21) Cause legittime di prelazione PDF

Title 21) Cause legittime di prelazione
Author Marco someonelikeyou
Course Diritto Privato
Institution Università degli Studi di Napoli Parthenope
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Summary

Riassunti personali utilizzati per studiare per l'esame di diritto privato con Roberto Bocchini e superato al primo tentativo...


Description

Cause legittime di prelazione Le cause legittime di prelazione si traducono in specifiche garanzie applicate ai creditori che vengono preferiti rispetto ad altri (creditori privilegiati). Vanno applicateci alcune regole: a) Tipicità delle cause di prelazione: sono legittime perchè previste dall'ordinamento; b) Surrogazione dell'indennità alla cosa: le cose soggette a cause legittime di prelazione garantiscono le somme dovute ai creditori privilegiati secondo il grado di preferenza. Essa realizza una modificazione oggettiva dell'obbligazione; c) Decadenza del debitore del termine: il creditore può esigere la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie.

Privilegi: E' la garanzia accordata al creditore in considerazione della causa del credito: rileva la natura dell'interesse in ragione del titolo. I privilegi sono sempre fonte legale, e il creditore che intende avvalersene deve dimostrare la natura del suo credito. I privilegi si distinguono in generali e speciali, ma mentre sui beni mobili possono esserci entrambi, sugli immobili possono essere solo speciali. ➢ Privilegi generali: si esercitano su tutti i beni mobili del debitore e non è opponibile al terzo; ➢ Privilegi speciali: si esercitano su determinati beni del debitore e sugli immobili; è opponibili ai terzi e rimane vincolato al soddisfacimento del credito, operando il diritto di seguito, potendo il creditore far valere il privilegio. • Sui mobili soccombe al pegno; • Sugli immobili prevale sull'ipoteca;

Diritti reali di garanzia: Sono costituiti per volontà privata del debitore o del terzo, e seguono il bene in quanto il creditore può far valere la garanzia verso qualunque acquirente. Sono diritti assoluti e si tratta di pegno e ipoteca. Tratti comuni di entrambi i diritti sono: • Accessorietà: se manca o si estingue l'obbligazione, viene meno anche la garanzia; • Specialità: si costituiscono su beni determinati; • Determinatezza: la garanzia giova per determinati crediti; • Indivisibilità: il diritto si estende sull'intero bene a garanzia dell'intero credito; Con l'adempimento il bene costituito in pegno va restituito, e l'ipoteca va cancellata, di conseguenza il creditore che ha ricevuto il pagamento deve liberare i beni. Se il bene perisce, il creditore può chiedere garanzia su altri beni e ricevere immediato pagamento del suo credito.

Pegno: Costituito dal debitore o da un terzo a favore del creditore su beni mobili mediante la consegna del bene o del diritto. • L'oggetto del pegno riguarda beni mobili, universalità di beni e crediti; è indivisibile poichè garantisce che finchè non sia soddisfatto il credito, il debito in pegno è divisibile.

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Il pegno viene costituito mediante contratto o spossamento: il pegno deve consegnare al creditore la cosa, quindi si perfeziona con la consegna. L'effetto del pegno si produce con vincolo di destinazione sul bene pignorato: il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno, ma è tenuto a restituirla quando il debito è soddisfatto e non può darla in pegno ad altri (suppegno). Il creditore non acquista la proprietà del bene, ma ne gestisce la qualificazione; se il debitore non adempie, esso può vendere la cosa e chiedere al giudice l'assegnazione in pagamento del bene pignorato. Se il debitore ha un altro debito verso lo stesso creditore, tale ha diritto di ritenzione, ovvero trattenere una cosa che era obbligato a restituire, per indurre il debitore a soddisfarlo.

● Pegno atipico: i beni oggetto di pegno sostituibili riguardano il pegno rotativo; il creditore che assume la proprietà del bene dato in pegno riguarda il pegno irregolare; Pegno rotativo: maturato nei rapporti con le banche; Pegno irregolare: rappresenta un'eccezione rispetto alla tipica funzione di garanzia del pegno perchè c'è una consegna di cose fungibili. ● Pegno omnibus: costituisce un diritto di pegno su determinati titoli di credito ed è considerata inopponibile ai terzi; • •

Ipoteca: Concesso dal debitore o dal terzo su un bene a garanzia di un credito, assicurando al creditore la prelazione sul ricavato della vendita del bene espropriato. Essa è indivisibile perchè sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati. • Sono oggetto di ipoteca: i beni immobili, i mobili registrati, le rendite di Stato, l'usufrutto, la superficie, l'enfiteusi. • E' costituito mediante l'iscrizione al registro immobiliare con la presentazione del titolo costitutivo e la nota sottoscrizione del richiedente: deve essere iscritta su beni indicati e per una somma di denaro determinata. • L'effetto è la costituzione di un diritto reale di garanzia sul bene ipotecato finalizzato all'attuazione del diritto di prelazione, che rappresenta lo scopo tipico della garanzia reale. Altro effetto è l'attribuzione del diritto di seguito che può essere espropriato anche verso i terzi. • Il grado di ipoteca è determinato secondo l'ordine di iscrizione dell'ipoteca: è ammessa cessione o scambio (permuta di grado) del grado tra creditori purchè non leda altri creditori. Tale iscrizione è limitata a 20 anni, ma si può rinnovare. • Quando la sonna è eccessiva rispetto al credito, è consentita una riduzione; • Il titolo dell'ipoteca costituisce la fonte, il relazione alla quale si distinguono: 1. Ipoteca legale: la legge attribuisce il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria. Essa spetta all'alienante, al coerede e allo Stato; 2. Ipoteca giudiziale: chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento ha titolo per iscrivere ipoteca sui beni; 3. Ipoteca volontaria: può essere concessa per contratto o atto unilaterale e mira ad evitare che il debitore possa alterare la situazione dei suoi creditori. Le cause di estinzione dell'ipoteca sono: cancellazione dell'iscrizione (avviene per volontà del creditore con sentenza in giudizio); mancato rinnovo; estinzione dell'obbligo; perimento del bene; rinunzia del creditore all'ipoteca....


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