Riassunto tempi del diritto PDF

Title Riassunto tempi del diritto
Author Monica Marzeddu
Course Storia del Diritto Medievale e Moderno
Institution Università degli Studi di Sassari
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Riassunto dei capitoli 1-2-3-4-5-6-7...


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Riassunti Tempi del Diritto – età medievale, moderna, contemporanea Cap. 1 LE RADICI PROFONDE D’EUROPA 1. La fine del mondo antico L’ inizio dell’età medievale coincide con il 476 d.C. ovvero con l’anno della deposizione dell’imperatore Augustolo da parte del generale barbaro Odoacre. Questo evento va ridimensionato da due motivi: 1) Da più di un secolo il centro operativo si era spostato verso est; 2) La deposizione da parte di un generale barbaro non fu presa come evento di effettiva rottura poiché molto frequenti. Con l’imperatore Giustiniano la capitale d’Oriente raggiunse una primazia mai raggiunta. La vittoria di Bellisario, per poco tempo, riunì le due parti dell’Impero. La penisola era divisa in arie amministrative che facevano capo alla capitale che al tempo era Ravenna. A Roma invece era presente la sede di un vescovo con enorme prestigio che assunse un ruolo di coordinatore nel centro e nel meridione della penisola.

2. La compilazione Giustinianea Tra il 529 e il 534 al tradizionale patrimonio delle consuetudini (mores), dei responsa e dei senatuconsulta, si affiancarono i rescripta e le constitutiones. I recripta erano pronunce dei funzionari come risposta a singole questioni. Le constitutiones erano leggi generali scaturite dall’insindacabilità delle volontà imperiale. Nel 438 venne promulgato il Codice Teodosiano, emanato da Teodosio II nel quale si raccoglievano le costituzioni emanate dall’epoca di Costantino in poi. Nel 529 venne redatta una prima versione del Codex, venne poi promulgata nel 534 una seconda versione che raccolse in 12 libri più di 1500 costituzioni dell’età di Adriano. Nel 533 vennero pubblicato i 50 libri dei Digesta che raccolgono più di 10mila frammenti di giuristi romani. Il Digesto si occupava di diritto privato mentre mancava quello pubblico. Nello stesso anno vennero pubblicate anche le Institutiones articolate in 4 libri. Nel 565 vennero raccolte in un unico libro Novellae Constitutiones, tutte le constitutiones promulgate da Giustiniano. Il 14 agosto del 554 l’imperatore bizantino estese i suoi provvedimenti anche alla penisola italiana con la pragmatica sanctio.

3. I diritti germanici I popoli germanici sono nomadi che basano la loro vita e il loro diritto sulle consuetudini. Le varie usanze erano definite dall’appartenenza al gruppo (clan). Era vigente l’istituto della vendetta (faida, ordalia, duello). La proprietà era caratterizzata dall’uso del bene. Nel 506 si passò da un diritto orale a uno scritto con la Lex romana visigotorum dove ci si avvicinò al diritto latino. Venne scritta poi il Pactus legis Salicae (pactus-> accordo dell’assemblea) dove l’unica successione legittima è quella materna. Nel 643 venne promulgato l’Editto di Rotari dove vennero introdotti diversi istituti tra cui il MUNDIUM (potestà maschile sulla donna) e la WAIDA (garanzia per il creditore). Nel VII secolo si convertirono al cristianesimo. Le due culture si integrarono ma rimase sempre l’istituto della vendetta.

