riassunti diritto privato Vincenzo Roppo quinta edizione PDF

Title riassunti diritto privato Vincenzo Roppo quinta edizione
Author Tommaso Sermanni
Course Diritto privato i
Institution Università degli Studi di Firenze
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Summary

CAPITOLO 1: IL DIRITTO PRIVATO NEL SISTEMA GIURIDICO1. DI COSA SI OCCUPA IL DIRITTO PRIVATOIl diritto privato si occupa di aspetti importanti della vita economico-sociale. Si occupa:  Delle organizzazioni, create per obiettivi comuni a più persone, che non sarebbero realizzabili dal singolo individ...


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CAPITOLO 1: IL DIRITTO PRIVATO NEL SISTEMA GIURIDICO 1. DI COSA SI OCCUPA IL DIRITTO PRIVATO Il diritto privato si occupa di aspetti importanti della vita economico-sociale. Si occupa:  Delle organizzazioni, create per obiettivi comuni a più persone, che non sarebbero realizzabili dal singolo individuo;  Dei beni: entità capace di soddisfare interessi e bisogni umani;  Di debiti e crediti, cioè dei rapporti fra chi è il debitore e chi è il debitore;  Di contratti: principale strumento legale per realizzare operazioni economiche;  Dei danni, quando un bene viene danneggiato il diritto stabilisce su chi è a carico la perdita;  Delle attività economiche organizzate: attività svolte da operatori economici professionali che producono e scambiano sul mercato beni e servizi;  Della famiglia: relazioni fra marito e moglie, genitori e figli;  Delle successioni per causa di morte: cosa accade ai beni, ai debiti e ai crediti di una persona.

2. LA FUNZIONE DEL DIRITTO PRIVATO: INTERESSI E CONFLITTI Interesse: tensione dell’uomo verso qualcosa che soddisfa i suoi bisogni. Conflitto: si verifica quando l’interesse di uno è incompatibile con l’interesse di un altro. Funzione del diritto: risolvere i conflitti (e prevenirli). Tale funzione è necessaria perché evita che i cittadini si facciano giustizia da se.

3. DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTI SOGGETTIVI Diritto oggettivo: complesso o sistema di norme giuridiche. Diritto soggettivo: potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. (esempio: diritto di proprietà). Il diritto oggettivo stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi. 4. LE NORME GIURIDICHE Le norme giuridica funziona attraverso la combinazione di tre elementi:  Regola: necessaria per orientare il comportamento nel senso desiderato;  Sanzione: è la conseguenza nel caso ci sia la violazione della regola. La sanzione ha vari ruoli: o Ruolo satisfattivo: ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto indesiderato;

o Ruolo compensativo: sostituisce l’interesse leso con uno surrogato di valore economico equivalente; o Ruolo punitivo: punta a colpire un comportamento riprovevole; o Ruolo preventivo: evita la violazione della regola per paura di andare in contro alla sanzione.  Apparati: pubblici funzionare che applicano le sanzioni secondo procedure stabilite dal diritto stesso. Sistema /ordinamento: insieme delle norme giuridiche, organizzano la vita di una società. Istituto giuridico: insieme delle norme giuridiche che regolano fenomeni della vita sociale. 5. L’APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE: “LA FATTISPECIE” Le norme giuridiche sono:  Generali: hanno una moltitudine indeterminata di destinatari;  Astratte: applicabili ad un numero indeterminato di situazioni concrete. Fattispecie: immagine del fatto. Fattispecie astratta: descrizione di un fatto, con alcuni elementi che lo caratterizzano, in grado di adattarsi ad una moltitudine di eventi storici con tali elementi caratteristici. Fattispecie concreta: verificarsi di un particolare evento che corrisponde alla descrizione fatta dalla norma in generale. Qualificazione della fattispecie: quando la fattispecie concreta corrisponde a quella astratta. 6. L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE Interpretazione: capire il giusto significato delle parole che la norme usa per descrivere la fattispecie astratta. Interpretazione restrittiva: di un significato più limitato. Interpretazione estensiva: significato più ampio rispetto ad altri. Norma:  Come testo: insieme delle formule linguistiche.  Come precetto: significato da attribuire al testo. 7. CRITERI, LIMITI E SPAZI DI INTERPREATAZIONE I due criteri dell’interpretazione sono:  Il criterio letterale: ha valore minori rispetto agli altri criteri e le norme vanno interpretate solo sulla base della lingua italiana;  Il criterio logico: sceglie fra i vari significati quello che meglio corrisponde all’intenzione del legislatore. Il criterio logico può intendersi in due modi:

