Seminario Pubblico Leges Regiae[ 303] PDF

Title Seminario Pubblico Leges Regiae[ 303]
Course Diritto Pubblico Romano
Institution Università degli Studi di Sassari
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Appunti seminario Leges Regiae...


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Indice del seminario : 1.1 : Le fondamenta delle Leges Regiae 1.2 : Gli usi del Ius Papirianum 1.3 : Gli adeguamenti delle Leges Regiae 2.1 : Omicidio Involontario : Procedimento e funzione sacrificale 2.2 : Omicidio Volontario : Procedimento e criteri 2.3 : Funzione semantica del termine “ Par(r)icida(s) “

SEMINARIO DI DIRITTO PUBBLICO ROMANO : Leges Regiae CAPITOLO PRIMO: INTRODUZIONE ALLE “LEGES REGIAE”. 1.1 LE FONDAMENTA DELLE LEGES REGIAE. La lex regiae in italiano legge regiae, è un atto normativo emanato dal rex nell’ antica Roma. Le leges regiae vengono ordinate secondo la successione storica dei re e aquisiscono una rilevante importanza grazie alla loro singolarità Una prima citazione testuale viene attribuita a uno degli ultimi re, precisamente il sesto, Servio Tullio, che ha partecipato ad un grande periodo storico, caratterizzato dall’ espansione culturale dell’ area Jonica verso il Mediterraneo occidentale. Le leggi regiae contenevano i nomi dei popoli federati, ma anche il nome a cui era dedicata la legge. Importante è citare la forma greca arcaica dei segni grafici, perché evidenzia la datazione delle leges regiae, infatti la scrittura era conosciuta nel mondo latino durante la seconda parte dell’ età regiae, non avendo un uso quotidiano bensì veniva utilizzata per scopi sacrali e pubblici. Tornando a Servio Tullio è necessario citare la sua riforma, che da lui prese il nome, che approva l’ uso pubblico della scrittura. Numerose leggi riguardanti delitti e contratti furono incise su Ϭανιδε Ϭ ed esposte nel foro. Facendo un percorso a ritroso nel primo periodo dell’ età regia,possiamo notare che la scrittura era comunque presente, infatti Romolo partì a Gabii per intingersi di cultura greca e apprese τ ἀ(ελλενιχἀ)ϒρἀϻϻατα 1. Inoltre è stato ritrovato nel tempio a Dius Fidus uno scudo ligneo rivestito di pelle di bue, dove c’ era iscritto il testo del foedus Gabianum, concluso piùdi due secoli dopo la fondazione di Roma, da Tarquinio Il Superbo. Sebbene sia passato un vasto arco di tempo tra i due fatti, cioè tra la prima iscrizione e la seconda che conclude il tutto, vi è una precisa relazione: sia per il fatto che vengano osservate dei mores antichi per celebrazioni solenni, non solo da un punto di vista delle formule del testo ma anche per il materiale che veniva utilizzato, sia perché tutto doveva essere concentrato a Gabii secondo il rituale proprio di questa città, anche perché gli antichi rituali non prevedevano sacrifici cruenti. Risulta dimostrata la tradizione che proprio a Gabii era solito utilizzare pelli di animali come materiale da scrivere. Con Numa Pompilio, la scrittura divenne addirittura normale per fini interni e giuridico sacrali, perciò le norme erano solite 1

Plut.Rom. 6,1; Dion. Hal 1, 84, 5.

essere scritte. A questo sovrano gli venne attribuito l’ appellativo di “Legum Scriptor”. Numa è stato il primo a redigere dei commentari regii da identificare con dei libri regii. Bisogna però specificare che non si trattava dei libri da noi conosciuti, ma il senso primario di questo termine era quello di corteccia interiore d’ albero. Importanti in riguardo ai libri sono quelli pontifici, che assomigliano per contenuto a quelli di Numa; i sacerdoti che ne erano i depositari avevano acquistato una posizione sempre più potente nella regolamentazione dei sacra e ne arricchirono il contenuto originario. Per la redazione di queste leggi fra i tanti materiali veniva utilizzato anche il bronzo, ma l’ uso di quest’ ultimo appare assai limitato in quanto non era molto diffuso e veniva utilizzato infatti solo per atti ufficiali, i quali per la loro importanza dovevano rimanere integri. Le leggi che venivano emanate non riguardavano la pena per la vestale poiché questa era già diffusa nell’ uso comune. Sotto Anco Marcio non esistevano ancora le stele fatte di bronzo perciò le lex venivano incise sulle tavole di legno di quercia e pubblicò nel foro le norme sacrali stabilite da Numa Pompilio.

