Le forme di stato PDF

Title Le forme di stato
Author Pierpaola Puglisi
Course Diritto Costituzionale
Institution Università degli Studi di Catania
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LIBRO + RICERCHE...


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Capitolo III FORME DI STATO, TIPI DI STATO, FORME DI GOVERNO La forma di governo è il modello organizzativo( si indica il modo in cui lo Stato risulta strutturato) che uno Stato assume per esercitare il potere sovrano. Più in generale può intendersi come la modalità con cui viene allocato il potere tra gli organi portanti dello Stato: Parlamento, Governo e Magistratura. Quindi: La forma di Stato indica il rapporto che c’è tra chi governa e chi è governato. Lo Stato può assumere forme diverse a seconda del tipo di rapporti che si instaurano tra gli organi che gestiscono il potere sovrano e i cittadini. Questi rapporti mutano col mutare delle finalità che lo Stato persegue. Considerando le forme di Stato in una prospettiva diacronica esse si possono classificare in Stato assoluto, Stato liberale, Stato democratico e sociale; in alcune esperienze del XX secolo quest’ultima forma ha subito una battuta d’arresto con l’affermazione dello Stato autoritario. Se, al contrario, consideriamo la forma di Stato in relazione al territorio possiamo parlare di Stato unitario, di Stato federale e di Stato regionale. 1 – STATO UNITARIO 1 – è quello costituito da un solo popolo su un unico territorio e sotto un unico potere sovrano. 2 – STATO FEDERALE 2 – anche detto uno “Stato di Stati”. È uno “Stato composto”, ossia un’unione durevole di più Stati, che possiede tutti gli elementi costitutivi che sono propri dello Stato unitario (popolo, territorio, potere sovrano): ha un proprio popolo ed un proprio territorio che sono la risultante dei popoli e dei territori degli Stati membri, mentre gli Stati federati esercitano la sovranità secondo quanto prescritto nella Costituzione federale a7 – STATO SOCIALE 11 – è la forma evolutiva dello Stato liberale. Viene riconosciuto un pacchetto di diritti sociali nel caso il cittadino dovesse trovarsi in situazioni di bisogno (sanità, istruzione, occupazione, previdenza, etc…), al fine di rimuovere le disuguaglianze tra i consociati. 8 – STATO SOCIALISTA 12 – prevede il trasferimento in capo allo Stato dei mezzi di produzione, per cui si configura come una forma di Stato antitetica ai principi del liberismo economico. L’Italia, secondo la Costituzione Repubblicana, è uno stato unitario, perché l’art. 5 recita che la Repubblica è una ed indivisibile, pur se, con la riforma del titolo V ha perso molta della sua identità originaria; difatti, secondo alcuni, è più esatto ora definirlo Stato Regionale. 2

Es: Stati Uniti (Costituzione del 1787); Svizzera (1848).

Es.: la forma di Stato presente in Europa tra il XVII ed il XVIII secolo. Il Sovrano/Re/Monarca risulta legibus solutus, sciolto da vincoli giuridici, anche se inizia a svilupparsi già tra il ‘400 ed il ‘500. 3

Princeps legibus solutus est, secondo cui la legittimazione del potere sarebbe di origine divina.

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I primi Stati nazionali furono la Francia, la Spagna e l’Inghilterra; verso la fine del XVI secolo l’Europa era divisa in Stati nazionali. Il nazionalismo fu la soluzione politica intermedia tra il Sacro Romano Impero ed il potere feudale.

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Si ritrova nel periodo successivo alla caduta dell’Impero romano.

Polizia non inteso come corpo militare, ma come cura dei consociati. Esempio ne è il c.d. dispotismo illuminato (Prussia di Federico II, l’Austria di Maria Teresa, la Russia di Caterina II). 7

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Es.: la forma di Stato dominante in Europa e negli Stati Uniti nell’Ottocento.

