Fonti diritto amministrativo parte 2 PDF

Title Fonti diritto amministrativo parte 2
Course Diritto amministrativo
Institution Università degli Studi di Trento
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Summary

Fonti dell'ordinamento europeo. Le fonti che disciplinano l’attività amministrativa non sono solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Le fonti di livello europeo si collocano soprattutto a livello costituzionale e a livello primario, perché sul piano regolamentare, nell’ambito delle Pub...


Description

Fonti dell'ordinamento europeo. Le fonti che disciplinano l’attività amministrativa non sono solo a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Le fonti di livello europeo si collocano soprattutto a livello costituzionale e a livello primario, perché sul piano regolamentare,

nell’ambito

delle

Pubbliche

Amministrazioni

vengono

adottati

regolamenti nazionali di recepimento delle norme europee. A livello europeo, come fonti di livello costituzionale, si hanno i trattati dell’UE e sul funzionamento dell’UE che sono in vigore, nella versione ultima, dal 2009 (Trattato di Lisbona), ma nascono nei trattati della CEE che risalgono al ‘57. A questi due trattati si affianca la Carta dei diritti dell’UE. Per quanto riguarda i trattati dell’UE bisogna tenere conto che l’art. 117 Cost. richiama i vincoli dell’ordinamento comunitario come rilevanti anche nell’ordinamento interno. Quindi, c’è un valore costituzionale attraverso il richiamo che la Costituzione fa ai trattati dell’UE. Inoltre, tra le fonti costituzionali di livello europeo si trovano anche le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE e le sentenze delle Corti Costituzionali nazionali che riguardano il diritto europeo. Il diritto europeo si forma in modo significativo anche sulla base di una derivazione giurisprudenziale e quindi sicuramente le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno un valore di fonti costituzionali. Si hanno poi le fonti primarie che sono essenzialmente i regolamenti e le direttive dell’UE, le quali sono di competenza del Consiglio, ma vedono un ruolo attivo anche della Commissione. Regolamenti e direttive non si chiamano leggi proprio perché le leggi sono un modo tipico di esercitare la potestà legislativa dello Stato e l’UE non è riconosciuta come uno Stato, ma è un ordinamento complesso che si forma attraverso il coordinamento e l’interazione tra diversi Stati che però mantengono il potere costituente. Quindi, l’UE ha un potere costituito, non è uno Stato, anche se poi ha dei poteri nei confronti degli Stati, perché gli Stati stessi hanno dato quei poteri all’UE attraverso i trattati. Quindi, l’UE adotta di livello legislativo primario che non hanno una loro connotazione specifica, ma sono semplicemente fonti di livello primario che vengono adottate attraverso quelli che il trattato sul funzionamento dell’UE definisce come procedimenti legislativi. Quindi, gli atti che vengono adottati a seguito del procedimento legislativo (procedimento che coinvolge sia il Consiglio europeo, sia il PArlamento Europeo) diventano regolamenti o direttive. La differenza più importante tra questi due strumenti è che i regolamenti sono direttamente applicativi all’interno degli Stati membri (un regolamento europeo diventa immediatamente efficace). Le direttive, invece, sono atti sempre di livello primario che devono essere recepiti dalla

