Riassunto Generale - bonu PDF

Title Riassunto Generale - bonu
Course Diritto commerciale
Institution Università degli Studi di Catania
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Summary

L'IMPRENDITORE IN GENERALEArt. 2082 cod. civ. : "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi."Ne deriva che: Vi è impresa quando vi è esercizio di un' attività , soggetta alla discipl...


Description

L'IMPRENDITORE IN GENERALE Art. 2082 cod. civ.: "E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi." Ne deriva che: 1) Vi è impresa quando vi è esercizio di un'attività, soggetta alla disciplina particolare dello statuto dell'imprenditore. 2) Che l'attività deve essere economica, cioè diretta a produrre o scambiare beni o servizi (non quindi un’attività di mero gradimento, come chi riscuote solamente un affitto da un immobile). 3) Che l'attività economica deve essere esercitata professionalmente, cioè in modo abituale; non deve essere occasionale o transitoria e deve quindi realizzare una certa durata (anche stagionale). 4) Che l'attività deve essere organizzata; coloro che producono beni o servizi col solo lavoro personale (senza fare ricorso al lavoro altrui) con beni strumentali di modestissimo valore (es. portabagagli o lustrascarpe) non possono essere qualificati imprenditori, neppure piccoli, ma lavoratori autonomi. 5) Il fine ultimo dell'attività di produzione deve essere la destinazione al mercato, e non esclusivamente al consumo personale. 6) E' controverso se sia richiesto lo scopo di lucro, cioè la realizzazione di un guadagno (ricavi maggiori dei costi); la risposta positiva appare prevalente. 7) E' pure controverso se l'attività economica debba essere lecita. Non sono considerati imprenditori coloro che esercitano una professione intellettuale (ad es. medici o avvocati), ma questi possono diventare imprenditori commerciali se producono un servizio più ampio (ad es. un medico che gestisce una casa di cura, il quale fornisce vitto e alloggio).

L'IMPRENDITORE AGRICOLO: Art. 2135 cod. civ.: "E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse." Queste attività devono essere "dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso (animale o vegetale)". Per coltivazione del fondo si intendono anche le coltivazioni in serra o vivai. L'allevamento riguarda qualunque animale purché curato e sviluppato per l'intero ciclo biologico (dalla nascita alla morte), o fino alla vendita. Diventa quindi attività agricola ad es. l'allevamento di cani o di animali da pelliccia. Rimane attività commerciale quella rivolta all'acquisto di animali allo scopo di rivenderli. Per il cd. principio di prevalenza, chi svolge una delle 3 attività fondamentali (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali), rimane imprenditore agricolo anche se svolge altre attività connesse (“connessione soggettiva” dell’imprenditore agricolo) a queste principali "dirette alla manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti agricoli ("connessione oggettiva” degli stessi prodotti coltivati, ad es. produzione di oli o formaggi), purché all’interno della trasformazione utilizzi prevalentemente attrezzature e risorse dell'azienda agricola (“prevalentemente” perché l’imprenditore agricolo può utilizzare anche altri prodotti non coltivati da lui, ma non in misura prevalente). Gli imprenditori agricoli devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese e questa ha funzione di pubblicità dichiarativa, detta anche pubblicità legale (ovvero ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti registrati; la mancata iscrizione comporta l’inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza). Gli imprenditori agricoli non devono tenere le scritture contabili, obbligatorie per gli imprenditori commerciali, e non sono soggetti al fallimento, ma essi, insieme agli altri “soggetti non fallibili" come ad es. il piccolo imprenditore, possono accedere alla cd. procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, proponendo ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determina la finale esdebitazione del soggetto in crisi. L'imprenditore, ora anche agricolo, può chiedere al tribunale un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. Sono Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) coloro che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedicano alle attività agricole almeno il 50% del proprio lavoro complessivo e da cui ricavano almeno il 50% del loro reddito lavorativo. Per poter essere qualificato “professionale”, l’imprenditore agricolo deve esercitare l’attività agricola come attività principale, da cui derivi la maggior parte del proprio reddito (pur potendo esercitare anche altre attività secondarie). Sono Società Agricole le società che hanno per oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. Esse dovranno indicare tale termine nella propria ragione sociale.

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Tutela degli imprenditori agricoli (nei confronti soprattutto della grande distribuzione organizzata): tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità.

