procedimento penale davanti al giudice di pace PDF

Title procedimento penale davanti al giudice di pace
Author Maria Clara Ruani
Course Giurisprudenza
Institution Università degli Studi di Macerata
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Summary

d.lgs. 274/2000...


Description

IL PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (dlgs 28 agosto 2000 n° 274) Il testo normativo di riferimento di tale procedimento è il d.lgs. 274/2000. Dal momento in cui tale decreto è entrato in vigore ha incominciato a operare nelle aule giudiziarie un nuovo giudice penale, il GIUDICE DI PACE. A questo giudice vengono attribuiti quei reati che sono considerati di “minore gravità” (reati per i quali NON è prevista pena detentiva). Inoltre si vuol valorizzare le funzioni conciliative del giudice di pace che consente di sperimentare schemi innovativi ed extragiudiziali come quelli della mediazione penale. Per tutte queste ragioni, la disciplina è collocata fuori dal codice di rito. Gli organi giudiziari del procedimento dinanzi al giudice di pace sono: - il procuratore della repubblica presso il tribunale del circondario dove ha sede il giudice di pace - il giudice di pace Le funzioni del PM possono essere svolte per delega del procuratore della repubblica anche in situazioni non considerata dall’art 72 dell’ordinamento giudiziario. NOVITA’ APPORTATE CON LA DELEGA N 57 DEL 2016: ‒ la magistratura onoraria (e anche quindi il giudice di pace) subirà una riforma in quanto con la delega verrà prevista un’unica figura di giudice onorario, il giudice onorario di pace, in sostituzione del giudice di pace e del giudice onorario di tribunale. ‒ la figura del magistrato requirente onorario è individuata e inserita in un ufficio della procura della repubblica denominato ufficio dei vice procuratori onorari. Peculiarità attinenti a questo tipo di procedimento:  il sistema processuale (sottosistema, in realtà) è privo dei riti alternativi del codice di procedura penale, ma conosce “definizioni alternative” (artt. 34, tenuità del fatto, e art. 35, estinzione del reato per effetto di condotta riparatoria) di sicuro interesse applicativo; da notarsi che non c’è udienza preliminare;  le sanzioni comminabili dal giudice di pace (artt. 52 ss. d.lgs. 274) sono altrettanto peculiari;  il sistema delle impugnazioni ha il carattere di autonomia, con limitazioni all’appellabilità oggettiva;  non è prevista la concessione della sospensione condizionale della pena (art. 60 d.lgs. 274);  sono inapplicabili le sanzioni sostitutive previste dalla legge 689/1981; inoltre l’esecuzione differisce da quella del rito ordinario (e non c’è il giudizio di sorveglianza). Istituti non applicabili nel procedimento davanti al giudice di pace: - incidente probatorio - arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto - misure cautelari personali - proroga del termine delle indagini preliminari - udienza preliminare - i procedimenti speciali previsti ex artt. 438-464 1

La modesta gravità dei reati devoluti al giudice di pace non giustificherebbero i riti alternativi al giudizio al di fuori dei meccanismi di oblazione, di conciliazione, di improcedibilità per tenuità del fatto e di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie; inoltre, è la stessa natura del giudice di pace ad imporre di favorire il contatto delle parti con l’organo giudicante. È chiaro che la finalità conciliativa e riparatoria del procedimento, può anche prevalere rispetto all’esigenza di una celere chiusura dello stesso. L’art. 2 d.lgs. 274/2000 stabilisce il principio per cui il giudice di pace deve favorire per quanto possibile, la conciliazione tra le parti; principio che sottolinea il suo ruolo di mediatore.

