Psicopatologia Forense PDF

Title Psicopatologia Forense
Author Manuela Longhitano
Course Criminologia
Institution Università degli Studi di Genova
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Summary

Appunti di criminologia sulla lezione di psicopatologia forense...


Description

PSICOPATOLOGIA FORENSE

La Psicopatologia Forense è l’attività medico-legale a carattere applicativo che si occupa specificamente della collaborazione tra le scienze psichiatriche e psicologiche ed il mondo della giustizia

Differenze fra ambito clinico e forense In clinica

In ambito forense

Lavoro nell’interesse del paziente

Lavoro nell’interesse della Giustizia

Interesse a riferire fatti

Interesse a mentire o negare

Credito informazioni ottenute direttamente o da familiari

Scetticismo e prudenza

Utilizzo “libero” dei test

Necessità di scelta oculata

Si utilizzano normalmente impressioni, inferenze, intuito, empatia

Particolare rilievo alle evidenze scientifiche

IL CONTRIBUTO PSICHIATRICOFORENSE NEL PROCESSO PENALE

Art. 220 c.p.p. (Oggetto della perizia) La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche tecniche, scientifiche o competenze artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

La “perizia psichiatrica” in ambito penale può essere disposta nei confronti di diversi soggetti: A) Dell’autore di reato B) Del detenuto (condannato) C) Dell’internato D) Della vittima E) Del testimone

A) Dell’autore di reato in tema di: • Imputabilità (artt. 85 e ss. c.p.) • Pericolosità Sociale (artt. 203 e ss. c.p.) • Capacità di stare in giudizio (artt. 70 e ss. c.p.p.) • Misure cautelari personali (artt. 275 e 286 c.p.p. + 206 c.p. e 312 c.p.p.)

LA VALUTAZIONE PSICHIATRICO-FORENSE IN TEMA DI IMPUTABILITÀ

PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 c.p. Reati e pene: disposizione espressa di legge Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Art. 27 Cost. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

La nozione di responsabilità penale postula l’esistenza di due requisiti: A. Il reato (fatto tipico, antigiuridico e colpevole) B. La capacità dell’autore di esserne rimproverato

IMPUTABILITA’

Art. 85 c.p. Capacità di intendere e di volere Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere

Capacità di intendere: idoneità del soggetto a rendersi conto del valore delle proprie azioni, ad orientarsi nel mondo esterno secondo una percezione non distorta della realtà, e quindi capacità di rendersi conto del significato del proprio comportamento e di valutarne conseguenze e ripercussioni, ovvero di proporsi una corretta rappresentazione del mondo esterno e della propria condotta Capacità di volere: idoneità del soggetto ad autodeterminarsi in relazione ai normali impulsi che ne motivano l’azione, in modo coerente ai valori di cui è portatore; potere di controllare gli impulsi ad agire e di determinarsi secondo il motivo che appare più ragionevole o preferibile in base ad una concezione di valore; attitudine a gestire una efficiente regolamentazione della propria, libera autodeterminazione

Capacità di comprendere la natura e il significato dell’atto e di orientare ovvero controllare il proprio comportamento in conformità a tale valutazione

IMPUTABILITÀ Il nostro legislatore presume la libertà di autodeterminazione del soggetto agente in assenza di condizioni che valgono ad escluderla (o limitarla) Ovvero, ragionando in negativo, la libertà sussiste se non ci sono condizioni che la escludono (o la limitano)

CONDIZIONI CHE NON INCIDONO SULL’IMPUTABILITA’  Stato preordinato d'incapacità (art. 87 c.p.)  Stati emotivi e passionali (art. 90 c.p.)  Ubriachezza volontaria, colposa o preordinata (art. 92 c.p.)  Intossicazione acuta da stupefacenti volontaria, colposa o preordinata (art. 93 c.p.)  Ubriachezza abituale (art. 94 c.p.)

CONDIZIONI CHE POSSONO INCIDERE SULL’IMPUTABILITA’

 Incapacità determinata da terzi (art. c.p.)  Vizio di mente (artt. 88 e 89 c.p.)  Intossicazione acuta da alcol ovvero stupefacenti derivata da caso fortuito o forza maggiore (artt. 91 c.p. e 93 c.p.)  Cronica intossicazione da alcool o stupefacenti (art. 95 c.p.)  Sordomutismo (art. 96 c.p.)  Età (artt. 97-98 c.p.)

