Regola possesso vale titolo e usucapione PDF

Title Regola possesso vale titolo e usucapione
Course Istituzioni Di Diritto Privato
Institution Università degli Studi di Pavia
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Regola possesso vale titolo e usucapione 6/11/18 La “regola possesso vale titolo” è uno dei modi di acquisto della proprietà a titolo originario e che specificamente come “l’usucapione” (contrario) presuppone il possesso. La “regola possesso vale titolo”, regolata dall’articolo 1153 del codice civile, è una regola che conduce all’acquisto della proprietà di beni mobili non registrati. (I beni possono essere mobili e immobili: per quanto riguarda i beni immobili fanno parte di questi gli edifici, il suolo eccetera, per quanto riguarda i beni mobili fanno parte di questi i beni mobili registrati, cioè quelli che le cui vicende vengono iscritte nei pubblici registri (l’automobile, la moto, eccetera), e i beni mobili non registrati cioè quelli che non sono oggetto di alcuna formalità pubblicitaria (il telefono, lo zaino, il computer eccetera). La “regola possesso vale titolo” opera esclusivamente per i beni mobili non registrati. Esempio: la signora Verdi indossa una collana d’oro che non è sua, ma le è stata prestata da un’amica. La signora Verdi esce, e incontra un’altra amica la signora Rossi che, vedendo la collana, se ne invaghisce e le dice: >. La signora Verdi ingolosita dai mille euro gliela vende. Problema? La signora Rossi diventa a seguito di questa vicenda proprietaria della collana? In realtà no, perché il diritto di proprietà può essere trasferito solo dal proprietario. Però, per me studente che sto acquisendo sempre di più nuovi strumenti, entra in gioco “la regola possesso vale titolo” che consente eccezionalmente a coloro che acquistano beni mobili non registrati di diventarne proprietari semplicemente attraverso il possesso, anche se chi ha compiuto l’atto traslativo non è il reale proprietario del bene. Quindi c’è una regola legale che supplisce al trasferimento del diritto di proprietà che non c’è mai stato. L’acquisto della proprietà attraverso la consegna del bene, dice l’articolo 1153 del codice civile, può avvenire solo se sussistono tre presupposti che sono alternativi: il possesso, la buona fede (articolo 1147) e un titolo idoneo (è un negozio giuridico assolutamente idoneo al trasferimento della proprietà) ad esempio la compravendita. Perché la legge dice “astrattamente”? Perché realmente non è idoneo, e il titolo per essere idoneo deve essere valido. Come si a fa a determinare che chi compra è in buonafede o no? Il legislatore ha fissato una presunzione, dicendo che la buona fede si presume. Chi riceve la consegna del bene, quindi la signora Rossi, si presume che sia in buonafede. Però si tratta di una presunzione semplice che ammette la prova contraria. Chi fosse interessato a dimostrare che la signora Rossi non era in buonafede, dovrà portare degli elementi in giudizio che dimostrano che l’acquirente (signora Rossi) sapeva che stava comprando da chi non era proprietario. Quindi bisogna utilizzare i mezzi di prova. La professoressa ritiene che il fatto che la buonafede si presumi e che la malafede si debba dimostrare è ragionevole poiché è più facile dimostrare la malafede che la buonafede. Per dimostrare la malafede si deve dimostrare che non si sapeva che il venditore fosse il legittimo proprietario; e quindi cosa si porta in giudizio? Invece per dimostrare la malafede, qualche elemento in più c’è.