 Criterio psicologico: per la applicazione è molto importante l’esame dei lavori preparatori (in senso soggettivo);  Criterio teleologico: concepire lo scopo che la norme vuole realizzare (in senso oggettivo). Criterio sistematico: tiene conto delle altre norme collegate. Criterio storico: tiene conto delle norme precedenti riguardanti la stessa materia. Clausole generali: le norme si basano su concetti ampi ed elastici, in tal caso l’interprete ha maggiore autonomia. Certezza del diritto: possibilità di prevedere le conseguenza di un determinato fatto. 8. LE LACUNE DEL DIRITTO E L’ANALOGIA Vi è una lacuna del diritto se nessuna norme prevede la fattispecie concreta. L’ordinamento non può non essere completa, a questo scopo vi è l’analogia. L’ analogia consiste nell’applicare al caso una norma che regola una cosa simile. Il divieto di analogia vale per le norme penali e per le norme speciali. 9. L’ARGOMENTAZIONE GIURIDICA Argomentazione giuridica: complesso delle operazioni logiche con cui, di fronte a un problema di applicazione di norme giuridiche, si sostiene una soluzione e se ne combattano altre. Essa utilizza alcuni meccanismo logici, chiamati argomenti:  Argomento a contrariis: si ipotizza che se per il caso A vi è una determinata conseguenza, i casi B, C, D non vogliono tale conseguenza.  Argomento a fortiori: se lo scopo della norma è lo stesso, la conseguenza sarà la stessa.  Argomento ad absurdum: si sostiene una in quanto l’altra porterebbe a risultati assurdi. Una particolare tecnica di argomentazione giuridica è quello che si basa sull’analisi economica del diritto. Essa consiste nello scegliere quella che consente l’allocazione più efficiente delle risorse economiche. 10. GLI INTERPRETI DELLE NORME E LA GIURISPRUDENZA Ci sono vari tipi di interpretazioni:  Autentica: fatta da un’altra norma di grado pari o superiore, in questo caso vi è efficacia retroattiva;  Giudiziale: fatta dai giudici;  Amministrativa: fatta dagli organi della pubblica amministrazione;  Dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto.

Solo l’interpretazione autentica vincola tutti gli altri interpreti. Nei sistemi giuridici common law vale il principio del precedente vincolante, quindi le interpretazioni delle norme, date dai giudizi di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore.

CAPITOLO 2: DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO  DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO Il diritto privato si ispira ai principi dell’autonomia e delle parità delle persone, mentre il diritto pubblico si ispira ai principi di soggezione e subordinazione di qualcuno a qualcun altro. (esempio: espropriazione). Il diritto pubblico è un complesso di norme grazie alle quali una pubblica autorità incide sugli interessi delle persone contro la loro volontà.  IL DIRITTO PRIVATO COME “DIRITTO COMUNE” Il diritto privato è diritto comune in quanto si applica sia a persone private sia ad apparati pubblici.  DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO DALLO STATO SOCIALE ALLO STATO LIBERALE. Può accadere che una situazione sia regolata sia da norme del diritto privato sia da norme del diritto pubblico. In passato erano campi ben distinti e separati. Stato liberale: i privati operavano liberamente e in piena autonomia, mentre lo stato restava all’esterno. La situazione cambia all’inizio del 900, infatti vi è lo stato sociale, dove lo stato controllava l’azione e limitava la libertà delle persone. Il nuovo equilibrio fra i due settori del sistema giuridico corrisponde a un nuovo equilibrio fra principi e valori fondamentali.  INDIVIDUO E COLLETTIVITA’, IL “PRIVATO SOCIALE” L’individuo e la collettività necessitano di essere tutelati. Il contrasto è evidente tutte le volte che la realizzazione dell’interesse individuale porta un danno alla collettività. Le comunità intermedie svolgono un ruolo molto importante per gli individui che vi appartengono. È importante che vi sia la massima autonomia, tuttavia si richiede allo stato di intervenire per salvaguardare i diritti individuali in pericolo.  LIBERTA’ E UGUAGLIANZA Entrambi i valori meritano di essere tutelati fortemente. Tuttavia se si rispetta fino in fonfo la libertà, si aggravano le disuguaglianze esistenti e viceversa. Il nostro ordinamento cerca un punto di equilibrio fra i due valori.

