Procedure Concorsuali Schemi PDF

Title Procedure Concorsuali Schemi
Author FRANCESCO TAVANO
Course Diritto Commerciale
Institution Università per Stranieri di Perugia
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Procedure Concorsuali Schemi...


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FALLIMENTO. Nozione: il fallimento è una procedura concorsuale giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente ed a ripartire il ricavato fra i creditori, secondo criteri ispirati al principio della parità di trattamento. Presupposti del fallimento: soggettivo – la qualità di imprenditore commerciale del debitore. oggettivo – lo stato di insolvenza del debitore, il passivo supera nettamemte l'attivo. Lo stato di insolvenza è l'incapacità del debitore di far fronte con regolarità ai propri debiti. Si manifesta con l'inintracciabilità, chiusura dei negozi ecc. Lo “stato di insolvenza” va tenuto distinto “dall’inadempimento”. Lo stato di insolvenza: “è una situazione del patrimonio del debitore”. L’inadempimento: “è una manifestazione dello stato di insolvenza e si riferisce ad una singola obbligazione. Il decreto correttivo del 2007 ha previsto che il fallimento non si può dichiarare se l’ammontare dei debiti, scaduti e non pagati, è inferiore a 30.000 euro. ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE: sono soggetti al fallimento solo gli imprenditori commerciali di natura privata e quindi non pubblica. ART. 1 LEGGE FALLIMENTARE: prevede che non sono soggetti al fallimento ed al concordato preventivo, gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti di non fallibilità:patrimonio attivo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi non superiori a 200.000 euro; debiti non scaduti non superiori a 500.000 euro. TUTTO NEI 3 ESERCIZI PRECEDENTI. SE ESISTONO CONGIUNTAMENTE NON FALLISCE. Un importante novità introdotta nel 2007 dal decreto correttivo è che “spetta al debitore l’onere di fornire la prova dell’esistenza dei requisiti di non fallibilità”. Le finalità del fallimento: 1) Finalità principale: determinazione dei crediti e soddisfacimento dei creditori concorrenti. 2) Finalità secondaria: salvaguardia del valore produttivo del complesso aziendale attraverso: a) l’esercizio provvisorio dell’impresa; b) vendita in blocco dei beni aziendali. Il fallimento viene richiesto con ricorso (NO ATTO DI CITAZIONE), dal debitore, dai creditori anche se non muniti di titolo esecutivo e credito non scaduto e dal P.M.. Dal P.M., quando risulta all'interno di un procedimento penale o dalla fuga e dalla inintracciabilità o dalla chiusura. Quando risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia riscontrata in un processo civile. LO DICHIARA IL TRIBUNALE DEL LUOGO DOVE L'IMPRENDITORE ABBIA LA SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA, o la secondaria se la principale è all'estero. VIENE PRONUNCIATA CON DECRETO, reclamabile in appello se non si ravvisano i presupposti. Pronuncia con sentenza in Camera di Consiglio se si ravvisano i presupposti, dopo aver ascoltato il debitore. Notificata al debitore e comunicata il giorno successivo. Poi viene annotata sul registro imprese. ISTRUTTORIA: procedimento che accerta i presupposti del fallimento ed è sommaria perchè prevede effetti cautelari. Gli effetti della sentenza non vengono in ogni caso sospesi. Si può presentare appello nel termine dei 30 gg dopo la notificazione, non più con impugnazione. L'appello deve essere depositato tramite ricorso presso la Corte d'Appello e serve per poter ottenere la revoca. I fatti sopravvenuti non comportano però la revoca ma direttamente alla CHIUSURA DEL FALLIMENTO. Quando l'appello è accolto per mancanza dei presupposti, c'è la revoca del fallimentoma non una restitutio in integrum e restano infatti validi gli atti degli organi fallimentari. No al risarcimento tranne che per dolo, fatto onere naturalmente a chi richiede il fallimento. Quando invece l'appello si fonda sulla presenza dei requisiti per amministrazione straordinaria, vi è la conversione della procedura in straordinaria amministrazione. EFFETTI NEI CONFRONTI DEL FALLITO: limitazione della libertà, (obbligo di comunicare cambio di residenza ecc). SPOSSESSAMENTO: privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni, ed attribuzione di ciò al curatore. Il patrimonio deve soddisfare naturalmente i creditori – molto simile al pignoramento. ART. 42: tutti i beni esistenti e quelli che pervengono al debitore, tranne i beni personali e familiari che servono per alimenti. Anche i beni alienati dopo la sentenza di fallimento. NON I BENI DEL CONIUGE. EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CREDITORI: accertamento dei crediti, assoggettamento alla procedura, controllo da parte del curatore e per i creditori chirografari vi è la sospensione degli interessi. In caso di BANCAROTTA, c'è azione revocatoria per ricostruire il patrimonio. NON POSSONO ESSERE REVOCATI: pagamenti di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa; rimesse su conto corrente bancario; vendita a giusto prezzo destinato ad uso di abitazione personale di alcuni beni; atti e pagamenti concessi sui beni del debitore; ed i pagamenti per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti. Sono sottratti con REVOCA: • atti a titolo oneroso, che presentino caratteristiche da far ritenere che vi sia un accordo tra imprenditore e terzo nei confronti del creditore; Questo crea squilibrio tra prestazione e controprestazione (1/4); costituzione di garanzie reali per debiti preesistenti non scaduti e scaduti (6 mesi); atti estintivi dei debiti scaduti esigibili con mezzi anormali (1 anno). • atti che presentano caratteristiche da far presupporre accordo ma che sono comunque pregiudizievoli ( 6 mesi e conoscenza da parte del terzo). • atti tra i coniugi. SEMPRE, tranne che il coniuge provi di non sapere.

