La rappresentanza volontaria PDF

Title La rappresentanza volontaria
Course diritto privato
Institution Università Commerciale Luigi Bocconi
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capitolo 23...


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Diritto privato Capitolo 23

La rappresentanza vvolontaria olontaria Nozione e fonti RAPPRESENTANZA=quando a un soggetto (il rappresentante) è attribuito il potere di compiere una certa attività giuridica in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato), con l’effetto che l’attività compiuta dal primo produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del secondo ฀ in un contratto di compravendita, gli effetti dell’attività giuridica del rappresentante, si producono direttamente in capo al rappresentato. L’attribuzione della rappresentanza può derivare dalla legge o dal soggetto rappresentato. Occorre distinguere il rappresentante dal NUNCIUS=colui che trasmette un’altrui dichiarazione di volontà, fungendo da mezzo di trasmissione (similmente ad una telefonata o ad una lettera). Pertanto, è sufficiente che il nuncius sia in grado di trasmettere correttamente un messaggio. Diversamente dal nuncius, il rappresentante partecip partecipa a all’atto e contribuisce a formarlo formarlo, con una volontà pr propria opria opria: ha un potere di decisione che è sempre presente. Fonte della rappresentanza 



Legge  RAPPRESENTANZA LEGALE=il rappresentante è individuato direttamente dalla legge o è nominato dal giudice (ad esempio solitamente i genitori sono i rappresentati legali dei minori, o ad esempio il caso dell’interdetto) Volontà dell’interessato (del rappresentato)  RAPPRESENTANZA VOLONTARIA=la volontà del rappresentato deve tradursi in una procura.

PROCURA=l’atto unilaterale e recettizio per mezzo del quale il rappresentato conferisce il potere di rappresentanza al rappresentante. La procura ha forma vari variabile abile abile, varia a seconda dei casi, potendo essere libera o vincolata a seconda della procura prescritta per l’atto che il rappresentante è chiamato a compiere. La forma della procura precede l’atto che il rappresentante deve concludere (ha forma variabile come per il contratto preliminare). In molti casi la procura non è nemmeno vincolata ma tacita, come in alcuni casi di lavoro subordinato (cassiera, commesso…): tale procura è conferita necessariamente in quanto indispensabile perché i lavoratori stessi possano svolgere le mansioni cui sono adibiti. Rappresentanza ed interposizione gestoria. Il rapporto sottostante AGIRE IN NOME ALTRUI=spendere il nome del rappresentato, dichiarare espressamente ai terzi con cui si entra in contatto in ragione dell’atto da concludere, che non si agisce in prima persona, per sé, ma come rappresentante di un altro determinato soggetto ฀ la spendita del nome consente l’imputazione automatica al rappresentato degli effetti degli atti compiuti dal rappresentante. AGIRE PER CONTO ALTRUI=agire nell’interesse tendenzialmente esclusivo degli altri, dovendolo perseguire in certi termini e limiti di legge. INTERPOSIZIONE GESTORIA=se il rappresentante agisce per conto ma non in nome altrui  il caso più frequente è il mandato senza rappresentanza rappresentanza. A differenza di ciò che avviene nella rappresentanza in senso stretto, nell’interposizione gestoria vi è un doppio passaggio passaggio: colui che agisce per conto altrui ma in nome proprio, stipula un contratto che produce i propri effetti in capo a se stesso, in seguito al quale occorrerà compiere un ulteriore atto per trasferire quegli effetti in capo al soggetto per conto del quale si è agito. PROCURA=atto attributivo del potere di rappresentanza. MANDATO=contratto bilaterale, sinallagmatico e ad effetti obbligatori. Ogni volta che il mandante conferisce al mandatario il mandato e la procura, si può conferire il contratto di mandato con rappres rappresentanza entanza  gli effetti del negozio concluso dal mandatario-rappresentante pervengono direttamente alla sfera giuridica del mandanterappresentato, senza ulteriori trasferimenti. 1

 

Senza rappresentanza interposizione gestoria Con rappresentanza  rappresentanza in senso proprio In questo caso il mandato o Regola i rapporti interni tra le relative parti o Forma il sostrato dell’attribuzione del potere di rappresentanza mediante procura, la quale è destinata ad operare (esternamente) rispetto a terzi

MANDATO   

PROCURA

Contratto bilaterale Regola i rapporti interni fra le relative parti È fonte dei reciproci diritti ed obblighi

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Contratto unilaterale Permette al mandatario di agire per conto e in nome del mandante Può accompagnarsi o no al contratto

Normalmente i rapporti interessati dalla presenza di una procura sono più di uno e coesistono su diversi livelli: è importante distinguere il profilo esterno (rapporti con i terzi) e l’aspetto interno (rapporto tra rappresentate e rappresentato). La procura può innestarsi sui rapporti più diversi e da questi va sempre accuratamente distinta ฀ è fondamentale la distinzione tra rapporto sottostante la procura e la procura stessa: il primo riguarda i rapporti interni, il secondo opera all’esterno e può sottendere diversi rapporti (in amicizia, in cortesia, in contratto…). Capacità del rappresentante. Limiti della procura È necessario che il rappresentato abbia capacità d’agire, mentre è sufficiente che il rappresentante abbia capacità d’intendere e di volere (cioè che abbia capacità naturale, che va comunque valutata in base alla natura e al contenuto del contratto che il rappresentante avrà il potere di concludere) in modo che possa rendersi conto del contenuto e degli eventuali effetti del contratto che sta stipulando con terzi. PROCURA GENERALE=comprende normalmente o la totalità degli affari che riguardano il patrimonio del rappresentato o un intero settore delle attività del rappresentato. PROCURA SPECIALE=conferita per uno o più specifici affari. Inoltre, la procura può contenere dei limiti e, a differenza delle istruzioni interne interne, il rappresentato è vincolato dall’attività compiuta dal rappresentante solo se questa si è svolta nei limiti che emergono dalla procura stessa. Infatti, solitamente i limiti della procura sono evidenti mentre le istruzioni rimangono interne al rapporto ฀ la violazione delle istruzioni interne da parte del rappresentato non pregiudica l’efficacia dell’attività giuridica posta in atto con terzi, questa violazione rimane interna al rapporto a differenza dei limiti della procura

