Riassunto diritto del patrimonio culturale di barbati cammelli casini piperata sciullo il mulino 2017 PDF

Title Riassunto diritto del patrimonio culturale di barbati cammelli casini piperata sciullo il mulino 2017
Author Luan Gorovelli
Course Diritto dei beni culturali (i)
Institution Università degli Studi di Verona
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riassunto diritto dei beni culturali ...


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BENI CULTURALI

 La sensibilità per i beni culturali nasce con il legame territoriale, l’identità nazionale. Una prima data iniziale per la nascita del diritto dei beni culturali è il 1939, l’Italia sotto il regime fascista vuole un ritorno all’antica grandezza dell’impero romano. Nasce quindi l’idea che il recupero dei beni culturali costituisse lo strumento per affermarsi in senso nazionale e inoltre era interesse dello stato riappropriarsi di questi oggetti.  Nel passato le belli arti era tutto ciò che è bello; e le finalità del legislatore erano finalità fondamentalmente conservative (con vincoli e limiti) che ricadevano su oggetti selezionati sulla base delle loro capacità di esprimere bellezza. Si distinguevano due categorie di bello: - Bello d’arte: risultato dell’uomo (bellezza artistica) - Bello di natura: aggregazione di fatti naturali (bellezza naturalistica)  CAMBIAMENTO avvenuto in circa 70 anni  ora si parte dall’idea che non è soltanto il bello a dover essere considerato bene culturale, ma è anche una testimonianza materiale di civiltà, non importa del livello di bellezza. Quello che occorre controllare è se esiste un regime di pertinenza qualificata del bene rispetto a quel momento della civiltà. Questo ha comportato che in passato una serie di beni culturali fossero espulsi dal circuito della conservazione come i beni di uso quotidiano. Inoltre la disciplina non viene più intesa soltanto come conservazione, l’idea è che la disciplina debba promuovere una conservazione dinamica , che debba realizzare (non solo la conservazione del bene) ma anche il processo della sua valorizzazione ed integrazione, capacità di rendersi protagonista di un accrescimento della cultura del quotidiano. Mutamento bene culturale : conservazione  tutela  valorizzazione.  La locuzione BENE CULTURALE è relativamente recente nella costituzione italiana: entra in circolo con i lavori della Commissione Franceschini (istituita nel 1964) e diviene di ufficiale utilizzo (sostituendo quelle di “antichità e belli arti”, “cose d’arte” e “cose di interesse artistico e storico”). La nozione di bene culturale risulta attualmente desumibile dall’art. 2 comma 2 e dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 del Codice dei beni culturali: > . Devono quindi essere oggetti sopravvissuti al tempo per dare una testimonianza di civiltà. Codice bene culturali: - Testo dedicato alla tutela - La tutela riguarda il patrimonio culturale - Patrimonio culturale: beni ambientali e culturali - Beni culturali: cose aventi interesse storico, artistico ecc..testimonianza di civiltà.  CARATTERISTICHE dei B.C. 1) MATERIALITÀ (RES)  presentano il carattere della materialità, trattandosi sempre di cose mobili o immobili. Deve essere un oggetto materiale (una res). 2) TIPICITÀ  una qualsivoglia testimonianza avente valore di civiltà diventa bene culturale in senso giuridico solo sulla base di una qualificazione (ossia una fissazione di fattispecie) operata

