Sbobinatura Diritto del Lavoro 29 PDF

Title Sbobinatura Diritto del Lavoro 29
Author alessandra puddu
Course Diritto del Lavoro
Institution Università degli Studi di Cagliari
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Sbobinature ...


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SBOBINATURA DIRITTO DEL LAVORO – 29/03/2017 Buongiorno a tutti. Continuiamo oggi l'esame della disciplina delle mansioni e dello ius variandi. Vi ho portato il testo del nuovo articolo 2103 come modificato dal decreto legislativo n. 81 del 2015 in attuazione della legge n. 183 del 2014, cioè il cosìdetto Jobs Act, complesso di decreti legislativi appunto in attuazione di questa legge delega, ora lo esaminiamo a piccoli pezzi per vedere le cose che sono cambiate. Per adesso ci concentriamo sulla declinazione del potere dello ius varandi del datore di lavoro, come vedete l'incipit del primo comma chiarisce lo stesso principio che abbiamo visto anche nelle precedenti versioni dell'art. 2103 e cioè il principio della contrattualità delle mansioni, e qui infatti si ripete (fa riferimento alla slide) che il lavoratore ha diritto alle mansioni per le quali è stato assunto (come nel codice del 42, vedete è l'unica cosa che rimane invariata rispetto alla prima versione codicistica e anche nell'art. 2103 così come modificato dallo Statuto dei Lavoratori). Il primo principio è quello della contrattualità delle mansioni. Poi lo ius variandi si precisa meglio in relazione alla possibilità di adibire il lavoratore a mansioni che siano equivalenti a quelle alle quali sia stato adibito. Quindi vediamo un po' come il decreto legislativo n. 81 e il nuovo art. 2103 concepiscono lo ius variandi cosìdetto orizzontale, cioè la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti rispetto a quelle di assunzione. Come era regolata la materia? Adesso riprendiamo la disciplina precedente. Nel 1942 sostanzialmente la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti era retta dal principio che si potesse fare, purché non venisse ridotta la retribuzione, in astratto tale possibilità era quindi prevista. Quando si dice: “l'imprenditore può in relazione alle esigenze dell'impresa adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa” si dice anche ad una mansione che sia equivalente, va bene? Quel diversa comprende però nella vecchia disciplina del codice civile sia le mansioni equivalenti che le mansioni superiori che le mansioni inferiori. Quindi lo ius variandi può essere esercitato purché non comporti una diminuzione nella retribuzione, questo era l'unico principio dettato in via generale dal codice civile, però sappiamo anche che questo principio era definito in una norma a carattere dispositivo, perché si dice: “se non è convenuto diversamente”. Quindi nel codice civile inizialmente la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle dell'assunzione era astrattamente prevista, perché si dice mansione diversa che può essere equivalente superiore o inferiore, purché non comporti una riduzione della retribuzione (che in realtà è possibile quando si adibisce il lavoratore a mansioni inferiori ovviamente). Teoricamente torniamo a dire la norma stabilisce un divieto di non ridurre la retribuzione ma le parti possono derogare a questo principio. In ogni caso per quanto riguarda le mansioni equivalenti il codice civile del 42 prevedeva già questa possibilità, si può adibire il lavoratore ad una prestazione diversa e quindi anche equivalente va bene? Cosa diceva il legislatore nella legge n. 300, nell'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori che ha modificato l'art. 2103? A proposito di mansioni equivalenti ci interessa l'ultima parte. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna riduzione della retribuzione. Quindi la possibilità astratta di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte era prevista dal legislatore, ovviamente senza riduzione della retribuzione, e abbiamo visto ieri che la giurisprudenza ha interpretato la nozione di equivalenza delle mansioni in modo abbastanza rigido. Cioè la giurisprudenza ha inteso l'equivalenza sia in senso professionale che in senso retributivo. Prima di tutto in senso retributivo, cioè le mansioni equivalenti cosa sono? Sono quelle mansioni per le quali il contratto collettivo ha previsto la stessa retribuzione, quindi vi sono all'interno dello stesso livello retributivo, stesso livello di inquadramento diverse mansioni per le quali è prevista la stessa retribuzione tabellare. Adesso poi vedremo appunto i sistemi di inquadramento nei contratti collettivi così avete un'idea più chiara. Poi però la giurisprudenza ha aggiunto che l'equivalenza non va intesa solo in senso retributivo, cioè per mansione equivalente si

