ART 41 CP - CONCORSO DI CAUSE PDF

Title ART 41 CP - CONCORSO DI CAUSE
Course Diritto Penale I 
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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ARTICOLO CON SPIEGAZIONE...


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Articolo 41 Codice penale CONCORSO DI CAUSE Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento.  Viene qui espresso il principio dell'equivalenza delle cause, secondo il quale in presenza di una pluralità di cause, tutte idonee a produrre l'evento, queste vengono considerate di pari valenza, quindi tutte presentano un nesso causale con l’evento. In questo modo il legislatore sembra valorizzare la teoria della condicio sine qua non, per cui, affinchè si abbia imputazione è sufficiente che il soggetto abbia realizzato una condotta necessaria e l'imputazione a lui del fatto non è esclusa dall'intervento dell'operatività di altri fattori causali (antecedenti, concomitanti, successivi). Quindi, ad esempio, nel caso di morte di un pedone conseguente ad un investimento automobilistico, la responsabilità del conducente del veicolo non è esclusa dal fatto che la vittima era di salute malferma (causa preesistente) e che i sanitari hanno commesso errori nella cura successiva all'investimento (causa sopravvenuta).

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita (*).  Il principio espresso dal comma 1, se fosse da solo applicabile, comporterebbe che qualsiasi comportamento dell'agente, che costituisca o si ponga come un precedente nell'accadimento della serie causale, dovrebbe ritenersi concausa dell'evento. Per temperare tale eccessivo rigore il legislatore ha inserito il comma in esame. Quindi la presunzione dell'equivalenza delle cause non vale quando una di esse è stata da sola idonea a realizzare l'evento, e, di conseguenza, le altre vengono considerate mere occasioni, non connotate da una loro autonoma efficienza. (trova dunque conferma la teoria di Antolisei sulla causalità umana) Per esemplificare si pensi al caso in cui il conducente di un veicolo investa un pedone cagionandogli la frattura di un piede, e questi, accompagnato all'ospedale a bordo del veicolo di un amico, patisce un grave incidente a seguito del quale decede, l'evento letale non potrà ritenersi collegato casualmente alla condotta del primo conducente, in quanto il secondo sinistro (causa sopravvenuta) è stato da solo idoneo a produrre la morte. In tal caso, può dirsi che il primo investimento non è causa della morte, bensì occasione per lo svilupparsi di un altro separato e diverso processo causale dell'evento.

Si ricordi poi che tale disciplina è dettata espressamente solo con riferimento alle «cause sopravvenute», ma secondo parte della dottrina, in via analogica, gli stessi principi dovrebbero applicarsi per l'ipotesi di cause concomitanti od antecedenti. *Quindi, per chiarire, se si fa riferimento all'esempio esposto nella nota che precede, al conducente, anche se non risponde di omicidio colposo, potrà essere imputato il reato di lesioni colpose per la frattura provocata al piede .

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel FATTO ILLECITO ALTRUI....


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