Nell’800 la libertà era concepita come libertà dallo stato, vale a dire libertà in senso formale e negativo caratterizzata dall’assenza di divieti. Con la successiva evoluzione sociale e politica nasce la libertà in senso orizzontale, dove lo stato interviene nella società e nei rapporti fra gli uomini.  UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE L’articolo 3 della Cost. riguarda l’uguaglianza. Tale articolo si divide in due commi:  Art. 3, c.1, C. enuncia il principio di uguaglianza formale. Esso afferma che la legge è uguale per tutti e tutti sono ugualmente sottomessi alla stessa legge.  Art.3, c. 2, C. enuncia il principio di uguaglianza sostanziale. Esso afferma che il potere pubblico deve fare quanto necessario per eliminare queste disuguaglianze di fatto.  IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARETA’ Il principio di sussidiarietà (art. 118) indica il confine fra il diritto privato e il diritto pubblico. Tale principio afferma che per realizzare fini sociali conviene puntare in prima battuta nel diritto privato e solo in seconda battuta sul diritto pubblico. Lo stato favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini par attività di interesse generale.  LE PRINCIPALI AREE DEL DIRITTO PRIVATO Il diritto privato può essere suddiviso in:  Diritto civile: si occupa di rapporti di famiglia, successioni ereditarie, proprietà debiti e crediti, danni e risarcimenti, associazioni e altre organizzazioni senza scopi di profitto;  Diritto commerciale: si occupa delle imprese e delle società;  Diritto industriale: sottopartizione del diritto commerciale;  Diritto del lavoro: si occupa dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori subordinati:  Diritto della navigazione: si occupa delle attività di trasporto aereo, marittimo e per acque interne.

CAPITOLO 3: LE FONTI DEL DIRITTO 1. LE FONTI DEL DIRITTO E IL SISTEMA DELLE FONTI Fonti del diritto: fattori capaci di creare norme giuridiche in un dato ordinamento giuridico. Pluralità delle fonti: esistono tanti tipi diversi di fonte del diritto nel nostro ordinamento. Si possono ordinare così:  Fonti costituzionali: la costituzione, le leggi costituzionali e di revisione costituzionale;

 Fonti primarie: la legge ordinaria (approvata dal parlamento), il decreto legge (approvato in via di urgenza dal governo) e il decreto legislativo (approvato grazie a una delega dal governo), le leggi regionali e i regolamenti dell’UE;  Fonti secondarie: i regolamenti del governo o di altre autorità amministrative. 2. FONTI NON SCRITTE: LA CONSUETUDINE Ci sono anche fonti non scritte che sono la consuetudine. La consuetudine si fonda su:  Un elemento oggettivo: ripetizione di un comportamento da parte di tutti i consociati;  Un elemento soggettivo: convinzione di essere obbligati per legge. Consuetudini contra legem: contrarie a leggi, non sono ammesse. Consuetudini secundum legem: integrano la legge, sono ammesse solo se richiamate da tali fonti scritte. Consuetudini praeter legem: non richiamate da leggi, ammesse se riguardano materie non disciplinate da tali fonti scritte. 3. LE FONTI DEL DIRIRTTO PRIVATO Le fonti del diritto privato sono: il codice civile, la costituzione e la legislazione speciale. 4. IL CODICE CIVILE: INQUADRAMENTO STORICO Codice civile: testo normativo ampio e complesso che raccoglie l’insieme delle norme relative ad una determinata materia. Nei sistemi giuridici anglo-americani non c’è il codice civile. Il primo codice civile dell’Italia unita fu il codice civile del regno d’Italia, emanato nel 1865. 5. L’ABROGAZIONE DEL CODICE DI COMMERCIO Nel codice civile del 1942 la novità di maggiore è l’assorbimento delle materie che fino a quel momento erano contenute nel codice di commercio (1882). 6. STRUTTURA E CONTENUTI DEL CODICE CIVILE Il codice civile è preceduto dalle disposizioni sulla legge in generale. Gli articoli del codice vanno da 1 a 2969. Il codice si divide in 6 libri:  Il primo libro: delle persone e della famiglia;  Il secondo libro: della successione, contiene le regole che disciplinano la sorte del patrimonio di una persona dopo la morte;  Il terzo libro: della proprietà, definizione e classificazione dei beni;  Il quarto libro: delle obbligazioni, disciplina generale delle obbligazioni;  Il quinto libro: del lavoro, disciplina delle attività economiche organizzate;  Il sesto libro: della tutela dei diritti, comprende istituti che riguardano la concreta attuazione dei diritti.