Competenza per materia e per territorio del giudice di pace Fermo restando quanto detto poc’anzi riguardo alle funzioni conciliative, la competenza per materia è delineata dall’art. 4 d.lgs. 274/2000: dall’articolo si evince chiaramente infatti che il giudice di pace è competente per una serie di delitti che, oltre ad essere normalmente di agevole accertamento, costituiscono l’espressione tipica di una microconflittualità interindividuale. Infatti, è competente: a. per alcuni delitti consumati o tentati, tra i quali i più importanti sono: - percosse; - lesioni personali perseguibili a querela di parte sempre non commessi contro uno dei soggetti di cui all’art. 577 secondo comma c.p. o contro il convivente; - omissione di soccorso; - diffamazione non commesse con mezzo stampa; - minaccia semplice - furti punibili a querela dell’offeso; - uccisione o danneggiamento di animali altrui. b. per alcune contravvenzioni del codice penale, (es. somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente) e per alcuni reati previsti da leggi speciali, (es. alcune fattispecie penali che attengono all’immigrazione, tipo ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato). È il caso di precisare inoltre che la competenza per questi reati passa al tribunale se sussiste una o più delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste in materia di terrorismo, mafia, discriminazione raziale; inoltre viene meno la competenza del giudice di pace qualora il reato venga commesso da minorenne, in quanto in tale caso la competenza è del giudice specializzato (TDM). Quanto alla competenza per territorio, l’art. 5 prevede che competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato, e che competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.

Il regime della connessione, della riunione e separazione dei processi 1. Connessione eterogenea (art. 6) 2

→ è quella concernente procedimenti attribuiti alla competenza per materia di giudici diversi. L’ipotesi è quella in cui si ha connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice: in questo caso, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Quindi, la disciplina della connessione rileva esclusivamente nei casi in cui unicità dell’azione o omissione evidenzia l’opportunità del simultaneus processus; quindi, la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore, davanti al quale troveranno applicazione le disposizioni sulle sanzioni irrogabili dal giudice di pace nonché se applicabili, le previsioni in tema di sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, etc. 2. Connessione omogenea (art. 7) → avente ad oggetto procedimenti tutti di competenza del giudice di pace. In questo caso davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:  se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;  se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati). Giudice territorialmente competente in caso di connessione è quello del luogo in cui è stato consumato il primo reato ovvero, se ciò non è possibile, il giudice del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi . Questo in quanto non è utilizzabile il criterio della maggiore gravità del reato di cui all’art. 16 c.p.p. nella normativa riguardante il giudice di pace. La ratio è quella di andare a valorizzare le peculiarità della giurisdizione penale del giudice di pace, che si connota soprattutto per le occasioni conciliative offerte attraverso strumenti processuali volti a favorire la riparazione del danno e la conciliazione tra autore e vittima.

La riunione dei processi si potrà avere in una serie di casi, piuttosto elastici:  nel caso in cui ci sia connessione omogenea prima dell’udienza di comparizione se non pregiudica la rapida definizione degli stessi,  nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o da più persone che hanno determinato l’evento con condotte indipendenti o dalla stessa persona nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso  ogni volta in cui ciò giovi alla celerità ed alla completezza dell’accertamento. Anche per la separazione le regole sono elastiche: infatti il giudice, prima dell’udienza e comunque prima dell’apertura del dibattimento, ordina la separazione dei processi se la riunione può pregiudicare il tentativo di conciliazione o la rapida definizione di uno dei processi riuniti.

