Domande frequenti e risposte esame Diritto Costituzionale - Quercia PDF

Title Domande frequenti e risposte esame Diritto Costituzionale - Quercia
Author Agnese Porro
Course Diritto costituzionale
Institution Università degli Studi Guglielmo Marconi
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1. Genesi della Costituzione La Costituzione italiana entro in vigore nel 1 gennaio 1948. Il suo “predecessore” fu lo Statuto Albertino: un testo concesso dal Re, formulato da lui e dai suoi ministeri (appartenenti ai ceti più abbienti), che non prevedeva alcuna procedura per la sua modifica. Con la caduta del fascismo intorno al 1943, nella popolazione italiana prese forma la volontà di dotarsi di una Nuova Costituzione. Fu così che nel 1944 fu emanata una Costituzione provvisoria. Nel 1946 furono indette le prime elezioni a suffragio universale con la quale il popolo italiano fu chiamato a nominare i membri della nuova Assemblea Costituente e a scegliere tra la forma di Stato Repubblicana o Monarchica. Vinse la forma Repubblicana. L’Assemblea costituente aveva il compito di eleggere il nuovo capo dello stato, accordare o revocare la fiducia ai governi, emanare leggi in materia costituzionale, sui trattati internazionali ma soprattutto redigere la nuova Costituzione. Per l’elaborazione della nuova Costituzione l’Assemblea Costituente nominò una Commissione per la costituzione, composta da 75 membri e divisa in 3 sottocommissioni le quali avevano il compito di redigere il testo rispettivamente sui diritti e doveri dei cittadini, diritti e doveri socio economici dei cittadini e sull’’ordinamento dello stato repubblicano.

2. Parlamento in seduta comune Il Parlamento in seduta comune si riunisce all’interno della camera dei Deputati seguendone i regolamenti ed è presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati. Essa viene convocata: -

Nomina del Presidente della Repubblica (in questo caso alla seduta partecipano anche 3 rappresentanti delegati per ogni Regione ad eccezione della Valle d’Aosta che ne delega 1) Assistere al giuramento del P.d.r Mettere in stato di accusa il P.d.r. per alto tradimento o attentato alla Costituzione Eleggere i 45 cittadini dai quali estrarre i giudici che giudicano lo stato di accusa contro il p.d.r Elezione di 1/3 dei membri della corte costituzionale Elezione di 1/3 dei membri del CSM

3. Status parlamentare e immunità parlamentare I Parlamentari della Repubblica in virtù della loro funzione e dell’incarico ricevuto al servizio dell’interesse collettivo godono di alcune prerogative particolari: oltre a ricevere una indennità per lo svolgimento delle loro funzioni, sono tutelati da una serie di istituti previsti dalla costituzione in deroga al diritto comune volti a tutelarne la libertà d’azione anche rispetto alle possibili ingerenze su di loro di altri poteri dello stato. Tra gli istituti ricordiamo: -

L’assenza di vincolo di mandato: il deputati devono agire per perseguire l’interesse collettivo per cui nelle loro funzioni sono svincolati da interessi e obblighi partigiani del proprio elettorato; L’insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle proprie funzioni ossia non possono essere perseguiti L’immunità parlamentare: i deputati non possono essere arrestati o privati della libertà personale, non possono essere perquisiti fisicamente o presso il loro domicilio o essere intercettati senza autorizzazione della Camera di appartenenza (eccezion fatta per situazioni in flagranza di reato)