LIMITI DELLA PROCURA o o o

ISTRUZIONI INTERNE

Opponibile ai terzi Se non rispettati il contratto non è né valido né efficacie Sono scritti (tendenzialmente)

o o o

Non opponibile ai terzi Se non rispettate il contratto è comunque valido ed efficacie Non sono scritte

Non è sempre necessario che il limite della procura sia scritto, come nel caso della procura tacita conferita alla cassiera. Per cautelarsi rispetto all’eventualità che il rappresentante superi i limiti della procura conferitagli, il terzo che entra in contatto con il rappresentante; ha il diritto di esigere la giustificazione dei suoi poteri, con l’esibizione e la consegna della procura scritta. Quando cessano i poteri del rappresentante, egli è tenuto a restituire al rappresentato il documento che quei poteri giustificava. Rappresentanza senza poteri e ratifica 2

Nel caso in cui un soggetto agisca come rappresentante senza avere alcun potere o eccedendo i poteri conferitogli, il contratto stipulato dal rappresen rappresentante tante non produce alcun eff effetto etto in capo al rappresenta rappresentato to e in capo al rappresent rappresentante ante (poiché il terzo stipulava un contratto con un soggetto che agiva come rappresentante di un altro)  il falsus procurator (FALSUS PROCURATOR=rappresentante senza potere) è tenuto a risarcire i danni che il terzo abbia sofferto. Nel caso di contratto stipulato con falsus procurator, il rappresentato può intervenire con una RATIFICA=una dichiarazione con cui il rappresentato afferma che approva il contenuto del contratto stipulato dal rappresentante senza poteri (sorta di “procura successiva”), sanando il difetto di potere del falsus procurator. La ratifica opera ex tunc tunc: il contratto produce retroattivame retroattivamente nte i suoi effetti fra il terzo e il rappresentato, fin dal momento della stipulazione del contratto. Se il terzo ha concluso un contratto con un falsus procurator, può sollecitare il “rappresentato” ad esprimersi nel senso della ratifica entro un termine di tempo, e nel caso in cui tale termine scadesse senza che venga espressa la ratifica, essa si può considerare negata. Revoca della procura. Conflitto di interessi Dal rappresentato, il potere di rappresentanza può essere da lui revocato in ogni tempo, salvo che tale potere sia stato conferito anche nell’interesse del rappresentante o di terzi o da più persone con un unico atto e per un affare di comune interesse. È l’unico onere del rappresentato quello di portare la revoca a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, e la stessa norma si applica nel caso in cui la procura venga limitata o modificata. In mancanza di questo onere, i terzi potrebbero continuare a confidare che il soggetto già rappresentante sia ancora investito del potere e, pertanto, le modificazioni e la revoca della procura non sono loro opponibili. RAPPRESENTANZA APPARANTE=se il rappresentato non porta a conoscenza dei terzi il fatto che la procura è stata revocata o modificata, l’ignoranza incolpevole dei terzi prevale sulla sopravvenuta carenza di potere in capo al rappresentate apparente, ed il contratto stipulato da costui, produce i suoi effetti come se quel potere non fosse mai stato revocato o modificato. L’affidamento incolpevole dei terzi è tutelato anche dalla norma che si occupa del caso in cui vi sia conflitto di interessi interessi: quando il rapprese tentante, che deve perseguire in via esclusiva l’interesse del rappresento, si ritrovi ad avere un proprio contrastante interesse relativamente all’atto che deve compiere ฀ il contratto concluso dal rappresentante produce immediatamente i suoi effetti ma il rappresentante può chiedere di rimuoverne l’efficacia attraverso la domanda di annullamento. È sufficiente che il rappresentato provi l’esistenza del conflitto di interessi, non è necessario dimostrare che esso si è tradotto in un concreto pregiudizio. Soltanto se il conflitto di interessi era noto ai terzi o riconoscibile con l’ordinaria diligenza, l’annullamento è praticabile, altrimenti, il contratto conclusosi con un terzo in buonafede fa sì che l’efficacia del contratto sia definitiva e che il rappresentato non possa in alcun modo sottrarsi ad essa. Caso emblematico del conflitto di interessi è il conflitto con se stess stesso o. CONFLITTO CON SE STESSO=il negozio che il rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, conclude con la propria stessa persona, vuoi in nome proprio, vuoi come rappresentante di un altro soggetto (doppia doppia rappresentanza rappresentanza) ฀ il conflitto di interessi è presunto e l’annullabilità del contratto concluso è esclusa soltanto in due casi  

Specifica autorizzazi autorizzazione one da parte del rappresentato a concludere il contratto con se stesso Il contenuto del negozio sia stato determ determinato inato in modo tale da esclud escludere ere la possibilità di conflitt conflitto o

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