soggetto potenzialmente protetto ed è sempre sanabile (convalida). Le parti devono restituirsi le reciproche prestazioni, mentre per quanto riguarda i terzi che hanno acquistato in buona fede a titolo oneroso, la sentenza di annullabilità non assume effetto retroattivo.

7) QUANDO IL CONTRATTO SI PUO’ SANARE? E COME? Solo il negozio annullabile è suscettibile di essere sanato per mezzo della convalida. La convalida è un atto avente natura negoziale e struttura unilaterale con il quale la parte legittimata a proporre l’azione di annullamento, conscia del vizio che inficia l’atto, manifesta il prorpio intento di tenerlo valido. Requisiti ai fini dell’operatività della convalida: -deve provenire dal soggetto in grado di concludere validamente un contratto -non deve risultare inficiato del medesimo vizio che affligge il negozio annullabile -è necessaria la conoscenza da parte del proponente del vizio che colpisce il negozio La convalida espressa deve contenere: -la menzione del negozio annullabile -la causa di annullabilità -la dichiarazione di volontà preordinata della sanatoria del negozio LA CONV. TACITA si ha con la volontaria esecuzione dell’atto nella consapevolezza dell’invalidità di esso. 8) IN QUALI CASI IL CONTRATTO COMPORTA LA RESCISSIONE? La rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della conclusione, tra le quali: La rescissione dal contratto concluso in stato di pericolo Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata. Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata. (art 1447) La rescissione per lesione (stato di bisogno) Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte (1), del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto (2). La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta (3). Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione [ 763 ss.; 166 disp. att.] (4). Note (1) Lo stato di bisogno non richiede un'indigenza assoluta ma si configura anche in caso di mera difficoltà economica momentanea. Esso si distingue dallo stato di pericolo che richiede la necessità di salvare sé o altri da un danno grave. (2) Si suole dire che la lesione deve essere ultra dimidium. (3) Pertanto, è necessario verificare se vi è lesione nel momento in cui la domanda è proposta. 8+) IN QUALI CASI IL CONTRATTO COMPORTA LA RISOLUZIONE? È lo scioglimento del vincolo contrattuale, previsto a favore della parte che, in un contratto a prestazioni corrispettive, non sia inadempiente, quando l'altra invece sia colpevole di inadempimento L’AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO riguarda i contratti a prestazioni corrispettive nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione (vincolo sinallagmatico) nella controprestazione, in caso di inadempimento da parte di uno dei contraenti, il legislatore ammette che l’altro possa preferire di porre nel nulla l’intero rapporto contrattuale. LA RISOLUZIONE DI DIRITTO La risoluzione del contratto può intervenire di diritto (ipso iure) in tre ipotesi generali espressamente disciplinate dal codice civile (La risoluzione opera in modo autonomo).

1) DIFFIDA AD ADEMPIERE dichiarazione scritta con la quale intima all’altro contraente di provvedere all’adempimento entro un temine contiguo (non inf a 15 gg) con espressa avvertenza che ove il termine fissato dovesse decorrere senza che si faccia luogo all’adempimento, il contratto da quel momento si intenderà risolto. 2) TERMINE ESSENZIALE la prestazione diventa inutile per il creditore se non viene fornita entro il termine stabilito 3) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA LA RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA Art 1256 c.c. L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ Art 1467 c.c. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili , la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto ALTRI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER INADEMPIMENTO eccezione di inadempimento/mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti/ clausola solve et repete RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE pg 2 riassunto + CONTRATTI STANDARD pg 2 RAPPRESENTANZA p 5/6 Istituto in forza del quale ad un soggetto (parte formale) è attribuito il potere di sostituirsi ad un altro soggetto (parte sostanziale) mediante il compimento di un’attività giuridica, ricorre una distinzione: -rappresentanza diretta, se il soggetto agisce per conto e in nome del sostituito, in questo caso gli effetti della condotta del sostituito scaturenti dall’atto da lui compiuto in rappresentanza, producono effetti in modo diretta nella sfera giuridica del rappresentato. -rappresentanza indiretta, se il soggetto agiste per conto del rappresentato, ma al fine di produrre effetti sulla sua sfera giuridica è necessaria un’ulteriore attività. Un’altra distinzione: rappr. Legale/volontaria La procura , in caso di rappresentanza volontaria, rappresenta un negozio unilaterale a carattere recettizio che concerne il lato esterno del rapporto (serve a rendere nota ai terzi la rappresentanza). La forma richiesta per la procura è quella prevista per il negozio che si intende concludere. La procura può essere speciale o generale, inoltre può essere revocata o modificata dal rappresentato NB LE MODIFICAZIONI DEVONO ESSERE MESSE A CONOSCENZA DEI TERZI, SE NO IL NEGOZIO RIMANE VALIDO. + vizi della volontà del rappresentato +CONFLITTO DI INTERESSE TRA RAPPRESENTANTE E RAPPRESENTATO. +rappresentanza senza potere/gestione di affari altrui/contratto con persona da nominare.

