Diritto lavoro martone PDF

Title Diritto lavoro martone
Course Diritto del lavoro
Institution Sapienza - Università di Roma
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dispensa diritto del lavoro prof martone. Argomenti più importanti ...


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Esame di Diritto del Lavoro Università “LUSPIO” Roma

Prof. Michel Martone

Dispensa di DIRITTO DEL LAVORO

Dott. Ubaldo Serra

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Nozione del Diritto del Lavoro Il lavoro è ogni attività o funzione diretta al progresso materiale e spirituale della società (art. 4 co. 2 Cost.). La Costituzione riconosce al lavoro la significativa rilevanza di attività socialmente utile e, come tale oggetto di specifica tutela, sia come ineludibile promozione del singolo cittadino che come istanza dell’intera collettività. Il diritto del lavoro è il complesso di norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano oltre che l’interesse economico anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore, pertanto l’oggetto scientifico della materia è la disciplina della relazione giuridica tra il datore di lavoro ed il lavoratore in cui si cerca oltre che tutelare gli elementi sopracitati ,anche di attenuare gli effetti più deleteri della subordinazione.

Evoluzione storica del diritto del lavoro Fino al 1865 nella disciplina del Codice Civile non esisteva una regolamentazione specifica in materia di lavoro, ma esisteva solo una libertà di contrattazione. Gli unici articoli contenuti nel codice erano gli artt. 1570 e ss., cioè quelli della locazione delle opere e dei servizi. Il rapporto di lavoro riceve regolamentazione giuridica solo a partire dalla fine del XIX secolo con la rivoluzione industriale (avvenuta in Italia più tardi rispetto al resto d’Europa), dando luogo ad un insieme di norme speciali e protettive del lavoratore chiamate “prima legislazione sociale”. Essa disciplina istituti quali la durata limitata della giornata lavorativa, i riposi, il collocamento della manodopera, l’igiene del lavoro, la tutela contro i rischi connessi alla svolgimento dell’attività lavorativa mediante la cd. Assicurazione sociale, la tutela delle donne e dei minori che lavorano). Nel 1942 entra in vigore il Codice Civile in cui viene dedicata al lavoro una disciplina ben distinta dal quella dei contratti in generale e questa fase viene chiamata dell’incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato, perché la materia lavoristica è inserita nella codificazione unificata del diritto privato; in poche parole si ha una sistemazione organica della materia del lavoro (Libro V codice civile – primi quattro titoli: artt. 2060 – 2246). Il momento più significativo di sviluppo c’è stato con la Costituzione Repubblicana del 1947 fondando la Repubblica sul lavoro e tutelando la libertà e la dignità sociale del lavoratore. Da quel momento in poi si susseguono tutta una seria di riforme e novità legislative che arrivano fino ai nostri giorni.

Fonti e Principi Il rapporto di lavoro trova la sua regolamentazione in una serie di molteplicità di fonti che si suddividono: - Fonti internazionali e sovranazionali - Fonti statuali o regionali (cd. legislative) - Fonti contrattuali collettive e individuali 

Per quanto riguarda le fonti sovranazionali del diritto del lavoro si distinguono due livelli di produzione normativa, relativi alla comunità internazionale degli stati ed alla CEE. Tra i più importanti trattati internazionali ricordiamo le norme di origine consuetudinaria; la Carta Internazionale del lavoro; il Patto delle Nazioni Unite del 1966; tra le convenzioni ricordiamo quella stipulata dall’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) concernenti le condizioni del lavoro, le libertà sindacali e la sicurezza sociale. Per quanto riguarda la Comunità Europea oltre al Trattato di Maastricht istitutivo della CEE abbiamo le fonti di diritto comunitario derivato (vincolanti e non vincolanti) che sono: il regolamento; la direttiva; la decisione; la raccomandazione e il parare, le quali gli stati membri devono recepirle e uniformarsi.



Tra le fonti statuali abbiamo: 2

a. La Costituzione che oltre ai principi fondamentali (artt. 1,3 e 4) che fanno del lavoro il valore fondamentale della Repubblica, dedica ad esso le disposizioni garantistiche e di tutela del Titolo III ed in particolare: - L’art. 35: che riguarda la tutela del lavoro, la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, con particolare riguardo alle condizioni del mercato del lavoro interno ed internazionale; - L’art. 36: definisce i criteri di determinazione della retribuzione, della durata massima della giornata lavorativa, sul riposo settimanale e le ferie annuali; - L’art. 37: garantisce alla donna lavoratrice ed ai minori che lavorano parità di diritti e parità di retribuzione; - L’art. 38: riguarda e garantisce adeguate forme di assistenza sociale e previdenza al lavoratore e della persona umana; - L’artt. 39 – 40: che tutelano l’attività sindacale e riconoscono il diritto allo sciopero. b. Legge ordinaria ed atti aventi forza di legge ( decreti legge e decreti legislativi). c. I regolamenti emanati dal Governo a mezzo decreto del Presidente della Repubblica. d. Le leggi regionali. 

