Falso ideologico art 479 cp PDF

Title Falso ideologico art 479 cp
Author Diego Naticchi
Course Diritto Penale
Institution Università degli Studi dell'Aquila
Pages 12
File Size 169 KB
File Type PDF
Total Downloads 37
Total Views 123

Summary

Riassunto della fattispecie completo di giurisprudenza...


Description

Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni. Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476. Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Falso ideologico e falso materiale: qual è la differenza? Prima di vedere il reato di falso ideologico all’interno del codice penale, pare opportuno fornirne una definizione. Un atto falso è un atto menzognero, che non dice la verità. La falsità può essere di due tipi: materiale e ideologica. Il falso materiale consiste nella contraffazione o alterazione di un testo inizialmente genuino, cioè veritiero. Ad esempio, integra il reato di falso materiale chi modifica un documento già formato, alterandone il contenuto (ad esempio, si pensi a chi ritocchi una cifra, trasformando una lettera o un numero in un altro, oppure aggiunga o modifichi

termini). Ugualmente, è falso materiale anche la creazione di un documento a firma di altri. Al contrario il reato di falso ideologico non riguarda l’esteriorità del documento, bensì il contenuto. Così, commette falso ideologico colui che attesta il falso, cioè che certifichi in un documento un fatto mai avvenuto, oppure avvenuto diversamente dalla realtà. Ad esempio, il notaio che attesti che innanzi a lui si sono presentate tre persone anziché due, non commette un falso materiale ma un falso ideologico, perché mente nella formazione dell’atto. Falso ideologico del pubblico ufficiale: cos’è? Il codice penale non prevede un solo tipo di falso ideologico ma diversi, a seconda della persona e dell’atto. Innanzitutto, c’è la falsità ideologica di chi vesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un servizio pubblico. Ma chi sono il pubblico ufficiale e l’incaricato del pubblico servizio? Secondo la legge, per pubblico ufficiale deve intendersi colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Mentre non ci sono dubbi sulle prime due funzioni, riferibili a parlamentari, consiglieri regionali e giudici, la terza presenta sicuramente un raggio d’azione più esteso. Svolgono una funzione amministrativa tutti coloro che dipendono da una pubblica amministrazione ed esercitano funzioni fondamentali per essa: si pensi ai cancellieri nei tribunali, agli insegnanti nelle scuole, ai medici negli ospedali, ai carabinieri, ecc. L’incaricato di un pubblico servizio svolge, al contrario, funzioni residuali, ma non mansioni meramente manuali: ad esempio, l’infermiere è, di norma, un incaricato di un pubblico servizio. Sono incaricati di pubblico servizio anche coloro che sono investiti di una concessione pubblica: si pensi al settore della concessione radiotelevisiva. Spiegato ciò, abbiamo tre tipi di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato del pubblico servizio: 1. è punito con la reclusione da uno a sei anni il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Se poi la falsità riguarda un atto o parte di un atto, che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni [1]. Classico esempio di questo tipo di falso ideologico è quello del notaio che, nella sua veste di pubblico ufficiale, attesti in un suo atto qualcosa che non è avvenuto, oppure alteri la realtà dei fatti; in poche parole, risponde di questo reato ogni volte che attesti il falso; 2. è punito con la reclusione da tre mesi a due anni il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità [2]. Si tratta di condotta identica a quella precedente, solamente che questa volta riguarda certificati o autorizzazioni amministrative: si pensi al falso commesso in certificazioni destinati ad un concorso pubblico; 3. infine, è punito con la reclusione fino a un anno o con la sola multa chi, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità [3]. È il caso del medico che compili un referto

falso, oppure dell’avvocato che autentichi una firma non apposta in sua presenza. Falso ideologico del privato: cos’è? Il reato di falso ideologico può essere commesso non soltanto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, figure qualificate, ma anche dal semplice privato. In particolare, la legge punisce con la reclusione fino a due anni il falso ideologico del privato in atto pubblico, che consiste nell’attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Falso ideologico: condotta ed elemento soggettivo Ogni reato che si rispetti è composto da un elemento oggettivo e da uno soggettivo: il primo è riferibile alla condotta concreta che il reo deve porre in essere per integrare il comportamento delittuoso previsto dalla norma penale; il secondo, invece, riguarda la condizione psicologica dell’agente. Dal primo punto di vista (quello della condotta, cioè), il falso ideologico può essere realizzato mediante l’attestazione di avvenimenti in realtà non avvenuti oppure nella negazione formale di fatti in realtà accaduti. In buona sostanza, ogni dichiarazione non corrispondente al vero integra il falso ideologico. Dal punto di vista soggettivo, è necessario che l’agente agisca con dolo generico, cioè con la precisa consapevolezza di formare un documento falso. Falso ideologico: qualifica dell’agente e bene giuridico tutelato Il falso ideologico è sia un reato proprio che un reato comune: è un reato proprio nella misura in cui esso possa essere commesso solamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, cioè da una persona che riveste una particolare qualifica. È, invece, un reato comune nella sua variante di falso commesso dal privato. Dal punto di vista del bene giuridico tutelato, il reato di falso ideologico protegge la pubblica fede, cioè la fiducia che normalmente tutti hanno a riguardo di determinate cose alle quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore importante. Si pensi, ad esempio, all’autenticità delle banconote o, appunto, dei documenti provenienti da un pubblico ufficiale: proprio perché è fondamentale che la società si basi su alcune certezze, la legge punisce tutte quelle condotte che costituiscono un falso. note [1] Art. 479 cod. pen. [2] Art. 480 cod. pen. [3] Art. 481 cod. pen.