L'IMPRENDITORE COMMERCIALE: Art. 2195 cod. civ.: "Sono imprenditori commerciali coloro che non esercitano attività agricola, ed in particolare coloro che esercitano: 1) Un'attività industriale (non agricola) diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) Un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (commercianti in senso stretto); 3) Un'attività di trasporto per terra, acqua o aria; 4) Un'attività bancaria o assicurativa; 5) Altre attività ausiliarie delle precedenti (mediatori, agenti di commercio). L'imprenditore commerciale: 1) Deve iscriversi nella sezione ordinaria (commerciale) del registro delle imprese (con funzione di pubblicità dichiarativa o legale); 2) Può servirsi di ausiliari (autonomi o subordinati); 3) E' obbligato a tenere le scritture contabili (libro giornale e libro degli inventari); 4) E' soggetto al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.

IL PICCOLO IMPRENDITORE: Art. 2083 cod. civ.: “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti (che svolgono un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni) e anche coloro che svolgono l’attività d’impresa con prevalenza del lavoro proprio o della propria famiglia sia sul lavoro altrui sia sul capitale investito”. Non può essere quindi considerato piccolo imprenditore un gioielliere che non si serva di commessi, il quale, pur esercitando l’attività imprenditoriale esclusivamente con il proprio lavoro, utilizza ingenti investimenti di capitale. I piccoli imprenditori devono iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, non devono tenere le scritture contabili e non sono soggetti al fallimento, ma possono accedere alla cd. procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Soggezione al fallimento Art. 1 legge fallimentare: Sono considerati piccoli imprenditori commerciali, e quindi esclusi dal fallimento, coloro i quali dimostrino: 1) Che non hanno avuto un attivo patrimoniale superiore a 300.000 € per ciascun anno dell'ultimo triennio anteriore alla data di istanza del fallimento; 2) Che non hanno realizzato, nello stesso periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000 €; 3) Che i loro debiti non superino 500.000 €.

L'IMPRENDITORE ARTIGIANO (segue da "IL PICCOLO IMPRENDITORE"): Art. 2083 cod. civ.: "Piccolo imprenditore artigiano" Legge 1985 n°443 Legge-quadro per l'artigianato: "E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana...svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo." A differenza dell’ Art. 2083, non è richiesto il requisito della prevalenza del lavoro proprio o della propria famiglia sul lavoro altrui e sul capitale investito. L'impresa artigiana (che ha per scopo prevalente un’attività di produzione di beni o un’attività di servizi), rimane piccola impresa: 1) Sul piano del numero dei dipendenti, sul quale operano 2 limiti: - che siano tutti guidati e diretti dall'imprenditore, - e quello della fissazione del numero massimo, variabile in base al settore di attività; 2) Sul piano degli investimenti di capitali fissi, per la necessità che si usi un processo produttivo non del tutto automatizzato. Quindi l’attività dell’artigiano deve risultare essenziale o principale. Se, invece, l’artigiano organizza la propria impresa come una vera e propria impresa industriale con autonoma capacità produttiva, verrà trattato come normale imprenditore commerciale e, quindi, sarà soggetto al fallimento. L'impresa artigiana può svolgersi in un luogo fisso (presso l'abitazione dell'artigiano o di uno dei soci, o in appositi locali), o anche in forma ambulante o di posteggio. E' impresa artigiana anche l'impresa svolta nelle forme delle società di persone, delle società cooperative e delle società di capitali solo come S.r.l., "a condizione che i soci svolgano in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e che questo abbia funzione preminente sul capitale". Fallimento dell'artigiano: l'artigiano “piccolo imprenditore” fallisce se supera uno dei tre limiti posti nell'Art. 1 legge fallimentare.

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L'IMPRESA FAMILIARE: Art. 230-bis cod. civ.: "L'impresa familiare è quell'impresa, agricola o commerciale, a cui collaborano, prestandovi la loro attività lavorativa in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado (cioè fino ai nipoti), e gli affini entro il secondo grado (cioè fino ai cognati)." Anche persone non familiari possono prestare il loro lavoro nell'impresa familiare, ma per restare "familiare" gli estranei devono prestare la loro attività in qualità di lavoratori subordinati. DISCIPLINA: Per la costituzione dell'impresa familiare non è richiesto nessun atto costitutivo; è sufficiente che almeno uno dei familiari eserciti un'impresa e che in questa prestino in modo continuativo la loro attività lavorativa anche gli altri familiari. Possono partecipare anche i minori di età senza autorizzazione giudiziaria se non diventano contitolari dell'impresa o non assumono responsabilità personale per il pagamento dei debiti. La figura dell'impresa familiare nasce per assicurare ai familiari (lavoratori) una partecipazione agli utili dell'impresa. - Le decisioni sugli atti di amministrazione ordinaria solitamente spettano al solo imprenditore, mentre quelli inerenti all'impiego degli utili, alla gestione straordinaria e alla cessazione dell'impresa sono adottate a maggioranza dei familiari che vi partecipano. - Il diritto individuale di partecipazione all'impresa è trasferibile solo a favore di altri familiari, con il consenso di tutti i partecipanti. Alla cessazione dell'impresa o in caso di alienazione della stessa da parte del titolare, detto diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro. - In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i familiari hanno un diritto di prelazione sull'azienda. Soggetto al fallimento è solo il titolare dell'impresa familiare, in caso di insolvenza.

