Impedimenti - materiale per l\'esame PDF

Title Impedimenti - materiale per l\'esame
Course Diritto Canonico 
Institution Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
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materiale per l'esame...


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IMPEDIMENTI DIRIMENTI e IMPEDIENTI 1. Età (can. 1083) In linea generale, è vietato il matrimonio agli uomini al di sotto degli anni 16 e alle donne degli anni 14 . DIRITTO CIVILE 18 anni, derogaili a 16 con l’autorizzazione del giudice. 2. Impotenza «coeundi» (can. 1084) = incapacità ad intrattenere intimità fisiche coniugali, sia da parte dell’uomo che della donna . Trattasi di impedimento di diritto divino (naturale) e non può essere dispensato. Dall’impotenza va distinta la sterilità, la quale impedisce ad una persona di avere figli, pur potendo avere una regolare attività sessuale. Essa non invalida il matrimonio e, pertanto, non lo rende nullo . Lo potrebbe, però, rendere nullo qualora – in prospettiva coniugale – la capacità procreativa sia intesa da taluno degli sposi quale qualità determinante ed imprescindibile nella persona dell’altro (can. 1097, §2), ovvero sia posta come condizione al matrimonio (can. 1102). 3. Vincolo da precedente matrimonio (can.1085)  anche nel DIRITTO CIVILE 4. Disparità di culto (can. 1086) Trattasi di impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato sia dalla Santa Sede che dall’Ordinario del luogo 5. Ordine sacro (can. 1087) È vietato il matrimonio a coloro che siano già costituiti nei sacri ordini (episcopato, presbiterato e diaconato), in considerazione del carattere perpetuo ed indelebile di cui essi sono connotati, anche qualora intervenga la perdita dello stato clericale, la quale non comporta di per sé la dispensa dall’obbligo del celibato. Trattasi di un impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato solo dalla Santa Sede. 6. Voto pubblico di castità (can. 1088) È vietato il matrimonio a coloro che siano vincolati dal voto di castità, espresso in modo pubblico e perpetuo in un istituto religioso di diritto pontificio o diocesano . Il voto è definito dal can. 1191 §1, secondo il quale esso «è una promessa deliberata e libera fatta a Dio». In mancanza di questi due elementi, il voto non è valido, come – ad esempio – se sia stato emesso per violenza, timore grave o dolo. Trattasi di un impedimento di diritto ecclesiastico ed il voto, qualora dispensato dalla Santa Sede, fa venir meno l’impedimento medesimo. 7. Ratto a scopo di matrimonio (can. 1089) Non può costituirsi valido matrimonio tra un uomo e una donna da lui rapita o comunque trattenuta, al fine di contrarre matrimonio con la stessa e contro la sua volontà, pur in presenza di una preesistente relazione sentimentale tra i due soggetti. Non si configura, invece, rapimento se il rapito è l’uomo. Trattasi di impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dall’Ordinario del luogo solo nel caso in cui la donna non possa essere separata dal suo rapitore.

8. Crimine di coniugicidio (can. 1090) È vietato il matrimonio a chi abbia ucciso il proprio coniuge al fine di contrarre matrimonio con altra persona; come pure a coloro che, con mutuo accordo e cooperazione fisica o morale, abbiano ucciso un coniuge, al fine di contrarre matrimonio tra loro. Trattasi di impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dalla Santa Sede solo per motivi gravi e particolari. Tale impedimento esiste anche nel DIRITTO CIVILE, il quale lo configura anche nel caso in cui il coniugicidio sia stato solo tentato. 9. Consanguineità (can. 1091) Per consanguineità (o parentela) si intende il vincolo di sangue tra persone che discendono per generazione dal medesimo stipite vicino ed il suo computo si effettua per linee e gradi. È vietato, pertanto, il matrimonio tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali ;  in linea collaterale è vietato solo fino al quarto grado incluso (Anche nel DIRITTO CIVILE) 10. Affinità (can. 1092) Per affinità si intende il vincolo personale che si stabilisce tra un coniuge e i consanguinei dell’altro ed il suo computo parimenti si effettua per linee e gradi. È vietato, pertanto, il matrimonio tra affini in linea retta in qualsiasi grado, mentre non lo è in linea collaterale. (Anche nel DIRITTO CIVILE) 11. Pubblica onestà (can. 1093) Con tale terminologia si intende quel rapporto di coppia (pseudo-coniugale) che si stabilisce nell’ambito di una convivenza derivante da un matrimonio invalido o dal concubinato notorio e pubblico. Esso, pertanto, dirime il matrimonio tra l’uomo e le consanguinee della donna nel primo grado della linea retta, e viceversa. Trattasi di un impedimento di diritto ecclesiastico e può essere dispensato dall’Ordinario del luogo per gravi motivi.

12. Parentela legale (can. 1094) Oltre alla parentela naturale, che sorge «ex se» dalla generazione e trova il suo fondamento nel vincolo di sangue, esiste una parentela legale, sancita dalla legge e fondata sull’adozione. (Anche nel DIRITTO CIVILE)...


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