altalex Il delitto di falso ideologico, di cui all’a  rt. 479 c.p., presuppone necessariamente l’occultamento della situazione reale. La natura dei delitti di falso è proprio quella di essere dei delitti di pericolo e non di danno, non essendo richiesto che un danno si verifichi. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 479 codice penale, si punisce “il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni[1], -attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, -o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, -o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. L’autorità giudiziaria competente, per questa fattispecie penale incriminatrice, è il Tribunale in composizione monocratica (art. 33-ter c.p.p.) si tratta di un reato procedibile d’ufficio (art. 50 c.p.p.) dove è prevista anche la celebrazione dell’udienza preliminare (artt. 416 e ss. c.p.p.). Inoltre, le misure cautelari personali dell’arresto è facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) e del fermo di indiziato di delitto (art. 384 c.p.p.) sono consentite soltanto nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 476 c.p., al quale si tiene di potere fare riferimento anche ai fini della determinazione delle aggravanti. Inoltre, le misure cautelari personali interdittive (art. 287 c.p.p.) e coercitive (art. 280 c.p.p.) possono essere consentite e, quindi, applicabili. Inoltre, il termine di prescrizione è quello di 6 anni in relazione al 1° comma dell’art. 476 c.p. ed, invece, di 10 anni in relazione al 2° comma dell’art. 476 c.p. Sotto il profilo sanzionatorio, il reato in esame, nell’ipotesi semplice, soggiace alla pena della reclusione da 1 a 6 anni. Invece, nell’ipotesi aggravata è prevista la reclusione da 3 a 10 anni. Il bene giuridico tutelato da tale fattispecie incriminatrice è la fede pubblica. Si deve intendere per fede pubblica la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli (per esempio il sigillo notarile), o atti giuridici, sulla cui veridicità o autenticità deve potersi fare affidamento per poter rendere certo, sollecito ed affidabile il traffico economico e giuridico. Più in particolare, il legislatore del 1930 ha voluto tutelare anche la fiducia e la sicurezza delle relazioni giuridiche all’interno del sistema sociale.

Il momento consumativo del reato si ha nel momento in cui l’atto contenente le false attestazioni è formato dal pubblico ufficiale e, quindi, con la sottoscrizione del documento. Da ciò ne consegue che il reato in oggetto è di natura istantanea e si perfeziona con la formazione dell’atto, indipendentemente dall’uso dell’atto stesso. Pertanto, così come illustrato all’inizio della trattazione, si tratta di un reato di pericolo, tanto che non si richiede il verificarsi di un danno concreto. In relazione ai soggetti attivi, quindi, il falso ideologico punito dall’art. 479 c.p. si presenta quale reato proprio; osservo, nuovamente, che si tratta di un reato proprio in quanto il soggetto attivo può essere soltanto un pubblico ufficiale. Tuttavia, in ragione dell’art. 493 c.p. la norma è applicabile anche agli atti compiuti dal pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio dello Stato o di un altro Ente Pubblico, relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni. L’elemento caratterizzante della qualità di pubblico ufficiale è quello dell’esistenza del potere pubblico autoritativo in senso lato, del quale, in sostanza, fa parte anche il potere certificativo. L’esistenza di quest’ultimo non necessariamente deve essere prevista in maniera esplicita, ben potendo risultare dalla natura dell’atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso. L’elemento psicologico del reato in esame è costituito dal dolo generico[2], ovvero dalla coscienza e dalla volontà di attestare falsamente qualcosa in un atto pubblico (art. 2699 codice civile). Pertanto, osservo che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 del codice civile “l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”. Inoltre, si deve aggiungere che “l’atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. L’efficacia probatoria dell’atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, a norma dell’art. 2700 codice civile, è delimitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, nonché ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere accaduti alla sua presenza o essere da lui compiuti. Invece, per quanto attiene agli atti pubblici stranieri, lo scrivente osserva che essi possono utilmente beneficiare della tutela prevista per i documenti pubblici solo se siano state correttamente osservate le norme che disciplinano il procedimento per assegnare loro un’efficacia giuridica all’interno del territorio nazionale italiano. Lo scrivente, in particolare, ritiene ed afferma allo stesso tempo che nel reato in commento (così come per tutti i reati di falso) non è sufficiente ai fini del dolo la mera coscienza dell’ “immutatio veri”, ma è necessario anche il convincimento del reo di agire in contrasto, in opposizione con le sostanziali esigenze dell’ordinamento giuridico. Pertanto, l’elemento della colpa viene subito eliminato dalla considerazione soggettiva di tali fattispecie incriminatrici. Il dolo ricorre allorquando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o dell’omissione e da cui la legge

fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione (art. 43 c.p.). L’illecito in esame viene punito a titolo di dolo generico, ritenendosi sufficiente la coscienza e la volontà della immutatio veri, senza che occorra un animus nocendi vel decipiendi (tradotto dal latino: un’ intenzione di nuocere o ingannare). Tuttavia, il dolo nei delitti di falso in atto pubblico non è “in re ipsa”. Esso, al contrario, deve essere sempre rigorosamente provato e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro l’intenzione del soggetto agente. Quindi il dolo deve essere puntualmente riscontrato, poiché volere la falsità non significa agire con dolo potendo l’imputato aver agito con la persuasione di compiere cosa lecita. Inoltre, ripeto, nuovamente, che il dolo deve essere escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere oltre o contro la intenzione dell’agente, come quando risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza di costui, poiché il sistema vigente ignora del tutto la figura del falso documentale colposo. Invece, quanto alla prova, il dolo, quale fenomeno interno e soggettivo, osservo che esso si esplica nella realtà esterna mediante segni esteriori, di modo che resta affidata ai facta concludentia, ossia a quelle modalità estrinseche dell’azione dotate di valore sintomatico. In particolare, assume anche un rilievo (a volte decisivo), ai fini della prova, l’eventuale scopo perseguito o meno dall’agente, di modo che l’indagine riservata al giudice di merito esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti e parallele. Osservo, quindi, che la falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di un cittadino extracomunitario, assunta a presupposto di fatto per il rilascio del permesso di soggiorno da parte del pubblico ufficiale che forma l’atto è assolutamente idonea e sufficiente al fine di far integrare la fattispecie in esame. Gli esempi e le ipotesi di falsità ideologica commessi dal pubblico ufficiale in atti pubblici possono essere innumerevoli. Infatti, sul punto lo scrivente porta come esempio di falsità ideologica in atto pubblico anche la materiale esecuzione di iscrizioni, nel registro anagrafico della popolazione residente (cd. APR), di persone non abitualmente dimoranti nel Comune (Legge 24 Dicembre n. 1228/1954 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente – Gazzetta Ufficiale 12 Gennaio 1955 n. 8). Infatti è idonea ad integrare il delitto di falsità ideologica anche la condotta del notaio che attesti falsamente essere state apposte in sua presenza delle sottoscrizioni in calce a dichiarazioni negoziali. Un altro esempio di falsità ideologica può essere rappresentato, secondo il modesto parere dello scrivente, dall’estratto  conto contributivo che viene rilasciato dall’INPS come atto pubblico e non come certificato amministrativo. Quindi, sussiste il delitto di falso in atto pubblico nel caso in cui un dipendente dell’INPS sia in grado di modificare i dati contenuti nel supporto informatico e poi in quello cartaceo, tanto da creare una falsa posizione contributiva relativa ad un soggetto assicurato. Secondo il modesto parere dello scrivente, con lo sviluppo tecnologico dell’informatica, anche l’archivio informatico di una Pubblica Amministrazione deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo)

tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della Pubblica Amministrazione, confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell’elaboratore (computer), integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi, materiale (art. 476 c.p.) o ideologica (art. 479 c.p.). Peraltro, resta ininfluente la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo. In tema di falso documentale, a mio modesto parere, per inidoneità dell’azione si deve intendere la falsità che si riveli in concreto inidonea a ledere l’interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè che non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico. Emblematico ed esemplificativo per il tema in oggetto è, a tutt’oggi, un antico brocardo latino che afferma: Falsitas non punitur quae non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere. T  radotto in italiano il brocardo stabilisce che: “La falsificazione non è punita non solo se non ha causato danno, ma neppure se non era idonea a nuocere”. In estrema sintesi, il brocardo mette in rilievo il principio di offensività nel diritto penale dove, perché si abbia una condotta punibile, è necessario che la stessa leda o quantomeno esponga a pericolo la realtà giuridica alla cui tutela è preordinata la norma incriminatrice. La condotta criminosa, costituita dalla falsa attestazione, è scindibile in due momenti: l’attestazione del fatto non vero e l’occultamento di quello vero. Orbene, la condotta incriminata dalla fattispecie penale incriminatrice in commento incide su un comune oggetto materiale: il documento che deve possedere i requisiti giuridici dell’atto pubblico. Infatti, tale è ogni scritto, anche recepito in un programma informatico, del quale sia riconoscibile l’autore che in esso si palesa, contenente dic...


Similar Free PDFs