L. 165-2017 Schede di sintesi PDF

Title L. 165-2017 Schede di sintesi
Author Giovanni Buccino
Course Scienze Investigative
Institution Università degli Studi di Foggia
Pages 21
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Appunti lezione...


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SCHEDE DI SINTESI DELLA LEGGE N. 165 DEL 2017 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali)

Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia

L’approvazione della legge È la terza modifica della disciplina elettorale in dodici anni (v. le linee guida del Consiglio per le elezioni democratiche) È stata approvata negli ultimi mesi della Legislatura (v. le linee guida del Consiglio per le elezioni democratiche) È frutto dell’accordo tra parte delle forze politiche di maggioranza e parte delle forze politiche di opposizione È stata posta la questione di fiducia sia alla Camera sia al Senato

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Una legge, due sistemi elettorali La legge disciplina i sistemi elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica Per il Senato, supera la l. 270/2005, come risultante dalla sent. t 1/2014 della d ll Corte C t costituzionale tit i l Per la Camera, supera la l. 52/2015, come risultante dalla sent. 35/2017 della Corte costituzionale Integra e modifica testi normativi già vigenti e non detta una disciplina completa delle regole elettorali

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Due sistemi elettorali omogenei La nuova legge elettorale delinea due sistemi elettorali omogenei per la Camera e il Senato Si tratta di sistemi elettorali in cui circa il 36,8% dei seggi è attribuito in collegi uninominali e il restante 63,2% circa è assegnato in collegi plurinominali con metodo proporzionale

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I seggi alla Camera Alla Camera si assegnano 630 seggi 232 seggi in collegi uninominali (compresi 1 in Valle d’Aosta e 6 in Trentino-Alto Adige) 398 seggi in collegi plurinominali con metodo proporzionale (compresi i 12 della circoscrizione Estero: v. artt. 48 e 56 Cost.)

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I seggi al Senato Al Senato si assegnano 315 seggi 116 seggi in collegi uninominali (compresi 1 in Valle d d’Aosta Aosta e 6 in Trentino-Alto Adige) 193 seggi in collegi plurinominali con metodo proporzionale (compresi i 6 della circoscrizione Estero: v. artt. 48 e 57 Cost.)

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La delega al Governo La legge delega il Governo a definire i collegi, che comunque saranno ricompresi in 28 circoscrizioni per la Camera e in 20 per il Senato; solo queste ultime corrispondono interamente al territorio delle Regioni (v. art. 57 Cost.) Nella formazione dei collegi occorre tener conto di alcune caratteristiche: unità amministrative; omogeneità economico-sociale e storico-culturale; continuità territoriale La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20% Il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell’Istat e da 10 esperti Lo schema di d.lgs. è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni competenti e il d.lgs. deve essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge Per la revisione periodica dei collegi, il Governo presenta un d.d.l. Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia

Liste e coalizioni Possono presentarsi alle elezioni sia liste singole sia coalizioni di liste “omogenee” a livello nazionale, che devono anche sostenere dei candidati unitari nei collegi uninominali I partiti, i i movimenti i i e gruppii politici li i i organizzati i i che h presentano liste devono depositare lo statuto o la dichiarazione di trasparenza e indicare il programma elettorale e il nome e il cognome del “capo della forza politica” (v. art. 92 Cost.)

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Le firme per la presentazione delle candidature Per le prime elezioni successive all’entrata in vigore della legge: - è ridotto alla metà il numero di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature sia alla Camera sia al Senato, ma, in quest’ultimo caso, per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni nazionali - ll’autenticazione autenticazione potrà essere effettuata anche da avvocati cassazionisti Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’interno, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia

La parità di genere Le liste dei collegi plurinominali devono essere composte secondo un ordine alternato di genere (maschio/femmina o femmina/maschio) Nella scelta dei capilista nei collegi plurinominali e dei candidati nell’uninominale un genere non può essere rappresentato in misura superiore al 60% dei candidati su base nazionale alla Camera, su base regionale al Senato (v. art. 57 Cost.).

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Le pluricandidature È possibile candidarsi in un solo collegio uninominale È possibile candidarsi al massimo in 5 collegi plurinominali È possibile candidarsi in un collegio uninominale e – contestualmente – al massimo in 5 collegi plurinominali Se il candidato “vince” sia nel collegio uninominale sia in uno o più iù collegi ll i plurinominali l i i li è eletto l nell collegio ll i uninominale i i l Se “vince” in più collegi plurinominali, il candidato non ha facoltà di scegliere (v. Corte cost., sent. 35/2017) ma è eletto nel collegio nel quale la lista alla quale appartiene abbia ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio, mentre negli altri collegi è proclamato eletto il primo dei non eletti secondo l’ordine di presentazione delle liste Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia

Le candidature nella circoscrizione Estero Gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (ma non possono candidarsi contestualmente in un collegio nazionale) Gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei dieci anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera o del Senato nella circoscrizione Estero