dal legislatore. Il che è come dire che il bene culturale è creato dal legislatore e che perciò esso risponde al principio di tipicità. 3) PLURALITÀ non sussiste nel codice una nozione unitaria di bene culturale, ma sussiste una pluralità di tipi di beni culturali. Si intende che i beni culturali possono essere tali sotto una pluralità di prospettive, significa che si può avere una concomitanza su uno stesso oggetto materiale di ragione di interessi diversi e diversificate. (Es: Una Fortezza con affreschi, quando si da vita a dei restauri ho bisogno di coniugare degli elementi di conservazione e tutela di un certo tipo x la fortezza, con elementi di tutela di altro tipo x affreschi). Quando il bene è plurale questo ha la possibilità di parlare in tanti modi ed essere testimone di una pluralità di cose, applichiamo norme diversificate e plurali in grado di proteggere tutto ciò che è inserito in uno stesso luogo.  Quindi il Codice si riferisce solo a quei beni che corrispondo agli artt. 10 e 11 e che siano beni materiali. Ma nell’ordinamento italiano si configurano anche tipi di beni culturali extra codice (ai quali non si applicano le discipline del Codice, ma vengono tutelati con altre forme): 1. Un primo tipo è costituito dai beni immateriali o volatili, ossia non consistenti in cose perciò definibili come >. Sono legati in particolare alle convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e promozione delle diversità culturali. In Italia il bene culturale è un oggetto retrospettivo che testimonia il passato, x l’UNESCO può essere anche un oggetto prospettivo legato al presente e proiettato al futuro e immateriale 2. Un secondo tipo è rappresentato dai beni culturali minori, ossia entità materiali che presentano un rilievo culturale inferiore a quello necessario per la loro considerazione come beni culturali ai sensi del Codice, ma che pur sempre rivestono un qualche interesse culturale. In sostanza si tratta di cose rilevanti sul piano culturale on per l’intera comunità nazionale, ma solo per determinate comunità territoriali (ad es. esercizi commerciali o artigianali la cui attività costituisce una testimonianza storica tradizionale. Ad es. le opere dell’ingegno e le invenzioni industriali vengono tutelate con il diritto d’autore, che consente all’autore di essere protetto nell’attribuzione della paternità dell’opera e nello sfruttamento economico; tale diritto si mantiene fino ad una certa data e poi cessa, consentendo la riproduzione dell’opera liberamente. Oppure le attività culturali che riguardano tutte le attività riconducibili all’elaborazione e diffusione delle cultura e dell’arte; la loro Non sono soggette al regime giuridico dei b.c. perché la loro proiezione verso il futuro le differenzia dai beni culturali. Analogamente è da dirsi per le attività di spettacolo (teatro, musica, danza e cinema).  Patrimonio culturale e patrimonio storico artistico  con questa locuzione si esprimono concetti che, a seconda dei casi, sono o meno coincidenti con l’insieme dei b.c. presenti in un contesto considerati. Quando si afferma che un bene appartiene al patr. Culturale/storico/artistico, non si fa riferimento all’appartenenza in termini di proprietà, ma si sottolinea la valenza culturale, storica, artistica ecc del bene.  CATEGORIE DEI B.C. Le categorie (o tipi) dei b.c. sono menzionate negli artt. 10 e 11 Cod.

Artt. 10  b.c. di categoria generale: ossia le cose che risultano assoggettate a tutte le disposizioni. Questi beni possono essere distinti in: 1. Oggetti mobili e immobili che presentano interesse artistico, storico,archeologico ecc (cose della preistoria, cose di interesse numismatico, libri, incisioni, autografi, carte geografiche, fotografie, spartiti, pellicole..) 2. Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi 3. Beni legati alla vetustà, cioè fatti da individui non + viventi e che risalga almeno a 50 anni fa se mobili e 70 se immobile; 4. Cose immobili o mobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza.. (ad es. una fortezza militare che ricordano la difesa della grande guerre, non c’è niente di bello, ma ha un significato importante di testimonianza che avviene proprio attraverso la struttura)

Artt. 11  b.c. di categoria speciale: ossia cose considerate b.c. soltanto ai fini di talune disposizioni. 1. Affreschi, stemmi, lapidi e altri elementi decorativi esposti o non alla pubblica vista; 2. Studi d’artista 3. Mezzi di trasporto aventi + di 75 anni ecc..

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Es. un affresco di Raffaello è un affresco e quindi deve essere tutelato da norme speciali, x questo rientra nella seconda categoria (speciale), ma in quanto oggetto di interesse storico artistico ecc rientra anche nella prima categoria (generale). Ecco perché la disciplina del diritto dei beni culturali nel rapporto tra categoria generale e speciale è ridondante, nel senso che va contro alle regole stesse del diritto x le quali ad uno stesso oggetto si applica solo un tipo di norma.

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Sono escluse le opere d’arte contemporanea, cioè le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre 50 anni o oltre 70 anni per gli immobili appartenenti a soggetti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro. L’esclusione, dovuta all’esigenza di non ostacolare il commercio di tali opere e a un tempo di consentire un giudizio non affrettato sul loro valore artistico, non preclude la tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore.

 INDIVIDUAZIONE DEI B.C. PREMESSA  Per i b.c. abbiamo inizialmente una definizione general genetica (dove si applica la ratio = dal lat. Ragione/motivo); poi però la valutazione del legislatore si sovrappone a quella generale, cioè la valutazione che opera la legge si sovrappone alla ratio. Quello che interessa è capire se quella res (oggetto) è un bene. Quindi la definizione data in origine (il b.c. è testimonianza storica,archeologica ecc) in realtà, nel meccanismo applicativo, scompare completamente, almeno per le categorie dell’artt. 11 (cioè i beni di categoria speciale). Una situazione del genere c’è quando per un oggetto si chiede una verifica per definire i livelli di interesse storico,artistico ecc (quindi l’individuazione del b.c.) . I meccanismi di individuazione sono vari. Ciò dipende dal regime di appartenenza del b.c., ossia dipende da chi è il titolare del bene. Al riguardo sono da distinguere le seguenti situazioni: 3. Proprietà dello Stato; 4. Proprietà di enti pubblici, territoriali (in particolare, Regioni, Province, Comuni) e non; 5. Proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro; 6. Proprietà di persone fisiche e giuridiche private con fine di lucro. I meccanismi di individuazione del b.c. sono negli artt. 12 e 13 Cod e consistono nella:

1. VERIFICA Si applica ai beni appartenenti ad enti pubblici e a persone giuridiche private senza scopo di lucro.

2.

