La disciplina giuridica dei frutti spontanei PDF

Title La disciplina giuridica dei frutti spontanei
Course Diritto ambientale 
Institution Università degli Studi di Udine
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Lezione specifica, Parte 1 in preparazione esame Diritto Ambientale corso di Scienze per ambiente e natura...


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DISCIPLINA DEI FRUTTI LA DISCIPLINA GIURIDICA DEI FRUTTI SPONTANEI Cosa sono? funghi, tartufi, asparagi, oppure ai frutti provenienti dalle piante spontanee, come le fragole, i lamponi, i mirtilli, le more, le bacche in genere e tutti i frutti del sottobosco. Ma possono rientrare nella locuzione anche il manto erboso, le foglie, i fiori. Numerose fonti normative ci consentono di comprendere in questa accezione tutte quelle specie spontanee che hanno la loro maggiore diffusione nel sottobosco, nei pascoli, tra le rocce, sulle rive dei corsi d’acqua, nei prati di pianura. La disciplina nel codice civile dei frutti spontanei è nel Libro Terzo, titolo I, dall’art.820 c.c. La raccolta di frutti spontanei è destinata al mercato, allora può collegarsi all’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola (art.2135 c.c.), rilevando come attività agricola connessa. Può prescindere da qualsiasi attività imprenditoriale e dalla “cura” per l’allevamento del vegetale; essa può anche essere svolta dal turista (ovvero, “da chi va per boschi”), é un’attività ricreativa. Ex art. 923 c.c. permetterebbe di acquisirli per occupazione, in quanto “cose mobili che non sono di proprietà di alcuno”, prive quindi da sempre di un proprietario (il modo di acquisto, a titolo originario, della proprietà. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia (3) o di pesca. Altri “escludono” L’art.821 c.c. (come si è detto) stabilisce che i “frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri”- L’art. 841 c.c. consente “la chiusura del fondo in qualunque tempo Attenzione, ai sensi dell’articolo 841 cc Il proprietario può chiudere (1) in qualunque tempo il fondo (2). (1) «Chiudere» equivale ad impedire a terzi l'entrata nel fondo, edificando recinti o mura. (2) Il titolare non può escludere dall'accesso al fondo, pur se quest'ultimo fosse stato chiuso dallo stesso, a colui al quale fa capo un diritto di servitù di passaggio. FONTI COMUNITARIE DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva "Habitat", e la Direttiva Uccelli costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000. Scopo della Direttiva Habitat è "salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato" (art 2). Per il raggiungimento di questo obiettivo la Direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V. La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione d'incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l'elaborazione di rapporti nazionali sull'attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Importanza del regolamento del Consiglio n. 338/97 del 9 dicembre 1996 e, da ultimo, con il regolamento della Commissione 359/2009 del 30 aprile 2009 si sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di flora e di fauna selvatiche, indicati in un lunghissimo Allegato, alle condizioni descritte. Con tali restrizioni, la Comunità intende proteggere nostre specie particolari di flora e di fauna (come stabilisce il 1° considerando del reg. 359/2009).