Se l'atto non rientra tra questi il termine è di 3 anni. Il curatore deve mostrare l'insolvenza al momento dell'atto e conoscenza del terzo. CONSEGUENZE DELLA REVOCATORIA: gli atti tra le parti rimangono validi e la loro efficacia si esplica nuovamente quando sono stati soddisfatti tutti i creditori. Il terzo può essere ammesso al passivo del fallimento per la somma di cui risulti creditore – da revocatoria ordinaria. Gli effetti sui contratti in corso di esecuzione si hanno solo se non sono stati congiuntamente eseguiti da entrambe le parti. ART. 72: regola residuale, non importa il fallimento, lo scioglimento automatico del contratto ma la SOSPENSIONE dell'esecuzione (difesa per il contraente in bonis). Il curatore può chiedere l'esecuzione del contratto ma deve adempiere a tutti gli obblighi. INEFFICACIA DI CLAUSOLE NEGOZIALI che fanno dipendere dal fallimento la risoluzione del contratto. Il curatore può scegliere di sciogliere il contratto e cosi è sospeso il contratto stesso fino alla scelta del curatore. Colui che è parte di un contratto sospeso, può essere ammesso al passivo e può chiedere al giudice di chiedere dopo quanto tempo il contratto si ritiene sciolto. Se il fallito ha già eseguito la sua prestazione, il contraente in bonis non può rifiutarsi di adempiere al proprio obbligo. LA PROCEDURA FALLIMENTARE: si attua per iniziativa dell'ufficio esecutivo, nell'interesse dei creditori e con riferimento all'intero patrimonio. L'ufficio esecutivo: tribunale fallimentare; giudice delegato; curatore fallimentare (può essere sostituito su richiesta dei creditori); comitato dei creditori. Tribunale fallimentare: art. 24, conosce e deve conoscere tutte le azioni del fallimento volte ad accertare l'attivo ed il passivo. Provvede a dirigere le controversie che non spettano per altro al giudice. Giudice delegato: svolge funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. Nominato dal Tribunale con sentenza dichiarativa, controlla l'operato del curatore, provvede sui reclami ed accerta i crediti ed i diritti vantati dai terzi (art. 25). Curatore: (art. 28), esso è un organo amministrativo e provvede all'amministrazione appunto del patrimonio. E' un pubblico ufficiale a tutti gli effetti e per la sua sostituzione ci vuole l'autorizzazione del giudice. Non può essere dichiarato curatore chi ha causato dissesto dell'azienda. NON AD ATTI DI SRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE. Esso è responsabile personalmente con possibilità di revoca. Ha l'obbligo di redazione entro 60 gg sulle cause del fallimento che depone in cancelleria. Nei 6 mesi successivi deve presentare relazione, di cui una copia che và al comitato dei creditori. Comitato dei creditori: vigila ovviamente sull'operato del curatore ed autorizza gli atti, nonchè ispeziona i documenti contabili. CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO: apposizione dei sigilli sui beni del fallito, da parte del creditore; consegna al curatore di denaro, titoli e documenti contabili; inventario dei beni (doppio originale alla presenza e consenso ed aiuto del fallito); presa in consegna dei beni. Entro 60 gg dall'inventario, il curatore redige un programma di liquidazione, su parere del comitato ed autorizzazione del giudice (destinazione azienda, vendita dei cespiti, azione revocatoria da fare ecc). ACCERTAMENTO DEL PASSIVO: si prescinde solo se l'attivo non convertirebbe la soddisfazione dei creditori. Trasforma il creditore concorsuale in creditore corrente. Esistono 2 fasi: •