deve intendere una mansione che è inquadrata nello stesso livello retributivo, diversa ma con la stessa retribuzione tabellare. Per equivalenza si intende anche equivalenza in senso professionale. Quindi l'imprenditore che esercita il suo ius variandi deve verificare, secondo questa interpretazione giurisprudenziale, che la mansione diversa ed equivalente alla quale intende adibire il lavoratore rispetti il contenuto, il bagaglio professionale del lavoratore adibito ad un'altra mansione. Quindi, nell'esempio che facevamo ieri, un archivista non può essere adibito alle mansioni di web master, di usciere o di magazziniere, se anche fossero nel contratto collettivo inquadrate allo stesso livello, perché si tratta di contenuti professionali totalmente diversi. Poi naturalmente tra archivista e segretario ci può essere una continuità professionale, certamente non però tra archivista e cuoco o archivista e manutentore, cioè la vera differenza (e qui faccio cenno ad un aspetto che controlleremo poi nel contratto) nei contenuti professionali si ha fondamentalmente tra mansioni di tipo operaio e mansioni di tipo impiegatizio. Quindi sostanzialmente il grande discrimine dovrebbe essere questo, poi però si può anche dimostrare (la giurisprudenza su questo è stata molto rigida) che anche mansioni che rientrano tutte nella categoria delle mansioni impiegatizie possono avere differenze rilevanti tra di loro. Ad esempio appunto dicevamo ieri che è stata riconosciuta la non equivalenza in caso di di trasferimento di una segretaria della direzione del personale che è stata poi adibita a mansioni di segreteria in un'altra direzione dell'impresa per le quali nel caso specifico erano previste possibilità di carriera molto diverse. Quindi la differenza delle mansioni da luogo a processi di carriera, a percorsi di carriera che possono essere molto diversi e quindi per la giurisprudenza in questione non si tratta di mansioni equivalenti. Una qualificazione delle mansioni equivalenti molto limitata dalla giurisprudenza, questo significa che il datore di lavoro non è così libero di adottare scelte in materia di adibizione a mansioni equivalenti. Cosa dice invece la legislazione più recente? Il decreto legislativo n. 81 del 2015 recita al comma 1 del nuovo art. 2103 così come è stato modificato: Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Quindi cosa intende il recente legislatore per mansioni equivalenti? Sono da intendersi mansioni equivalenti quelle che sono riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Rispetto pertanto all'interpretazione data dalla giurisprudenza del vecchio art. 2103 noi vediamo tagliato fuori il concetto di equivalenza come equivalenza professionale. Per il legislatore recente sono mansioni equivalenti tutte quelle che sono inquadrate nello stesso livello retributivo. Non conta l'equivalenza professionale. Per cui in una controversia, qui è anche importante il momento temporale, se ci fosse una controversia attualmente in materia di legittimo esercizio dello ius variandi, la famosa segretaria che viene adibita a mansioni di archivista oggi sarebbe considerata perdente. Nella vecchia versione dell'art. 2103 il giudice avrebbe detto: “non c'è equivalenza professionale, quindi l'adibizione a mansioni equivalenti è illegittima”. Nella nuova versione dell'art. 2103 il giudice va semplicemente a vedere come sono inquadrate le mansioni di archivista e di segretaria nel contratto collettivo nazionale del commercio. Poiché queste ultime sono inquadrate nello stesso livello retributivo il giudice dirà che lo ius variandi è legittimamente esercitato. È chiaro? C'è un cambiamento significativo. Cioè secondo il legislatore recente, purché le mansioni siano inquadrate nello stesso livello retributivo, l'esercizio dello ius variandi e l'adibizione a mansioni equivalenti è legittimo. Forse però a questo punto può essere rilevante vedere qualche esempio nel contratto collettivo (la professoressa mostra sul proiettore il contratto collettivo nazionale metalmeccanico). Innanzitutto vorrei segnalarvi questo, i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica. Cosa vuol dire classificazione unica? Nel nostro ordinamento prima della metà degli anni 70 esisteva un inquadramento diverso degli operai e degli impiegati, quindi esisteva un sistema di inquadramento