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DISCIPLINA DEI FRUTTI LO SCENARIO GIURIDICO ITALIANO PER LA RACCOLTA Numerose prescrizioni e limitazioni alla “raccolta”, che non sembrano ordinabili sotto un unico denominatore:  Codice civile, articoli 820, 821 e codice penale L’articolo 820 distingue le categorie dei frutti (naturali e civili) Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. Sono frutti civili (2) quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita [1861], il corrispettivo delle locazioni. L’art.821 c.c. prevede che “i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la proprietà sia attribuita ad altri. In quest’ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione. Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto”Si può concludere che i prodotti spontanei appartengono al proprietario, che può escludere dalla sua terra chiunque voglia raccoglierli, salvo naturalmente che il diritto di godimento della terra sia attribuito ad altri, nel qual caso l’utilizzazione esclusiva nei confronti dei terzi è garantita a costoro. Accanto al godimento esclusivo, va riconosciuto anche il diritto al risarcimento dal danno per le raccolte abusive, diritto di cui è importante l’affermazione in linea di principio, anche se in pratica il confronto tra costi e risultati normalmente sconsiglierà di perseguirlo. Accanto a quella civile vi è anche una tutela penale. La raccolta di prodotti spontanei può integrare la fattispecie sia del furto comune (art. 624 c.P.), sia del furto minore di cui all’art. 626, n. 3, c.p. (c.d. spigolamento abusivo, consistente nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto). In concreto, tuttavia, o perché l’avente diritto non procede ad alcuna raccolta, o perché può riuscire difficile riscontrare operazioni di raccolta in relazione alle quali individuare un momento di avanzata ma non compiuta esecuzione (cui il legislatore si riferisce nel citato art. 626, n. 3, pensando forse soltanto a prodotti coltivati), l’ipotesi che può ricorrere con maggiore frequenza sembra quella del furto comune.  Riserva contenuta nell’art.42 Cost. La proprietà è pubblica [822 c.c.] o privata [832 c.c.] (1). I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [922 c.c.], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale (2) e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale [834 c.c.]. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima [565 ss. c.c.] e testamentaria [587 c.c.] e i diritti dello Stato sulle eredità [586 c.c.]. Ci sono materie per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale, ossia dispone che solo con legge costituzionale si possono regolare determinate materie (così gli artt. 71, 116, 117, 132, 137 Cost.). In altri, numerosi, casi la Costituzione formula semplici riserve di legge, da intendersi come riserva di legge ordinaria (ad esempio, per l’art. 42, comma 3o, Cost., la proprietà privata può essere espropriata nei casi previsti dalla legge): il che significa che date materie, quelle cui si riferisce la riserva di legge, non possono essere regolate con fonti di grado inferiore alla legge. Quindi la riserva di legge dell’articolo 42 prevede che solo la legge può determinare i modi di acquisto e di godimento e i limiti del diritto di proprietà. Legge quadro n. 752 del 16-12-1985, n. 752, “Norme quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (modificata dalla legge 17-5- 1991, n.162). In questa legge si evidenziano l’importanza degli aspetti igienico sanitari nella raccolta e nella conservazione dei tartufi, e introduce la necessità di un esame di idoneità per poter praticare la raccolta (art. 5 L.752/1985). La verifica delle capacità dei raccoglitori serve pure allo scopo di non depauperare la produttività delle zone taitufigene, ma evidente ci pare anche l’esigenza di immettere sul mercato beni idonei al consumo. Il controllo sulle capacità dei raccoglitori emerge pure, in varia forma, nelle numerose leggi regionali in materia, quando venga in considerazione la raccolta di prodotti che possono recare danno alla salute dei consumatori. Ma ci pare innegabile che in tali leggi la preoccupazione preminente sia quella della tutela ecologico-ambientale. Il legislatore vuole evitare che raccolte senza limiti e senza regole compromettano la sopravvivenza di determinate specie vegetali molto rare, e impoveriscano il patrimonio naturale complessivamente inteso. Si ha dunque duplicità di tutela. Da un lato l'attenzione è specificamente rivolta alla conservazione di determinati tipi, dall'altro si vuole evitare che l'eccessivo depauperamento delle specie più ricercate abbia ripercussioni negative sull’intero habitat naturale in cui esse vivono. 

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DISCIPLINA DEI FRUTTI Legge quadro 23-8-1993, n. 352, “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” modificata dal il d.p.r. 14-7-1995,n. 376, “Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” La raccolta ed il consumo dei funghi in Italia è disciplinata dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e dal DPR 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". La suddetta Legge 352 del 1993 stabilisce le linee guida e demanda alle Regioni il compito di regolamentare la raccolta nel loro territorio, disciplinando le funzioni amministrative, per gli adempimenti di legge, avvalendosi dei Comuni e delle Province ed anche attraverso la collaborazione delle Associazioni Micologiche di rilevanza nazionale o regionale. In particolare la Legge 352/1993 all'art. 5 stabilisce:  Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicante della vegetazione.  Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.  E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.  I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica. La Legge vieta anche la raccolta allo stato di ovolo chiuso dell'Amanita caesaria e vieta la raccolta nelle riserve naturali, nei parchi naturali e nelle aree interdette dall'Autorità Forestale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, determinano le quantità massime che è possibile raccogliere giornalmente per persona e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi. La seconda parte della Legge 352/1993, riguardante la commercializzazione dei funghi, è stata parzialmente modificata ed integrata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376. Il DPR 376/1995 stabilisce le norme che regolano la commercializzazione dei funghi epigei, ed indica le specie che possono essere poste in commercio, allo stato fresco, conservati o essiccati. Viene precisato che i funghi devono essere confezionati ed etichettati con l'indicazione del nome scientifico delle relative specie. Riguardo i funghi secchi commerciabili è vietata la vendita allo stato sfuso, salvo quelli del gruppo Boletus edulis.