dinanzi al giudice delegato: deve essere fatta la predisposizione da parte del curatore dell'elenco dei creditori con crediti ed atti di prelazione, comunicato poi ai creditori dell'esame dello stato passivo e del termine delle domande. Presentazione delle domande di ammissione mediante ricorso depositato in cancelleria del giudice almeno 30 gg prima con l'indicazione della somma vantata. Predisposizione di un progetto di stato passivo da parte del curatore, depositato in cancelleria. Il giudice discute delle domande. Formazione dello stato passivo da parte del giudice. Il giudice con DECRETO può ammettere o no il creditore al massimo anche con riserva. Dopo aver esaminato le domande, il giudice dichiara esecutivo ed il curatore lo rende noto ai creditori.



fase in Tribunale: nella fase in Tribunale le opposizioni possono essere presentate dai creditori che non sono stati ammessi dall'inizio. Opposizioni anche dai creditori che non voglio ammettere gli altri creditori. La revocazione può essere fatta contro i creditori che risultano essere stati ammessi da errore o dolo e possono presentarle i creditori o il curatore. I ricorsi sono notificati al curatore, al creditore ed al fallito con fissazione dell'udienza in camera di consiglio. Entro 30 gg le parti possono proporre ricorso per Cassazione contro il decreto. Altre domande di ammissione, dopo il decreto, possono essere presentate entro 12 mesi dal deposito del decreto, o prima che sia ripartito l'attivo.

ACCERTAMENTO DELL'ATTIVO: si escludono dal fallimento beni di proprietà altrui. Il curatore deve compilare un elenco di coloro che vantano diritti reali e deve comunicare loro la data dell'udienza del passivo. Si presentano domande di restituzione e rivendicazione. AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO: possibile esercizio provvisorio dell'impresa, disposta dal Tribunale con sentenza dichiarativa, quando dalla cessazione dell'attività possa derivare un danno grave.