4. Tipi di bicameralismo e perché c'è.

Si è in presenza di bicameralismo quando la funzione legislativa di uno stato è attribuita a due organi collegiali distinti. Lo stesso può essere di due tipi: perfetto o imperfetto (o limitato). Quello perfetto pone entrambe le camere su una situazione di parità, mentre nell’altro una delle due camere finisce per essere preponderante rispetto all’altra. L’adozione o meno del bicameralismo può essere riferita a una scelta strutturale necessaria o di convenienza. In ordine alla prima scelta, questa si rende necessaria in quei sistemi politici dove è bisogna avere una rappresentanza della popolazione in generale e una rappresentanza delle unità territoriali, questo è per esempio il caso degli stati di tipo federalistico. Mentre la seconda scelta si attua per rendere l’attività legislativa maggiormente accurata, come nel caso dell’Italia. Il sistema parlamentare italiano è formato da due camere poste sullo stesso piano che si differenziano non per le funzioni ma per semplici tratti strutturali: la Camera dei Deputati è formata da 630 deputati che abbiano compiuto 25 anni, eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini maggiorenni; il Senato della Repubblica è formato da 315 membri dell’età minima di 40 anni eletti a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini che abbiano compiuto 25 anni, su base regionale.

5. Il procedimento legislativo ordinario. Il procedimento legislativo ordinario si articola in 4 fasi: -

Fase dell’iniziativa Fase deliberativa Fase della promulgazione Fase della pubblicazione

Quanto alla prima fase: l’iniziativa legislativa nell’ordinamento italiano è consentita a ciascun membro del Parlamento, al Governo (prende il nome di disegno di legge, e consiste nella predisposizione di uno schema di legge presentato da uno o più ministri all’interno del Consiglio dei ministri, se votato a maggioranza il disegno di legge deve essere autorizzato dal p.d.r per la sua presentazione alle camere), ai Consigli Regionali limitatamente alle sfere di competenza, al cnel limitatamente alle materie economiche e a 50.000 elettori su tutte le materie tranne quelle di competenza governativa. Una volta presentato il progetto di legge viene assegnato dal presidente della Camera dove è stato depositato alla commissione competente per materia la quale procederà nell’esame a seconda della “sede” in cui viene autorizzata ad operare: sede referente, sede deliberante o sede redigente. La scelta della tipologia di sede viene semplicemente comunicata dal presidente al senato mentre viene proposta e votata alla Camera. Esaminiamo le varie sedi. Sede referente: in questa sede il progetto di legge viene esaminato dalla commissione attraverso una discussione e votazione prima generale e poi articolo per articolo. A fine esame la commissione redige una relazione che sarà votata e poi presentata da un relatore quando il progetto di legge passerà all’esame della camera, la quale procederà anch’essa con la discussione generale e con la votazione articolo per articolo (in questa fase possono essere proposti e votai eventuali emendamenti) per poi passare alla votazione finale sull’intero testo nel suo complesso. L’iter in sede referente è sempre obbligatorio nei casi di progetti di legge riguardanti le approvazioni di bilancio, le leggi costituzionali e di revisione, accordi e trattati internazionali e deleghe legislative. Sede deliberante: in questa sede la Commissione sostituisce il Parlamento in tutte le fasi (discussione, votazione art. per art., emendamenti, votazione finale) tuttavia in ogni momento è possibile rimettere il progetto di legge all’esame del Parlamento qualora lo richiedano 1/10 del componenti della Camera, 1/5 dei membri della commissione o il Governo. Sede redigente: segue lo stesso procedimento della commissione convocata in sede referente, la differenza è nel carattere di “definitività” del testo che dovrà essere votato in Parlamento solo per l’approvazione

finale senza la possibilità di apporvi modifiche. Sono escluse da questo iter le materie coperte da riserva di legge (obbligo della sede referente) Una volta approvato, il testo passa all’esame dell’altra camera la quale dovrà esaminarlo seguendo le stesse modalità descritte. Se il testo viene approvato senza apportare nessuna modifica, si può passare alla fase della promulgazione. Diversamente il testo dovrà tornare all’altra camera per l’esame e l’approvazione delle modifiche. Questo procedimento “navette” termina solo con l’approvazione del medesimo testo da parte delle 2 camere. Una volta fatto ciò la legge deve essere promulgata dal p.d.r. entro 30 gg dalla sua approvazione. Il p.d.r ha la facoltà di rimandare il testo alle camere motivando questa scelta qualora ravvisi nel testo vizi formali o sostanziali. Tuttavia se le camere riapprovano il testo senza modifiche il p.d.r è obbligato a promulgarlo. Entro 30 gg dalla promulgazione il testo deve essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, trascorsi 15 gg dalla pubblicazione la legge può dispiegare i suoi effetti giuridici erga omnes.

