Procedimento di oblazione PDF

Title Procedimento di oblazione
Author Fatima Kochtab
Course Procedura penale
Institution Università degli Studi di Roma Tor Vergata
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riassunti fatti bene...


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L’oblazione. nell’art.141 disp. Att. Coord. E trans

Chi commette un reato, si sa, deve scontare la giusta pena. In particolare, chi si macchia di una condotta criminosa, sia essa un furto, una rapina, una lesione, una truffa, ecc., deve essere processato davanti al giudice, in presenza del magistrato del pubblico ministero e del suo avvocato. All’esito del giudizio, se la colpevolezza verrà provata, il giudice emetterà una sentenza con la quale applicherà la pena che riterrà più equa alla luce del processo appena terminato. Questo è ciò che accade di norma. Tuttavia, la legge prevede dei riti speciali per alcune ipotesi di reato: in particolare, per gli illeciti penali di minor rilievo è prevista una “scorciatoia” che evita all’imputato di dover affrontare il processo. Il vantaggio è duplice: per chi ha commesso il fatto, perché ha la possibilità di cavarsela pagando solamente una somma di danaro; per la giustizia italiana, perché si evita di celebrare un processo lungo e dispendioso, il quale avrebbe intasato ancor di più le aule dei tribunali già colme di giudizi pendenti. Nello specifico parliamo dell’oblazione, cioè di un istituto di diritto sostanziale, previsto dagli artt.162 e 162bis c.p., che può essere richiesto dall’imputato solamente in determinate circostanze: l’oblazione consente di estinguere il reato commesso semplicemente pagando un’ammenda o una multa alle casse dello Stato. Tale somma è pari: 

ad 1/3 nei casi previsti dall’art.162 c.p.



e della metà per i casi previsti dall’art.162bis c.p.

La disciplina del procedimento di oblazione è contenuta nell’art.141 disp. Att. Coord. E trans. Dalla disposizione in commento si può rilevare come la domanda di oblazione possa essere proposta anche durante la fase delle indagini preliminari. In base alla normativa, laddove ne sussistano i presupposti il P.M. ha il potere di avvisare l’interessato sia della possibilità di essere ammesso al pagamento dell’oblazione, sia del fatto che il pagamento della stessa comporta l’estinzione del reato. Detto avviso può essere effettuato dall’organo inquirente nella fase delle indagini preliminari, prima di presentare la richiesta di decreto penale di condanna al GIP. Dell’avviso di definizione del procedimento con oblazione deve esserne, in ogni caso, fatta menzione nel corpo del decreto penale di condanna. In tale provvedimento, si deve avvisare l’imputato della possibilità di avvalersi anche di questa opzione per la definizione del procedimento penale. L’imputato, infatti, contestualmente all’opposizione, può presentare la domanda di oblazione sulla quale il giudice sarà chiamato a decidere prima di emettere altri provvedimenti. Come vedremo, esistono due tipi di oblazione: una normale, prevista per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria, e una speciale o “allargata” contemplata anche per le contravvenzioni sanzionate con l’arresto. Se l’oblazione può sembrarti, a prima vista, un’ingiustizia, in realtà si tratta di un istituto molto importante perché, come detto, consente al

sistema processuale italiano di sbarazzarsi di alcuni procedimenti che, nel caso di colpevolezza dell’imputato, terminerebbero comunque con l’applicazione di una pena pecuniaria. Tecnicamente, si tratta di una causa di estinzione del reato conseguente alla volontà, da parte dell’imputato, di pagare una somma di denaro evitando così di dover affrontare il processo. In buona sostanza, l’illecito penale si trasforma in illecito amministrativo attraverso il pagamento di un determinato importo stabilito dalla legge. Secondo il codice penale, nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la sola pena dell’ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. Oblazione: caratteristiche Definita l’oblazione, vediamo ora in modo schematico quali sono i suoi elementi caratterizzanti. Per poter accedere a questa particolare causa di estinzione del reato, occorre che: 