Lo Stato di diritto è quindi uno Stato costituzionale. Lo Stato di diritto è anche uno Stato liberale, vale a dire che riconosce le libertà individuali come l’iniziativa economica ed il diritto di proprietà. 9

Principio teorizzato da Aristotele, Locke e Montesquieu; i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo, giurisdizionale) devono essere detenuti da tre organi distinti. Le prime Costituzioni che si ispirarono al principio della separazione dei poteri furono quella degli Stati Uniti del 1787 e quella francese del 1791.

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Es. Inghilterra alla fine del XIX sec.; welfare state; New Deal. Lo Stato sociale è uno stato interventista che non si limita soltanto a riconoscere diritti di libertà ai cittadini, ma promuove ed assicura almeno un minimo di benessere in vari ambiti della vita. 11

STATO FEUDALE Si parla di Forma di Stato anche in relazione a un modello che non presenta i caratteri distintivi della statualità: è il caso del sistema feudale . Nel sistema feudale : non esisteva una linea di demarcazione tra diritto privato e diritto pubblico. Il territorio era patrimonio del sovrano e dei feudatari, secondo un rapporto di vassallaggio: l'ordinamento si reggeva su una pluralità di comunità politiche autonome non coordinate fra loro. ( quindi questa forma non presentava né un territorio nella moderna accezione di elemento costitutivo, essendo quest’ultimo qualificabile invece come bene proprio del sovrano del Re. Essa si reggeva su una fitta rete di rapporti privatistici, riprodotti su base piramidale con vincoli personali e vari livelli basati su un contratto feudale concernente la concessione di terre e garanzia di protezione e sicurezza da parte del Signore feudale in cambio di fedeltà e prestazioni di servizi da parte del vassallo (esazione di tributi, risoluzione di controversie) Non esisteva un interesse generale in quanto non vi era un populus o una voluntas omnium, bensì vi erano tanti interessi localizzati nel feudo ed impersonati nel feudatario ( quindi… il sistema non presentava neppure un popolo capace di esprimere una volontà unitaria, bensì una pluralità di società particolari e di interessi settoriali localizzati nei singoli feudi). Altre fondamentali connotazioni dell’ordinamento feudale sono il PLURALISMO DI ORDINI O CETI della società del tempo (clero, nobiltà, terzo stato) e la PERSONALITA’ DEL DIRITTO. La personalità del diritto è un principio secondo il quale il diritto da applicare nelle

controversie non è determinata per territorio ma sulla base del popolo al quale si appartiene. SPIEGAZIONE Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente (476) e la successiva penetrazione delle popolazioni barbariche, su di uno stesso territorio si trovano a vivere popolazioni appartenenti a culture giuridiche totalmente diverse. I romani seguivano un apparato giuridico evoluto ed elastico mentre le popolazioni barbariche non necessitavano di un robusto apparato di norme ma si basavano su provvedimenti di carattere consuetudinario per risolvere le loro controversie. Inizialmente, a causa della scarsità di rapporti tra vincitori e vinti si continuò a rispettare il principio di personalità del diritto. Iniziarono a sorgere problemi quando, divenendo più intensi i rapporti tra le due popolazioni, iniziarono a sorgere controversie tra parti appartenenti a ordinamenti giuridici differenti; per questo nel VI secolo si decise di rispettare la legge del conquistatore e quindi prevalse l'ordinamento del conquistatore su quello del vinto. In un secondo momento, intorno all' VIII secolo, si cominciò a rispettare la legge del convenuto(colui che è stato chiamato in giudizio), indipendentemente dalla sua origine etnica. Quindi: con la personalità del diritto i rapporti giuridici tra privati venivano regolati con l’applicazione delle regole vigenti nel gruppo etnico di appartenenza dei singoli individui, in mancanza di un unico ordinamento giuridico su base territoriale che si affermò soltanto con l’avvento dello stato moderno unitamente a un’unica condizione di appartenenza alla comunità sociale sulla base della cittadinanza, la quale presupponeva una condizione di uguaglianza davanti alla legge promanante dello Stato sovrano. LO STATO ASSOLUTO La prima realizzazione dello stato moderno si ha con lo Stato assoluto. Tra il 16/18 secolo grandi monarchie si affermarono nel continente europeo facendo appello al principio di sovranità, il quale, in contrapposizione al pluralismo feudale = che esprimeva un potere diffuso e distribuito in una serie di relazioni di natura sostanzialmente privatistica) tendeva a giustificare la concentrazione del potere in capo a un solo organo: La Corona. Il titolare della Corona era il Re, che disponeva di tutta l’autorità sovrana (potere assoluto, non condiviso con il popolo) espressa nella funzione legislativa totalmente a lui riservata, e in quella amministrativa e giurisdizionale, detenute da funzionari nominati e revocati dallo stesso Re, in nome del quale i medesimi erano legittimati ad agire. – STATO ASSOLUTO 3 – sua caratteristica fondamentale è la concentrazione della sovranità (potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale) nella persona del Re 4 o del Monarca. Lo Stato nazionale5 nasce come Stato assoluto. ( Si afferma tra il 1500 e il 1600 in Francia e in Spagna, il potere è concentrato nelle mani del sovrano, il popolo è privo di qualsiasi diritto e libertà) – STATO PATRIMONIALE 6 – è una forma di Stato assoluto in cui il Sovrano dispone del Regno a titolo di proprietà privata e fonda i suoi rapporti su un modello di tipo privatistico. . Inoltre, sul finire del XVIII(1700) secolo in Austria,Prussia, Spagna e Francia, il monarca più che voler affermare la sovranità in termini di forza aveva come scopo il raggiungimento del benessere dei propri sudditi (assolutismo illuminato) cioè in Austria, il sovrano intendeva realizzare uno STATO