6. Risoluzione. La risoluzione rientra nel gruppo di istituti mediante cui il Parlamento controlla l’azione politica del Governo affinché sia quella per quale gli è stata concessa la fiducia iniziale. In particolare la risoluzione consiste in un atto proposto da con la quale si definisce un determinato indirizzo politico che il governo deve tenere. Oltre alla risoluzione, altri strumenti di indirizzo politico sono la mozione e gli ordini del giorno.

7. Presidente della Repubblica. Il Pdr nella repubblica italiana è l’organo che rappresenta l unità nazionale ed è il “garante” della costituzione. Posso essere eletti alla presidenza delle repubblica tutti i cittadini maggiori di 50 anni che godano dei diritti civili e politici. L’elezione avviene mediante convocazione del parlamento in seduta comune da parte del presidente della camera unitamente a 3 rappresentanti pe r regione 1 per la valle d’Aosta. Nelle prime 3 votazioni, per addivenire all’elezione è necessaria la maggioranza dei 2/3, dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Il mandato dura 7 anni ed è rinnovabile. Il Pdr non è perseguibile per gli atti compiuti svolgendo le sue funzioni, ma solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione, infatti l’art. 90 della cost. stabilisce che gli atti del pdr sono validi sono con la firma del ministro proponente che ne assume la responsabilità La controfirma dei ministri dunque svolge due funzioni, quella di attestare la provenienza dell’atto e quella di impegnare i contraenti a darvi seguito/esecuzione. A tal proposito si è soliti distinguere gli atti del pdr in 4 modi. Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: sono gli atti emanati per precisa volontà del pdr. Rientrano in questa categoria: -

Il rinvio dei progetti di legge alle camere I messaggi alle camere

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La nomina dei 5 senatori a vita La nomina dei 5 membri della costituzione Membri del cnel

In questi atti la controfirma ministeriale avviene per prassi e non per precise disposizioni costituzionali di assunzione di responsabilità. Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi: sono atti in cui il pdr si limita alla promulgazione, essendo gli stessi sostanzialmente di iniziativa governativa: decreti legislativi, nomine di funzionari, ratifica di trattati internazionali, decisioni relativa all’ambito delle forze armate. Qui è richiesta la controfirma ministeriale del ministro proponente/competente Atti presidenziali personali: sono gli atti che il pdr compie come soggetto singolo e non come titolare della carica di pdr (dimissioni, messaggi informali, regolamenti per l’organizzazione della presidenza) oppure quelli in cui il pdr agisce come componente di altri organi collegiali (come la presidenza del csm o il csd). Questi atti sono esenti dalla controfirma Atti complessi ed eguali: sono atti che vedono alla base un accordo tra il pdr e il pdc. In questi atti infatti la controfirma richiesta è quella del pdc. Rientrano in questa fattispecie l’atto di scioglimento delle camere e la nomina del presidente del consiglio

8. Differenza tra mozione di fiducia e questione di fiducia. La mozione di fiducia viene votata dal Parlamento entro 10 gg dal giuramento del nuovo Governo. Affinché questa sia accordata è necessaria la maggioranza relativa. In questa occasione il Governo presenta al Parlamento il proprio programma di governo e la composizione del Governo stesso. La votazione viene motivata e avviene per appello nominale. In caso non si raggiunga la maggioranza relativa il Governo è costretto alle dimissioni. La questione di fiducia invece viene posta dal Governo su progetti di legge per i quali questi intende comprimere i tempi di discussione e approvazione. Porre la questione di fiducia infatti comporta l’impossibilità da parte del Parlamento di proporre e votare emendamenti al testo, che deve essere approvato o rigettato nella sua interezza. Qualora il Governo non ottenga la fiducia del Parlamento sul progetto di legge, è costretto alle dimissioni