L'IMPRESA PUBBLICA: Art. 41, 43 Cost.: Con il concetto di impresa pubblica, si intende l’esercizio di un’attività economica da parte dello Stato. L'impresa pubblica può essere esercitata: 1) Dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali (comuni, regioni, aziende municipalizzate) dette “impreseorgano” che possono svolgere un’impresa direttamente, ma l’attività imprenditoriale ha una funzione secondaria ed accessoria rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico. Non è considerata impresa commerciale ed è quindi sottratta alla specifica disciplina, ovvero all’iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili; 2) Da un ente pubblico economico (ex Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, attualmente solo Agenzia del Demanio e SIAE), che ha per oggetto principale l'esercizio di un'attività commerciale (inizialmente era lo strumento più diffuso). In tal caso si ha impresa commerciale, quindi si ha l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili; 3) Da società commerciali (S.p.A. odierne quali ENI, ENEL ecc...) dove lo Stato o altri enti pubblici partecipano come soci. Visto il fallimento sempre crescente delle imprese pubbliche, adesso questo è lo strumento più diffuso, dove lo Stato partecipa come socio di maggioranza e altri soggetti privati come soci di minoranza in grado di apportare ulteriori capitali per lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Tali enti non sono soggetti al fallimento, ma alla liquidazione coatta amministrativa.

L'ACQUISTO E LA PERDITA DELLA QUALITA' DI IMPRENDITORE COMMERCIALE. L'IMPRENDITORE OCCULTO: Per diventare imprenditore commerciale basta iniziare l'esercizio di un'impresa commerciale. Per iniziare l’esercizio dell’impresa basta compiere un atto idoneo all’esercizio dell’impresa, quale ad es. l’acquisto di materie prime da un fornitore. Se l'impresa è esercitata da un prestanome, è considerato imprenditore occulto (nel nostro ordinamento la spendita del nome non è necessaria) e, in caso di insolvenza, è soggetto al fallimento insieme al prestanome. L'imprenditore commerciale deve iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Se non cura detta iscrizione incorre in una sanzione amministrativa, ma diviene ugualmente imprenditore commerciale. Se, viceversa, è iscritto, ma non esercita effettivamente un'attività commerciale, non diventa imprenditore commerciale. La qualità d'imprenditore commerciale si perde, dunque, quando si cessa di esercitare un'attività commerciale. Permangono però alcune conseguenze giuridiche: il fallimento può essere dichiarato fino ad 1 anno dalla cancellazione dell'imprenditore dal registro delle imprese o, se anteriore, dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa.

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GLI IMPEDIMENTI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA COMMERCIALE: Per ragioni di incompatibilità, è vietato l'esercizio delle imprese commerciali (e anche di imprese bancarie o di assicurazioni senza l'autorizzazione amministrativa) a notai, avvocati ed impiegati dello Stato. Se essi violano questo divieto diventano ugualmente imprenditori commerciali, ma sono sottoposti a sanzioni amministrative e penali aggravate nell'ipotesi in cui falliscano e siano colpevoli di bancarotta.

LA CAPACITA' AD ESERCITARE UN'IMPRESA COMMERCIALE: Disposizioni a tutela del patrimonio dell'incapace: Di regola non è consentito che vengano esercitate imprese commerciali dall'incapace relativo (minori emancipati e inabilitati) né dai rappresentanti (genitore o tutore) dell' incapace assoluto (minori ed interdetti) in nome e per conto dello stesso. 2 ECCEZIONI: 1) Il minore, l'interdetto e l'inabilitato non possono partecipare ex novo ad un'impresa commerciale. Con l'autorizzazione del tribunale possono solo conservare la partecipazione che ad essi provenga per successione o donazione. 2) Il minore emancipato che, su decisione del tribunale, possegga maturità mentale può anche partecipare alla costituzione di un'impresa commerciale o aderirvi successivamente, sempre con l'autorizzazione del tribunale. Potrà compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione, escluse le donazioni.

