Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali PDF

Title Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali
Course Diritto Processuale Generale del Lavoro e delle Procedure Concorsuali
Institution Università di Bologna
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03/03/20 Diritto processuale generale, del lavoro e delle procedure concorsuali: Il diritto sostanziale è un sistema di norme volte a risolvere interessi contrapposti e prevede dei poteri, doveri e facoltà. Le norme di diritto sostanziale sono statiche e disciplinano i fatti e impongono determinati comportamenti da seguire. In tutti i settori dell’ordinamento abbiamo norme di diritto sostanziale, le quali si distinguono in base agli interessi che perseguono: ad esempio il diritto amministrativo prevede dei fatti che rendono possibile l’esercizio alla PA delle sue funzioni pubbliche, il diritto penale individua la sanzione più appropriata ad un determinato fatto che qualifica come reato. Questo impianto di diritto sostanziale può entrare in crisi quando chi è tenuto a rispettare le varie norme sostanziali non lo fa. In questo caso abbiamo una situazione di violazione dell’interesse prodotto dalla norma sostanziale. In questo momento arriva la necessità del diritto processuale. DIRITTO PROCESSUALE: è un sistema di rimedi che si affrontano per dare attuazione a quegli interessi (pubblici o privati) che non sono osservati in prima battuta e che sono degni di protezione. Entra in atto quando la norma processuale non basta. C’è bisogno di un giudice. Le norme processuali sono norme dinamiche e strumentali: ciò vuol dire che le utilizziamo quando le norme sostanziali non hanno funzionato. Il processo ha due funzioni, che si distinguono a seconda del tipo di processo di cui parliamo. Se parliamo del processo civile o amministrativo, la sua funziona sta nel far ottenere qualcosa a chi lo richiede legittimamente. Se il processo è penale, la situazione è diversa perché avremo un soggetto che ha commesso un reato, quindi il processo non farà altro che adottare la regola di condotta più giusta nel caso di violazione di una norma penale. Le norme processuali, oltre ad essere strumentali, sono dinamiche, perché sono attività in sequenza. Il processo non è uno solo proprio perché è strumentale al diritto sostanziale, che ha più diramazioni. Abbiamo il diritto processuale civile, penale e poi abbiamo le specifiche materie di questo corso. Il diritto processuale generale non è altro che l’analisi delle principali differenze e similitudini tra processo civile, penale e amministrativo. Il termine “processo” evoca un concetto che è più o meno uguale in tutte le discipline: mezzo attraverso il quale viene esercitata la funzione giurisdizionale per poter applicare le norme di diritto sostanziale che erano state disattese dai soggetti interessati. Il processo si svolge attraverso una serie di atti processuali, che hanno un obiettivo, ovvero arrivare a far sì che il giudice emani l’atto terminale, ossia il provvedimento giurisdizionale. Il processo ha dei tempi, che sono le udienze. Sinonimi di processo: rito. Nel processo il giudice deve svolgere un’attività di grande responsabilità, deve ossia capire volta per volta quali saranno le norme che lo aiuteranno nella sua attività di giudizio. L’attività di giudizio è intrisa in ogni tipo di processo, il quale è un ragionamento che il giudice fa con le parti, le quali offriranno dei fatti che dovranno essere spiegati dal giudice, offrendo l’ipotesi che si adatta maggiormente ai fatti in questione. Anche giudizio è un sinonimo di processo, ma è anche sinonimo di sentenza. In tutti i processi il giudice si deve occupare delle questioni di fatto e delle questioni di diritto, le quali possono avere anche altri nomi: questioni di merito e questioni di rito (relative all’applicazione di norme che disciplinano il processo). Differenza tra processo e procedimento: se sto parlando di processo civile, posso utilizzare anche il termine procedimento. Così non è se parlo di processo penale o amministrativo. In campo penale, con il termine procedimento mi collego alla fase preliminare delle indagini svolta dal PM e dalla polizia giudiziaria. In quest’attività non c’è il giudice, c’è il PM che è un magistrato con funzioni inquirenti.