1.2 GLI USI DEGLI IUS PAPIRIANUM. Gaio Papirio fu pontefice massimo nel 509 a.C., da alcuni studiosi viene ritenuta la stessa persona sotto il nome di Sesto Papirio. Apparteneva alla gens Papiria, una delle più antiche gens dell’ epoca arcaica Romana, secondo un’ altra teoria Sesto Papirio non sarebbe altro che Sesto Publio Papirio. A Gaio Papirio vengono assegnate diverse opere, anche se non si hanno notizie certe, una di queste è: IUS CIVILE PAPIRIANUM, una raccolta di tutte le leges regiae dell’ età monarchica. Da quest’ opera hanno attinto altri scrittori posteriori, anche se Mommsen afferma che lo ius paprium non è mai stato menzionato né in Varone né in Cicerone. La lex Papiria non ha giusta collocazione, ma possiamo dire che si riferisce al regime della dedicatio, l’ atto che prelude alla consacratio di un luogo pubblico che avrà dei profondi sviluppi al suo interno. Si dice che per poter risalire alla vera genesi bisogna rifarsi ad un importante episodio, detto appunto “episodio chiave” avvenuto nel 304 a.C. e descritto da Liue. La lex Papiria si occupa di porre un equilibrio all’ interno dell’ ordinamento vigente in quel periodo, dicendo appunto che l’ opposizione del pontefice massimo che al tempo era Cornelius Barbarus fosse giustificata; infatti la competenza della dedicatio doveva riguardare esclusivamente la potestà consolare2. Possiamo notare ad esempio che in seguito la posizione dei magistrati minori si era rafforzata in quanto loro per primi avevano aperto l’ accesso a parte del popolus e plebs3. Ma qui sociò un compromesso, sul riconoscimento della competenza dei magistrati minori, infatti il loro potere veniva ridotto ad un atto che era formale e si subordinava alla valutazione dell’ uno o l’ altro degli organi che avrebbero rappresentato poi al meglio le classi che si trovavano in conflitto. Questo fatto 2 3

Th. Mommsen. Rom. Staatsr. 2,619 n.3 Th. Mommsen, Rom. Staatsr. 2,620 n.7

precisamente appare regolato in modo diverso dalla lex Papiria che rivedeva la valutazione in merito dell’ atto. Infatti la lex Papiria veniva qualificata anche come “ lex vetus tribunicia4”. In questo modo però la tesi di Paoli che identificava la lex Papiria con il ius Papirianum in cui relegava la prima agli albori dell’ età repubblicana, crolla, anche perché viene segnalata una tesi da parte di cicerone in quanto la lex Papiria disciplinava solamente il ius dedicandi senza il coinvolgimento del contenuto sacrale della cerimonia connessa. Infine possiamo dire che la tradizione del ius Papirianum sia solo una leggenda inventata per trovare una dinastia alla gens Papiria che sicuramente era di origine Patrizia.

1.3 GLI ADEGUAMENTI DELLE LEGES REGIAE Come abbiamo già detto le leges regiae rispecchiavano la realtà giuridica e sacrale del periodo in cui venivano emanate. Come ben sappiamo avevano contenuti diversi, alcune stipulate da Numa Pompilio infatti riguardavano la donna all’interno della famiglia. Ma ciò che interessa adesso è l’adeguamento di queste leggi; sicuramente hanno una precisa delimitazione storica, ponendo il fatto all’indomani dell’incendio gallico, quando il collegio pontificiale era stato costretto a ripubblicare gran parte delle leges regiae. All’interno delle leges si trovano degli arcaismi come: aliuta, ast, estod, ipsos, alle, par(R)icidas5. All’analisi delle leges regiae si può notare che alcune vengono riportate nelle fonti come delle “citazioni testuali”, la loro forma tra l’altro è adeguata sicuramente alla realtà presente, ma non nasconde delle tracce di un’ossatura primigenia. La lex regia non nasce solo come strumento giuridico che il rex poteva usare, ma aveva il compito di regolare le controversie che si avevano e che non sempre i mores riuscivano a risolvere. Le leges regiae, vennero utilizzate in ambito pubblico, sacro, successorio, processuale, agricolo, familiare, criminale, e infine nelle obbligazioni e nei contratti ,raramente in ambito pubblico. Inizialmente con Romolo che appunto che il primo dei sette re, le leges non venivano scritte ma tramandate solo oralmente, le prime leggi arrivano ad essere scritte nel periodo numerico quindi con sotto lo stesso Numa Pompilio suo successore.