DI POLIZIA, ovvero = un particolare stato assoluto, che si occupa si tutti gli aspetti della vita collettiva. Lo Stato di polizia allarga, quindi, a campi prima lasciati alla sfera privata e regola la religione, la sanità, sicurezza, le opere pubbliche e la viabilità, l’industria e l’agricoltura. STATO DI POLIZIA 7 – è una forma evolutiva, temperata dello Stato assoluto, per cui il Sovrano, pur esercitando sempre il potere assoluto, nel contempo deve assicurare un certo benessere ai sudditi, per cui diviene un “Sovrano illuminato”. L’autorità del Sovrano deriva dalla volontà divina, ma la giustificazione teorica dello Stato assoluto veniva indicata nel patto sociale con il quale gli uomini si sottomettono al Sovrano perché questi è in grado di assicurare la sicurezza e la pace. Il Sovrano poteva legiferare senza essere vincolato da alcun altro potere e non era soggetto a limiti legali, ma rimaneva vincolato al rispetto delle leggi divine e naturali, nonchè di quelle disciplinanti la successione al trono, che conferiscono certezza e continuità alla Corona. LO STATO LIBERALE è una forma di stato fondata sul principio che la libertà personale è il bene più importante dell’individuo! L’organizzazione quindi si fonda sul principio di libertà ed indipendenza, non c’è quindi un potere assoluto nelle mani di un solo uomo, ma c’è la SEPARAZIONE DEI POTERI, ciascuno esercitato da un organo costituzionale: 