4. Consuetudini e mondo signorile La civiltà dell’alto medioevo è segnata dall’uso delle consuetudini. In modo particolare si fa riferimento al sistema feudale. Il rapporto feudale si affermò all’interno dell’esercito franco per “codificare” la disciplina dello sforzo bellico. La fedeltà al re veniva sancita attraverso l’atto dell’ homagium (omaggio)dove il signore si obbligava al mantenimento di chi si mette al suo servizio, concedendo una sorta di ricompensa chiamata beneficium che poteva consistere nella spartizione del bottino di guerra. L’istituto feudale è complesso e multiforme. La curtis era l’evoluzione della villa romana ovvero l’unità abitativa principale. Alla curtis si aggiunge il massariciu, diviso in unità rurali, affidate alla coltivazione. L’uso dei pascoli e dei boschi rimaneva libero da ogni “imposta”. In quest’ambiente emerge il ruolo del dominus poiché definitori di conflitti. Gli eventuali agenti sono tenuti a partecipare alla risoluzione delle controversie: nella documentazione troviamo gli actor (chi amministra per conto del signore) e gli iudex (chi amministra per conto del signore e si ritrova a dover risolvere le controversie applicando le regole vigenti nel territorio). A queste due forme di amministrazione si aggiunge la potestà dei domini di esprimere atti di comando verso i residenti. In questo caso si parla di uomini “dipendenti” sottoposti a fortissime restrizioni parificabili ai servi. Emerge tra i feudi una gerarchia tra signori più deboli e meno ricchi e signori più potenti e più ricchi. Il signore fondiario è colui che esercita la iurisdtictio e la districtio, ed è colui che garantisce pace sicurezza all’interno dei suoi possedimenti terrieri e che “protegge” i signori più “piccoli”. Tutte le reti di relazioni erano collegate tramite consuetudini. Nelle fonti documentali troviamo i termini vassalli ovvero contadini e residenti subordinati tramite fedeltà feudale al signore.

5. Chiesa e impero: A) La Chiesa come istituzione giuridica Nel 313 col famoso Editto di Milano l’imperatore Costantino concedeva ai cristiani la libertà di culto. La religiosità cristiana fu un elemento di conflitto con la cultura europea e romana. Nel Codex giustinianeo venne codificata una normativa per gli uomini e le istituzioni della Chiesa; venne concesso il privilegium fori per gli ecclesiastici che potevano essere giudicati direttamente dai loro vescovi. Un altro istituto di particolare rilievo era l’episcopalis audientia una conciliazione in forma privata che il vescovo poteva intraprendere per specifiche questioni o per tutelare soggetti meritevoli di tutela. L’invadenza del potere degli uomini di Chiesa portò nel 1054 al “grande scisma” tra cattolici ortodossi e cattolici romani. Un altro fattore di rilievo furono i concili ecumenici, assemblee di tutti i vescovi cristiani, e i sinodi locali, assemblee a livello regionale. Le delibere delle assemblee erano chiamate canones che furono subito recepiti come fonti primarie della chiesa, la loro inosservanza veniva punita con la comunica. Nel 534 Benedetto da Norcia promosse la regola “ora et labora” (prega e lavora) come massima della vita in monastero. Alle interpretazioni della Bibbia si aggiunsero poi anche le epistulae dei pontefici ovvero delle lettere. B) La rinascita dell’Impero L’evento più importante del medioevo fu l’incoronazione di Carlo Magno quale Imperatore del Sacro Romano Impero, avvenuta a Roma la notte di Natale dell’800 sotto gli auspici del Papa Leone III. La Renovatio imperii, anche se coincidente con una vicenda storica realmente accaduta, è il frutto dell’interpretazione della Chiesa, attraverso i tipici strumenti alternativi alla forza militare. La Renovatio imperii fu una vera e propria invenzione della chiesa. In realtà il regno di Carlo Magno non si distaccò mai completamente dai tratti germanici. I comites (conti, capi militari) manifestavano un’autonomia non compatibile con l’idea di governo statuale, fondavano i loro rapporti con il sovrano attraverso delle convenienze e dei rapporti di forza. Tutto questo era

dimostrato dall’uso dei missi dominici che avevano il compito di attuare le direttive del re non sempre recepite dai conti locali. Le norme regie vennero messe per iscritto e raccolte in capitularia (capitolari) suddivisi in capitula (capitoli). I capitula vennero divisi in base al loro territorio di destinazione (es: capitulare italicum) o sulla base di materie trattate (es: capitularia ecclesiastica). Ai tempi di Carlo Magno fu inserita la figura dello scabino, ovvero un giudice semi-professionale incaricato di affiancare il notabile o il signore nell’amministrazione della giustizia. Con la Pace di Aquisgrana, tra Franchi e Bizantini, nel 812 si riconobbe al sovrano di Costantinopoli l’esclusività di Imperatore dei Romani, da quel momento Carlo Magno si dichiarò imperatore dei Franchi. Nel 843 col trattato di Verdun si mise fine alla lotta tra i figli del successore di Carlo Magno: a Carlo il Calvo spettò il regno franco, a Ludovico II il regno di Germania e a Lotario I la parte di mezzo dell’impero. Con questa divisione il Sacro Romano Impero in 50 anni finì il suo ciclo. Nel 962 il duca di Sassonia, Ottone, venne incoronato Imperatore a Roma da Papa Giovanni XII. Questa data segno l’inizio di un lungo periodo di permanenza della corona imperiale in Germania.