Le indagini preliminari

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La disciplina è descritta dagli artt. da 11 a 19 del l.gsl. 274/2000. Anzitutto, bisogna preliminarmente dire che non è stato previsto un ufficio per le indagini preliminari presso il giudice di pace: nel procedimento davanti al giudice di pace infatti, la fase preliminare delle indagini non costituisce un passaggio necessario per arrivare al giudizio. Ciò si giustifica in ragione del fatto che nel procedimento in esame, il ruolo svolto dal giudice nella fase investigativa non assume quegli aspetti di delicatezza che investono i poteri del GIP nel procedimento ordinario in quanto, in questo caso, manca lo snodo dell’udienza preliminare con i suoi possibili epiloghi alternativi e non vi sono misure cautelari da disporre (eccetto quelle reali), oltre a non trovare applicazione l’istituto dell’incidente probatorio.  in questo caso l’attività di indagine deve essere di regola affidata esclusivamente alla polizia giudiziaria (con evidente significato deflattivo del carico di lavoro delle procure) Comunque, in linea con gli artt. 109 e 112 Cost., essendo la PG nella disponibilità dell’A.G. ed essendo l’obbligatorietà dell’azione penale in capo al PM ed avendo questi il compito di formulare l’imputazione, al PM sono stati riconosciuti spazi di intervento che gli consentono di svolgere un ruolo attivo nel corso delle indagini, laddove ritenga di non potersi limitare ad effettuare un controllo finale sulle indagini compiute dalla PG. Inoltre, è riconosciuta anche alla persona offesa un’iniziativa per instaurare il giudizio: la persona offesa ha facoltà, limitatamente ai reati perseguibili a querela di parte, di ricorrere direttamente al giudice; rimane comunque il PM a formulare l’imputazione e, quindi, ad esercitare l’azione penale. Nella disciplina delle indagini preliminari, il legislatore distingue due casi. Infatti, la notizia di reato può essere acquisita dalla PG oppure essere acquisita o ricevuta dal PM. 1 – quando è la PG ad acquisire la notizia di reato, questa può compiere una serie di attività. Nel dettaglio, è previsto anzitutto che essa compia di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole. Dopodiché dovrà riferirne al PM entro 4 mesi con relazione scritta, dove sono indicati anche giorno e luogo della acquisizione della notizia di reato. Se la notizia risulta fondata, ai sensi dell’art. 11, la PG “enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati”, e chiede al PM “l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace”. Dopo il 2005 però quest’ultimo inciso ha perso valore normativo dal momento che il PM ha il compito di operare la citazione a giudizio, cosa che prima era disposta dalla PG su autorizzazione del PM. Rispetto a quanto stabilito dall’art. 347 c.p.p. (ossia che la pg deve riferire senza ritardo gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi di prova raccolti, con l’indicazione delle fonti di prova e delle attività compiute), nel procedimento davanti 4

a al giudice di pace è espressamente attribuito alla PG il compito di svolgere un’attività investigativa completa che deve, almeno tendenzialmente, mettere il PM nelle condizioni di operare una scelta tra l’archiviazione e l’esercizio dell’azione penale. Il ruolo centrale che la PG riveste nella fase investigativa si traduce nell’autonomia della stessa nella determinazione degli atti da compiere, senza bisogno di direttive da parte del PM. Inoltre, in ossequio al suo ruolo centrale nella fase investigativa, la PG potrà procedere su autorizzazione del PM ad ACCERTAMENTI TECNINCI IRRIPETIBILI (riservati nel rito ordinario al PM) ad INTERROGATORI o CONFRONTI CUI PARTECIPI L’INDAGATO (invece delegabili ai sensi del 370). Ovviamente, il PM consentirà qualora ciò appaia opportuno dal punto di vista investigativo e sempre che ne sussistano i presupposti, a meno che non ritenga più opportuno procedere personalmente. Si procede analogamente anche per le perquisizioni o sequestri, quando la PG non è legittimata a procedervi di propria iniziativa. Inoltre, anche se deducibili dal codice e non dal decreto, trovano applicazione anche qui le norme sull’identificazione dell’indagato, sulla documentazione degli atti e sulla trasmissione dei verbali.

2 - Quando la notizia di reato è ricevuta dal PM, bisogna distinguere. Nel caso in cui il PM:  non ritiene necessari atti di indagine → potrà chiedere tout cour l’archiviazione, in caso di infondatezza immediatamente percepibile della notizia, ovvero formulare l’imputazione e procedere alla citazione a giudizio dell’imputato, nel caso in cui la notizia sia completa in ogni suo aspetto e quindi idonea a legittimare il passaggio alla fase processuale.  Ritiene necessari gli atti di indagine → non vi provvede personalmente, ma si limita ad attivare la PG perché proceda ex art. 11, impartendo a quest’ultima le direttive solo se ciò risulta necessario (art. 12). Anche qui è il PM ad iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro; tuttavia in questo caso l’art. 14 dispone però che si dovrà attendere, per l’iscrizione da parte del PM, la trasmissione della relazione della PG ai sensi dell’art. 11 in quanto l’eventuale precedente conoscenza del fatto di reato da parte del PM rileva ai fini dell’iscrizione solo se ha svolto egli personalmente un atto di indagine (art. 13). Se invece il procedimento è attivato dalla persona offesa mediante presentazione del ricorso immediato al GdP, la mancanza di una fase preliminare rende inutile l’esistenza di un obbligo di iscrizione della notitia crimisi. Per quanto riguarda la chiusura delle indagini preliminari , l’art. 15 stabilisce che una volta avuta la relazione, il PM deciderà se avanzare una richiesta di archiviazione oppure esercitare l’azione penale, formulando l’imputazione e autorizzando al citazione dell’imputato (da notare che il legislatore ha tra l’altro lasciato il soppresso istituto dell’autorizzazione alla citazione diretta alla PG). Peraltro è prevista la possibilità per il PM, qualora ritenga il materiale non completo, di disporre ulteriori indagini, alle quali provvede personalmente ovvero avvalendosi della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti. 5