EFFETTI DELL'ESERCIZIO DI UN'IMPRESA COMMERCIALE: A) PUBBLICITA' MEDIANTE IL REGISTRO DELLE IMPRESE: E' previsto un sistema di pubblicità mediante il registro delle imprese per rendere facilmente conoscibili, a chiunque ne abbia interesse, i dati delle imprese che operano nel nostro paese. Il registro è diviso in 2 sezioni principali: 1) La sezione ordinaria, in cui sono iscritti gli imprenditori commerciali, individuali e sociali; i consorzi e le società consortili; gli enti pubblici economici; e le società estere che hanno la sede dell'amministrazione in Italia. L'iscrizione degli imprenditori commerciali nella sezione ordinaria ha una funzione di pubblicità dichiarativa, ovvero ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti registrati; la mancata iscrizione comporta l’inopponibilità dei fatti non registrati, a meno che non si provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza. 2) La sezione speciale, in cui sono iscritti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori (quindi, anche gli artigiani) e le società semplici. Tranne che per gli imprenditori agricoli, l'iscrizione nella sezione speciale ha una funzione di pubblicità-notizia, nel senso che consente ai terzi di prendere conoscenza dei dati, ma l'omissione della registrazione non glieli rende inopponibili. Ha inoltre una funzione di certificazione anagrafica (cioè di documentazione ed individuazione delle imprese iscritte in un registro pubblico). I dati da iscrivere sono: Entro 30 giorni dall'inizio dell'impresa gli imprenditori devono sottoscrivere il loro nome e cognome, cittadinanza, nome dell'impresa, oggetto e sede dell'impresa, indirizzo di posta elettronica certificata e, se imprenditori commerciali, nome e cognome degli institori e procuratori. Le imprese sociali devono chiedere l'iscrizione dell'atto costitutivo e delle successive modifiche. Se l'ufficio del registro delle imprese accerta che non sussistono le condizioni richieste dalla legge e non procede all'iscrizione, il richiedente può ricorrere entro 8 giorni al giudice del registro. Contro i provvedimenti del giudice del registro si può ricorrere al tribunale entro 15 giorni. B) OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI D'IMPRESA: CORRISPONDENZA E SCRITTURE CONTABILI: Corrispondenza: L'imprenditore commerciale deve conservare per ogni affare gli originali delle fatture ricevute e le copie delle fatture spedite, così ogni affare condotto per corrispondenza può essere ricostruito e provato. Scritture Contabili: 1) Il libro giornale, nel quale l'imprenditore deve indicare giorno per giorno le operazioni d'impresa ordinate cronologicamente; 2) Il libro degli inventari, in cui deve ordinare dopo ogni anno di esercizio, gli elementi attivi e passivi del patrimonio compresi i rapporti estranei all'impresa (inventario), lo stato patrimoniale ed il conto economico (che costituiscono il bilancio di esercizio).

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Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati in ogni pagina e, quando devono essere bollati o vidimati da un notaio, questo deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che li compongono (formalità estrinseche iniziali). Tutte le scritture devono essere senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Le cancellazioni devono essere eseguite in modo che la parola cancellata sia leggibile (formalità intrinseche). I libri e le scritture contabili possono anche essere tenuti mediante strumenti informatici e, in questo caso, le operazioni di numerazione progressiva e vidimazione devono essere effettuate ogni 3 mesi e devono essere sottoscritte con firma digitale e marca temporale da parte dell'imprenditore o da un suo delegato. La corrispondenza e le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni. Se l'imprenditore non tiene le scritture contabili obbligatorie o le tiene irregolarmente, in caso di insolvenza, dichiarato fallito, è punito per il reato di bancarotta semplice. Efficacia probatoria delle scritture contabili (Art. 2709 cod. civ.): Opera contro e a favore dell'imprenditore: Contro l'imprenditore le scritture hanno valore di prova piena (se si ottiene la produzione in giudizio), che egli può superare fornendo prova contraria. Se, infatti, dalle scritture contabili risulta un debito verso Tizio, questi potrà esibire tale prova in giudizio. - A favore dell'imprenditore però non hanno valore di prova piena (rimessa infatti all'apprezzamento del giudice), ed è subordinata alle seguenti condizioni: 1) Che i libri siano regolarmente tenuti; 2) Che si tratti di rapporti tra imprenditori commerciali; 3) Che tali rapporti derivino dall'esercizio della loro impresa commerciale.

C) SOTTOPOSIZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI: L'imprenditore commerciale che si trovi in stato d'insolvenza, cioè che non sia in grad...


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