Successivamente deve essere autorizzata dal giudice delegato, su proposta del curatore, dopo il parere positivo del comitato che deve, inoltre, controllare l'andamento della gestione ed in caso interromperlo. Sussiste la continuazione dei rapporti pendenti e si possono anche fittare. Liquidazione dell'attivo: realizzazione dei beni del fallito per il soddisfacimento dei creditori; secondo il programma presentato entro 60 gg dall'inventario; emergenza ed urgenza solo se aspettare anche i danni ai creditori. Il curatore può decidere di rinunciare al bene se questo non porti beneficio ai creditori. BENI PRIVILEGIATI: vendita dell'intero complesso aziendale; cessione dell'attività; trasferimento di beni o rapporti in blocco. IL TUTTO TRAMITE PROCEDURE COMPETITIVE SULLA BASE DI STIMA EFFETTUATE DA ESPERTI. Ripartizione dell'attivo: distribuzione naturalmente delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo tra i creditori. Prima distribuire ai: creditori prededucibili, sorti appunto in occasione del fallimento più quelli sorti per la continuazione dell'impresa; creditori con diritto di prelazione, sulle cose vendute secondo la legge; creditori chirografari, in proporzione all'ammontare di ciascuno e possono essere tempestivi o tardivi. Da ciò deve essere accantonato un 20% per eventuali imprevisti (creditori con riserva o oppnenti). Contro il progetto di ripartizione può essere presentato ricorso entro 15 gg. Se i creditori non sono reperibili, le somme vengono depositate in banca e se non riscosse nei successivi 5 anni, sono distribuite ai creditori insoddisfatti. CHIUSURA DELLA PROCEDURA: la procedura si chiude quando la soddisfazione dei creditori sia avvenuta e sia quando essa non è possibile. Bisogna ripartire l'attivo; avvenuta estinzione dei debiti; mancata proposizione di domande di ammissione al passivo; insufficienza dell'attivo. L'insufficienza viene dichiarato dal Tribunale mediante DECRETO motivato su istanza del fallito. IL DECRETO DI CHIUSURA E' SOGGETTO A RECLAMO DINANZI LA CORTE D'APPELLO. CONCORDATO FALLIMENTARE: esso è una forma di cessazione del fallimento. E' un mezzo mediante il quale si attua il soddisfacimento del creditore senza ricorrere alla liquidazione giudiziaria del patrimonio. Deriva da accordi stragiudiziali con i quali il fallito può provvedere alla liquidazione del suo patrimonio. Tali accordi comportano e portano alla chiusura del fallimento ma non costituiscono concordato. Per il concordato fallimentare sia un accordo con i creditori che il provvedimento di omologazione. L'art. 129, limita la funzione del giudice, ad una verifica della regolarità della procedura e l'esito delle votazioni dei creditori. ESSO E' UN PROVVEDIMENTO ADOTTATO CON DECRETO e non con sentenza. L'art. 124, prevede che la proposta sia presentata dal fallito, dai creditori o da un terzo. Deve essere ovviamente noto lo stato passivo o bisogna disporre comunque delle documentazioni. La proposta deve contenere il modo e la misura di soddisfacimenyto dei creditori delle garanzie che vengono offerte. Concordato remissorio: pagameto di una percentuale. Concordato dilatorio: pagamento dell'intero ma dilazionato nel tempo. Offerte: cessione dei beni ai creditori e garanzie sul bene. Non piano di soddisfacimento ai creditori con prelazione quote. I CREDITORI POSSONO ESSERE DIVISI PER CLASSI IN BASE AI PROPRI CREDITI. Sono trattati con trattamenti differenziati a seconda appunto della classe. Assuntore del concordato: sostituisce il fallito e la liberazione di questi avviene con l'omologazione. NON SI ASSISTE ALLA RIAPERTURA. Al fallito spettano i beni che rimangono dopo aver soddisfatto i creditori. Proposta presentata al giudice delegato con ricorso e con parere del comitato dei creditori e del curatore. La proposta viene presentata ai creditori che partecipano alla votazione ed i creditori ammessi e quelli con riserva. NON AI CREDITORI PRIVILEGIATI O CON IPOTECA. Vi deve essere la maggioranza dei creditori o la maggioranza di classi. I creditori consensienti sono quelli che non hanno manifestato dissenso – ed il tutto viene approvato anche senza accettazione. Il giudice dispone che sia comunicato al fallito ed ai creditori che possono presentare le opposizioni. In mancanza il concordato è omologato con DECRETO non soggetto a gravame. Il curatore deve rendere conto della gestionee dichiara quind chiuso il fallimento (art. 130). Se le promesse non venono mantenute, entro 1 anno gli organi presentano ricorso e vi è la risoluzione del contratto e riapertura dunque del fallimento. Se il passivo è stato dolosamente esagerato i creditori possono chiedere l'annullamento del concordato entro 6 mesi dalla scoperta del dolo. Riapertura del fallimento: può avvenire per risoluzione o annullamento del concordato. Scadenza del pagamento 1 anno o 2 anni. O quando sopravvengono altri beni nel patrimonio del fallito, ed i creditori non risultano soddisfatti. Scadenza 5 anni dalla data del decreto della chiusura del fallimento. Esdebitazione: il fallito viene reintegrato dei suoi diritti patrimoniali. I creditori possono avere libertà di azione. Art. 2740 c.c.: si risponde dei debiti con i beni presenti e futuri. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui dei creditori concorsuali (art. 144). Dopodichè viene emesso DECRETO dal Tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.