si proceda per una contravvenzione, cioè per uno dei reati minori per i quali la legge prevede la sanzione dell’ammenda o dell’arresto. Le contravvenzioni sono reati che, a differenza dei delitti, cagionano uno scarso allarme sociale e, per questo motivo, sono puniti con sanzioni decisamente meno severe: si pensi al disturbo del riposo delle persone oppure all’omessa custodia di animali; la contravvenzione deve essere punita solamente con pena pecuniaria, cioè con l’ammenda. In altre parole, l’oblazione non solo si applica ai reati meno gravi (cioè alle contravvenzioni), ma addirittura alle sole ipotesi contravvenzionali punite con la mera pena pecuniaria; la richiesta di oblazione da parte dell’imputato deve avvenire prima che il dibattimento sia stato dichiarato formalmente aperto: ciò significa che l’imputato, anche a mezzo del suo difensore munito di procura speciale, deve manifestare la sua volontà di accedere a questo speciale rito prima che il giudice cominci ufficialmente il processo; l’imputato, per ottenere l’estinzione del reato ed evitare, quindi, il processo, deve pagare un terzo del massimo dell’ammenda previsto dalla legge per la contravvenzione di cui è accusato, oltre alle spese processuali. Così, ad esempio, se eserciti un mestiere rumoroso e sei imputato del reato di disturbo del riposo delle persone, potrai cavartela pagando solamente 172 euro (maggiorate delle spese di giustizia), poiché la pena massima prevista per questa contravvenzione è l’ammenda pari a 516 euro.

Oblazione: come funziona? In pratica, se vuoi ottenere l’oblazione per un reato che hai commesso devi espressamente richiedere di voler accedere a questo particolare rito e di voler pagare la somma stabilita per legge. Puoi domandare di giovarti dell’oblazione sia durante la fase delle indagini preliminari, sia in tribunale davanti al giudice , purché, in quest’ultimo caso, prima che venga dichiarato formalmente aperto il dibattimento (durante le eccezioni preliminari, in pratica).

Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette gli atti del procedimento al g.i.p., il quale provvede con ordinanza fissando la somma da versare, dandone avviso all’interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni ; in ogni altro caso dichiara con sentenza l’estinzione del reato. L’oblazione può essere richiesta anche nel caso in cui il pubblico ministero decida di procedere con decreto penale di condanna, cioè quando il p.m. decida di comminare una pena pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva. In questa ipotesi, il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l’interessato che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all’oblazione e che il pagamento dell’oblazione estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l’oblazione e non ne è stato dato avviso, il giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l’imputato della relativa facoltà. Qualora viene proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero:  

se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all’oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare , dandone avviso all’interessato.

Oblazione: come pagare? Una volta ammesso all’oblazione, devi ritirare in cancelleria la “distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia“ contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal giudice a titolo di oblazione, le spese processuali, le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello F23 presso qualunque ufficio postale o sportello bancario. Ultimo adempimento a carico dell’interessato rimane il deposito in cancelleria di una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e timbro che dimostra l’avvenuto versamento. Il giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l’azione penale nei confronti dell’imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione il reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di sua competenza (in pratica, per chiedere l’archiviazione del procedimento). Oblazione speciale: cos’è? Il codice penale prevede una speciale oblazione da utilizzare in casi parzialmente diversi da quelli finora visti. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del

massimo dell’ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa , oltre le spese del procedimento Oblazione speciale: caratteristiche Questa ipotesi di oblazione si distingue dalla prima per diverse ragioni: 

è applicabile a tutte le contravvenzioni, anche a quelle per le quali è previsto l’arresto;



la somma da pagare corrisponde alla metà del massimo dell’ammenda, non ad un terzo;



non è automatica: l’oblazione speciale può essere negata dal giudice se ritiene che il fatto commesso, seppur punito come mera contravvenzione, sia grave;



l’oblazione speciale è altresì vietata nel caso di recidiva reiterata, quando il contravventore sia dichiarato delinquente abituale o professionale e quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore;



la domanda può comunque essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

Per il resto, l’oblazione speciale si chiede nelle stesse forme di quella ordinaria, così come visto nei paragrafi precedenti. Una volta ricevuta domanda di oblazione il giudice deve acquisire il previo parere del P.M.. Successivamente, se l’organo giudicante decide di respingere la domanda di oblazione, disporrà con ordinanza la restituzione degli atti al P.M. altrimenti ammetterà all’oblazione l’imputato, fissando contestualmente, sempre con ordinanza, la somma da versare, dandone avviso all’interessato. Una volta avvenuto il pagamento da parte dell’interessato il giudice competente mette una declaratoria di non luogo a procedere per intervenuta estinzione del reato. Di regola tale pronuncia compete al giudice competente per il merito, oppure al GIP nel caso di domanda proposta nel corso delle indagini preliminari....


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