Risp pt 4 - domande con risposte princiapali esame PDF

Title Risp pt 4 - domande con risposte princiapali esame
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro
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OBBLIGAZIONI E DIRITTI DI GARANZIA1) COS’E’ L’OBBLIGAZIONE?L’obbligazione è il rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore , è tenuto ad una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto detto creditore e deve necessariamente rispo...


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OBBLIGAZIONI E DIRITTI DI GARANZIA 1) COS’E’ L’OBBLIGAZIONE? L’obbligazione è il rapporto giuridico in forza del quale un soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica, a favore di un altro soggetto detto creditore e deve necessariamente rispondere ad un interesse anche non patrimoniale di quest’ultimo. quindi il rapporto obbligatorio dà luogo a 2 posizioni correlate: la posizione passiva (di debito) e la posizione attiva (di credito). Le parti sono di regola determinate all’epoca in cui un’obbligazione sorge, ma a volte può accadere che uno dei soggetti del rapporto sia determinato solo successivamente al sorgere del vincolo. (es. prometto un premio a chi mi riporta il cane smarrito) + DISTINZIONE TRA LE OBBLIGAZIONI L’obbligazione può essere civile o naturale, nel primo caso si intende quella disciplinata dal codice civile; per obbligazione naturale si intende quella che nasce per volontà del soggetto adempiete di eseguire una prestazione in virtù di particolari doveri morali o sociali ++ + obbligazioni plurisoggettive pg 21 

Divisibile/indivisibile non suscettibile di adempimento parziale



Dare trasferimento del diritto su un bene o consegna di un bene facere (di mezzi/di risultato) compimento di un’attività materiale o giuridica non facere osservanza di una condotta omissiva



Fungibili se per il debitore non sono rilevanti né l’identità né le qualità personali di chi esegue la prestazione Infingibili il contrario



Generiche quando il debitore è tenuto a dar cose non ancora individuate ed appartenenti ad un genere Specifiche quando il debitore è tenuto a dare una cosa determinata



Semplici ad oggetto un’unica prestazione Alternative in cui sono dovute al creditore 2 o + prestazioni e il debitore si libera eseguendone 1, di regola, a sua scelta Facoltative la prestazione dovuta è una sola ma il debitore può liberarsi scegliendo di eseguirne una differente

 

Obbligazioni pecuniarie di valore hanno ad ogg. una somma di denaro determ. con riferimento ad un valore Obbligazioni pecuniarie di valuta // // // determinata solo in riferimento al suo valore nominale

2) FONTI DELLE OBBLIGAZIONI Si definiscono fonti delle obbligazioni tutti quei fatti che secondo la legge possono far sorgere dei rapporti obbligatori. Il codice prevede e disciplina autonomamente la figura generale dell’obbligazione, a prescindere dalla fonte da cui di volta in volta l’obbligazione concretamente discende trattando poi separatamente le singole fonti da cui la stessa può derivare; Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico. tra gli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni si possono quindi richiamare le promesse unilaterali; i titoli di credito; la gestione di affari; il pagamento dell'indebito e l'arricchimento senza causa, tali tipi di fonti sono

accomunate dal fatto di produrre l'obbligazione in assenza di un accordo tra due o più parti, come invece avviene nel contratto. 3) L’ESATTO ADEMPIMENTO L’esatto adempimento consiste nell’esatta esecuzione della prestazione dovuta dedotta in obbligazione nonché principale, sebbene non unico, modo di estinzione delle obbligazioni. Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, le parti non possono convenire aggravamenti o attenuanti della diligenza richiesta. Un principio importante è quello per cui l’atto è nullo quando il creditore accetta preventivamente di esonerare il debitore da responsabilità per inadempienza. Il debitore può adempiere personalmente o a mezzo di ausiliari, del cui comportamento è però sempre responsabile egli stesso; inoltre può richiede, a proprie spese, il rilascio di una quietanza (dichiarazione scritta di natura confessoria) in forza della quale il creditore attesta di aver ricevuto l’adempimento. Il creditore può rifiutare il pagamento parziale che il debitore abbia da offrirgli tranne in caso di parziale impossibilità sopravvenuta. + ADEMPIMENTO DEL TERZO 4) ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO DIVERSO DALL’ADEMPIMENTO pg 10 s a) Compensazione ricordare / b) confusione / c) novazione / d) remissione / e) impossibilità sopravvenuta 5) COS’È LA MESSA IN MORA? (6+7) 6)+ MORA DEL DEBITORE EFFETTI La situazione della mora del debitore deriva dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione e dell’imputabilità di detto ritardo al debitore, questi elementi sono essenziali per la costituzione in mora del debitore, ma non sufficienti. Per quanto riguarda la mora ex persona è necessario che il creditore rediga un atto formale scritto con il quale intima al debitore di adempiere in modo esatto alle sue obbligazioni, tale atto da inizio alla messa in mora del debitore. Per quanto riguarda la mora ex re non è necessario alcun atto di intimazione da parte del creditore, al verificarsi di date circostanze la mora debendi si innesca automaticamente:   

quando il debito deriva da fatto illecito extracontrattuale, quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere all’obbligazione e quando è scaduto il termine, qualora si tratti di prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore.