IL CONCORDATO PREVENTIVO. Nozione: il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente al debitore di evitare la gravosa e dannosa procedura fallimentare. Pertanto al concordato preventivo si può ricorrere solo prima della dichiarazione di fallimento e consiste in un accordo fra debitore e creditori per stabilire le modalità con le quali dovranno essere estinte tutte le obbligazioni. I presupposti del concordato preventivo: 1) Presupposto soggettivo = a)la qualità di imprenditore commerciale del debitore (fallibile). 2) Presupposto oggettivo = a) lo stato di crisi dell’impresa (quindi presenta una difficoltà temporanea e reversibile) e b) lo stato d’insolvenza Il debitore presenta “domanda di ammissione” al concordato preventivo, con ricorso al Tribunale competente corredata da un “piano di risanamento” proposto ai creditori che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (es. cessione di beni, dilazione dei pagamenti) oppure l’attribuzione dell’attività d’impresa ad un assuntore ecc.. Il Tribunale accerta se ricorrono i presupposti di ammissione al concordato preventivo e può alternativamente: 1) emettere decreto di non accoglimento non soggetto a reclamo e su istanza dei creditori o del P.M. dichiara con separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti. 2) emettere decreto di accoglimento non soggetto a reclamo, e nomina gli organi della procedura che sono: 1) Giudice Delegato cui è devoluta la direzione del procedimento 2) Commissario Giudiziale che svolge funzioni di controllo e vigilanza sull’imprenditore. Un volta emesso il “decreto di accoglimento al concordato preventivo” i creditori sono chiamati a votare sulla proposta. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. 1) Se la proposta non è approvata il Tribunale su istanza dei creditori o del P.M. dichiara con separata sentenza il fallimento se ne ricorrono i presupposti. 2) Se la proposta è approvata, il Tribunale controlla la legittimità del concordato preventivo (verifica del raggiungimento della maggioranza prescritta), ed emette “ decreto di omologazione” reclamabile in Corte di Appello. Il concordato preventivo con sentenza del Tribunale può essere: Risolto: su istanza dei creditori, in caso di inadempimento degli obblighi da parte dell’imprenditore. Annullato: se si scopre una esagerazione dolosa del passivo o una sottrazione o dissimulazione dell’attivo. Alla risoluzione o all’annullamento può seguire la dichiarazione di fallimento se vi sono i presupposti e ne facciano richiesta il creditori o il P.M. Effetti. Benefici per l’imprenditore: a) Il concordato preventivo “evita lo spossessamento” lasciando l’imprenditore nell’esercizio dell’impresa e nell’amministrazione dei suoi beni, anche se sotto il controllo del Commissario Giudiziale. b) L’imprenditore viene liberato dei debiti che vanno oltre la percentuale concordataria. Benefici per i creditori: a) il concordato diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’inizio della procedura e pertanto essi non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ma i creditori possono beneficiare del fatto che con il concordato si evita la procedura fallimentare e quindi potrebbero ottenere qualcosa in più ed in tempi più brevi relativamente ai loro crediti. Le finalità del concordato preventivo: 1) la liquidazione del patrimonio del debitore, secondo modalità più elastiche del fallimento, concordate con la maggioranza dei debitori. 2) Il ritorno “in bonis” dell’imprenditore e la continuazione dell’attività d’impresa. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti. La legge prevede la possibilità di un “accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti” che consenta al debitore di far fronte alla crisi dell’impresa attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori. Procedura. 1) L’accordo deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. 2...


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