 legge 6-1-1931, n.99, sulle modalità di coltivazione, di raccolta e commercio delle piante officinali; Chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette piante deve conseguire il diploma di erborista. Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese in apposito elenco. La carta di autorizzazione conferisce la qualità di raccoglitore e viene rilasciata dal podestà, su parere dell'associazione sindacale fascista a cui il richiedente appartiene; tale autorizzazione deve specificare le piante officinali delle quali viene consentita al titolare la coltivazione e la raccolta, nonché l'epoca e le modalità per la raccolta medesimi. Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria presso le scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, abbia superato gli esami finali. Il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse. tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.  legge 30-10-1940, n.1740, che disciplina la raccolta e la vendita della camomilla I raccoglitori devono munirsi presso il podestà dei comuni delle rispettive residenze della carta di autorizzazione, prevista dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulle piante officinali. È vietato il commercio di camomilla che non rispondono ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla legge. La camomilla destinata alla vendita al «dettaglio» deve essere contenuta in pacchetti di peso non inferiore a cento grammi, secondo le disposizioni della legge sanitaria e oltre a corrispondere a uno dei tipi stabiliti nella tabella annessa alla legge, deve essere confezionata in modo che non sia possibile estrarla senza ingerire l'involucro della confezione (sigillatura). Sull'involucro deve essere direttamente applicata un'etichetta indicante il nome e l'indirizzo della ditta che ha confezionato il prodotto, il «tipo» e l'anno di produzione. Dopo due anni dalla data di produzione risultante dall'etichetta, qualunque «tipo» di camomilla non può essere ceduta al pubblico che come camomilla «industriale».  legge 9-10-1942 , n.1421, sulla raccolta ed il commercio della digitale, Prescrive la necessità di una autorizzazione per la raccolta di cui alla legge 99/1931, o apposito titolo di studio per l’utilizzazione (ad es. il diploma per chi svolge la professione di erborista). Il raccoglitore è obbligato a consegnare giornalmente il prodotto raccolto alle persone, ditte od enti di cui al successivo art. 4. È vietato l'insaccamento delle foglie, le quali debbono essere tenute in cesti e non pressate, dal momento della raccolta a quello della consegna. Possono acquistare il prodotto: a) i farmacisti o diplomati in

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DISCIPLINA DEI FRUTTI erboristeria; b) le ditte o gli enti che hanno come direttore tecnico un laureato o un diplomato di cui alla lettera precedente  Legge Quadro sulle aree protette 394 del 6/12/1991 Detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese; la tutela della flora spontanea rientra tra le finalità della legge quadro 6-12-1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”), che contiene un riferimento letterale alla: “conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche , di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici o panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici , di equilibri ecologici” (art.1, lett.a) del 3° comma).  

La legge 31-1-1994, n.97, “Nuove disposizioni per le aree montane” si sviluppa in chiave di “valorizzazione degli elementi che caratterizzano tali zone”… I frutti spontanei come “componenti” del paesaggio (Codice del paesaggio, d.lgs. 22 -1-2004, n.42) Articolo 2. Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Questa parte può riguardare i frutti 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. Articolo 131 Paesaggio 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità. “il territorio, espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (art.131) Secondo l’articolo 134, sono beni paesaggistici: a) gli immobili e le aree ((di cui)) all'articolo 136, e cioè, per il loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale (( , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali )); 2) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri ed i nuclei storici )); 4) le bellezze panoramiche ((. . . )) e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. b) le aree ((di cui)) all'articolo 142 (aree tutelate per leg...


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