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LA MINORE ETÀ

Art. 97 c.p. Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni Art. 98 c.p. È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita ...

Nozione di “immaturità”

“… incompleta evoluzione intellettiva, psicologica e fisica del minore, tale da compromettere la capacità di intendere certi valori etnici, di distinguere il bene dal male, il lecito dall’illecito, nonché a determinarsi nella scelta dell’uno o dell’altro comportamento. A tal fine, occorre apprezzare una molteplicità di fattori correlati alle condizioni familiari, socioambientali, al grado di istruzione e di educazione raggiunta, alla natura del reato commesso, al comportamento antecedente, contemporaneo e successivo al fatto, tenuto conto anche della natura dello stesso fatto-reato” Cass., sez. I pen., 18 maggio 2006, n. 24271 Cass., sez. V pen., 19 gennaio 2011, n. 1498

IMPUTABILITÀ E (PSICO)PATOLOGIA

MODELLI INTERPRETATIVI A) Modello psicopatologico puro un individuo affetto da patologia psichica che abbia commesso un reato, viene considerato non imputabile, e quindi non punibile, per il solo fatto che il suo disturbo rientri tra quelli specificati dal legislatore, senza riguardo a quanto il disturbo abbia inciso sulle capacità di intendere e di volere.

B) Modello normativo puro è sufficiente accertare che il soggetto fosse incapace di intendere e/o di volere al momento del fatto, a prescindere dall’accertamento clinico di un substrato patologico.

C) Modello psicopatologico-normativo duplice valutazione: in primo luogo occorre accertare la sussistenza di un disturbo patologico (criterio empirico), secondariamente si valuta se lo stesso abbia inficiato la capacità di intendere o di volere dell’agente al momento del fatto-reato (criterio normativo).

Art. 88 c.p. Vizio totale di mente Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere. Art. 89 c.p. Vizio parziale di mente Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

QUESITO “Dica il perito se, al momento dei fatti per cui è processo, il periziando fosse, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere, ovvero da scemarla grandemente, senza escluderla”

QUALI DISTURBI POSSONO ESSERE “INFERMITÀ” ?

INFERMITÀ ... “Deve trattarsi di un disturbo idoneo a determinare (e che abbia, in effetti, determinato) una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile (totalmente o in grave misura), che rende l’agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente determinarsi … ”

“Per quanto riguarda i disturbi della personalità, essi possono acquisire rilevanza solo ove siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere”

“è, infine, necessario che tra il disturbo mentale ed il fatto di reato sussista un nesso eziologico, che consenta di ritenere il secondo causalmente determinato dal primo … attraverso un approccio non astratto ed ipotetico, ma reale ed individualizzato, in specifico riferimento, quindi, alla stessa sfera di possibile, o meno, autodeterminazione della persona cui quello specifico fatto di reato medesimo si addebita e si rimprovera”

IL VIZIO DI MENTE: LA PRASSI PERITALE Dall’infermità....

...al concreto disfunzionamento

QUALE METODO ?  Livello psicopatologico: la diagnosi  Livello criminologico: la comprensione del «senso»  Livello medico legale: il grado di compromissione psichica

ALCOL E STUPEFACENTI Art. 91 c.p. Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore “Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere a cagione di piena ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. Se l’ubriachezza non era piena, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita”.

Art. 92 c.p.: Ubriachezza volontaria o colposa, ovvero preordinata. “L’ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l’imputabilità. Se l’ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi la scusa, la pena è aumentata”. Art. 93 c.p. “Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti”

Art. 94 c.p. Intossicazione abituale. “Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all’uso di bevande alcooliche ed in stato frequente di ubriachezza. L’aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali sostanze”

Art. 95 c.p. Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. “Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcol o da sostanze stupefacenti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89”

Per la sussistenza della cronica intossicazione l’elemento essenziale consiste nel riconoscere la presenza di una alterazione psicofisica indotta dall’uso protratto della sostanza, che sia tale da inficiare, al di là della - ed oltre la concomitante assunzione della stessa, la capacità di valutare il significato e gli effetti della propria condotta e di autodeterminarsi nel momento dell’attuazione di questa, rendendo pertanto incolpevole il comportamento del soggetto

PERICOLOSITÀ SOCIALE E MISURE DI SICUREZZA

Art. 202 C.p. - Applicabilità delle misure di sicurezza. Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato … Art. 203 C.p. - Pericolosità sociale 1. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell’articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. 2. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133.