La mora debendi produce effet svantaggiosi per il debitore come 1) Il debitore deve risarcire il danno al creditore 2) E' interrotta la prescrizione nei confronti del debitore 3) Il debitore non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione 4) Nelle obbligazioni pecuniarie sono dovuti gli interessi dal giorno della mora

7) MORA DEL CREDITORE EFFETTI Con l’accezione “mora credendi” si intende quel comportamento imputabile al soggetto attivo di un rapporto obbligatorio (il creditore), il quale senza giustificato motivo, si rifiuti di ricevere il pagamento offertogli dal debitore oppure non compie quanto necessario affinchè lo stesso possa adempiere ad un’obbligazione esistente (es. lasciare aperto il magazzino). Per essere idonea a costituire in mora il creditore, l’offerta del debitore deve comprendere la totalità della prestazione dovuta: il rifiuto del creditore di riceve la prestazione offerta è giustificabile solo quando l’offerta non sia valida perché parziale o inesatta.

Effetti:     

il ritardo dell’adempimento non grava sul debitore il debitore non deve più gli interessi, né i frutti della cos puo richiedere il risarcimento del danno che il comportamento del creditore gli abbia procurato // // // delle eventuali spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta Il rischio di inadempimento per impossibilità sopravvenuta passa al creditore (il debitore è liberato dall’obbligo mentre il creditore, in caso di contratto a prestazioni corrispettive è comunque tenuto a prestarla)

8) COSA SONO I DIRITTI REALI DI GARANZIA (pegno ed ipoteca) pg 33 9) COS’E’ E COME SI ACQUISTA IL DIRITTO DI IPOTECA pg 34 10) QUALI SONO I VANTAGGI DEL CREDITORE IPOTECARIO RISPETTO AI CREDITORI CHIROGRAFI pg 34

11) AZIONE REVOCATORIA pg 37 mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale

12) RESPONSABILITA’ PER INADEMPIMENTO pg.30 La responsabilità contrattuale è la responsabilità derivante dall’inadempimento, dell’inesatto adempimento o dell’adempimento tardivo di una preesistente obbligazione quale che ne sia la fomte

13) OBBLIGAZIONE AGLI INTERESSI Particolare obbligazione pecuniaria, avente carattere accessorio rispetto ad un’obbligazione principale pur essa a contenuto pecuniario. Gli interessi possono essere legali, dovuti in forza di una norma di legge ovvero salva diversa pattuizione. Decorrono gli interessi sul prezzo qualora la cosa consegnata al compratore produca frutti o altri proventi. Gli interessi convenzionali invece, sono quelli dovuti in forza di un accordo tra debitori e creditori. La funzione di questo istituto è quella corrispetva: gli interessi rappresentano il corrispettivo del debitore per il godimento di una somma di denaro, inoltre svolge funzione compensativa: rappresentano un compenso per il danno eventualmente sofferto dal creditore per il mancato tempestivo ottenimento della prestazione dovutagli. Un’altra specificazione va fatta in relazione agli interessi moratori e usurai. Gli interessi moratori sono quelli a carico del debitore costituito in mora anche se non erano previsti nel patto originario; gli interessi usurai, sono quelli superiori i tassi medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, qualora fossero previsti la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. È proibito l’anatocismo, ossia la capitalizzazione degli interessi dovuti affinchè questi producano alti interessi

+MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO LATO ATTIVO CESSIONE DEL CREDITO contratto bilaterale

La cessione del credito consiste in una modificazione del soggetto attivo del rapporto obbligatorio che avviene tramite un contratto in forza del quale il creditore originario, [cedente], pattuisce con un terzo [cessionario], il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore [ceduto] Qualunque credito può formare oggetto di cessione, purchè non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge oppure che non sia convenzionalmente escluso dalle parti, oggetto di cessione possono anche essere, purchè a titolo oneroso, i crediti futuri. Le parti possono convenzionalmente escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario se non si prova che egli lo conoscesse al tempo della cessione. Il credito è dal cedente trasferito al cessionario, in forza del principio del consenso traslativo: nel momento stesso del perfezionamento dell’accordo. Affinchè la cessione abbia efficacia nei confronti del debitore è necessario che gli sia notificata dal cedente o dal cessionario ovvero da lui sia accettata, il suo consenso per perfezionare l’accordo di cessione non è necessario, ma se non gli venisse notificata la cessione costui potrebbe ritenersi obbligato nei confronti del creditore originario e non sarebbe tenuto in caso di errore a effettuare un nuovo pagamento nei confronti del cessionario. In caso di doppia cessione è preferito il cessionario che abbia per primo notificato l’avvenuta cessione al debitore. Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra cedente e cessionario, nell’ambito della cessione a titolo oneroso, si rileva l’obbligo da parte del cessionario di garantire in ogni caso l’esistenza del credito, poi, se si tratta di cessione PRO SOLVENDO il cedente risponde anche dell’insolvenza del debitore, se si tratta di cessione PRO SOLUTO cedente si solleva da ogni responsabilità.

LA DELGAZIONE ATTIVA contratto trilaterale La delegazione attiva consiste in un accordo trilaterale tra creditore (delegante), debitore (delegato) e un terzo (delegatario), con il quale il creditore dà mandato al debitore che accetta di pagare il terzo. In caso di successiva inadempienza da parte del debitore, contro quest’ultimo potrà pure agire il primo creditore.

IL PAGAMENTO CON SURROGAZIONE pg 28

MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO lato passivo + DELEGAZIONE PASSIVA ESPROMISSIONE

ACCOLLO...


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