Possesso e usucapione PDF

Title Possesso e usucapione
Course Diritto privato
Institution Università degli Studi del Molise
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Diritto privato. Lezione 11. Possesso e usucapione. Possesso e usucapione. Quando parliamo di possesso parliamo di situazioni di fatto. Un conto è avere il diritto di godere e disporre di quel bene, altro è il fatto di godere e di disporre effettivamente di quel bene. Significa che vi è un titolare e un non titolare che esercita diritti di un titolare. Il Codice attribuisce rilevanza giuridica alle situazioni di fatto, che si estrinsecano quindi nel mondo esterno attraverso un’attività corrispondente all’esercizio dei diritti reali. Parliamo allora di situazioni possessorie, articolo 1140 definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale. Il possesso non è quindi un diritto ma una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici. Attraverso l’esercizio di questo potere di fatto sono ricollegati effetti giuridici. •possesso, facciamo riferimento all’articolo 1140, al potere di fatto sulla cosa •diritto di possedere, facciamo riferimento a una delle facoltà che spettano al proprietario. È possesso anche l’esercizio in concreto corrispondente a un diritto reale su cosa altrui. Quando parliamo di questo, parliamo della “quasi possessio”, che appartiene a chi esercita sul bene un diritto reale della proprietà (enfiteusi, ecc.). Il possesso continuo e ininterrotto su un bene porta all’acquisto della proprietà del bene medesimo. Agnius, il soggetto potrà possedere come proprietario, enfiteuta, usufruttuario... Il possessore è colui che gode del bene al di là del fatto che sul bene medesimo egli ne abbia un diritto. Distinguiamo però il possesso pieno, caratterizzato dal concorso di due elementi, un elemento oggettivo (per l’avere il soggetto la disponibilità di fatto delle cosa) chiamato “corpus”, l’altro soggettivo definito animus possidenti (consiste nella volontà del soggetto di comportarsi in riferimento al bene come proprietario. Detenzione, anche essa si caratterizza per la presenza dell’elemento oggettivo (corpus) e dell’elemento soggettivo (animus detinendi, di comportarsi come detentore. Qui la volontà è quella di godere del bene, nel rispetto dei diritti che sul medesimo bene ha il terzo soggetto). Esempio, l’inquilino, gode il bene, paga il

canone e quindi riconosce la proprietà del terzo. Possesso mediato, abbiamo l’elemento soggettivo ma non abbiamo l’elemento oggettivo. Abbiamo solo l’animus possidenti, la materiale poss... del bene dipende dal detentore. Colui che ritenendosi proprietario di un bene, concesse in locazione il bene e si comporta come suo proprietario, sebbene il materiale possessore sia l’affittuario. Compossesso, quando il possesso e dunque il potere di fatto su una cosa è esercitato da più persone. Questo animus può cambiare, nulla lo vieta. Il detentore, che riconosce nel proprietario il suo diritto, decide di non riconoscere più questo diritto al proprietario, diventa animus possidenti. Affinché questo abbia rilevanza per l’ordinamento, non basterà che il mutamento intenzionale rimanga all’interno del soggetto, ma deve essere prodotto all’esterno. Si chiama interversione del possesso, sarà necessaria la manifestazione all’esterno di atti giuridici idonei a far comprendere questo mutamento. Usucapione, modo di acquisto del diritto di proprietà? Modi di acquisto. A titolo originario o a titolo derivativo. A titolo derivativo: Si può acquistare attraverso “traditio”, la consegna del bene. A titolo originario (ogni qual volta non vi è trasmissione da parte di altri): Si può acquistare attraverso l’impossessamento fisico della cosa, accompagnata dall’animus. La consegna può essere effettiva o simbolica. Effettiva, quando materialmente si trasferisce il possesso della cosa, simbolica, tutte le volte che non avviene il trasferimento materiale del bene. Esempio, quando facciamo un contratto di locazione, mi dai le chiavi di casa simbolicamente ma mi dai l’immobile. Constitutio possessorio, quando chi cede il possesso conserva la detenzione. Esempio, ti vendo casa, ma resto come inquilino. Tuttavia la consegna a volte non è necessaria. Parliamo di traditio brevi mali. Succede quando chi diviene possessore è già detentore. Non costituiscono modi di acquisto del possesso i cosiddetti atti di tolleranza. Sono quegli atti compiuti da un soggetto con la tolleranza altrui. Sono atti di uso di un soggetto nei confronti di un bene di un altro soggetto tollerati per ragioni di amicizia, ecc. Quando cioè il godimento di fatto del bene si fonda su un permesso