9. Descrivere procedimento di formazione del governo. Dopo le elezioni il Presidente della Repubblica da inizio alle c.d. consultazioni durante le quali incontra i Presidenti delle due Camere, gli ex Presidenti della Repubblica e i Presidenti dei gruppi parlamentari. Al termine delle consultazioni conferisce un incarico informale, orale, al Presidente designato il quale compirà a sua volta delle consultazioni e stilerà l’elenco dei Ministri del suo Governo. Il P.d.r. designa come Presidente incaricato la personalità che possa godere della fiducia del Parlamento, prima della designazione può anche conferire un incarico esplorativo ad un soggetto super partes. Una volta stilato l’elenco, il p.d.r nomina con Decreto sia il P.d.c che i Ministri e il P.d.c come primo atto controfirma la sua nomina, quella dei ministri e l’accettazione delle dimissioni del precedente P.d.c. La squadra di governo acquisisce però pieni poteri solo dopo il giuramento.

Entro 10 gg dalla proclamazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia, qualora non la ottenga è costretto alle dimissioni

10. Organi di governo non necessari. La Costituzione prevede come organi necessari del Governo solo Il presidente del Consiglio, i Ministri e il Consiglio dei Ministri. Tuttavia, essendo il Governo dotato di autonomia organizzativa, esso ha la facoltà di dotarsi di ulteriori organi necessari allo svolgimento delle proprie funzioni che hanno il compito di coadiuvare il Governo nell’attuazione del programma di Governo. Attualmente gli organi non necessari istituiti sono: -

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Vicepresidente del Consiglio (sostituisce il Presidente del Consiglio in sua assenza ma non ne assimila le responsabilità) Viceministri (coadiuvano i Ministri nelle funzioni ad essi delegate, partecipano al Consiglio dei Ministri ma non hanno diritto di voto) Sottosegretari di Stato (coadiuvano i Ministri nelle funzioni loro delegate con Decreto ma non possono partecipare al Consiglio dei Ministri) Alti commissari (vengono nominati con decreto del p.d.r. e posti a capo degli apparati amministrati) Ministri senza portafoglio (hanno le stesse funzioni dei Ministri ma, a differenza loro, non hanno un dicastero assegnato ma sono Ministri presso la Presidenza del Consiglio) Comitati interministeriali (sono organi collegiali composti da Ministri nati con l’obiettivo di agevolare/decongestionare l’attività dei ministri. Il più importante comitato interministeriale è quello di programmazione economica che ha il compito di predisporre gli indirizzi politici economici nazionali e di coordinamento con le politiche europee) Commissari straordinari del governo (vengono nominati per affrontare specifiche questioni e problematiche e/o raggiungere specifici obiettivi).

11. Ministri con e senza portafoglio. I ministri sono membri del governo responsabili dell’attuazione degli indirizzi politici dello stesso negli ambiti di loro competenza e sono anche il vertice dell’apparato amministrativo dei rispettivi dicasteri.

12. Funzioni del consiglio dei ministri. Il Consiglio dei Ministri ha la funzione di attuare l’indirizzo politico sulla base del quale il Governo ha ottenuto la fiducia del parlamento e di conseguenza dettare anche l’indirizzo generale dell’attività amministrativa. Tra le funzioni che il Consiglio dei Ministri deve svolgere oltre a quelle di indirizzo politico e amministrativo troviamo: -

Il ricorso alla corte costituzionale sulle leggi regionali e in caso di conflitto di attribuzione Decidere l indirizzo internazionale e comunitario Deliberare la proposta di porre la questione di fiducia proposta dal P.d.c Decidere sull’annullamento di atti amministrativi Nomina dei vertici di alcuni apparati amministrativi Deliberare disegni di legge e altri atti normativi (decreto legge decreto legislativo