Ai sensi dell’art. 16, il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi, decorrenti dal giorno dell’iscrizione della notizia di reato . Tuttavia, tale termine può essere prorogato dal PM, con provvedimento motivato: infatti, nei casi di particolare complessità, può disporre la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi . Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace che, se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal PM, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato. Da notare che, a differenza di quanto avviene nell’art 406 cpp, il sindacato del giudice sulla fondatezza delle ragioni che legittimano il prosieguo delle indagini è successivo all’emissione dell’atto con cui se ne dispone la prosecuzione. Ovviamente, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati non possono essere utilizzati (come quanto previsto dall’art. 407 cpp). Quanto all’applicabilità del 415-bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari) davanti al giudice di pace. Il tentativo di lettura dell’interprete è quello per cui l’avviso della conclusione delle indagini sia notificato prima della scadenza delle indagini preliminari: quindi, se il pm non riterrà di integrare le indagini della pg, detto avviso seguirà la trasmissione della relazione di cui al comma 11; invece, in caso di ulteriori attività investigative, si potrà far riferimento al termine di 4 mesi ovvero quello prolungato. La Consulta ha avallato questa interpretazione. Esaurita la fase delle indagini preliminari, il PM presenterà al giudice di pace circondariale una richiesta di archiviazione:  nelle ipotesi previste dagli artt. 411 e 415 c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.  nei casi previsti dall’art. 34 commi 1 e 2 Infatti, ai sensi dell’art. 17, il PM presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata , quando la persona sottoposta alle indagini non è punibile per particolare tenuità del fatto (art. 34), il reato è estinto o il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 411 che richiama il 131 c.p.), nonché nei casi in cui gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l’accusa (125 disp. att.). Quando l’autore è ignoto si osservano le disposizioni del 415 c.p.p. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. Una differenza importane emerge nel procedimento di archiviazione rispetto alle scelte codicistiche: difatti, nell’art. 17 si prevede un contraddittorio cartolare in quanto, se viene presentata opposizione o il giudice non ritiene di accogliere la richiesta, non viene fissata udienza camerale e il giudice, senza sentite le parti dispone con decreto l’archiviazione o restituisce gli atti al Pm, indicando le ulteriori indagini necessarie ed il termine entro cui vanno compiute ovvero disponendo che entro 10 giorni formuli l’imputazione. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione, la persona offesa deve indicare, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. La differenza con l’art 410 c.p.p. è che l’ammissibilità dell’opposizione della persona offesa è subordinata, non 6

all’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, ma all’individuazione degli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o delle ulteriori indagini necessarie. L’opposizione sembra avere una doppia natura: nel primo caso, di richiesta di formulazione coatta dell’imputazione ovvero, nel secondo, di richiesta motivata di prosecuzione delle indagini. I commi 2, 3 e 4 recitano infatti: Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato, o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. 3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione. Le disposizioni dedicate alle indagini preliminari si chiudono con due previsioni che riguardano, per altro, interessano anche segmenti processuali successivi alla chiusura di tale fase: 1) l’assunzione di prove non rinviabili (art. 18) 2) i provvedimenti del giudice di pace nel corso delle indagini preliminari (art. 19) Per quanto riguarda la prima questione, vengono ristretti gli spazi applicativi delle ragioni che giustificano la previsione dell’incident...


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