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSE CULTURALE Si applica a beni appartenenti a enti privati con scopo di lucro

Le cose mobili o immobili che siano di autore non + vivente e risalgono a oltre 50 anni (se mobili) o 70 (se immobili), vengono sottoposte ad un apposito procedimento di verifica da parte del Mibact, volto ad accertare la sussistenza o meno dell’interesse storico,artistico ecc. In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice. L’esito della verifica, se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina di tutela; se negativo, la fuoriuscita da detta disciplina, la sdemanializzazione nel caso di bene demaniale, e la libera alienabilità.

Consiste in un atto di dichiarazione dell’interesse qualificato rivestito dalla cosa, in genere, di proprietà di privati. Deve essere un interesse di speciale importanza; le ipotesi previste concernono: - Interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli documenti, appartenenti a privati; - L’eccezionale interesse di raccolte librarie appartenenti a privati - L’interesse particolarmente importante di immobili e mobili con riferimento alla storia politica,militare ecc, a chiunque appartenenti - Ecc.. Beni culturali ex lege  esistono poi questi beni, per i quali l’interesse culturale è considerato sussistere  di per sé, senza la necessità che intervenga un atto dell’autorità di tutela che ne accerti l’esistenza (insomma è un bene culturale in conseguenza dei soli caratteri oggettivi presentati).  Il fatto che una cosa sia qualificata come B.C. non altera la relazione di appartenenza che la contraddistingueva prima della qualificazione: la cosa è conservata nella proprietà pre-esistente.  VALORE COMMERCIALE E CULTURALE DEL B.C. La cosa che costituisce il supporto del b.c. è oggetto di una doppia qualificazione giuridica: 1. in quanto possibile oggetto di interessi economici essa è BENE PATRIMONIALE  e come tale disciplinata dalle norme del CODICE CIVILE. (Ha valore commerciale)

2. In quanto portatrice di un VALORE CULTURALE , rilevato dal legislatore o accertato in sede di individuazione, è BENE CULTURALE  e come tale assoggettato alle norme del CODICE B.C.

(Ha valore culturale) Di qui la coesistenza di due aree di regolamentazione giuridica; autonome l’una dall’alta (una profilo economico e l’altra culturale) ma necessariamente sovrapponibili perché relative alla stessa identità. Per chiarire: una tela o una statua sono, da un lato, b. patrimoniali (di proprietà di un soggetto pubblico o privato); dall’altro (se presentati un intesse artistico ecc) sono b. culturali e perciò sottoposti a podestà pubblicistiche che ne condizionano l’uso (gestione) e il trasferimento (circolazione).



Però l’apparato statale cerca di riunire tutti i b.c.  ELEMENTI UNIFICANTI DEL B.C. :

1. Valore culturale 2. Immaterialità: il b.c culturale è immateriale perché immateriale è il valore culturale. Occorre tenere distinta l’immaterialità del b.c. dalla materialità della cosa che funge da supporto del bene: perché la disciplina prende in considerazione solo le cose materiali, ma si vuole

intendere che la cosa materiale (statua, tela ecc) è b.c. perché dotato di un carattere (il valore culturale) che è immateriale. 3. Pubblicità: il b.c. è bene pubblico, non in ragione della sua appartenenza, ma in quanto bene di fruizione, e cioè nel senso della necessaria fruibilità da parte della collettività del valore culturale. 

Caratteri e condizione giuridica dei b.c. in quanto beni patrimoniali (BENI DEMANIALI – PROPRIETA’ PUBBLICA)

I beni demaniali sono sempre beni immobili o raccolte di beni mobili (universalità) e devono APPARTENERE ad ENTI PUBBLICI TERRITORIALI (Stato, Regioni, Province, Comuni). Quindi, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto; per tale motivo essi sono sottoposti a speciali vincoli. Si distinguono in due categorie: 1. Beni del demanio necessario (o demanio pubblico necessario): possono appartenere solo allo Stato; -

Ne fanno parte: il demanio marittimo (il lido del mare, la spiaggia, i porti); il demanio idrico (i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle) e il demanio militare (le opere destinate alla difesa nazionale).

3. Beni del demanio accidentale o eventuale: include tutti i beni che possono anche non essere demaniali e che sono tali solo se appartenenti ad uno degli enti territoriali. -

Ne fanno parte : le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

2. Demanio originario dello stato: ne fanno parte le cose immobili “da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini”. Non sembra corretto definire tali cose come rientranti nel d. necessario dello stato , dal momento che è possibile trasferire dallo stato agli enti territoriali minori.