normativa nazionale: la direttiva fissa un limite per il suo recepimento e gli Stati devono adottare una propria legge o un decreto legislativo di recepimento della direttiva europea. Più di recente si è individuata la categoria delle direttive cosiddette self-executing, ossia direttive che possono entrare in vigore direttamente qualora siano soddisfatte due condizioni: ➢ Che sia scaduto il termine del loro recepimento. ➢ Che esse abbiano un grado di dettaglio che sia almeno pari a quello necessario per una loro applicazione concreta (devono dare delle applicazioni precise per la la loro esecuzione). Principi relativi alle fonti europee. Si hanno delle fonti europee che entrano nell’ordinamento giuridico nazionale ed hanno così delle relazioni con questo ordinamento. A questo riguardo, sono stati precisati alcuni principi che servono a regolare i rapporti tra l’ordinamento europeo e quello nazionale. I diversi principi sono: ➢ Efficacia diretta → È stato previsto che le norme giuridiche dell’UE hanno sempre un effetto utile degli Stati e quindi possono essere trattate alla stregua di norme nazionali e possono essere tutelate anche davanti ai giudici nazionali oltre che davanti ai giudici dell’Unione. Questo principio ha consentito lo sviluppo del diritto europeo in modo integrato agli ordinamenti nazionali, perché le regole del diritto europeo sono diventate anche regole del diritto interno, tutelabili anche davanti ai giudici nazionali. ➢ Supremazia → Non solo la norma europea ha un vbalore nell’ordinamento nazionae, lma, a partià di livello gerarchico, la norma europea prevale sulla norma interna, Quindi, il diritto comunitario prevale su quello nazionale. Perciò, se c’è una legge in contrasto con la direttiva, si deve applicare il contenuto della direttiva ed il legislatore interno è tenuto ad uniformarsi ai contenuti della fonte europea. La possibilità di condizionamento delle norme europee sulla vita delle Pubbliche Amministrazioni italiane è significativa. Un esempio sono i contratti pubblici, una disciplina molto articolata e contestata, ma la matrice della disciplina su tali contratti è all’interno di alcune direttive europee che poi il legislatore italiano ha recepito ed applicato in termini ancora più complessi. ➢ Completamento → L’ordinamento nazionale va sempre integrato con i principi tratti dall’ordinamento europeo.

➢ Residualità → La norma europea prevale e quella nazionale si applica nei casi in cui la prima non trova applicazione. ➢ Territorialità → La norma dell’UE si applica quando l'applicazione riguarda casi che hanno significato in ambito europeo. Ambito di applicazione del diritto amministrativo europeo. Il diritto amministrativo europeo (insieme delle sue norme) ha come riferimento non soltanto le PA dell’elenco visto in precedenza, ma anche tutti i soggetti che sono, in qualche modo, coinvolti in attività volta al conseguimento dell’interesse generale. Quindi, anche soggetti privati che svolgono compiti pubblici sono equiparati alle PA. In questo modo, viene estesa la dimensione della PA e si finisce per dare alla pA stessa una dimensione signidicììficativa anche al di furoi del quadro specifico degli Enti pubblici. Il diritto amministrativo, quindi, si applica all’Amministrazione dell’UE, ai poteri nazionali (le PA nazionali) ed ai privati che operano sotto il controllo pubblico. Si hanno quindi delle norme di livello europeo che si integrano con delle norme di livello nazionale e che trovano applicazione in riferimento ad un insieme di istituzioni diverse. Basi. L’integrazione a livello europeo, oltre che con le norme varate a livello europeo, si realizza anche con alcuni altri principi che riguardano il raccordo tra i diritti naziolai. Quindi, quando si parla di diritto europeo si parla di norme varate dalle Istituzioni Europee (trattati, regolamenti e direttive), ma si parla anche di raccordo tra le normative nazionali che è previsto a livello costituzionale europeo e si basa su alcuni principi: ➢ Armonizzazione → Tendenza all’emanazione di regole comuni e compatibili tra tra i diversi Stati dell’UE. ➢ Mutuo riconoscimento → Non si aspetta che gli Stati armonizzino le proprie legislazioni, ma si impone agli Stati stessi di accettare come valide le norme prodotte degli altri Stati. Ad esempio, se un’autorizzazione vienen inviata ad un’impresa tedesca sulla base del diritto tedesco, la possibilità di quell’impresa di operare in

Francia

si considera riconosciuta sul principio del mutuo

riconoscimento (l’ordinamento francese deve riconoscere quello tedesco sulla base del quale è stata rilasciata l’autorizzazione). Questo principio implica un’integrazione molto più integrata rispetto a quella dell'armonizzazione, perché non si deve aspettare che il legislatore si adegui.

➢ Scelta del diritto → Si riconosce agli interessati di scegliere, per gestire la propria attività a livello europeo, l’ordinamento che offra le migliori condizioni. Se l’ordinamento europeo prevede che sia necessaria un'autorizzazione, l’interessato può decidere in quale stato ottenere l’autorizzazione a seconda della facilità di ottenerla....


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