per gli operai e un sistema di inquadramento in tutti i contratti collettivi per gli impiegati, dopo di che la contrattazione collettiva ha adottato un sistema di inquadramento unico di operai e di impiegati. Quindi per esempio in questo contratto collettivo troviamo un unico sistema di inquadramento di operai e di impiegati, c'è un unica classificazione, va bene? È una classificazione unica articolata su 10 categorie professionali alle quali corrispondono eguali valori minimi tabellari secondo le tabelle allegate. Andiamo avanti, l'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali ecc.. Le declaratorie sono la descrizione dei profili professionali. Vedete le declaratorie sono generali esemplificazioni dei profili professionali, gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore e pertanto sono prevalentemente formulate in termini uniformi. Allora vediamo un po', prima categoria: appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali ma è sufficiente un minimo periodo di pratica. E poi appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività manuali, quindi attività produttive semplici, non direttamente collegate al processo produttivo (quindi chi non è in produzione, ad esempio l'usciere non è in produzione e svolge un'attività di tipo semplice. Seconda categoria (ora noi adesso non le leggiamo tutte, però per farvi capire): lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare, nonché i lavoratori che svolgono attività amministrative (quindi già qua vedete la distinzione tra chi fa l'attività pratica manuale, cioè operaia per intenderci, e chi invece svolge un'attività di tipo amministrativo) che non richiedono in modo particolare preparazione o esperienza pratica d'ufficio. E qua troviamo gli esempi (sempre in riferimento al contratto collettivo nazionale metalmeccanico). Lavoratori che conducono, alimentano o sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate. Guidamacchine attrezzate. Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea. Montatore (cioè l'esempio tipico di questa declaratoria è il montatore). Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati o predisposti. Collaudatore. Lavoratori che conducendo impianti provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza. Addetto conduzione impianti. Vedete quanti ce ne sono? E guardate chi altro c'è in questa categoria, questa non è una mansione di tipo operaio: lavoratori che seguendo istruzioni precise e dettagliate, secondo procedure prestabilite svolgono nell'ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici quali dattilografia, stenodattilografia o compiti semplici d'ufficio. Oppure centralista telefonico. Ecco centralista è una mansione di tipo impiegatizio però inquadrata in questa stessa categoria. Poi saliamo in terza categoria: Riparatore Guidamacchine attrezzate Collaudatore Addetto conduzione impianti Collega: quindi professoressa, tutte queste mansioni presenti in queste categorie hanno tutte la stessa retribuzione? Prof: si, hanno tutte la stessa retribuzione tabellare.

Guardate quanti profili ci sono però, è molto complesso il contratto. Ci sono tante diverse mansioni perché ovviamente voi dovete immaginare che il settore metalmeccanico è un settore produttivo che all'interno appunto associa industrie che fanno cose diversissime, quindi chiaramente è importante verificare la possibilità che tutte le diverse professionalità di tutto il settore metalmeccanico siano qui dentro, cioè dentro il contratto collettivo. Ora saliamo un po' verso quelle più sofisticate diciamo così, ecco vediamo questa definizione generale, sesta categoria: appartengono a questa categoria sia tecnici che amministrativi che con specifica collaborazione svolgono funzioni direttive (non sono dirigenti eh, i dirigenti hanno un altro contratto tra l'altro ma sono quelle figure che magari hanno la responsabilità di un gruppo di lavoratori, controllano un reparto) e che richiedono particolari preparazioni e capacità professionali con discrezionalità di poteri (decidono quindi, questi lavoratori) e con facoltà decisionale e autonomia d'iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite. Quindi c'è ovviamente il dirigente o addirittura il capo dell'impresa che da delle direttive generali e poi loro nell'ambito di queste direttive generali esercitano loro stessi un potere direttivo, appunto con autonomia. Giusto per capire guardate un po' questo: lavoratori che svolgono nell'ambito della loro attività compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti, elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare in forma corretta e sintetica eventuali proposte di soluzione di problemi in questione e svolgono compiti di collegamento tra l'ente in cui operano e altri enti aziendali esterni e diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative. Ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo). Segretario assistente. Questo per esempio, pensate a quando voi acquistate un elettrodomestico e c'è il foglietto di istruzioni in diverse lingue, beh c'è qualcuno lì dentro che ha fatto questo lavoro perché conosce il funzionamento dell'apparecchio e conosce le lingue, non è un semplice traduttore, e quindi è capace appunto di effettuare la traduzione. Quello che è importante chiarire è che all'interno di ciascuna categoria o livello retributivo (spesso i contratti utilizzano in modo equivalente questi due termini) ci sono mansioni molto diverse. Mansioni di tipo operaio e di tipo impiegatizio, ma anche le mansioni di tipo operaio tra loro sono molto diverse, e quelle impiegatizie ugualmente. Ora, avendo proprio visto concretamente la descrizione di questi profili professionali, ecco voi provate ad applicarlo allo schema astratto dell'art. 2103 come era prima e come è adesso. Prima il giudice avrebbe detto che se tu hai un programmatore analista, non puoi fargli fare l'approvvigionatore, cioè quello che decide gli acquisti per esempio di un'impresa, il responsabile degli acquisti. Sono due professionalità completamente diverse, figuriamoci poi fargli fare il gruista o altro. Ovviamente possiamo fare esempi totalmente assurdi che nessun imprenditore prenderebbe davvero in considerazione, non possiamo immaginare che ci sia un imprenditore stupido, però possiamo pensare che ci sono mansioni che pur essendo lontane tra loro sono un po' più vicine e altre che sono troppo diverse, tipo appunto la mansione di segretaria e quella di gruista. Ecco il vecchio sistema non permetteva, sopratutto l'interpretazione data dalla giurisprudenza non consentiva questo passaggio perché l'equivalenza era intesa in rigidi termini anche professionali, perché secondo questa lettura dell'art. 2103, quest'ultimo doveva proteggere sia la retribuzione che la professionalità del lavoratore. Nel nuovo art. 2103 questo è completamente saltato. Qualunque datore di lavoro, anche il più folle, potrebbe dire: “tu sei analista e da domani ti faccio fare un bel corso per gruista e ti trovi all'improvviso a fare il gruista”. Ecco questo oggi è possibile, cioè l'adibizione a mansioni equivalenti è totalmente legittima anche quando non ci sia il rispetto della professionalità perché l'unico criterio richiesto dalla legge è che quella mansione sia inquadrata nello stesso livello retributivo.