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La scheda Sia alla Camera sia al Senato si vota su un’unica scheda (v. artt. 48, 56 e 58 Cost.) Sulla scheda sono indicati: nome e cognome del candidato nell’uninominale; i contrassegni delle liste che lo appoggiano; nomi e cognomi dei candidati nei collegi plurinominali di ciascuna i li lista secondo d l’ordine l’ di di presentazione i Ogni scheda è dotata di un tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie denominato “tagliando antifrode”, che deve essere rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell’inserimento della scheda nell’urna

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Le modalità di espressione del voto È possibile esprimere un voto per il candidato nell’uninominale; così facendo, il voto si estende anche alla lista che lo sostiene o, in proporzione ai voti ottenuti nel collegio, a tutte le liste della coalizione che lo sostiene È possibile esprimere un voto per una lista; in questo caso, il voto va alla lista stessa e al candidato nell’uninominale ad essa collegato. Lo stesso effetto si produce tracciando un segno sul nome del candidato nell’uninominale e un altro o sul contrassegno di una delle liste che lo sostengono oppure sul nome di uno dei candidati nel collegio plurinominale per le medesime liste Non è possibile il “voto disgiunto”, che consentirebbe di votare un candidato nell’uninominale e, contestualmente, una lista o un candidato di un altro schieramento nei collegi plurinominali Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia

I collegi uninominali Nei collegi uninominali ogni lista o coalizione presenta un solo candidato Vince il seggio chi ottiene il maggior numero di voti validi In caso di parità è eletto il candidato più giovane

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I collegi plurinominali Nei collegi plurinominali si presentano liste bloccate “corte” (da 2 a 4 candidati, il cui nome è riportato sulla scheda elettorale) I seggi si ripartiscono in proporzione ai voti ottenuti dalla lista e i candidati sono eletti nell’ordine in cui sono indicati sulla scheda (v. Corte cost., sent. 1/2014) Nei collegi plurinominali si assegnano da 3 a 8 seggi alla Camera e da 2 a 8 seggi al Senato; le liste, però, possono contenere al massimo 4 candidati, sicché è possibile che una lista vinca più seggi di quanti sono i suoi candidati nel collegio; la legge, quindi, prevede un articolato meccanismo che consente di attribuire comunque tutti i seggi in palio (alla medesima lista, ai candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla lista oppure alle altre liste della medesima coalizione) Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia

Le soglie di sbarramento Le liste singole partecipano al riparto dei seggi purché ottengano almeno il 3% dei voti validi su base nazionale Solo al Senato, ottengono seggi anche le liste che conseguano almeno il 20% dei voti validi su base regionale (v. art 57 Cost.) art. Cost ) Le coalizioni partecipano al riparto dei seggi purché ottengano almeno il 10% dei voti validi su base nazionale e perlomeno una delle liste della coalizione consegua almeno il 3% dei voti validi; i voti delle liste della coalizione che non ottengano almeno l’1% dei voti validi non sono comunque conteggiati (“voti dispersi”)

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Come funzionano le soglie? Coalizione Blu Lista A 15% Lista B 10% Lista C 5% Lista D 3% ------------------Totale 33%

Coalizione Verde Li Lista S 3,5% 3 5% Lista T 2,5% Lista U 0,5% Lista V 0,3% --------------------Totale 6,8% La coalizione non ha il 10% e non ottiene seggi

Coalizione Gialla Lista E 2,9% Lista F 2,5% Lista G 2,5% Lista H 2,4% --------------------Totale 10,3%

Coalizione Rossa Lista O 6% Lista P 3% Lista Q 2% Lista R 0,5% -------------------Totale 11,5%

Nessuna lista ha il 3% Non ottengono seggi né la coalizione né le liste

Non si contano i voti per le liste al di sotto dell’1% Totale 11%

Coalizione Bianca Lista I 15% Lista L 3% Lista M 0,5% Lista N 0,9% -------------------Totale 19,4%

Ottengono seggi solo le liste singole che raggiungono il 3% Non si contano i voti per le liste al di sotto dell’1% Il 3,5% va alla lista S Totale 18% Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia

Le liste al di sotto del 3% non ottengono seggi ma i voti vanno comunque alla coalizione L’11% viene ripartito tra le liste OeP

Le minoranze linguistiche La legge prevede norme ad hoc per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute (v. art. 6 Cost.)

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Quali effetti della nuova disciplina elettorale? Produrrà alcune conseguenze già prima delle elezioni (formazione di coalizioni o di apparentamenti elettorali) Sarà necessario valutare le conseguenze della coesistenza di collegi uninominali e collegi plurinominali È improbabile che favorisca la governabilità, che dipende dalla legge elettorale, del sistema partitico, dai regolamenti parlamentari e, soprattutto, dall’ordinamento costituzionale I sistemi elettorale, politico e partitico si assestano nel tempo, perché gli attori elettorali (partiti, candidati ed elettori) mutano il proprio comportamento sulla scorta degli effetti che il sistema elettorale produce in concreto, elezione dopo elezione Ma questa legge elettorale è destinata a durare o si tratta di un sistema transitorio, adottato per far fronte ad una criticità eccezionale? Corso di Diritto costituzionale – prof. Daniele Coduti Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Foggia...


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