POTERE LEGISLATIVO = PARLAMENTO



POTERE ESECUTIVO = GOVERNO



POTERE GIURISDIZIONALE = MAGISTRATURA

SONO TRA LORO ORGANI DIVERSI E POTERI SEPARATI. Quindi il potere, nello stato liberale, è gestito da più organi e c’è quindi una separazione dei poteri però sia lo stato che i cittadini sono sottoposti all’ordinamento giuridico (cioè il diritto è in questo periodo che nasce e si introduce la costituzione che garantisce i diritti fondamentali di tutti i cittadini) In questa forma di stato è tutelata la proprietà privata e l’iniziativa economica privata (indipendenza e libertà personale) e nonostante sia riconosciuto il princio di UGUAGLIANZA, si tratta di una uguaglianza formale (non è uno Stato sociale che mira a realizzare una uguaglianza effettiva, reale, tra i cittadini, perché le scelte di fatto vengono prese da una minoranza, ovvero, dai più ricchi (coloro che detengono il potere). Sorto a partire dalla fine del XVIII secolo con lo sviluppo della borghesia, è uno Stato che riconosce i diritti naturali individuali (libertà, proprietà, sicurezza, resistenza all’oppressione). Lo Stato liberale di diritto risponde alle esigenze della classe borghese. Lo Stato liberale di diritto è un nuovo modello organizzativo, che prevede la distribuzione del potere sovrano tra più organi costituzionali in luogo della concentrazione nel solo organo della Corona: sicchè il Sovrano non è più legibus solutus (sciolto dalle leggi) ma sottoposto anch’esso al diritto. Lo Stato liberale di diritto. Alla fine del XVIII secolo la sempre maggiore organizzazione degli apparati amministrativi e la rilevante crescita economica degli Stati portano sulla scena della storia una nuova classe sociale, la borghesia. Essa inizia a rivendicare il proprio riconoscimento all’interno dell’organizzazione del potere, rivendicazione che sfocia in Francia nella Rivoluzione francese, i cui esiti influenzeranno anche gli altri Stati del

vecchio continente, eccetto l’Inghilterra. Questa infatti aveva subito una trasformazione dello Stato più graduale, dovuta all’impossibilità del monarca di affermare la sua forza in modo assoluto. (In inghilterra per via delle tradizioni di common law che ritenevano il sovrano soggetto al diritto e al rispetto dei privilegi feudali, l’assolutismo regio non potè sottomettere le corporazioni e nobiltà feudale) COMMON LAW Nasce nell’Inghilterra medievale e si propaga nel mondo con le conquiste coloniali inglesi( America del Nord, Asia e Africa). E’ la famiglia giuridica a cui appartengono gli USA e con il declino dell’impero britannico e l’ascesa degli USA a potenza mondiale, è ormai il common law degli Stati Uniti il punto di riferimento: rispetto al sistema inglese ha caratteri molto accentuati e diversi (costituzione scritta, sistema federale, tradizione accademica). Per common law si intende un modello di ordinamento giuridico, di origine britannica, basato sui precedentigiurisprudenziali più che su codici o, in generale, leggi e altri atti normativi di organi politici, come invece nei sistemi di civil law, derivanti dal diritto romano. È un sistema nativo del Regno Unito, e successivamente diffusosi in tutti i paesi anglofoni. La locuzione common law può assumere diversi significati secondo il contesto. Storia Le origini] Prima dell'invasione dell'Inghilterra ad opera di Guglielmo il Conquistatore (1066) ed alla conseguente stabilizzazione degli aspetti istituzionali del regno, i progenitori degli odierni abitanti del Regno Unito, erano governati, dopo il ritiro dell'Impero Romano, da consuetudini locali, non scritte o raccolte in codici emessi dai sovrani, e sovente applicate in maniera arbitraria. I processi si svolgevano generalmente davanti ad assemblee pubbliche (moots), che vagliavano le opposte ragioni dei contendenti. Il precedente (in lingua inglese precedent), in diritto, è una decisione, contenuta in un provvedimento giurisdizionale (generalmente una sentenza), pronunciata in passato da un giudice, nell'ambito di un processo, in merito ad una fattispecie identica o analoga a quella in esame. Nel Common Law, si presume che il diritto già esista, anche se non scritto.. e il giudice, nel decidere su un contenzioso, altro non fa che "scoprire" questo diritto, già presente in natura, e dichiararlo.. come fosse un oracolo. E' per questo principio che il precedente giurisprudenziale in tale sistema assurge quasi a norma di legge, vincolando i giudizi successivi. In Civil Law invece, il diritto esiste dal momento in cui è scritto.. e da qui l'esistenza dei codici a cui il giudice deve attenersi. La differenza più grande quindi, è che il giudice anglosassone in un certo senso "crea" norme di diritto (anche se è improprio dire che le crea), il giudice di estrazione romana invece altro non fa che applicare una norma che sta già scritta, non potendo crearne altre. Da notare comunque che la distanza tra i due sistemi si sta sempre più riducendo: il precedente, nei sistemi anglosassoni, è sempre meno vincolante (si tende sempre più a