Collega: quindi in sostanza la tutela della professionalità del lavoratore è stata un po'... Prof: è saltata, è proprio saltata. Però, mettiamola così, cerchiamo di vedere quali sono le ragioni. Le ragioni sono quelle di lasciare all'impresa maggior flessibilità, di eliminare le possibili gabbie infilate dalla giurisprudenza che aveva interpretato in modo così rigido l'art. 2103. Noi dobbiamo pensare a quanto è importante la fonte collettiva. Si è vero c'è un quadro legislativo ma poi i contratti collettivi possono fare quello che vogliono, cioè a fronte di un dato legislativo di questo tipo i contratti collettivi (cioè accordi tra sindacati e datori di lavoro, i contratti collettivi sono frutto di un accordo tra le imprese e la parte sindacale) possono modificare i loro sistemi di inquadramento, i loro sistemi di classificazione. Cioè se l'obiettivo è quello effettivamente di proteggere, anzi meglio di valorizzare la professionalità dei lavoratori, i contratti collettivi hanno una strada possibile di fronte ad un art. 2103 con questa nuova struttura regolativa. Potrebbero modificare le declaratorie e dire per esempio: “i livelli retributivi non sono 10 ma sono 20, sono 30” oppure potrebbero dire: “adottiamo un sistema di inquadramento non unico ma differenziato tra operai e impiegati”. Potrebbero anche decidere di fare così, per cui ci sono due sistemi d'inquadramento e non c'è la possibilità di passare da una mansione all'altra impiegatizia o operaia. Collega: la giurisprudenza come si è comportata dopo questo cambiamento? Nel senso, è venuto meno uno dei requisiti. Prof: si la casistica è troppo recente no? Non possiamo definire una linea interpretativa ancora, certo troveremo qualche sentenza però in realtà non abbiamo ancora dei dati significativi. Però in ogni caso il dato è quello, non si può negare la legittimità della decisione datoriale che abbia messo la segretaria a fare altro. Collega: però ho pensato, magari visto il precedente orientamento che non avrebbe avvallato questo genere di trasferimento da segretaria ad altro, vabbe poi il nostro è un esempio un po' estremo però a livello più piccolo non pensavo che avesse avvallato al dato pratico cambiamenti così radicali. Prof: eh lo so, però poi devi giustificarlo. Diciamo così, stando questa nuova realtà normativa, il giudice avrebbe molta difficoltà a trovare argomenti per considerare illegittima l'adibizione a mansioni equivalenti della segretaria che diventa gruista. Quali argomenti potremmo utilizzare? Il dato normativo è abbastanza chiaro e il riferimento è il contratto collettivo. Quindi l'unica fonte io dico, corretta per altro, cioè se volete l'intervento della giurisprudenza precedente a volte è stato un po' eccessivo. L'unica fonte che correttamente può definire i limiti entro i quali il datore di lavoro può esercitare lo ius variandi orizzontale sono quelli definiti dal contratto collettivo, attraverso nuovi sistemi di inquadramento, attraverso declaratorie più precise, attraverso appunto una modifica dell'attuale sistema di inquadramento nei contratti collettivi. Collega: professoressa ovviamente restano fermi gli obblighi di formazione del datore di lavoro? Prof: si, questi obblighi di formazione in realtà però non ci sono nel nostro ordinamento. Cioè se ci sono non sono sanzionati. Per esempio, lo vedrem...


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