IL CONTRATTO PRELIMINARE pg 7 + tutela degli acquirenti degli immobili da costruire (preliminare) Il contratto preliminare è un particolare negozio con il quale le parti si impegnano vicendevolmente alla stipula di un futuro contratto, del quale devono già aver stabilito le condizioni essenziali pena invalidità dell’atto. Può VINCOLARE UNA O ENTRAMBE LE PARTI Tale contratto preliminare deve rispettare la regola del requisito di forma stabilita dalla legge la quale sancisce che la forma del preliminare deve essere la stessa prevista per il contratto definitivo. (= alla procura). A tutela dei diritti delle parti , in caso di inadempienza se l’obbligato a stipulare il contratto definitivo non adempie alla sua obbligazione l’altra parte può rivolgersi al giudice affinchè pronunci una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso oltre al risarcimento del danno eventualmente sofferto.

Il contratto preliminare è trascrivibile (in modo da anticipare l’opponibilità ai terzi degli effetti del contratto definitivo fin dalla data della trascrizione del preliminare) OPZIONE pg 7 convenzione in base alla quale le parti stabiliscono che una delle stesse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia la possibilità di accettarla o meno (non si è vincolati all’apposizione di un termine) + + +

LA PRELAZIONE pg 7 Il termine prelazione significa preferenza, consiste nell’obbligo di anteporre della scelta del contraente un determinato soggetto ciò rimanendo insussistente un obbligo a contrarre, se tizio deciderà di vendere sarà obbligato a preferire. La prelazione può essere volontaria o legale, nel primo caso è concessa con un accordo tra privati ed ha mera efficacia obbligatoria (non è opponibile a terzi) solo il promittente in caso di inadempimento è tenuto al risarcimento del danno. La prelazione legale invece, è accordata da una norma di legge per finalità di interesse generale. In caso di violazione il prelazionario ha diritto di riscattare il bene dal terzo acquirente salvo il rimborso del prezzo pagato.

IL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI pg 12 Contratto con il quale le parti attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere in proprio l’adempimento di un contratto benchè stipulato da altri, solo nel caso in cui lo stipulante abbia un interesse anche solo morale all’attribuzione di tale vantaggio al terzo. L’acquisto del diritto del terzo avviene istantaneamente fin dal momento della stipulazione dell’atto, non è però stabile e definitivo : il terzo può rinunciare il beneficio e lo stipulante, data l’incertezza della volontà del terzo, ha diritto di revoca e modifica. Chi ha promesso la prestazione può opporre al terzo tutte le eccezioni previste dal contratto stipulato.

LA CESSIONE DEL CONTRATTO pg 13

LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO Pg 15 + riserva mentale (scherzo) + violenza fisica Si ha un contratto simulato quando le parti ne documentano la stipulazione, per poterlo invocare di fronte a terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare. La simulazione può essere assoluta nel caso in cui le parti nonostante la conclusione del contratto non vogliono la produzione di alcun effetto giuridico. La simulazione si dice relativa se le parti pur non volendo la produzione degli effetti del contratto simulato, intendono come vincolante altro negozio il c.d. negozio dissimulato atto divergente per qualche elemento rispetto a quello esteriormente manifestato destinato a rimanere occulto ai terzi. In questo contesto è definito l’accordo simulatorio, il patto che lega le parti nella simulazione che può prendere la forma della controdichiarazione che consiste nella precostituzione documentale di una prova di tale accordo che le parti predispongono per motivi di cautela. + EFFETTI DELLA SIMULAZIONE + prove della simulazione. X le parti solo scritto/x i terzi qualsiasi mezzo di prova FRA LE PARTI 

