Title | Legge Fallimentare aggiornata |
---|---|
Author | Marzia Tuzi |
Course | Diritto Commerciale |
Institution | Università di Pisa |
Pages | 119 |
File Size | 1.5 MB |
File Type | |
Total Downloads | 108 |
Total Views | 170 |
Download Legge Fallimentare aggiornata PDF
LEGGE FALLIMENTARE Il testo della legge fallimentare aggiornato alle modifiche introdotte con la legge 11 dicembre 2016, n. 232. REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Art. 1. (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo).
oggetti a lle d isposizioni s ul f allimento e s ul c oncordato p reventivo g li Sono s he e sercitano u na a ttivita' c ommerciale, e sclusi g li e nti p ubblici. imprenditori c Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
N:B: L a C orte C ostituzionale, c on s entenza 1 3 - 2 2 d icembre 1 989 n . 5 70 ( in G.U. 1 a s .s. 2 7/12/1989 n . 5 2), h a d ichiarato " la i llegittimita' c ostituzionale dell'art. 1 , s econdo c omma, d el r egio d ecreto 1 6 m arzo 1 942, n . 2 67 ( Disciplina del f allimento, d el c oncordato p reventivo, d ell'amministrazione c ontrollata e d ella liquidazione c oatta a mministrativa), c ome m odificato d all'articolo u nico d ella legge 2 0 o ttobre 1 952, n . 1 375, n ella p arte i n c ui p revede c he " quando e ' mancato l 'accertamento a i f ini d ell'imposta d i r icchezza m obile, s ono c onsiderati
1
li i mprenditori e sercenti u n'attivita' c ommerciale n ella c ui piccoli i mprenditori g n c apitale n on s uperiore a l ire n ovecentomila". azienda r isulta i nvestito u Art. 2. (Liquidazione coatta amministrativa e fallimento). La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa puo' essere disposta e l'autorita' competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196. Art. 3. (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata). Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. COMMA A BROGATO D AL D .LGS. 9 G ENNAIO 2 006, N . 5 .
Art. 4. ARTICOLO A BROGATO D AL D .LGS. 9 G ENNAIO 2 006, N . 5 TITOLO II DEL FALLIMENTO CAPO I Della dichiarazione di fallimento Art. 5. (Stato d'insolvenza). L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Art. 6. (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). Il f allimento e ' d ichiarato s u r icorso d el d ebitore, d i u no o p iu' c reditori o s u richiesta d el p ubblico m inistero.
2
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante puo' indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge. Art. 7. (Iniziativa del pubblico ministero).
ubblico m inistero p resenta l a r ichiesta d i c ui a l p rimo c omma d ell'articolo 6 : Il p 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilita' o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. Art. 8. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5 Art. 9. (Competenza). Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Il t rasferimento d ella s ede i ntervenuto n ell'anno a ntecedente a ll'esercizio dell'iniziativa p er l a d ichiarazione d i f allimento n on r ileva a i f ini d ella competenza. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, puo' essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e' stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7. Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Il p copia al tribunale rovvedimento c he d ichiara l 'incompetenza e ' t rasmesso in dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma
3
dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo. Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza).
' s tato d ichiarato d a p iu' t ribunali, i l p rocedimento Quando i l f allimento e er p rimo. prosegue avanti al tribunale competente che si e' pronunciato p Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile. Art. 10. (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la facolta' per i l c reditore o p er i l p ubblico m inistero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma.
N:B: L a C orte C ostituzionale, c on s entenza 1 1 - 2 1 l uglio 2 000 n . 3 19 ( in G .U. 1a s .s. 2 6/07/2000 n . 3 1), h a d ichiarato " l'illegittimita' c ostituzionale d ell'art. 1 0 ecreto 1 6 m arzo 1 942, n . 2 67 ( Disciplina d el f allimento, d el del r egio d concordato p reventivo, d ella a mministrazione c ontrollata e d ella l iquidazione coatta a mministrativa), n ella p arte i n c ui n on p revede c he i l t ermine d i u n a nno dalla c essazione d ell'esercizio d ell'impresa c ollettiva p er l a d ichiarazione d i fallimento d ella s ocieta' d ecorra d alla c ancellazione d ella s ocieta' s tessa d al registro d elle i mprese". Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto). L'imprenditore defunto puo' essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. L'erede p uo' c hiedere i l f allimento d el d efunto, p urche' l 'eredita' n on s ia g ia' confusa c on i l s uo p atrimonio; l 'erede c he c hiede i l f allimento d el d efunto n on e soggetto a gli o bblighi d i d eposito d i c ui a gli a rticoli 1 4 e 1 6, s econdo c omma, n . 3). 4
Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile. Art. 12. (Morte del fallito). Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredita' giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice. Art. 13. ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5 Art. 14. (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre e sercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Art. 15. (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Il d ecreto d i c onvocazione e ' s ottoscritto d al p residente d el t ribunale o d al giudice r elatore s e v i e ' d elega a lla t rattazione d el p rocedimento a i s ensi d el sesto c omma. I l r icorso e i l d ecreto d evono e ssere n otificati, a c ura d ella cancelleria, a ll'indirizzo d i p osta e lettronica c ertificata d el d ebitore r isultante d al registro d elle i mprese o vvero d all'Indice n azionale d egli i ndirizzi d i p osta elettronica c ertificata d elle i mprese e d ei p rofessionisti. L 'esito d ella comunicazione e ' t rasmesso, c on m odalita' a utomatica, a ll'indirizzo d i p osta 5
ertificata d el r icorrente. Q uando, p er q ualsiasi r agione, l a elettronica c on r isulta p ossibile o n on h ae sito p ositivo, l a n otifica, a c ura d el notificazione n el r icorso e d el d ecreto s i e segue e sclusivamente d i p ersona a n orma ricorrente, d 07, p rimo c omma, d el d ecreto d el P residente d ella R epubblica 1 5 dell'articolo 1 959, n . 1 229, p resso l a s ede r isultante d al r egistro d elle i mprese. dicembre 1 otificazione n on p uo' e ssere c ompiuta c on q ueste m odalita', s i Quando l a n on i l d eposito d ell'atto n ella c asa c omunale d ella s ede c he r isulta i scritta esegue c elle i mprese e s i p erfeziona n el m omento d el d eposito s tesso. nel r egistro d ' f issata n on o ltre q uarantacinque g iorni d al d eposito d el r icorso e t ra L'udienza e la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve n t ermine n on i nferiore a q uindici g iorni. intercorrere u Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Le parti possono nominare consulenti tecnici. Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1. (50)
N:B: L a C orte C ostituzionale, c on s entenza 2 - 1 6 l uglio 1 970, n . 1 41 ( in G .U. 1 a s.s. 2 2/7/1970, n . 1 84), h a d ichiarato " la i llegittimita' c ostituzionale d ell'art. 1 5 del R .D. 1 6 m arzo 1 942, n . 2 67, s ulla " Disciplina d el f allimento, d el c oncordato preventivo, d ell'amministrazione c ontrollata e d ella l iquidazione c oatta amministrativa", n ella p arte i n c ui e sso n on p revede l 'obbligo d el t...