È opportuno cercare di capire per quale ragione il legislatore detti questa regola che fondamentalmente svantaggia il proprietario per avvantaggiare l’acquirente (fa perdere il diritto di proprietà al proprietario per darlo all’altro). Come mai il legislatore consente di acquistare il possesso in buona fede da un soggetto che non è proprietario? La spiegazione di questa regola risiede in questo: i beni mobili non registrati sono beni che non risultano da nessuna parte, non sono iscritti all’interno di qualche registro pubblico. Per tanto succede che chi si appresta a comprare un bene mobile non registrato, se non ci fosse la “regola possesso vale titolo” dovrebbe compiere delle indagini assolutamente impossibili, dovendosi accertare che chi gli sta vendendo il bene sia il legittimo proprietario, senza neanche poter consultare un registro pubblico. Quindi se non ci fosse “la regola possesso vale titolo” il risultato sarebbe che tutti color che decidessero di comprare un bene mobile non registrato dovrebbe compiere queste ricerche, altrimenti si estinguerebbero dall’ acquistarlo in quanto rischierebbe che dopo averlo pagato, qualcuno andasse a reclamare. Di conseguenza una situazione di questo genere creerebbe un intralcio alla circolazione economica; ecco, allora, il perché il legislatore lo risolve in questa maniera. Allora qual è la ragione giustificatrice del possesso vale titolo? La ragione giustificatrice della “regola possesso vale titolo” è agevolare il commercio dei beni mobili non registrati. Questa regola trova una delle applicazioni nell’articolo 1155 del codice civile. Tale articolo risolve un problema che è quello del trasferimento dello stesso bene a più persone in sequenza. Esempio: Tizio è proprietario di un bene, lo vende prima a Caio che poi lo vende a distanza di poco tempo a Sempronio. Problema? Chi diventa proprietario del bene? Anche questo problema può essere risolto con la “regola possesso vale titolo”. Il proprietario è colui che per primo riceve il bene purché sia in buonafede e purché ci sia un titolo idoneo. Attenzione anche il secondo acquirente può acquistare la proprietà della cosa, non è detto che debba essere obbligatoriamente il primo acquirente. Ipotizziamo che Tizio venda un quadro al Signor Rossi, ma non glielo consegna. In seguito, Tizio quel quadro lo vende al signor Verdi, e glielo consegna. Il signor Verdi ignora che il quadro sia stato venduto prima ad un'altra persona. Quindi il signor Verdi riceve la consegna del bene e ne diventa il proprietario. Il primo acquirente eventualmente può chiedere il risarcimento. Come si risolve questo problema, quando ad essere venduto a più persone in sequenza è un bene mobile non registrato? Con la trascrizione (pubblicità). L’altro modo di acquisto della proprietà mediante il possesso è “l’usucapione”. “L’usucapione” si realizza quando una persona possiede un bene per un certo lasso di tempo prolungato e quindi ne diventa il proprietario e, il vero proprietario del bene perde la proprietà. “L’usucapione” l’abbiamo sfiorato parlando della prescrizione. Sono due fenomeni eguali e contrari. Nella prescrizione abbiamo visto un soggetto che possiede un diritto, ma non lo usa e di conseguenza lo perde. Qui, invece, abbiamo un soggetto che non possiede un diritto; lo usa come se ce l’avesse e di conseguenza lo acquista. Sono due fenomeni speculari, tant’è vero che la prescrizione si chiama prescrizione estintiva e “l’usucapione” viene conosciuto come prescrizione acquisitiva. L’altra differenza è che la prescrizione riguarda altri diritti, e “l’usucapione” opera principalmente nel diritto di proprietà. Anche in questo caso l’articolo 1158 del codice civile e successivi ci dicono in dettaglio quali

sono i presupposti che cumulativamente portano all’usucapione. Ci dicono come deve essere il possesso che conduce all’acquisto della proprietà mediante “l’usucapione”. Il possesso che porta all’acquisto della proprietà è un possesso illegittimo. Perché solo in quello illegittimo? Perché nel possesso legittimo c’è la proprietà. Qualsiasi possessore illegittimo, ma pacifico. Il possesso materiale della cosa non deve e non può essere acquistato attraverso la violenza o la frode. Quindi il ladro e il rapinatore non possono usucapire i beni. Tra i presupposti dell’usucapione non compare la detenzione. Solo il possesso porta all’usucapione. L’inquilino non potrà mai usucapire il bene. Il possesso deve essere continuato, quindi non deve subire turbamenti in itinere e non vi si può presentare alcun tipo di interruzione durante questo. E durante il possesso non deve subirsi alcuna causa di interruzione. Quali sono le cause di interruzione? Sono quegli stessi eventi che possono condurre all’interruzione della prescrizione. Quindi: un eventuale atto del proprietario che manifesta la volontà di recuperare il possesso, oppure viceversa il riconoscimento della proprietà altrui. Esempio: il possessore mentre sta maturando il bene, paga una somma per tenere il bene. Quindi interrompe l’”usucapione”. La durata: Il termine necessario per usucapire è di 20 anni se il possessore è di malafede (usucapione ordinario). Se il possessore è di buonafede ci vuole meno. Bastano 10 anni. (usucapione abbreviato). La legge, però, fa un’ulteriore distinzione in merito a beni immobili, mobili, mobili registrati. Qual è la logica sottesa all’”usucapione”? Perché il legislatore scegli di consentire ad un soggetto che non è proprietario ma che esercita una cosa per un lasso temporale di 20 anni/10 anni, a seconda del caso, di diventare proprietario, e ciò a scapito del proprietario reale? Le ragioni sono due: La prima è per esigenza di certezza dei rapporti giuridici: se abbiamo un soggetto che si comporta come se fosse il proprietario ma non lo è, e l’altro come se non fosse proprietario pur essendolo, si verifica una discrasia fra situazione di fatto e situazione di diritto e diventa difficile capire agli occhi della collettività chi sia il reale proprietario. Quindi ripristina la coincidenza tra situazione di fatto e situazione di diritto, facendo divenire colui che era solo possessore il reale proprietario. La seconda e la più importante ragione giustificatrice risiede però nella volontà del legislatore di premiare chi fa un uso produttivo dei beni. Quindi difronte al proprietario che ha un bene che ha la possibilità di rendere produttivo il bene e se ne disinteressa, a un altro soggetto che rende produttivo un bene e che lo usa, il legislatore preferisce il secondo e lo premia facendolo diventare il proprietario reale pur non essendolo prima....


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