Legge 251 del 2000 PDF

Title Legge 251 del 2000
Author Giada Di
Course Diritto
Institution Università degli Studi di Padova
Pages 5
File Size 220.2 KB
File Type PDF
Total Downloads 71
Total Views 164

Summary

D spiegazione della legge 251...


Description

art.5 c.2

art.6 c.2

art.7

Questa legge è nata in Italia dopo l'emanazione del Profilo Professionale (con DM 739/1994) e l'abolizione del mansionario (con la Legge 42/99). La logica del Profilo Professionale e quella del mansionario sono tra loro antitetiche in quanto la prima prevede un’ampia autonomia e responsabilità, mentre la seconda è basata su un’elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l’esercizio professionale deve attenersi e, quindi, limitarsi. Risulta, quindi, molto importante per la Professione Infermieristica la Legge 251/2000 che fissa gli ultimi tasselli del percorso di riordino. La Legge 251/2000 è quella che “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica“. E’ stata Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000. Essa consta di 7 articoli ed è conosciuta meglio nell’ambito sanitario come la “Legge della Dirigenza”, in quanto si tratta della norma che ha contribuito alla nascita della Dirigenza nell’ambito Infermieristico, Ostetrico e delle Professioni Sanitarie. Il Dirigente Infermiere, Ostetrico e delle Professioni Sanitarie è ormai una figura piuttosto consolidata, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato. Questa Legge stabilisce che il professionista sanitario non dipende più dal Medico, ma ha un agire indipendente. Riferendosi al Professionista Sanitario moderno, si parla per la prima volta di: 

capacità;



autonomia;



responsabilità;



capacità di prendersi cura del Cittadino ammalato e bisognoso di assistenza.

La Legge 251/2000 stabilisce, nei suoi primi quattro articoli, la struttura generale attualmente utilizzata per la classificazione delle professioni sanitarie, individuando: 

professioni infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (art. 1);



professioni sanitarie riabilitative (art. 2);



professioni tecnico-sanitarie, suddivise in un’area tecnicodiagnostica (riguardante l’esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici) e un’area tecnico-assistenziale (riguardante l’esecuzione di metodiche diagnostiche sulle persone) (art.3);



professioni tecniche della prevenzione (abilitate alla verifica e controllo in materia di igiene) (art 4).

Quali sono le parole chiave della Legge 251/2000? Sono essenzialmente due: 1. autonomia; 2. responsabilità. La norma mette in crisi soprattutto la parte medica, che non dispone più degli “inservienti”, ma è costretta a collaborare con figure del tutto autonome.

Viene meno la figura del Primario. Il cosiddetto “Primario“, ovvero la figura apicale che sovrintendeva su tutto e su tutti, non ha più ragion di esistere e anche la parte medica ha dovuto riorganizzarsi.

Le 22 Professioni Sanitarie. La Legge 251/2000 stabilisce esattamente quanti e quali sono le 22 professioni sanitarie oggi presenti in Italia. Tutte disciplinate e rappresentante da Federazioni Nazionali Autonome (FNOPI per gli Infermieri). La loro esatta collocazione (Profilo Professionale) è sancita con il Decreto Ministeriale Sanità del 29 marzo 2001 n. 118.

ART.1 (Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. 2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea. 3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per: a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni; b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata. In questo art. viene definita la forma autonoma delle professioni infermieristiche ed ostetriche; nelle loro specifiche attività di prevenzione, cura e salvaguardia della salute rende chiare le funzioni di ciascuna categoria; si parla di Codici Deontologici e si stabilisce l’autonomia dei processi di nursing infermieristico ed ostetrico. La stessa impostazione e il medesimo contenuto sono esposti negli art. 2-3-4, riguardanti gli altri professionisti sanitari, appartenenti rispettivamente alle professioni sanitarie riabilitative (art.2), professioni tecnico-sanitarie (art.3) e professioni tecniche della prevenzione (art.4).

Art. 5 (riguarda la Formazione universitaria) 1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge. 2. le scuole dirette a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono disattivate contestualmente all’attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1. Art. 6 (riguarda la Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)  vedere immagine slide Art. 7. (riguarda le Disposizioni transitorie) Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio.  vedere immagine slide

Per riassumere e completare il quadro esposto dalla legge: Si è visto come l'operato dell'infermiere si affida, dunque: 

all'evoluzione scientifico-tecnologica;



all'organizzazione del lavoro attraverso metodologie per obiettivi.

Il sapere e saper fare si realizzano nell'attività di pianificazione degli interventi assistenziali, in un contesto in cui gli infermieri, protagonisti attivi del processo di nursing, ridefiniscono il proprio ruolo perseguendo valori condivisi di autonomia e indipendenza, consapevoli di rivestire un ruolo strategico all'interno dell'équipe multidisciplinare. Con il concetto di ruolo si intende lo “spazio ricoperto da un professionista nell'ambito della sua organizzazione che comprende i compiti, le azioni e le attività che una figura professionale svolge nell'organizzazione a seguito delle proprie competenze”.

Si è anche sottolineato, come si apra la strada alla dirigenza infermieristica: la Legge 251/2000 viene comunemente indicata anche come ''Legge della dirigenza'' e l'art. 5 prevede l'istituzione delle lauree specialistiche, per la dirigenza della professione.

Le Lauree specialistiche (oggi Lauree magistrali) non sono una tappa formativa obbligatoria, ma un'opportunità per gli infermieri di acquisire il livello professionale necessario ad esercitare funzioni specifiche: 

nell'area clinica assistenziale avanzata;



nella gestione;



nella formazione;



nella ricerca.

Si è, infine, completato il percorso di valorizzazione delle professioni sanitarie, rafforzando ulteriormente gli obiettivi dell'autonomia e della diretta responsabilità di tali attività. Quando si usa il termine responsabilità conviene definire dapprima il concetto nel suo senso generale. Questa parola trae le sue origini dal latino "respondeo", che sta a significare l'atto di assicurare, presentarsi, comparire, garantire, rispondere all'appello o alla citazione. Tradizionalmente, la Responsabilità Professionale viene suddivisa in tre ambiti:   

responsabilità penale (obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato), è personale, non trasferibile a terzi; responsabilità civile (obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato); responsabilità disciplinare che per i liberi professionisti diventa responsabilità ordinistico-disciplinare. É personale, non trasferibile a terzi.

Con questa legge, dunque, si è arrivato al progresso: oggi l’infermiere è, infatti, promotore di progetti, programma e consegue obiettivi, si interfaccia con altre figure o strutture professionali e riconosce l’importanza di lavorare in équipe con una dimensione propria, pur mantenendo le caratteristiche peculiari: 

del prendersi cura;



dell’assistere;



dell’essere sensibile al dolore, alla sofferenza, ai bisogni dell’assistito.

Si apre la cosiddetta ''stagione delle responsabilità''. Abbiamo vari strumenti che ci permettono di attuare un percorso autonomo assistenziale. Dobbiamo dimostrare le nostre abilità professionali attraverso il: 

sapere: strettamente connesso con il reperimento di informazioni, arricchimento teorico, studio, letture e riferimenti bibliografici;



saper fare: collegato all'apprendimento di tecniche e alla capacità di tradurre in operatività il bagaglio del sapere;



saper essere: collegato agli aspetti psicologici e alla risoluzione dei propri conflitti....


Similar Free PDFs