CAPITOLO SECONDO : 4 5

G. Niccolini, i fasti dei tribuni della plebe (1934) , 76s., 403s M. Voigt, Ub. D. Leges regiae cit. 258 ss.

OMICIDIO IN ETA’ REGIA 2.1: OMICIDIO INVOLONTARIO: PROCEDIMENTO E FUNZIONE SACRIFICALE Ci dedichiamo ora a parlare dell’ omicidio in età regia , e quindi sarà opportuno soffermarsi sul contenuto della sanzionatorio della norma , estendendo la nostra indagine non solo all’ omicidio volontario ma anche a quello involontario . Abbiamo pochissimi testi che ci parlano della sanzione in età regia per l’ omicidio involontario , fermiamo subito l’ attenzione su uno di questi che recita “…. Bene ipse addidit , quasi qui aut diminus gregis est , aut qui antea pro domino capital dari consuerat ; nam apud maiore homicidii poenam noxius arietis damno luebat , quod in regum legibus legitur6 “. Il termine damnum ha un significato ben diverso da quello utilizzato nell’ uso comune , che significa perdita patrimoniale di un bene ; si pensa invece che in questo contesto il termine voglia significare “banchetto sacrificale “ o “ animale sacrificale “ tutte parole che sono riconducibili a una matrice indoeuropea unitaria . Offrire un qualcosa , comunque equivale alla perdita di un qualcosa ; secondo il testo da noi riportato la pena per l’ omicidio si pagava tramite l’ offerta di un ariete . Confrontiamo altre parole legate al termine damnum come supplicium sumere e supplicium dare , che vogliono dire rispettivamente il dare e il ricevere di una prestazione come riparatoria di un torto . Il termine damnatus sta a significare colui del quale è ormai imminente l’ esecuzione della prestazione promessa . Il secondo testo che analizziamo recita “homicidii poenam arietis damno laure7“ il termine damnum è inteso come vera propria patrimoniale , nel passo si allude al fatto di pagare la poena per l’ omicidio involontario con il sacrificio econimico di un ariete . La sanzione data all’ offensore ha una natura economica , infatti colui che cagionava un danno (omicidio involontario ) doveva donare un ariete , un animale che oltre al suo valore economico conteneva un valore sacrale , perciò l’ ariete era destinato non ad un uso qualsiasi ,ma al sacrificio . Se andiamo a analizzare il mondo ebraico e quello greco , notiamo che era solito sacrificare alla divinità l’ ariete , come nella storia di Isacco e nella saga degli Atamantidi . Ma rimaniamo ancorati alla tradizione romana per vedere quanto sia rilevante la peculiare natura dell’ animale per determinare l’ ideologia religiosa che è catalogata all’ interno della lex . Descriviamo tre tipi di cerimonie con caratteristiche molto simili , quelle del 183 d. C . quelle del 218 d.C. e quelle del 224 d.C. , ogni cerimonia si apriva e si concludeva con un vero lustrum , venivano sacrificati due animali a ogni divinità , a Ianus e a Marte per la loro divinità di maggior prestigio venivano sacrificati due ariete , invece a tutti gli altri dei 6