Parlando di processo in ambito penale, ci riferiamo al momento in cui compare il giudice. Anche in campo amministrativo il processo è diverso dal procedimento perché nel procedimento si parla di una serie di atti volti all’emanazione di un provvedimento. Altri termini simili sono controversia e contraddittorio. La parola “controversia” ci fa intuire che le parti sono in conflitto tra loro. Ci sono dei termini poi specifici: dibattimento (= processo penale) lite (= processo civile e amministrativo) procedimento (= processo civile). Contraddittorio: è una specifica caratteristica del processo. Possiamo usarlo in tutti i processi come sinonimo. Non devono esistere nei processi dei meccanismi che favoriscano una parte piuttosto che l’altra. (Ha detto che il processo è la sua vita). Il processo deve avere una ragionevole durata e devono essere accessibili a tutti. 04/03/20 La giurisdizione è sempre associata al termine processo. Dove c’è processo c’è sicuramente giurisdizione. A livello dell’ordinamento statale, per uno stato di diritto, rispettare la legge è un valore primario. Quindi il problema non si pone solo a carico del singolo ma della collettività. La funzione giurisdizionale è la potestà dello stato di derimere le controversie che scattano tra cittadini o la facoltà, nel processo penale, di irrogare delle pene che scattano quando si commette un reato. C’è un legame diretto tra giustizia e sovranità popolare. Art.1.2. Cost la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della costituzione. Art.101 Cost  Qui salta fuori il principio di legalità: le sentenze sono pronunciate dal giudice in nome del popolo italiano. Egli è vincolato a seguire la legge. La funzione giurisdizionale incide molto sui diritti e sulle libertà degli individui. E’ importante che il giudice non sia assoggettato al potere politico ma soltanto alla legge. Quindi il processo diventa il mezzo attraverso il quale lo Stato realizza la funzione giurisdizionale. C’è un rapporto biunivoco tra giurisdizione e processo: non esiste giurisdizione senza processo, e il processo è la forma della giurisdizione. Non c’è una definizione di giurisdizione. Il nostro ordinamento conosce delle norme che dispongono il divieto di “autotutela” (di farsi giustizia da soli), divieto che fa sì che un cittadino che abbia subito un torto e che reagisca da solo passi immediatamente anch’egli dalla parte del torto, perché non può reagire autonomamente. Le norme che fanno divieto di autotutela devono usare il potere giurisdizionale come affermazione del potere concreto. In senso soggettivo può essere facile comprendere il termine giurisdizione: dove c’è un giudice. Lo deduciamo dall’art.102 cost la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari ecc… I magistrati sono sia i giudici che i PM. Il giudice deve osservare la legge, che gli assegna una serie di poteri autoritativi. Ma cosa fa il giudice dal punto di vista oggettivo? Il giudice ha diversi poteri, come quello di visionare le carte, chiamare un testimone ecc. Dirige e organizza il processo. Ogni processo ha un oggetto diverso (es: civile: diritti soggettivi e status). Non è facile definire la giurisdizione e tutti i più grandi processualisti ci hanno provato. Qualcuno diceva che la giurisdizione è lo strumento per la giusta composizione delle liti, che va bene per il processo civile e forse amministrativo, ma non per il processo penale. Il diritto processuale penale è la scienza più giovane del diritto. Fino al 1938 la procedura penale non esisteva come materia giuridica da insegnare, la faceva da padrona il diritto penale sostanziale. Man mano che la materia ha acquisito autonomo rilievo, siamo arrivati a coniare definizioni di