Tra le fonti contrattuali sindacali e individuali, concorrono a determinare la disciplina: a. La contrattazione collettiva, nella quale i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria; b. Il contratto individuale di lavoro nel quale l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro e il singolo prestatore di lavoro.

Lavoro Subordinato La disciplina garantista, contenuta nel codice civile e soprattutto nella legislazione speciale, si applica esclusivamente al lavoro subordinato. Il codice civile non detta una nozione di lavoro subordinato, ma si limita ad individuare una delle parti, il lavoratore di tale rapporto, cioè la parte contrattualmente più debole. - L’art. 2094 c.c. qualifica come prestatore di lavoro subordinato colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”. Il Codice individua, quindi, nella collaborazione, nell’onerosità e soprattutto nella subordinazione i caratteri costitutivi del rapporto di lavoro subordinato. Questo tipo di lavoro, come si è già detto, costituisce l’oggetto della disciplina garantista del diritto del lavoro. Tale sistema di garanzie si sostanzia in una disciplina caratterizzata da una marcata finalità protettiva costituita in gran parte da norme inderogabili, che regolano tutti i principali aspetti del rapporto di lavoro ed individuate negli anni dalla giurisprudenza. Tra le principali norme abbiamo quelle in materia di: - Assunzione dei lavoratori: è stabilito l’obbligo del datore di lavoro di comunicare agli uffici competenti l’assunzione; ciò deve avvenire entro 24 ore dall’assunzione agli uffici competenti, altrimenti si incorre in sanzioni amministrative. - Retribuzione: che non deve essere inferiore agli importi previsti dal contratto collettivo di categoria. - Estinzione del rapporto di lavoro: il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore senza una giusta causa. - Controversie di lavoro: volte a garantire una celere risoluzione delle stesse per dare ai lavoratori immediata soddisfazione dei loro diritti e crediti. - Tutela previdenziale e assicurativa: diretta a sollevare i lavoratori da rischi di eventi, connessi e non, all’attività lavorativa e che possono incidere sul lavoro. Questa disciplina è estesa nella parte del contratto di lavoro (vedi contratto individuale di lavoro) 3

Lavoro Autonomo e differenze con il lavoro subordinato Il lavoro autonomo consiste nel compimento di un opera o di un servizio, con lavoro prevalentemente proprio che il lavoratore svolge senza vincolo di subordinazione, verso un corrispettivo, nei confronti di un committente. Tale definizione discende dall’art. 2222 c.c. che disciplina il contratto d’opera (lavoro autonomo) cui si applicano le disposizioni successive, artt. 2223 – 2228, riguardanti l’esecuzione dell’opera, il pagamento, le conseguente, etc. Il lavoro autonomo si pone in linea di principio agli antipodi del lavoro subordinato, perché non sempre è facile differenziare le due fattispecie, quanto meno in ciò, non è di aiuto la normativa: infatti l’art. 2222 c.c. definisce il lavoro autonomo semplicemente quell’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione. Quindi per distinguere il lavoro autonomo da quello subordinato, occorre verificare se in base alle modalità di svolgimento della prestazione, esista o meno il vincolo di subordinazione. Per facilitare questa operazione è intervenuta la giurisprudenza che ha individuato nel corso degli anni una serie di indici che, se riscontrati nello svolgimento del rapporto di lavoro, ne rilevano la natura subordinata. Tali indici sono: - L’osservanza di un orario di lavoro predeterminato; - La collaborazione; - L’assenza del rischio in capo al lavoratore; - La natura della prestazione; - La continuità della prestazione; Il versamento a cadenze fisse di una retribuzione (stipendio); - L’inserimento del lavoratore nell’organizzazione produttiva; - Il coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro. Questi indici sono, però, elementi sussidiari, con un rilievo, cioè, secondario rispetto all’unico elemento avente valore determinante per la dimostrazione dell’esistenza del vincolo di subordinazione: l’assoggettamento del lavoratore al potere direzionale e di controllo del datore di lavoro.