C) egemonia signorile e riforma della Chiesa Coi Carolingi si ha la continuità tra potere politico e religioso. Il regno carolingio vantava una tutela da parte della chiesa che i re francesi avevano ottenuto solo con l’uso delle armi. I capitularia ecclesiastica, rappresentavano un’intromissione da parte del potere laico in quello ecclesiastico. Durante quel periodo non stupirono i continui episodi di simonia (acquisto di cariche religiose) e degenerazione dei costumi. A questo proposito possiamo ricordare la Collectio Dyonisiana un antico nucleo di raccolte di diritto canonico. Un posto importante meritano anche le decretali Pseudoisidoriane, raccolta nella quale è contenuta la Donazione di Costantino. Nel 1073 fu incoronato Papa Gregorio VII. Nel 1075 emanò il Dictatus Papae: un documento con 27 disposizioni con cui verranno affermati i punti strategici della “riforma gregoriana”. Nella riforma al papa veniva conferito il potere di nominare e spostare i vescovi. Venne inoltre dichiarato infallibile. Nel 1076, Gregorio, scomunicò e depose l’imperatore Enrico IV di Franconia che ottenne poi il perdono umiliandosi nella residenza dei Canossa. Nel 1080 Enrico IV nomino un anti-papa e nel 1084 avvenne la famosa presa di Roma. Ebbe così inizio la “lotta per le investiture” che si concluse con il Concordato di Worms nel 1122 tra Entico V e Papa Collisto III. Venne approvata la “doppia investitura” (spirituale per la Chiesa; temporale per l’impero). Si afferma così la linea politica conosciuta come “ierocrazia” ovvero il prevalere del potere religioso su quello laico-temporale. 6. La cultura giuridica altomedievale: A) la sopravvivenza dei testi giustinianei Solo la parte di Italia bizantina poté beneficiare delle norme promulgate da Giustiniano. Quando nei documenti altomedievali troviamo il riferimento alla lex romana non si intente un rinvio alla compilazione giustinianea. In questi secoli la lex veniva usata per indicare la tradizione e le consuetudini di un popolo. Tutte queste tradizioni emergono dagli atti notarili e negli atti processuali a noi pervenuti. La Chiesa in quei secoli rimase l’unica depositaria della scrittura e dei prodotti culturali; la Chiesa coltivò e diffuse, a partire dalla Renovatio imperii, una tradizione culturale in cui risultava unica depositaria dei valori universali del Sacro Romano Impero. Se pensiamo ai Digesta, possiamo affermare che i brani superstiti hanno poca consistenza. Le due raccolte di constitutiones imperiali (Codex e Novellae) ebbero una diffusione maggiore diffusione attraverso le epitomi (compendi). I libri delle Institutiones invece vennero studiati e diffusi nel loro intero.

B) le arti liberali

Il medioevo è stato definito “un’età senza giuristi”. Ciò non vuol dire che non ci fossero giuristi, ma che il loro percorso di formazione si era molto diversificato diventando di matrice “enciclopedica”. Questa concezione di sapere era espressa nelle artes liberales (arti liberali), esse comportavano soltanto l’attività di conoscenza, a differenza delle artes mechanicae che comportavano lavori manuali. Le arti liberali erano 7: 3 erano dette sermocinales (del discorso) e 4 dette reales (delle cose). Le tre arti sermocinali erano la grammatica, la retorica, la dialettica; le quattro reali erano l’aritmetica, la geometria, l’astronomia e la musica. Il libro principale delle arti liberali era l’Etymologiae di Isidoro: che dedicava 27 paragrafi del libro V al diritto. Il diritto era concepito come un sapere radicato nella natura religiosa. Per questo motivo non esistevano scuole dedicate al diritto. I maggiori luoghi di apprendimento erano le cattedrali nelle città e i monasteri nelle aree rurali.