“processo penale”, es: MAMBRIANI, la giurisdizione è attività svolta da un organo imparziale………… a lei piace molto questa definizione. Per poter cogliere l’essenza del fenomeno giurisdizionale nel suo complesso dobbiamo fare un’operazione. Il carattere fondamentale dell’attività giurisdizionale è quello della terzietà del giudice rispetto agli interessi in conflitto: valore che è assurto a principio della nostra costituzione (art.111 cost, improntato al giusto processo). Terzietà e imparzialità sono connaturati nella stessa idea di giudice. Non possiamo penare a un giudice senza collegare a lui il carattere della terzietà e imparzialità. Dal punto di vista del giudice, imparzialità si riferisce alla funzione da lui svolta. Non deve avere legami con le parti e deve essere indifferente rispetto agli interessi in conflitto e rispetto al risultato che lui stesso determinerà. Un giudice terzo è ancora di più, è un giudice super partes, quindi è estraneo non soltanto agli interessi in contesa, ma è estraneo alle funzioni di accusa e difesa che svolgono le parti. Il ruolo del giudice non si può confondere con le parti. La giurisdizione è l’attività che viene sesercitata da soggetti che sono in posizione di terzietà e imparzialità, diretti ad attuare la volontà della legge in relazione ai casi concreti che gi vengono sottoposti, …… Come facciamo a garantire che il giudice sia terzo e imparziale? Bisogna assicurargli l’indipendenza, perché se non è indipendente non può essere terzo e imparziale. Nella nostra costituzione, i 75 padri costituenti, hanno visto l’indipendenza come strumento necessario per svolgere la funzione senza interferenza alcuna, compresa quella del potere esecutivo (vedi periodo fascista). Parliamo di indipendenza sia dal punto di vista esterno (verso i poteri dello Stato) Art.104 cost.  È stato istituito un organo di autogoverno della magistratura (CSM) il quale, ai sensi dell’art.104.2 è presieduto dal Presidente della Repubblica. Art.104.3  fanno parte di diritto il primo presidente e procuratore generale della Corte di Cassazione. Art.105  spettano al CSM ……. Un altro mezzo per garantire l’indipendenza è garantire l’inamovibilità del magistrato (art.107 cost.). Il magistrato non può muoversi se non per specifiche motivazioni. I magistrati sono tutte uguali, si distinguono solo per la funzione svolta. La legge processuale ordinaria individua ragioni di incompatibilità del giudice. L’istituto dell’incompatibilità soddisfa l’esigenza di tutelare la sostanza del giudice e la sua immagine di giudice indipendente. Ci sono vari tipi di incompatibilità: - funzionale (il giudice non è indipendente rispetto alle parti): in questo caso dovrà astenersi, oppure l’altra parte potrà richiederlo (ricusazione). - Agli impieghi: il giudice svolge impieghi che non sono adatti alla funzione giurisdizionale - Di sede: legami che si determinano in quella sede di servizio. Es: due magistrati sposati non possono lavorare nella stessa sede. I giudici “togati” sono selezionati attraverso il concorso in magistratura. Per essere idonei quindi bisogna avere indipendenza e autonomia. Il giudice che vuole astenersi deve presentare istanza al capo dell’ufficio giudiziario, il quale sposterà la causa ad un altro giudice. Se invece l’istanza è presentata da una delle due parti, allora non è automatica la ricusazione, bisognerà che il capo dell’ufficio verifichi se è vero o meno poiché la ricusazione potrebbe essere un metodo per allontanare un giudice leale da un processo dove la parte in questione sa di avere torto. 05/03/20

Com’è realizzata la terzietà ed imparzialità del giudice nella nostra Costituzione? Terzietà ed imparzialità sono colonne portanti della giurisdizione. Art.101.2  principio della soggezione dei giudici alla legge. Con questa disposizione si vuole evidenziare l’obbligo di rispettare la legge. Qui si vuole evidenziare il principio di legalità. Quindi abbiamo un organo di giustizia al vertice (Cassazione) che ha il compito di controllare l’operato dei giudici. Dall’altro lato questo costituisce un altro baluardo a protezione dell’indipendenza del giudice (“soltanto alla legge”). Art.25.1 garanzia del giudice naturale. Il concetto di giudice naturale è legato a quello di competenza del giudice. Le regole di competenza del giudice sono strette, perché altrimenti ogni potere politico potrebbe interferire in modo pesante nella giustizia. In questo modo l’art.25 presidia anche il principio di terzietà e imparzialità. Le regole