Parasubordinazione e lavoro a progetto La diffusione di lavoratori giuridicamente qualificabili come autonomi, ma che di fatto si trovano in una posizione di dipendenza verso il committente ha fatto si che la dottrina e la giurisprudenza, nel riferirsi a loro, creasse una vera e propria categoria, cioè la cd. parasubordinazione. E’ un tipo di lavoro che si trova a metà strada tra il lavoro subordinato ed il lavoro autonomo. Essa è contenuta nell’art. 409 c.p.c., che modificandolo nell’ambito del diritto processuale civile, gli ha dato il primo riconoscimento legislativo e ha esteso l’applicazione delle disposizioni sul processo del lavoro ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e a tutti gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ( parasubordinazione). Tali ultimi rapporti vengono così identificati in parasubordinati e successivamente denominati collaborazioni coordinate e continuative (cd. Co.Co. Co.). Nell’ambito delle Co.co.co rientrano tutti i rapporti in cui la prestazione lavorativa resa dal collaboratore deve presentare i seguenti requisiti: - Essere prevalentemente personale - Continuativa (impegno costante del lavoratore) - Coordinato con l’attività del committente. Con ciò possiamo dire che questo è un tipo di lavoratore autonomo inserito nell’organizzazione produttiva del datore di lavoro presentando di fatto degli elementi comuni al lavoratore subordinato, ma che in effetti, giuridicamente non lo è.

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Inoltre c’è da aggiungere, che da una recente modifica di legge è stato deciso che i precedenti co.co.co. saranno di pertinenza unicamente della Pubblica Amministrazione, mentre per gli altri settori sarà sostituito dal lavoro a progetto. Tra le attività di parasubordinazione, dottrina e giurisprudenza, inoltre, fanno rientrare il lavoro societario, quello dell’amministrazione di condominio, i rapporti di consulenza professionale, quelli di mandato, alcune attività artistiche o artigianali.

Lavoro a progetto Nel concreto svolgimento dei rapporti di lavoro, spesso lo strumento delle co.co.co è stato utilizzato per eludere la normativa sul lavoro subordinato. Per evitare questo fenomeno, il legislatore con il D.lgs. 10.9.2003 n° 276 (276/2003), ha introdotto il lavoro a progetto, contratto di natura autonoma, entro cui devono essere ricondotti i rapporti di collaborazione con un datore di lavoro, diversi dalla subordinazione. Il D.lgs. 276/2003 stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere riconducibili ad uno o più specifici progetti e programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione. E’ infatti previsto che nel caso in cui non sussista un progetto o un programma, il rapporto si presume di natura subordinata e a tempo indeterminato sin dal momento in cui esso ha avuto inizio. Sono esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto: - L’esercizio di professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione all’albo; - I rapporti e le attività di co.co.co in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, quelli degli amministratori o sindaci, nonché titolari di pensione di vecchiaia; - I rapporti di co.co.co stipulati con la pubblica amministrazione. - Sono inoltre escluse dalla disciplina del lavoro a progetto le collaborazioni occasionali (cd. mini co.co.co.). Queste ultime sono quei tipi di rapporti di collaborazione che prevedono una continuità lavorativa di un massimo di 30 giorni durante l’anno solare ed una retribuzione di massimo 5.000,00 euro sempre nello stesso anno. Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve indicare il progetto o il programma di lavoro, le modalità del coordinamento, la durata della prestazione del lavoro, il corrispettivo e le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore. Per quanto concerne la disciplina del rapporto, si stabilisce che: - Il corrispettivo della prestazione deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito; - Il collaboratore a progetto non è vincolato da obblighi di esclusiva; - Il collaboratore ha il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione. Il contratto a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto e del programma. Il recesso prima della scadenza è ammesso solo per giusta causa.

Lavoro gratuito, Lavoro familiare e il volontariato In generale è esclusa l’ammissibilità del lavoro gratuito, poiché l’eventuale accordo volto a eliminare qualsiasi tipo di compenso per l’attività prestata dal lavoratore subordinato è invalido e viene automaticamente sostituito con la previsione del diritto alla minima retribuzione prevista dal contratto collettivo. Un accordo del genere è legittimo solo se l’attività viene svolta gratuitamente in virtù di un vincolo di cortesia. L’esempio tipico sotto il primo aspetto è il lavoro familiare, instaurato tra soggetti che sono legati da un vincolo di parentela o di affinità e si presume gratuito, salvo prova contraria. Il lavoro familiare può essere prestato nell’ambito dell’impresa familiare, prevista dall’art. 230 bis, in cui collaborano con il titolare, il coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. Un ulteriore esempio di lavoro gratuito è l’attività di volontariato, definita come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro e per fini di solidarietà. 5