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Sch. Bern. Ad georg. 3, 387 Seru .georg. 3 , 387

maschili venivano sacrificati uerueces. L’ ariete era l’ animale precipuo di Ianus , e gli veniva sacrificato nella regia ogni anno il 9 di Gennaio in occasione del primo agonium . Infatti è noto che Ianus era il dio dei cominciamenti , e aveva il primo posto in ogni tipo di celebrazione . Anche al dio Marte era ben accetto il sacrificio dell’ ariete e venivano anche sacrificati altri animali come il lupus , il picus , e il taurus ; proprio quest’ ultimo insieme all’ aries e al uerres formavano il complesso dei solitaurilia che venivano immolati al dio Marte , protettore della sfera agraria . Inoltre il toro indicava proprio l’ organo genitale , e perciò si trattava di un sacrificio volto alla fecondazione . L’ ariete è da prendere in considerazione per la sua capacità procreativa . Ateius Capito scrive l’ esatto contrario per il dio Giove :” Ioui tauro uerre ariete immolari non licet “ è ben noto che Iuppiter odiava più di qualsiasi altro animale la capra cosi’ che al flamen dialis era vietato toccare questo animale ; tale animale invece era sacro al dio Iuno , basta pensare all’ appellativo Iuno Caprotina , o all’ amiculum Iunonis , fatto de pelle di capra con cui i Luperci percuotevano le donne per scongiurare la sterilità. Appare chiaro perciò che questo animale si credesse portare vita , nascita , aveva comunque un significato positivo per queste divinità sopra citate , a deferenza di Giove al quale non si sacrificavano animali che portavano fecondità . Tornando ora alla nostra lex secondo cui il colpevole deve offrire un ariete , questa è attribuita alla rex Numa Pompilio , ma non dobbiamo trascurare il fatto che a certe divinità come per esempio Giove si offrivano altri animali . L’ ariete per la sua natura di animale fecondatore poteva essere connesso alla sfera dei morti , e perciò doveva essere sacrificato da chi aveva compiuto l’ omicidio involontario . Ma ora è lecito chiedersi a chi andava l’ offerta dell’ ariete ? Gli autori rispondono al parente della persona uccisa in particolare la stirpe maschile , ma l’ offerta poteva ricadere anche su quelle persone che vantavano rispetto alla persona dell’ ucciso , un grado poziore . Inoltre i destinatari dell’ offerta sono le perone su cui gravano le spese funerarie e il sacrificio dell’ ariete , in quanto dovere di pietas , incombeva sugli stessi parenti superstiti , invece l’ offerta dell’ uccisore serviva per far ricadere su quest’ ultimo l’ onere della prestazione . Riguardo le sede dove doveva aver esecuzione il sacrificio la risposta viene data dagli studiosi a unisono : in contione. Se invece pensiamo al periodo nel quale doveva essere eseguito il sacrificio dobbiamo un po’ soffermarci a riflettere . Partiamo dal presupposto che il calendario rustico romano si adeguava non all’ anno civile ma a quello solare , infatti il tempo si divideva in relazione agli eventi naturali a cui si legavano poi le principali attività agricole ; per esempio quando si sentiva soffiare il favonio , un vento meno rigido rispetto a quello invernale , arrivava la primavera . Questo vento era piacevole e simbolicamente aveva una funzione rigeneratrice , perciò gli antichi autori scrivevano che con l’ arrivo della primavera gli animale procreassero e le piante rigermogliassero .Per la descrizione di questa stagione potrebbe anche essere che il sacrificio per le persone defunte si facesse in questo periodo , ma per una assoluta conferma bisogna andare oltre l’ aspetto formale , e inserire in una data canonica l’ avvento del favonio poiché i rustici sono stranieri a ogni forma di calendario civile . Marzo era il primo mese del ciclo annuale , ma ciò va messo in relazione con la riforma del calendario da parte di Numa che

introdusse i mesi di Gennaio e Febbraio ; proprio in quest’ ultimo mese ricadeva l’ inizio dei Parentalia un periodo culminante della festa dei Feralia interamente dedicato alle onoranze per i parenti defunti , tra le quali si dava ampio spazio ai sacrifici . In questo mese sacro ai morti che coincide con l’ inizio della primavera e della rigenerazione , ecco appunto perché si sacrificava l’ ariete che aveva una funzione di fecondità , che appunto portava nuova vita , come la primavera porta una rigenerazione .