di competenza sono predeterminate rispetto al processo. Deroga rimessione. Si può richiedere un giudice diverso rispetto a quello stabilito. Le ragioni sono stabilite e riguardano particolari circostanze di natura ambientale che possono influenzare il giudice e ledere la sua terzietà o imparzialità. Es: processo di mafia si sposta ad un altro giudice per evitare ritorsioni contro il giudice proveniente dallo stesso luogo dove è stato commesso il crimine. In questo caso, il PM o l’imputato si rivolgono alla corte di Cassazione e chiedono di autorizzare che il processo passi dal giudice naturale ad un altro giudice. Art.102 La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari: divieto di costituire giudici speciali. Si prevede che siano magistrati ordinari, la cui organizzazione è nel regio decreto n.12/1941. La giurisdizione ordinaria è quella disciplinata dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Ad oggi il principio dell’unità della giurisdizione si intende in un’accezione diversa: “unità” vuol dire fungibilità e vuol dire la prevalenza assoluta della giurisdizione. In forza di questo principio il giudice civile potrebbe raccogliere e utilizzare le prove di un processo penale  principio di economia processuale. Anche se non fosse scritto così chiaramente, il divieto di costituire giudici speciali si può desumere anche dall’articolo 25. Art.24.1 divieto di iniziativa processuale d’ufficio nel processo civile. Art.112  divieto di iniziativa processuale d’ufficio nel processo penale. Queste due disposizioni presidiano il ruolo di estraneità del giudice rispetto al processo. Il giudice non può rivestire il ruolo di accusatore nel processo penale, di attore nel processo civile e di ricorrente nel processo amministrativo in un processo in cui egli è il giudice competente. Quindi l’esercizio della giurisdizione non può mai essere avviato d’ufficio. La giurisdizione civile: si occupa della cognizione (conoscenza piena) delle controversie che hanno ad oggetto diritti soggettivi, escluse quelle devolute alla giurisdizione amministrativa, e degli status. Gli status sono quegli insiemi di dritti/doveri collegati ad una qualità (Es: moglie, figlio, ecc.). Davanti ai giudici civili si esercita l’azione civile. Per rivolgersi alla magistratura civile occorre che sia sorta una controversia tra almeno due parti. L’inizio del processo è subordinato ad iniziativa di parte. La giurisdizione penale: si occupa di cercare la colpevolezza di un soggetto che si sospetta abbia commesso un reato. Il processo penale ha luogo senza che lo chieda la persona offesa dal reato. Lo scopo della giustizia penale non è solo quello di tutelare la persona offesa, ma di difendere l’interesse pubblico. A giurisdizione amministrativa: appartiene alla giurisdizione speciale(TAR e consiglio di Stato). A differenza di quella civile e penale, non è unitaria, ma si struttura in tre forme: quella più generale (di legittimità), quella di merito e

quella esclusiva. L’art.113 cost. ci dice che contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale……… In generale, la giurisdizione amministrativa ha per oggetto l’accertamento di legittimità di un atto della Pubblica amministrazione. Regio decreto sull’ordinamento giudiziario: ci spiega come è organizzata la giustizia civile e penale in Italia. Giudice di pace: organo monocratico. È un magistrato nominato con particolari procedure, ma non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego, a differenza dei giudici togati. Esercita giurisdizione su materie che sono sottratte alla competenza dei giudici professionali. Sia in materia civile che in materia penale sono affidate al giudice di pace controversie con valore limitato. Corte d’Assise: (assidere sedersi) è giudice competente in 1° grado per i reati di maggiore gravità (pena non inferiore a 24 anni). È un organo collegiale e prevede anche la presenza di giudici popolari. Corte d’Appello: composto da 3 giudici. Di norma è competente per il giudizio di 2° grado. Tribunale per i minorenni: opera presso ogni corte d’appello. Ne fanno parte anche due giudici onorari competenti in materia di psicologia. Tribunale di sorveglianza: può essere unipersonale o collegiale. 