C) giudici e notai Anche nell’alto medioevo le controversie venivano risolte attraverso l’applicazione delle regole vigenti. Le consuetudini in alcuni casi assumeva forma scritta, ma per la maggior parte dei casi si faceva riferimento all’oralità. In questo caso vi era il problema dell’accertamento dei contenuti delle consuetudini. Il giudice doveva essere in informato adeguatamente sulle consuetudini vigenti e sulla loro applicazione. Chi giudicava doveva essere titolare di iurisdictio, questo potere erano riconosciuto all’imperatore, al re, ai vescovi e al papa, ma non sempre veniva esercitato in prima persona. La pronuncia giudiziaria si limitava a dichiarare operativa una consuetudine vigente. L’atto che documentava le fasi di questo percorso era chiamata placitum o notitia iudicati. Un’altra figura molto importante in quel periodo fu il notaio che normalmente era un ecclesiastico o un componente delle corti giudicanti. La pubblica fides ovvero l’affidabilità che doveva avere il documento, non era scontata e poteva fondarsi solo sull’autorità del notaio che doveva essere capace di confezionare un atto dotato di firmitas che si traduce: a) Nella sua irrevocabilità (le parti non possono rinnegare quanto concordato nell’atto) b) Nella sua inattaccabilità (l’atto può essere efficacemente prodotto in giudizio in caso di controversia). Il contenuto dell’instrumentum (documento) poteva essere messo in discussione dalle testimonianze e dal giuramento. Vi erano varie modalità di rafforzamento dell’atto. La prima era quella di rivolgersi all’autorità del signore territoriale per ottenere la sanzione ufficiale dell’instrumentum. L’alternativa era il ricorso alla pronuncia giudiziale. Il giudice interveniva per rendere più salda la firmitas che il notaio non poteva assicurare. Il notaio seppe porsi al servizio della vita economica dei territori. 7. Verso un diritto universale La suggestione dell’impero romano e le sue radici culturali e giuridiche non si sono mai del tutto estinte nell’alto medioevo. Si avvertiva l’esigenza di un diritto che poteva qualificarsi come unitario e che potesse essere un rimedio contro la pluralità delle tradizioni e delle consuetudini. La riscoperta irneriana dei testi romani giustinianei e la conseguente nascita di una suola di diritto a Bologna furono frutto di un processo articolato di cui la scuola di Irnerio fu il punto d’arrivo. In questo secolo (XI) il Regno contava su una pluralità di leggi consuetudinarie, le due più importanti sono: il Liber Papienis (libro di Pavia) e la Lombarda. Il primo libro era una raccolta di tutti gli editti longobardi, dei capitolari franchi e delle costituzioni imperiali contenuti nel Capitolare italicum. La Lombarda è più elaborata del primo libro; si tratta di una serie di annotazioni al testo normativo del liber, annotazioni che vengono attribuite a diversi giuristi. La storiografia è rimasta colpita dall’uso della lex romana per colmare le lacune e per sciogliere le antinomie. Questo uso della lex rappresenta la prima intuizione della missione storica del diritto romano. Un’altra testimonianza è il “Placito di Marturi”; in quel processo, il giudice canossiano, nella contesa tra monastero di San Michele e Sigizone, passò sopra le prove e si rifà a un frammento di Ulpiano tratto dal Digesto nel quale si tiene conto della restitutio in integrum concessa anche dopo il raggiungimento dei termini prefissati, qualora sia dovuto alla mancanza di giudici. Questa norma del Digesto viene scelta dal giudice per affermare una regola generale, ovvero che non si può essere privati dei propri diritti in caso di negata giustizia.