Art. 222 c.p. Ricovero in un manicomio giudiziario Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni ... La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di ... Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto ... Art. 219 c.p. Assegnazione a una casa di cura e di custodia Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia …

N.B. LEGGE N. 9 DEL 2012

PERICOLOSITÀ SOCIALE «PSICHIATRICA»

“In caso di accertato vizio di mente, dica il perito/consulente se, in dipendenza dell’infermità riscontrata, il periziando sia attualmente da considerare persona socialmente pericolosa”

Tribunale di Roma, 28 febbraio 1977

“Il giudizio di pericolosità deriva dalla stessa diagnosi di schizofrenia …. La malattia schizofrenica postula necessariamente un giudizio di pericolosità concreta … E’ questa la dolorosa, drammatica, contraddittoria vita dello schizofrenico che porta con sé le stigmate della pericolosità ...”

MALATTIA MENTALE E CRIMINE: QUALE LEGAME ?

CRITICITÀ  Definizione di “malattia”  Metodo di studio  Dimensione del campione

DALLA «PERICOLOSITA’» ...

... ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

“Gli studi suggeriscono che coloro che sono in fase florida con gravi sintomi psicotici sono coinvolti in comportamenti violenti a tassi più elevati della popolazione generale, e che questa differenza persiste anche quando vengono presi in considerazione una vasta gamma di fattori demografici e sociali”

QUALE E’ IL CONTRIBUTO SCIENTIFICO DELLA PERIZIA ?  Individuare e descrivere i fattori di rischio (risk analysis)  Alimentare la costruzione del progetto trattamentale (risk management)

Indicatori : 1. presenza e persistenza di sintomatologia psicopatologica; 2. valutazione dello sviluppo del disturbo e delle ragioni di scompenso; 3. evoluzione e prognosi del disturbo in sé considerato; 4. incidenza del disturbo nella commissione del reato; 5. attuale capacità di rielaborazione critica della pregressa condotta illecita: 6. concorrenza di comorbidità o doppia diagnosi; 7. insufficiente o assente consapevolezza di malattia; 8. scarsa o nulla aderenza alle prescrizioni sanitarie; 9. mancata o inadeguata risposta alle terapie; 10. presenza di segni di disorganizzazione e di impoverimento; 11. caratteristiche dell’ambiente di appartenenza; 12. esistenza ed adeguatezza dei servizi psichiatrici di zona; 13. possibilità di (re)inserimento lavorativo; 14. tipo, livello e grado di accettazione del rientro del soggetto nell’ambiente; 15. opportunità alternative di sistemazione logistica; 16. sussistenza di risorse economiche ed abitative.

DOPPIO BINARIO (fino al 31.2.2017)

 imputabile => misura penale  vizio totale di mente - non pericolosità => esclusione della pena e non applicazione di misure di sicurezza  vizio parziale di mente - non pericolosità => riduzione della pena e non applicazione di misure di sicurezza  vizio totale di mente e accertata pericolosità => esclusione della pena e internamento in OPG o libertà vigilata se la pericolosità è attenuata  vizio parziale di mente e accertata pericolosità => riduzione della pena poi inserimento in C.C.C. o libertà vigilata se la pericolosità è attenuata

SUPERAMENTO OPG: IL PROGRAMMA LIGURE Il programma ligure prevede un’unica struttura che svolgerà un servizio regionale, in grado di garantire trattamenti differenziati in base alle diverse caratteristiche psicopatologiche degli ospiti ed alla loro evoluzione. - ReMS (Residenza per l’esecuzione della misura di sicurezza) con 20 posti letto. La scelta del sito provvisorio si è orientata su Villa Caterina a Ge-Prè. La struttura definitiva sorgerà a Calice al Cornoviglio (SP).

Corte Cost., sent. 9 luglio 2009, n. 208 “... si deve escludere l'automatismo che impone al giudice di disporre comunque la misura detentiva, anche quando una misura meno drastica, e in particolare una misura più elastica e non segregante come la libertà vigilata, accompagnata da prescrizioni stabilite dal giudice medesimo, si riveli capace, in concreto, di soddisfare contemporaneamente le esigenze di cura e tutela della persona interessata e di controllo della sua pericolosità sociale. Tale principio, dettato in relazione alla misura del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, vale anche per l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia …”

COSTRUIRE UN PROGETTO:  Personalizzato  Condiviso con il D.S.M.D.  Modificabile...


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