10/03/20 Corte di cassazione e la corte costituzionale. La suprema corte di cassazione: organo unico per tutta Italia che ha giurisdizione su tutto il territorio. Ha sede a Roma, nel palazzaccio. Organo collegiale, strutturato in più sezioni. Composto da 5 membri, soltanto nei casi di maggior rilievo decide a sezioni unite ( 9 membri). Non è un giudice di merito, bensì di legittimità. Verifica se il procedimento si sia svolto correttamente e nel rispetto delle leggi, senza entrare nel merito della sentenza. Art 65 ordinamento giudiziario: affida alla corte di cassazione una funzione, l’esatta osservanza e l’uniforma interpretazione della legge. Quindi deve fornire indirizzi interpretativi uniformi per mantenere l’unità dell’ordinamento giuridico. SPECIFICA FUNZIONE NOMOFILATTICA: garantira l’attuazione delle leggi, realizzare la giurisdizione in senso stretto che è funzione della sopravvivenza dell’ordinamento giuridico. D’altro lato fornire indirizzi uniformi da parte di tutti i giudici per uniformare la giurisprudenza. Tra le sezioni della cassazione può esserci disaccordo per l’applicazione di un’interpretazione rispetto ad un’altra. I giudici di merito non sono obbligati per forzare a seguire l’ordinamento della cassazione. Noi non abbiamo il precedente vincolante. Corte di cassazione: GIUDICE DI LEGITTIMITA’. Non si occupa mai dei fatti del processo, ma si occupa solo di verificare la legittimità dei fatti. Si deve applicare ad essi una certa norma rispetto ad un’altra. La corte di cassazione può confermare la sentenza di 2 grado, si arriva in cassazione impugnando la sentenza di 2 grado, la corte può anche annullare, cancellare, cassare una sentenza di 2 grado se ritiene che sia stata violata la legge. Una volta annullata, non è la cassazione a riscrivere la sentenza, ma viene affidata ad un’altro giudice di merito. CORTE COSTITUZIONALE: Organo collegiale, introdotto con la Costituzione repubblicana nel 1948, chiamato anche Consulta, perché ha sede a Roma nell’omonimo palazzo.

Presidia il rispetto delle norme costituzionali; risolve le controversie fra lo Stato centrale e gli enti territoriali; giudica sui reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni dal Capo dello Stato Il controllo della costituzionalità delle leggi è attivato ad opera del giudice (dal giudice di pace fino alla Corte di cassazione), in occasione di un giudizio, cioè solo quando egli si trovi a dover risolvere una controversia, per decidere la quale dovrebbe fare applicazione di una norma di legge che sospetta non essere conforme alla Costituzione. La Corte costituzionale conclude il suo giudizio, se la questione è ritenuta fondata, con una pronuncia di accoglimento, che dichiara l’illegittimità costituzionale della norma (in questo caso, essa perde automaticamente efficacia e non può più essere applicata), oppure con una pronuncia di rigetto, che dichiara la questione non fondata (in questo caso, la legge rimane in vigore; la decisione non ha però effetto generale e definitivo, in quanto lo stesso dubbio può essere nuovamente riproposto alla Consulta, che può modificare la propria precedente posizione). Viene chiamata anche consulta, ha sede a Roma nel palazzo della consulta. Nello svolgimento dei suoi compiti, la corte dialoga con gli altri organi giurisdizionali. Non è essa stessa un’istituzione giudiziaria. La corte di costituzionale giudica, infine, sui reati commessi nell’esercizio delle sue funzioni del presidente della repubblica. Art 135 cost: costituzione della corte costituzionale. vi sono una serie di leggi costituzionali e ordinarie che completano il disegno normativo. La legge costituzionale n.1/1948, del 53, e legge ordinaria n.87/1953. 1956—> prima sentenza storica della sentenza. Tutte le leggi anteriori e posteriori alla costituzionale, possono essere controllate dalla corte costituzionale e può eliminarla. Meccanismo di controllo specialmente degli atti legisl...


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