4. Rientrano nel patrimonio indisponibile dello stato i BENI MOBILI, e rientrano anche i beni, ma di qualsiasi ente pubblico, consistenti in edifici sedi di uffici pubblici e in loro arredi o comunque destinati a un pubblico servizio (gli arredi di Palazzo Chigi, destinati a far funzionare l’amministrazione dello Stato, fanno parte del p. indisponibile dello Stato).

Beni disponibili: tutti gli altri beni pubblici non ascrivibili ai b. demaniali né a quelli patrimoniali indisponibili vanno considerati beni disponibili.  Il regime giuridico dei beni demaniali si sostanzia nei caratteri della: - inalienabilità e incommerciabilità  sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi , se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano  quindi non possono essere trasferiti ad altri soggetti; - non espropriabilità: non sono, cioè, suscettibili di espropriazione forzata; - non sottraibilità del bene alla finalità cui è destinato

I beni demaniali possono essere dati in concessione o in locazione; in questo caso è dovuto dal concessionario il pagamento di un canone.  TUTELA Art 3 del Codice  La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e disciplina della attività atte alla protezione e conservazione dei beni ai fini della pubblica fruizione. 3 sono le finalità fondamentali della tutela: 1. Individuazione dei b.c. (ossia la qualificazione di una cosa come b.c.) –Vedi p. 22. PROTEZIONE 3. CONSERVAZIONE 2) PROTEZIONE - Le misure di protezione riguardano la salvaguardia dei b.c. dall’agire dell’uomo

3) CONSERVAZIONE Le misure di conservazione riguardano la salvaguardia del bene da fattori naturali

- consistono innanzitutto nel divieto oppure nell’autorizzazione di interventi sui beni;

e in generale pongono un obbligo di fare a carico del detentore.

- Come interventi vietati c’è la distruzione, il danneggiamento, gli usi non compatibili con il carattere storico/artistico ecc, oppure lo smembramento nel caso degli archivi.

La conservazione si divide in: 1. Prevenzione ( volto a limitare le situazioni di rischio, è una misura che può riguardare non soltanto il bene in sé, ma il luogo in cui si trova) 2. Manutenzione ( volto al controllo delle condizioni del b.c. e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene). Ci sono due tipi di manutenzione: - Ordinaria (continuità del mantenimento) - Straordinaria (necessità di intervenire al ripristino della situazione precedente del bene). 3. Restauro ( volto all’integrità del bene materiale e al recupero del bene, alla protezione a alla trasmissione dei suoi valori culturali). Il restauro è un’attività episodica, mai ricorrente.

- Come interventi soggetti ad autorizzazione c’è la rimozione dei b.c., la loro demolizione, lo spostamento e l’esecuzione di lavori sui b.c. - Gli interventi edilizi sono soggetti ad apposita disciplina; sono soggetti ad attività di controllo da parte della sovraintendenza. - C’è una possibilità che consente al proprietario l’esecuzione di interventi senza previa approvazione. Le causa sono l’assoluta urgenza, interventi provvisori indispensabili, rischio di danni al bene.Va però fatta un’immediata comunicazione dall’esecuzione alla soprintendenza, alla quale va inviato tempestivamente il progetto di interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. - Sospensione o inibizione degli interventi: ci può essere nel caso di interventi vietati, fatti senza autorizzazione, ecc. - Archeologia preventiva: si tratta della possibilità per il sovrintendente di fermare l’attività per richiedere una serie di indagini/esami dirette a verificare l’esistenza di siti archeologici nell’area interessata dai lavori. È PREVENTIVA perché serve a realizzare una contemplazione anticipata del rischio archeologico: è un’attività che mira a censire l’eventualità di beni archeologici presenti

DIFFERENZA manutenzione e restauro: 1. MANUTENZIONE: ha carattere preventivo + la capacità di essere programmata nel tempo 2. RESTAURO: ha carattere ripristinatorio: vincere i segni del tempo su supporto materiale. Il restauro rappresenta il momento finale delle misure di conservazione. Due sono i dati che contraddistinguono la nozione di restauro: 1) Quello strutturale (deve trattarsi di un intervento diretto sulla cosa) 2) E quello finalistico (assicurare l’integrità materiale della cosa e e il recupero del suo testo critico)

nell’area e a renderli in qualche modo parte del progetto. - A pagare è la stazione appaltante e non la sovrintendenza. C’è l’obbligo, per tutti i detentori dei b.c. , di garantirne la conservazione.  Interventi volontari  gli interventi di conservazione sono sottoposti a previa autorizzazione.  Interventi imposti in assenza dell’iniziativa del proprietario l’amministrazione può attivarsi per interventi relativi a b.c. Tali interventi devono avere finalità conservativa (è es...


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