In appendice al codice ci sono poi le disposizioni di attuazione e transitorie. 7. LA COSTITUZIONE COME FONTE DEL DIRITTO PRIVATO La costituzione del 1948 è ricca di norme significative per la configurazione di molti istituti del diritto privato. L’incidenza del diritto privato si manifesta in tre modi:  I principi costituzionali operano come stimolo al legislatore ordinario;  Gli articoli della costituzione esprimono norme giuridiche che possono trovare applicazione diretta ai rapporti fra privati;  Le norme costituzionali operano come criterio di controllo della legittimità delle norme ordinarie. 8. LA LEGISLAZIONE SPECIALE: “DECODIFICAZIONE” E “RICODIFICAZIONE” Dagli anni 70 del XX secolo la legislazione speciale conquista un ruolo sempre più importante. Vi è un incremento quantitativo (es: il diritto di famiglia non risulta più unicamente dal primo libro), ma ci sono altre leggi, come la legge sull’aborto). Si registra un mutamento qualitativo nascono complessi normativi che regolano in modo innovativo interi settori dei privati. Decodificazione: marginalità del codice rispetto all’avanzata della legislazione speciale. 9. I NUOVI CODICI DI SETTORE (…) 10. LE LEGGI REGIONALI Le regioni non hanno competenze a fare norme di diritto privato. L’art. 117 fra le materie di competenza esclusiva dello stato il diritto privato. 11. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO; INTERNAZIONALE DEL DIRITTO PRIVATO; EUROPEO

ARMONIZZAZIONE DIRITTO PRIVATO

Il fatto che ogni stato abbia il suo diritto privato comporta due problemi:  Conflitto di leggi: che si verifica quando una fattispecie concreta presenta elementi di collegamento con altri stai: tale conflitto si risolve con le norme del diritto internazionale privato, che individua quale diritto applicare.  Contrasto con le esigenze dell’economia: poichè quest’ultima si sviluppa su basi transazionali è necessario un’armonizzazione internazionale del diritto privato. Ciò si realizza con 2 strumenti: o Convenzioni internazionali: testi normativi che trattano una determinata materia elaborati di comune accordo tra i vari stati. o Strumenti sovranazionali: i regolamenti (creano norme direttamente vincolanti non solo per gli stati membri, ma anche per tutti gli individui e la

organizzazione); le direttive (hanno effetti obbligatori solo per gli stati, che sono obbligati a trasformare le direttive in norme del proprio diritto interno).

CAPITOLO 4: SITUAZIONI GIURIDICHE E RAPPORTI GIURIDICI 1. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE Situazioni giuridiche soggettive: esprimo il modo in cui le norme regolano le possibilità dei soggetti, in conformità con la graduatoria stabilita fra i loro confliggenti interessi. 2. SITUAZIONI ATTIVE E PASSIVE Situazioni giuridiche attive: esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare, sull’interesse di altri soggetti (es: proprietà). Situazioni giuridiche passive: esprimono la subordinazione dell’interesse del titolare, rispetto all’interesse di altri soggetti (es: dovere di rispettare la proprietà altrui). Le situazioni possono essere classificate in diversi tipi. 3. IL DIRITTO SOGGETTIVO Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva. Diritto soggettivo: potere di agire nel proprio interesse, o di pretendere che qualcuno tenga un determinato comportamento nell’interesse del titolare del diritto. Ciascun diritto soggettivo riserva uno spazio di autonomia di giudizio e di decisione (grazie al quale è libero di valutare il proprio interesse, il modo migliore di perseguirlo e di agire in tale modo). 4. IL DIRITTO POTESTATIVO Diritto potestativo: sottospecie del diritto soggettivo. Ha il potere di incidere sulle situazioni soggettive altrui senza che questi possano impedirlo. (es: dimissioni) 5. LA FACOLTA’ Facoltà: possibilità di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto ma non lo esaurisce. (libertà di azione) 6. L’ASPETTATIVA Aspettativa: posizione di chi non ha una situazione attiva, ma ha la prospettiva di acquistarla, se si verificherà un determinato evento. Aspettativa di fatto: quando il diritto non da alcun rimedio per garantire che l’aspettativa si trasformi nella situazione giuridica attesa. Aspettativa di diritto: quando vi sono rimedi legali contro eventi capaci di deluderla. 7. L’INTERESSE LEGITTIMO

