LA Prescrizione PDF

Title LA Prescrizione
Author Silvia Paternò
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi di Catania
Pages 3
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la prescrizione...


Description

LA PRESCRIZIONE Art. 2963 cc. Le attività giuridiche si devono compiere entro periodi di tempo 1) 2) 3) 4)

determinati: Non si conta il giorno iniziale Si computa quello finale Giorno festivo: al seguente non festivo E se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese. -

Se il decorso del tempo serve a far acquistare un diritto soggettivo, l’istituto che viene in considerazione è l’usucapione o prescrizione acquisitiva. L’estinzione del diritto soggettivo per decorso del tempo forma oggetto di due altri istituti la Prescrizione Estintiva e la Decadenza.

La prescrizione Estintiva: produce l’estinzione del diritto soggettivo per effetto dell’inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non ne usa per il tempo determinato dalla legge.



La Prescrizione  È un istituto di ordine pubblico  Le norme che lo disciplinano sono inderogabili I termini stabiliti della legge non si possono né abbreviare né prolungare.

La situazione rispetto alla rinunzia successiva al decorso del termine della prescrizione può essere, espressa o tacita, tacita se risulta da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. OGGETTO Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione tranne: 1) Facoltà (formano contenuto di un diritto soggettivo) 2) Diritti indisponibili (quelli derivanti dagli status personali) 3) Diritti imprescrittibili 4) Diritti di proprietà 5) Diritti della personalità 6) Disconoscimento della paternità

Inizio della prescrizione Presupposto della prescrizione estintiva è l’inerzia del titolare del diritto soggettivo. Inizia a decorrere da quando il diritto poteva essere esercitato. L’impossibilità di esercitare il diritto è quello che deriva solo da cause giuridiche e non comprende gli imprenditori soggettivi e gli ostacoli di mero fatto.

Sospensione e interruzione della prescrizione Sospensione: è determinata da cause tassative:

a) Particolari rapporti intercorrenti tra le parti (prescrizione sospesa tra i coniugi se non legalmente separati). b) Dalla condizione del titolare (sospesa nei confronti dei minori, non emancipati, interdetti per infermità)

Interruzione: ha luogo:

a) Perché il titolare avvia un procedimento volto all’esercizio del proprio diritto es: i) Avvio di una procedura di mediazione ii) Negoziazione assistita iii) Domanda per una risoluzione extra negoziale b) Perché quando si tratta di diritti di credito o potestativi il titolare pone in essere un qualsiasi atto idoneo a costituire in mora il debitore c) Perché il soggetto passivo effettua il riconoscimento dell’altrui diritto, riconoscimento tacito. Fondamento dei due istituti :

Oggetto comune è l’inerzia: - Nella sospensione continua a durare l'inerzia - Nell’interruzione viene meno. Durata della prescrizione:

Prescrizione ordinaria: essa matura in 10 anni Art. 2946 cc. - 20 anni è richiesto per l’estinzione dei diritti reali su cosa altrui (usucapione) Prescrizione breve: - diritto di risarcimento per illecito contrattuale 5 anni - 5 anni per i diritti a prescrizioni periodiche e rapporti societari - 1 anno per prescrizioni derivanti da alcuni rapporti commerciali, diritto al pagamento delle rate del premio dell’assicurazione. Prescrizione presuntiva; Hanno fondamento natura e disciplina differenti da quella estintiva. Si fonda sulla presunzione che un determinato credito sia stato pagato. Il debitore è esonerato dall’onere di fornire in giudizio la prova dell’avvenuta estinzione del credito azionato.

Le presunzioni sono di due specie: 1) iuris tantum: che ammettono la prova contraria 2) iuris et de iure: che non ammettono prova contraria. La presunzione che nasce a favore del debitore, dalla prescrizione presuntiva appartiene alleiuris tantum. La prova contraria: Contro la presunzione: non è ammesso qualsiasi mezzo di prova, è ammesso soltanto: 1) ottenendo dal debitore l’ammissione che l’obbligazione è tutt’ora esistente 2) deferendo dalla parte debitrice giuramento decisorio.

DECADENZA La fissazione di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività (la legge concede alla parte soccombente in un giudizio il potere di impugnare la sentenza, ma deve essere, proposta in un breve termine). Onere: l’onere di esercitare il diritto entro il tempo prescritto dalla legge. Alla decadenza non si applicano né la sospensione né l’interruzione. Può essere impedita solo dall’esercizio del diritto.

A differenza della prescrizione che come abbiamo visto è prevista dalla legge nell’interesse generale, la decadenza può essere prevista anche nell’interesse di uno dei soggetti del rapporto, perciò può anche essere prevista in un contratto la cosiddetta Decadenza Convenzionale. La Decadenza legale: costituisce sempre un istituto eccezionale in quanto deroga al principio generale, secondo cui l’esercizio dei diritti soggettivi non è sottoposto a limiti ed il titolare può esercitarli come e dove gli pare opportuno. La decadenza legale può essere stabilita nell’interesse generale o individuale di una delle parti: 1) Nell’interesse generale: cioè in relazione a diritti indisponibili (in tema di rapporti familiari), le parti non possono né modificare il regime previsto dalla legge, ne rinunziare alla decadenza. 2) Nell’interesse individuale: trattandosi di diritti disponibili, le parti possono modificare il regime legale della decadenza e possono anche rinunziarvi. Questi stessi principi valgono anche per la Decadenza Negoziale che è quella stabilita dalle parti....


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