differenziare i casi da quelli simili passati, così da essere meno vincolati in tribunale), mentre in Civil Law le sentenze delle alte corti vincolano sempre più le corti che "stanno sotto" (si pensi in Italia alle sentenze della Corte di Cassazione), che di fatto vincolano -seppur per altri meccanismi- i tribunali "sottoposti"). per Common Law si intende un sistema giuridico di diritto non codificato che si basa su un modello di "precedente giurisprudenziale", attraverso il quale i giudizi vengono stabiliti sulla base di altre precedenti sentenze di casi tra loro molto simili, consolidandosi nel tempo. I sistemi di Civil Law si basano su diritti codificati, ovvero un sistema di norme suddivise in categorie da genus a speciem (codice civile, penale, di procedura civile e penale). Finalità dello Stato liberale è il riconoscimento di diritti naturali individuali quali la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione. Tutti diritti sanciti nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e dei cittadini del 1789 e che soddisfacevano le esigenze della sola classe borghese (stato monoclasse). Lo Stato veniva quindi considerato lo strumento per garantire i diritti degli individui e perciò poteva intervenire solo lo stretto indispensabile (Stato minimo). Le finalità dello Stato liberale di diritto. Le finalità sono perseguite attraverso l’affermazione dello Stato di diritto, il quale vede tra le sue caratteristiche principali l’affermazione del principio della separazione dei poteri, del principio di legalità e del principio rappresentativo. 1. Affermazione del principio della separazione dei poteri. Significa che la distribuzione del potere tra i vari organi dell’apparato statale deve avvenire in modo da evitare gli arbitri dei governanti. Il potere dello Stato si manifesta e si fa valere in tre distinte funzioni: legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Tali funzioni sono affidate a un complesso di organi coordinati, con al vertice uno o più organi costituzionali (al Parlamento spetta la funzione legislativa, al Governo quella esecutiva, ai magistrati ordinari quella giurisdizionale). 2. Affermazione del principio di legalità Cioè gli atti dei pubblici poteri devono necessariamente trovare il proprio proprio fondamento nella legge, la quale può essa soltanto limitare i diritti di libertà. Affinché la legge possa esplicare tale forza dev’essere generale e astratta ed essere espressione della volontà della nazione.3. Affermazione del principio rappresentativo. Significa che la volontà della nazione è espressa dai suoi rappresentanti seduti in Parlamento a seguito di elezioni a suffragio limitato (limitatocioè agli appartenenti a un certo ceto oa un determinato censo). Nello Stato moderno sono importanti le prese di posizioni dei Parlamenti del tempo nei confronti delle manifestazioni assolutistiche delle monarchie regnanti. In INGHILTERRA: fondamentali, al riguardo sono la Petition of Rights del 1628, ove si stabilisce il principio che nessuno può essere condannato a pene non previste dalla legge, la subordinazione del potere al diritto, e il principio Nullum crimen sine lege (nessun reato, nessuna pena, senza legge) , Il Bill of Rights del 1689, che impose al Re una serie di divieti a vantaggio dei diritti del popolo e l’Act of Settlement del 1701, con il quale si stabilirono le regole di successione al trono, il principio di inamovibilità dei giudici, il potere parlamentare di impeachment nei confronti dei ministri. In FRANCIA: veniva abbattuto l’Ancien regime e con la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789, gli Stati Generali, autoproclamatasi Assemblea nazionale costituente, posero solide basi del moderno costituzionalismo, non solo con la celebre solenne affermazionem contenuta nell’art 16,secondo la quale ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione; ma anche sancendo il principio di uguaglianza( formale) dei cittadini davanti alla legge.

Negli STATI UNITI: la dichiarazione di indipendenza delle tredici colonie inglesi della madrepatria ebbe ad affermare che i governi devono avere il consenso dei governati e rispettare i diritti inalienabili dell’uomo, tra i quali, la libertà e il perseguimento della felicità. STATO DI DIRITTO= soggezione dello Stato stesso al diritto si deve allo stato liberale, e h...


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