Interesse legittimo: situazione attiva del privato esposto all’esercizio di un potere della p.a., suscettibile di toccare il suo interesse. Prevede l’annullamento degli atti illegittimi, lesivi dei suoi interessi. 8. GLI INTERESSI COLLETTIVI Interesse collettivo: situazione di un soggetto, danneggiato da comportamenti altrui, i quali nello stesso tempo ledono analoghi interesse di una moltitudine di altri soggetti. 9. IL DOVERE Dovere: vieta di tenere comportamenti capaci di ledere il diritto soggettivo altrui e in particolare quel tipo di diritto soggettivo che si definisce “assoluto”. Ha carattere:  Generale: grava su tutti i soggetti;  Negativo: impone di non fare qualcosa. 10. L’OBBLIGO Obbligo: vincolo imposto all’azione del titolare, nell’interesse di chi ha un diritto soggettivo rivolto esclusivamente verso di lui (diritto soggettivo relativo). Ha carattere:  Individuale: grava su uno o più soggetti determinati;  Positivo: vincola il debitore a fare qualcosa. 11. LA SOGGEZIONE La soggezione: situazione passiva corrispondente al diritto potestativo. Grava su chi si trova a subire modifiche di qualche propria situazione giuridica, senza poterlo impedire. 12. LA RESPONSABILITA’ La responsabilità è la situazione del soggetto esposto a subire le conseguenze svantaggiose (sanzione) previste dalle norme in relazione a qualche suo comportamento. 13. LA POTESTA’ Potestà: complesso di poteri attribuiti ad un soggetto che deve esercitare nell’interesse altrui. 14. L’ONERE Onere: situazione di chi deve tenere un determinato comportamento, se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione attiva. 15. LO STATUS Status: complesso di situazioni giuridiche, alcune attive altre passive che spettano al soggetto in virtù di qualche sua qualità o collocazione sociale. 16. IL CARATTERE “CONVENZIONALE” DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE

17. IL RAPPORTO GIURIDICO: LE PARTI Rapporto giuridico: relazione fra una situazione attiva e una corrispondente situazione passiva. (generalmente). Parte: centro di interessi omogenei nell’ambito del rapporto. (può essere composto da più persone) Rapporto semplice: collega una singola situazione attiva con una singola situazione passiva. Rapporto complesso: a ciascuna delle parti fanno capo un insieme di situazioni diverse, collegate fra loro. Rapporto bilaterale: ci sono solo due parti. Rapporto plurilaterale: ci sono più di 2 parti. 18. PARTI E TERZI Terzo è in contrapposizione al concetto di parte del rapporto giuridico. Chiunque non sia parte di tale rapporto è terzo rispetto ad esso.

CAPITOLO 5: FATTI, ATTI ED EFFETTI GIURIDICI 1. SITUAZIONE GIURIDICHE, EFFETTI GIURIDICI E FATTISPECIE GIURIDICHE Le situazioni giuridiche mutano continuamente. Effetti giuridici: mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti. Gli effetti si producono solo quando c’è una “causa” che si definisce fattispecie giuridica. Quando una fattispecie concreta corrisponde alla fattispecie di una norma, si dice che quell’elemento è giuridicamente rilevante. 2. I FATTI GIURIDICI Fatti giuridici: eventi che accadano e producono i loro effetti giuridici indipendentemente da intenzionalità e consapevolezza umane. 3. GLI ATTI GIURDICI: NEGOZIALI E NON NEGOZIALI Atti giuridici: azione uma...


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