8. Il feudo Il feudo è una creazione dei Franchi, si tratta di un legame giuridico tra due soggetti, uno di status superiore che prende il nome di dominus (signore) e uno di status inferiore che prende il nome di vassus o vassalus (vassallo). Il legame tra dominus e vassallus prende il nome di homagium (omaggio), l’atto con cui il vassallo giura fidelitas (fedeltà) al signore. La fedeltà è un impegno che prevede obblighi di facere e di non facere. Gli obblighi di facere sono raccolti in due categorie: di auxilium (aiuto, soccorso) e di consilium (parere, consiglio). Per auxilium si intente l’obbligo al servizio militare a cavallo; per consilium si fa riferimento ad attività di assistenza non militare. Gli obblighi di non facere sono tutti connessi alle pratiche militari, ovvero allearsi col nemico, operare contro il proprio signore e il tradimento. L’ipotesi del tradimento integra la fattispecie della fellonia: essa implica sia la rottura del legame di fedeltà, sia un discredito nei confronti del traditore (fellone). Con l’homagium il signore si obbliga a proteggere i suoi vassalli e un aspetto sta nel mantenimento. A questa necessità si provvedeva con la spartizione del bottino di guerra o con l’attribuzione di cariche di prestigio. Questo atto è chiamato beneficium, ma il beneficium più ambito divenne la terra. Ma il beneficium è diviso in base a delle griglie dei vari diritti reali; infatti vi è una divisione tra summa divisio tra dominus e imperium ovvero tra proprietà privata potere pubblico. Il vassallo sulla terra-beneficio potrà esercitare poteri che il diritto romano fa rientrare nella sfera riservata agli organi pubblici, ricordiamo due termini usati in precedenza: Iurisdictio: il potere che il vassallo ha di mettere fine alle controversie tra i residenti. Districtio: potere coercitivo sui residenti e prestazioni lavorative e servizio militare. La iurisdictio e la districtio non possono essere interpretate come poteri delegati dal signore, che invece deve concedere l’immunitas. Il rapporto feudale è personale, il feudo non è trasmissibile (con eredità) né trasferibile (per vendita). Se il vassallo muore il beneficio ritorna al dominus, se invece muore il dominus, il suo erede può decidere se rinnovare l’investitura con un nuovo giuramento al medesimo vassallo. Nel 1037 con l’Edictum de beneficiis, l’Imperatore Corrado II decide di accordare una generale e illimitata trasmissibilità per tutti i suoi feudatari. Nasceranno poi i Libri Feudorum, una raccolta di norme feudali vigenti.

Cap. 2 IL MEDIOEVO DEI DIRITTI 1. Un diritto antico per il nuovo millennio: la stagione preirneriana La società alto medievale vedeva avvicinarsi una dimensione mercantile e artigiana all’economia agricola. La nuova dimensione necessitava di strumenti giuridici adatti a tutelare le figure negoziali. Tale necessità si era convertita in consapevolezza che la lex generalis omnium era la lex romana. Nei confini della giurisdizione dei da Canossa, alcuni addetti ai lavori unirono l’uso del Digesto alle fonti giustinianee che l’Alto medioevo aveva cautamente riassunto. Un uso del digesto che presumeva una conoscenza limitata ai primi 4 libri dei 50 che compongono la raccolta di iura. 2. La rivoluzione di Irnerio Lo scontro tra le due autorità dell’Occidente cristiano, Chiesa e Imperatore, nascondeva, oltre alla lotta per le investiture, un complicato nodo che riguardava la convivenza delle due istituzioni. La giurisdizione di entrambe le istituzioni operavano nei confronti dei medesimi soggetti: i sudditi. I cittadini si ritrovavano a dover convivere con due complessi normativi uguali per destinatario ma diversi per ratione materia. La riforma che prese luogo coinvolse i vertici dell’Occidente – i pontefici Niccolò II e Gregorio VII, e gli imperatori Enrico IV e Enrico V di Franconia – nel tentativo di argomentare teologicamente e giuridicamente il primato dei pontefici sull’imperatore e viceversa.

Il fenomeno del rinascimento giuridico medievale, si sviluppò con l’incontro tra libri legales e uomini istruiti che potevano coglierne il potenziale. Questo incontro era già avvenuto ella seconda metà dell’undicesimo secolo ma la differenza stava nell’attitudine con la quale la “luce del diritto” (lucerna iuris) si avvicinò ai libri di legge. Un importante esponente di quel periodo fu Irnerio, ma la sua biografia non è divisibile dal suo ruolo di esegeta. Alcune informazioni certe ci sono giunte tramite praelctiones (lezioni scolastiche) di Odofredo. Le uniche date che possiamo ritenere attendibili sono legate a 14 documenti che lo vedono partecipe a vicende giudiziarie...


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