Il rapporto associativo In alcuni rapporti è rinvenibile la situazione in cui il socio o l’associato si trova ad eseguire un’attività di lavoro: è il caso del socio d’opera nella società di persone, dell’associato nell’associazione di partecipazione e del socio lavoratore nella cooperativa di lavoro. La peculiarità di tali ipotesi è che nei rapporti di tipo associativo lo svolgimento di una attività lavorativa è di regola una conseguenza stessa del vincolo associativo. a. Socio d’opera e l’associazione di partecipazione - Il socio d’opera è colui che nella società di persone conferisce, anziché beni, la propria opera lavorativa. Egli, si obbliga a prestare lavoro in favore della società, non per ricevere in cambio la retribuzione, ma perché partecipa allo scopo societario ed è titolare degli stessi poteri di amministrazione e decisione degli altri soci. La configurazione di un rapporto di lavoro è dunque esclusa. - Nell’associazione di partecipazione, invece, l’associante attribuisce all’associato la partecipazione agli utili dell’impresa, come corrispettivo di un certo apporto che può consistere anche nello svolgimento di una prestazione di lavoro. Tale rapporto lavorativo, non ha però natura subordinata. b. Socio lavoratore nella cooperativa Le società cooperative sono costituite allo scopo di svolgere un’attività economica organizzata nell’impresa attraverso l’utilizzazione del lavoro dei soci. Con la loro attività lavorativa i soci contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, ma nel contempo sono titolari del diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa. Tra socio lavoratore e cooperativa si instaura un rapporto di tipo associativo del quale deriva un ulteriore rapporto, connesso all’attività prestata dal socio e con cui egli contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Il rapporto di lavoro deve essere concordato e formalizzato all’atto dell’adesione o successivamente e, può assumere la forma della subordinazione o del lavoro autonomo.

Lavoro accessorio Determinate prestazioni, individuate espressamente dal legislatore e aventi carattere di occasionalità, posso essere rese senza l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma mediante l’utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio che costituisce una particolare modalità lavorativa disciplinata dall’art. 70 del D.lg. 276/03. Con una successiva modifica del 2008, è stato disposto che il lavoro accessorio può essere svolto da chiunque, a condizione che sia finalizzato a queste attività: - Lavori domestici; - Lavori di giardinaggio, pulizie, ecc. - Insegnamento privato supplementare; - Manifestazioni varie; - Nei periodi di vacanza da parte di giovani con non meno di 25 anni e iscritti all’università; - Impresa familiare; - Consegna porta a porta. Il lavoro accessorio si instaura senza nessun tipo di assunzione o formalizzazione contrattuale. In pratica, chi vuole farsi eseguire i lavori sopra indicati, acquista da appositi concessionari dei carnet di buoni da consegnare al lavoratore come compenso per la prestazione resa. Il lavoratore, una volta ricevuti i buoni, deve recarsi dal concessionario del servizio che provvede al suo pagamento.

I Rapporti Speciali di Lavoro Il lavoro a tempo pieno e indeterminato costituisce il tipo generale di lavoro subordinato. Invece i contratti che presentano delle caratteristiche particolari rispetto al tipo di lavoro appena citato, vengono chiamati speciali. Questa specialità può dipendere: 6

1. Dalla causa: come i rapporti di lavoro a contenuto formativo, quali l’apprendistato, il contratto di inserimento e il contratto di formazione e lavoro; 2. Dalla durata o collocazione della prestazione di lavoro: come il contratto di lavoro ripartito, il contratto intermittente ed il lavoro a tempo parziale; 3. Dal contesto lavorativo: come il lavoro domestico, il telelavoro, lavoratori dello spettacolo, lavoro marittimo e aereo, lavoro sportivo e portierato. Tra questi tipi di lavoro rientra anche la categoria della somministrazione del lavoro. Tra i più significativi e importanti abbiamo: Il contratto di apprendistato: è un contratto a contenuto formativo per cui a fronte della prestazione lavorativa, il datore si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una controprestazione retributiva, ma anche gli insegnamenti necessari per il conseguimento: di una qualifica professionale (contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto – dovere di istruzione e formazione), rivolta a giovani e adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età. La durata del contratto non può superare i 3 anni ed è regolamentata da regioni e province. di una qualificazione tecnico – professionale; (contratto di apprendistato professionalizzante attraverso la formazione sul lavoro), rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata del contratto non può essere superiore a 6 anni ed è regolamentata dai contratti collettivi. di titoli di studio di livello secondario, universitario o s...


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