13. Controfirma ministeriale La controfirma dei ministri dunque svolge due funzioni, quella di attestare la provenienza dell’atto e quella di impegnare i contraenti a darvi seguito/esecuzione. Il ministro o i ministri tramite l’istituto della controfirma si assumono la responsabilità dell’atto approvato

14. Principi della p.a. L’organizzazione della p.a. è ispirata ai principi generali della costituzione, questi dunque i principi ricavabili: -

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Principio di legalità: l’attività amministrativa deve avvenire seguendo la normativa vigente che stabilisce i soggetti competenti all’azione amministrativa e le modalità con le quali agire. Fare ciò che è previsto dalla legge secondo la legge Principio di buon andamento: l’attività amministrativa deve rispondere ai requisiti di efficacia efficienza economicità. Ogni provvedimento inoltre deve essere motivato Principio di fedeltà: ogni cittadino deve essere fedele alla Repubblica, questo nella p.a. comporta il dovere dei dipendenti di perseguire sempre e solo l’interesse della collettività e non quello di partiti, associazioni, gruppi di potere Principio del concorso pubblico: ad ogni postazione lavorativa della p.a. si accede mediante concorso pubblico per assicurare massima imparzialità nell’assunzione Principio della separazione dei poteri: gli organi politici dettano le linee guida e gli obiettivi della p.a. i dirigenti invece li attuano con i loro provvedimenti Principio di sussidiarietà: attuazione del decentramento amministrativo Principio di imparzialità: la p.a. non deve attuare discriminazioni che non siano ragionevoli e razionali

Gli atti amministrativi sono nulli se mancano di uno o più elementi essenziali (soggetto, oggetto, motivazione, causa, forma) sono invalidi e quindi annullabili se violano norme e principi dell’ordinamento, se sono adottati da un organo non competetene o se sono frutto di un atto compiuto per eccesso di potere o per cattivo uso discrezionale. Contro gli atti amministrativi è sempre ammessa tutela giurisdizionale ordinaria (per violazione di un diritto soggettivo) amministrativa (per violazione di un interesse legittimo) Nel primo caso si tratterà di un ricorso al giudice amministrativo presso il Tar in prima istanza e corte d’appello in seconda, nel secondo caso invece si tratterà di una istanza di annullamento o revoca depositata presso la p.a. (ricorso in opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario.

15. Forme di Stato Per forma di Stato si intente il rapporto che si instaura tra cittadini e potere politico e sono incluse in questo concetto anche le finalità che l’ordinamento intende perseguire nella sua azione di governo. Affinché vi sia uno “Stato” è necessario che coesistano determinati elementi: popolo, territorio, governo sovrano è necessario dunque che vi sia una popolazione che, assoggettata al potere politico di un governo il quale ne tutela, promuove, gli interessi collettivi (prosperità economica, difesa dal nemico, ordine pubblico), condivida gli stessi diritti e doveri, la stessa cittadinanza diventando quindi POPOLO. Le prime forme di stato risalgono all’età feudale quando attorno alla figura dei feudatari che potevano contare su una sorta di supremazia economica, militare e strategica si formavano una sorta di “ordinamenti territoriali”.

Questa forma di Stato “medievale” precedette la forma di “Stato Assoluto” affermatasi poi in Europa a partire dal 1400. Nello Stato assoluto il potere esecutivo e il potere legislativo erano nelle mani del Sovrano, egli era l’unica fonte del diritto perché si riteneva fosse legittimato a ciò direttamente per volontà divina. Il potere giudiziario veniva esercitato dai giudici delle Corti, ma essi erano comunque nominati dal Re. Il Re aveva potere sostanzialmente illimitato e interveniva in tutte le sfere del cittadino, quella privata ma soprattutto quella economica. Alcune forme di Stato assoluto si sono evolute n...


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