del proprietario nei confronti del terzo. Il permesso è sempre revocabile. Durata del possesso. •Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore. •Se il possessore ha posseduto in tempo remoto, si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio. •? si presume che possiede da ? Il possesso si può anche perdere. Si possono perdere entrambi, o si può perdere solo uno. Effetti del possesso: Possiedo in buona fede, se ignoro la ? della cosa. esempio, chi acquista un bene da parte di chi ne appariva proprietario. Possiedo in male fede, se so di ledere l’altrui diritto. È necessaria al momento dell’acquisto. Il legislatore presume che tu sia in buona fede •Diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa. Il possessore restituisce il bene a seguito di un’azione del proprietario. Il legislatore attribuisce in questi casi: Il diritto di far propri i frutti di quella cosa fino al giorno della domanda di rivendicazione; Il diritto a una indennità per le migliorìe apportate alla cosa. •Possesso di buona fede in materia di beni mobili. Possesso vale titolo, nella circolazione dei beni mobili, il possesso di buona fede assicura la certezza del traffico giuridico. In tema di proprietà mobiliare, il possesso esplica una funzione analoga, a quella dei mezzi di pubblicità, si parla di pubblicità di fatto. L’articolo 1153 prevede che colui al quale sono venduti i beni da parte di chi non è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento. •Modo di acquisto della proprietà in modo originario, usucapione. Azioni a tutela del possesso. Si parla di azioni cautelari in quanto si fa riferimento a una tutela essenzialmente di tipo materiale. Al possessore che venga provato del possesso, o che venga molestato nel possesso, sono concesse azioni di rapida procedura. Azioni di reintegrazione (è quell’azione che spetta al possessore che sia stato violentemente o clandestinamente del bene. L’obiettivo è quello di ottenere la reintegrazione nel possesso. Una sua

peculiarità è che deve essere proposta entro un anno dallo spoglio o dal giorno della sua scoperta) e azioni di manutenzione (concessa esclusivamente al possessore di un bene immobile o di una universalità di mobili. È diretta a ottenere la cessazione delle turbative da parte di altri soggetti e affinché la stessa possa essere proprietà occorre che il possesso duri continuamente e ininterrottamente da un anno, e che questo possesso non sia stato acquistato in modo violento o clandestino). Al possessore sono altresì concesse le azioni di nunciazione (denuncia nuova opera e danno tenuto). Usucapione. Modo di acquisto a titolo originario. Articolo 1158. La proprietà dei beni immobili, e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, si acquistano in virtù del possesso continuato per 20 anni. Il decorso del tempo, seguito dal mancato esercizio del diritto da parte di un soggetto, può essere per il soggetto stesso, causa di estinzione del diritto per prescrizione, o può comportare l’acquisto del diritto per usucapione. Quando parliamo di usucapione parliamo di prescrizione acquisitiva, non perdo ma prendo. Può accadere infatti che un bene abbia un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione, la legge ricollega un preciso effetto: il proprietario perde il diritto, il possessore lo acquista. Elementi necessari: deve trattarsi di un possesso continuo e ininterrotto (significa che il possesso non è continuo se il soggetto ha abbandonato il bene di cui stiamo parlando ed è interrotto quando il titolare esercita il proprio diritto), pacifico e pubblico (significa che non deve essere violento e clandestino); deve trattarsi di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà (per usucapire il bene è necessario il possesso esercitato a titolo di proprietà, con l’animus di tenere la cosa per se stessi. Ci sono dei diritti che non sono usucapibili (diritti personali, beni demaniali). Il decorso del tempo ha inizio con l’acquisto del possesso che permette di individuare con certezza l’anima e il corpus. Il periodo normale è di 20 anni. Per i beni immobili registrati è di 10 anni. Per i beni mobili prevista una usucapione decennale un favore di chi abbia acquistato un possesso in buona fede, in forza di un titolo

astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà (esempio, un contratto di compravendita). Per l’universalità di mobili anche qui l’usucapione è decennale quando l’acquisto si fonda su un possesso in buona fede su titolo idoneo. Di tre anni per i territori in buona fede. Il termine è interrotto quando il titolare del diritto compia un atto nel quale la legge ravvisi la volontà di esercitare il proprio diritto. Rinizia tutto da capo....


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