I terzi pregiudicati dalla simulazione



I terzi che hanno acquistato diritti dal titolo apparente

SUI CREDITORI

o

buona fede

o

malafede



Se il credito è sorto prima del contratto simulato



Se il credito è sorto dopo il contratto simulato

CHI E’ IL CONSUMATORE E COME VIENE TUTELATO pg 21 + commercio elettronico +credito al consumo Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Originariamente il contratto vedeva le parti in posizione di piena parità formale, che non sempre corrispondeva ad una piena parità sostanziale ed un identico potere contrattuale, infatti i cd “professionisti” dispongono di conoscenze tecniche e giuridiche superiori rispetto alla controparte (es. banche) oppure possono mettere in atto efficaci mezzi di persuasione (es. pubblicità commerciale). Dalla necessità di riequilibrare la parità formale e sostanziale tra comparatore e venditore nascono una disciplina di ordine generale applicabile ai contratti stipulati dai consumatori e specifiche norme che regolano determinate figure contrattuali rivolte al pubblico dei consumatori, che di recente sono state riorganizzate e raccolte in un testo unico: il codice del consumo A principio di tate tutela è fondamentale un’adeguata educazione del consumatore che consiste in obblighi di informazione a carico del professionista, l’abolizione di pratiche commerciali scorrette (ingannevoli o aggressive) e i relativi mezzi di tutela (autorità antritrust). Il consumatore, in particolare, viene tutelato nell’ambito dei contratti standardizzati riguardo le clausole vessatorie le quali sottostanno all’obbligo di trasparenza, devono quindi essere redatte per iscritto in modo chiaro e comprensibile e dotate di apposita sottoscrizione separata e indipendente. Sempre per quanto riguarda i contratti standardizzati, in caso di dubbio su una clausola essa va sempre interpretata a favore del consumatore. Le clausole considerate sempre vessatorie sono nulle, il contratto rimane efficace per il resto. Il legislatore comunitario ha inoltre dettato indicazioni volte a proteggere i consumatori contro il rischio di tecniche di vendita che implicano una particolare insidia (es. contratti negoziati fuori dai locali commerciali, contratti a distanza…) per le quali è previsto il diritto del consumatore ad essere preventivamente informato sulle facoltà ed i poteri che gli spettano, inoltre gode di diritto di recesso esercitabile incondizionatamente entro 10 gg dalla stipulazione del contratto (se tale diritto non viene comunicato dal professionista aumenta fino a 60/90 gg). Forme di tutela diretta sono rappresentate dalle azioni inibitorie e dalle azioni collettive risarcitorie (la c.d. class action) ++

LA COMPRAVENDITA pg 25 La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art 1470 c.c.) Il contratto di compravendita può essere ad effetti reali o obbligatori, nella prima ipotesi il contratto produce in virtù del consenso, il trasferimento della proprietà della cosa; per quanto riguarda il contratto ad efficacia obbligatoria questo effetto non può immediatamente realizzarsi, sorge quindi dall’atto l’obbligo di procurarne l’acquisto al compratore a carico del venditore. Tra le figure più importanti di vendita obbligatoria troviamo: la vendita di cose generiche, la proprietà passa con l’individuazione degli specifici pezzi; la vendita alternativa, la proprietà passa nel momento in cui la scelta viene effettuata; la vendita di cose future, la proprietà passa quando l’oggetto venga ad esistenza; la vendita di cose altrui, che consiste nell’obbligo del venditore di acquistare la cosa dal proprietario per rivenderla al compratore.

Tra le obbligazioni del venditore troviamo l’obbligo alla consegna di quanto venduto al compratore, l’obbligo di far acquistare a quest’ultimo la proprietà della cosa o il diritto e l’obbligo di garantire l’acquirente in relazione ai vizi ed all’evinzione e numerose ulteriori obbligazioni di carattere accessorio.

Per quanto riguarda le obbligazioni del compratore, è tenuto a consegnare al venditore il corrispettivo di denaro costituito dal prezzo e di pagare le spese accessorie (es. trasporto)...


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