2.2 : OMICIDIO VOLONTARIO : PROCEDIMENTO E CRITERI Prospettiamo adesso il nostro sguardo sul caso di omicidio volontario , e notiamo subito ci addentriamo in un discorso assai complicato e intrinseco . Della lex Numae conosciamo il testo anche se ha subito rintocchi di fonetica sia dal punto di vista della sanzione , ma notiamo alcuni punti inconfondibili , che l’ uccisione volontaria è qualificata dall’ arma , dolus o sica , l’ omicidio involontario era rappresentato dalla nozione di telum . Nella lex Cornelia l’ uccisione volontaria tramite sica rimane una figura autonoma a confronto del ueneficium . Plinio sulla sanzione ci racconta che : “Frugem … furtium noctu pauisse as secuisse xll tabulis capital erat suspensumque Cereri necari iubebant , graius quam in homicidio ‘’ . Non si specifica l’ identità della pena per colui che commette un omicidio volontariamente , per determinarla non si deve procedere con questo testo ma bensì per un’ altra via . Così il nostro discorso verte nuovamente sul termine par(r)icidas , parola che naturalmente esprime nel suo significato il contenuto sanzionatorio della norma . Noi spostiamo l’ attenzione sulla forma seriore di parricida , per precisare i diversi esiti semantici che questa parola ha avuto in arco di tempio abbastanza lungo . E’ l’ unico percorso giustificato per avere una base argomentativa per poter scoprire il valore ignoto del termine par(r )icidas . Una prima risposta al nostro quesito è che il termine parricida equivale al termine homicida , questa equivalenza è data dalla corrispondenza di parricidium con homicidium . Bisogna andare avanti di qualche decennio se si vuole trovare la prima emersione storica dell’ uso del termine parricida , partiamo dalla semantica del termine quaestores , risulta usato al plurale per indicare i magistrati del tesoro , adoperati nella raccolta della pecunia , ma anche usato per indicare i magistrati della giurisdizione criminale , addetti all’ accertamento dei crimini . Per quanto riguarda la prima figura dei questori , ossia come tesorieri , la loro presenza è certificata già in età regia , e ripristinati come magistratura straordinaria nella repubblica , per essere poi consolidati come magistratura ordinaria dopo l’ istituzione degli edili . Per quanto riguarda gli altri quaestore , per l’ accertamento dei crimini , possiamo affermare che vennero istituiti in epoca più tarda nel 447 a. C., come magistratura non permanente ma

occasionale . I secondi quaestores per essere differenziati dai primi hanno preso l’ appellativo di quaestores parricidii . Parricidium è forma derivata da parricida , e a sua volta parricida equivale a homicida . Un ulteriore sviluppo è rappresentato da un'altra corrispondenza : parricidium con parentis caedes , cioè colui che uccide i genitori senza distinzione di sesso . Ci sono altre forme per indicare l’ uccisore di persone legate da legami di parentela o l’ uccisore di persone che non siano parenti ma che siano in intimo rapporto con l’ uccisore o contro la patria . Un’ altra cosa importante da precisare è che al parricida cioè l’ uccisore del parente è connessa la pena di morte per annegamento , cioè il colpevole veniva messo all’ interno di un sacco di cuoio e gettato in mare . Questa particolare pena di morte viene definita poena cullei , già adoperata nella legge di Numa. Cicerone ci racconta che nel testo delle dodici tavole erano previste otto di tipi di pene , tra cui anche la pena di morte ,che si applicava fra tanti crimini anche a colui che uccideva volontariamente .La poena cullei veniva applicata oltre che al parricida anche a chi rubasse cose sacre . A Roma come ad Atene per molto tempo il parricidio non venne regolato poiché si pensava che nessuno potesse violare il legame di sangue uccidendo i propri genitori , infatti a Roma i primi a essere puniti cuciti nel sacco e buttati in mare furono L. Hostius e P.Malleolus il primo per aver ucciso il padre , il secondo la madre . Quindi la poena cullei venne applicata in epoca tarda , infatti in età precedente venne applicata per altri crimini , ma col passare del tempo divenne la pena tipica del parenticidio , inizialmente come mos poi come lex . La pena si svolgeva in due fasi , la prima nella quale il reo veniva preparato veniva cicito dentro il sacco di cuoio privato del contatto col mondo esterno e del suolo , e una seconda fase nella quale il colpevole veniva gettato in acqua per essere lasciato affogare ; una prassi al quanto originale e singolare . Interroghiamoci ora, dopo aver risolto molti punti, sul significato proprio della pena . Secondo un topos comune chi uccideva un parens andava contro natura , andava contro il suo sangue e quindi era una cosa impossibile . Secondo i Romani perciò il parenticida era un vero e proprio mostro , considerato anche la mela marcia della società , perc...


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